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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/02/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 19.2.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1345/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
n. 20.04.57 in Altavilla S., rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al Parte_1
ricorso introduttivo dall'avv. Carlo Miele presso il cui studio sito in Bellosguardo alla via L. go
Fasanella n. 8 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: risarcimento danni da mancata ammissione alla cassa integrazione guadagni.
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 5.3.2024, esponeva di essere dipendente Parte_1 della quale “C.O. Spec. Super” con qualifica professionale di idraulico Controparte_1
forestale di IV livello;
che con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 48 del 10/11/2014 – prot. 5459, la convenuta deliberava di richiedere, per i lavoratori idraulico forestali, Controparte_1
l'applicazione dell'integrazione salariale per “mancanza di risorse” per il periodo 12.11.2014 al
31.12.2014; che a seguito di detta delibera la ricorrente, unitamente ad altri colleghi, non svolgeva alcuna attività lavorativa per il periodo summenzionato;
che, tuttavia, nulla ella percepiva a titolo di cassa integrazione, ex l. 457/1972 , né alcuna altra somma da parte della che Controparte_1
inutile si appalesava la richiesta inoltrata alla di ottenere il pagamento del Controparte_1
succitato emolumento;
tanto premesso, la ricorrente richiamava i precedenti giurisprudenziali che avevano affermato il diritto dei lavoratori sottoposti a Cassa integrazione Guadagni a seguito di sospensione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro alla retribuzione piena da parte del datore di lavoro in caso di mancato accoglimento della domanda di intervento della Cassa
1 Integrazione e così concludeva : “dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento delle retribuzioni per il periodo corrispondente ai mesi di novembre e dicembre 2014 e per l'effetto b) condannare la in persona del presidente e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento della somma di € 2689,14, oltre accessori di legge, o di quella maggiore o minore accertata in corso di giudizio;
c)condannare l'ente comunitario in parola in persona del presidente p.t. al pagamento tutto delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
Ritualmente instauratosi il contradditorio la sceglieva di non costituirsi Controparte_1
in giudizio.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
******
Preliminarmente va ribadita la contumacia della resistente la quale, sebbene Controparte_1
regolarmente convenuta in giudizio , non si è costituita , né è comparsa in udienza a mezzo del suo rappresentante . E se è vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda ed è a tal fine ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa
(Cass. 12.7.2006 n.15777), ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione ( Cass. 20.2.2006 n.3601).
Ebbene, con riguardo al caso esaminato possiamo affermare che il comportamento processuale della società convenuta, che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese, ha contribuito a costruire il castello probatorio che ha condotto al parziale accoglimento della domanda attorea.
Dobbiamo tener presente che la signora non agisce in giudizio per rivendicare la Pt_1
retribuzione quale corrispettivo di una determinata prestazione lavorativa , sì da richiedere una prova della concreta attività prestata , bensì agisce in via risarcitoria per ottenere una indennità corrispondente alle mensilità non percepite per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa e a tal uopo appaiono sufficienti a supportare la domanda le buste paga di novembre e dicembre 2014 contenenti i dati relativi alla normale retribuzione spettante alla ricorrente e le somme sottratte nel suddetto periodo proprio in riferimento alle giornate di lavoro non prestate. Secondo le regole generali in materia di risarcimento del danno, il lavoratore ha infatti diritto al risarcimento del danno nella misura equivalente alle retribuzioni perdute. Questa dovrà ricomprendere, nella sua base di calcolo,
2 non solo la retribuzione globale, ma anche le ulteriori voci componenti il trattamento retributivo del ricorrente corrisposte in maniera continuativa e non occasionale correlate al contenuto e alle modalità della prestazione alla data della illegittima sospensione , con esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali, in quanto altrimenti verrebbero ad essere addossate al lavoratore le conseguenze negative di un illecito altrui (Cass., 16 settembre 2009, n. 19956; Cass.,
24 agosto 2006, n. 18441; in tal senso, v. anche Cass., 16 luglio 2002, n. 10307). Si è infatti osservato che la mancata prestazione di lavoro, derivante da atto del datore di lavoro, determina una situazione di mora credendi, con correlativo diritto del lavoratore al risarcimento dei danni, che devono presumersi di entità almeno pari alla perdita del coacervo delle utilità che lo svolgimento della prestazione avrebbe comportato, vale a dire al coacervo degli emolumenti, non eventuali, occasionali o eccezionali, ma aventi normale e continuativa connessione con le modalità proprie della prestazione lavorativa.
Indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato la mancata erogazione della
[...]
, non può infatti essere posto in dubbio che il lavoratore ha diritto ad essere Parte_2 remunerato per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa .
A conforto di tale conclusione possono essere richiamati i precedenti della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui “ i lavoratori sottoposti a a seguito di Parte_2
sospensione del rapporto da parte del datore di lavoro hanno diritto , in caso di mancato accoglimento della domanda di intervento della cassa integrazione , non al minore importo della integrazione salariale , ma alla retribuzione piena che dovrà essere corrisposta loro dal datore di lavoro (Ord. N.
10516 del 3.5.2018 ; Cass. 27 novembre 2014 n. 25240 ; Cass. 23 giugno 2010 n. 15207) “.
Ebbene , facendo corretta applicazione alla vicenda in esame delle coordinate ermeneutiche fornite dai giudici della nomofilachia , deve ritenersi pienamente sussistente il diritto del ricorrente , il cui rapporto di lavoro risulta essere stato unilateralmente sospeso dalla in Controparte_1 assenza dei presupposti legittimanti l'intervento della cassa integrazione guadagni , di percepire l'intero trattamento retributivo per i mesi di ( illegittima ) sospensione del rapporto ( novembre e dicembre 2014).
La va dunque condannata al pagamento, in favore della di una Controparte_1 Pt_1
indennità risarcitoria pari alle retribuzioni non corrisposte per i mesi di novembre e dicembre 2014 .
Per quanto riguarda la quantificazione del credito, la domanda può trovare accoglimento nei soli limiti che si diranno.
3 Ed invero, dall'esame dei numerosi precedenti aventi il medesimo oggetto, è stato appurato che ai lavoratori della sono stati regolarmente consegnati i prospetti paga per le Controparte_1
mensilità di novembre e dicembre 2014, anche se l'attività lavorativa era stata sospesa .
Ed infatti , la stessa parte ricorrente , con le note di trattazione scritta ha oggi prodotto i suddetti prospetti paga dai quali è emerso che l'importo sottratto alla lavoratrice in conseguenza della sospensione dell'attività lavorativa ammonta a complessivi € 2.259,49.
E dunque è possibile riconoscere alla ricorrente soltanto il già menzionato importo.
Tale conclusione, come è evidente, prescinde dalla valutazione dei profili di responsabilità imputabili alla in ordine alla sospensione del rapporto di lavoro. Controparte_1
Non è dubitabile, infatti, che la possa aver fatto legittimo affidamento in ordine Controparte_1
alla possibilità di sospendere il rapporto di lavoro dei propri dipendenti con il riconoscimento della cassa integrazione guadagni, ma tale considerazione, come affermato dalla Suprema Corte, non la esonera comunque dalle obbligazioni assunte nei confronti dei propri dipendenti.
Nella specie, pertanto, al ricorrente spetta la retribuzione per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro in ragione della semplice, mancata ammissione alla CISOA e, correlativamente, la va condanna al pagamento della somma di cui sopra, al lordo delle Controparte_1
ritenute di legge.
Le spese del giudizio, liquidate in misura ridotta in considerazione della semplicità e ripetitività delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. , al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.259,49 , al lordo delle ritenute di legge , oltre accessori ex art. 22 , comma 36 , l.724/94;
2.condanna inoltre la come rappresentata, al rimborso in favore del Controparte_1 ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 515,00 , oltre rimborso spese nella misura del 15%
, con distrazione .
Salerno 19 febbraio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 19.2.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1345/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
n. 20.04.57 in Altavilla S., rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al Parte_1
ricorso introduttivo dall'avv. Carlo Miele presso il cui studio sito in Bellosguardo alla via L. go
Fasanella n. 8 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: risarcimento danni da mancata ammissione alla cassa integrazione guadagni.
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 5.3.2024, esponeva di essere dipendente Parte_1 della quale “C.O. Spec. Super” con qualifica professionale di idraulico Controparte_1
forestale di IV livello;
che con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 48 del 10/11/2014 – prot. 5459, la convenuta deliberava di richiedere, per i lavoratori idraulico forestali, Controparte_1
l'applicazione dell'integrazione salariale per “mancanza di risorse” per il periodo 12.11.2014 al
31.12.2014; che a seguito di detta delibera la ricorrente, unitamente ad altri colleghi, non svolgeva alcuna attività lavorativa per il periodo summenzionato;
che, tuttavia, nulla ella percepiva a titolo di cassa integrazione, ex l. 457/1972 , né alcuna altra somma da parte della che Controparte_1
inutile si appalesava la richiesta inoltrata alla di ottenere il pagamento del Controparte_1
succitato emolumento;
tanto premesso, la ricorrente richiamava i precedenti giurisprudenziali che avevano affermato il diritto dei lavoratori sottoposti a Cassa integrazione Guadagni a seguito di sospensione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro alla retribuzione piena da parte del datore di lavoro in caso di mancato accoglimento della domanda di intervento della Cassa
1 Integrazione e così concludeva : “dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento delle retribuzioni per il periodo corrispondente ai mesi di novembre e dicembre 2014 e per l'effetto b) condannare la in persona del presidente e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento della somma di € 2689,14, oltre accessori di legge, o di quella maggiore o minore accertata in corso di giudizio;
c)condannare l'ente comunitario in parola in persona del presidente p.t. al pagamento tutto delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
Ritualmente instauratosi il contradditorio la sceglieva di non costituirsi Controparte_1
in giudizio.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
******
Preliminarmente va ribadita la contumacia della resistente la quale, sebbene Controparte_1
regolarmente convenuta in giudizio , non si è costituita , né è comparsa in udienza a mezzo del suo rappresentante . E se è vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda ed è a tal fine ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa
(Cass. 12.7.2006 n.15777), ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione ( Cass. 20.2.2006 n.3601).
Ebbene, con riguardo al caso esaminato possiamo affermare che il comportamento processuale della società convenuta, che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese, ha contribuito a costruire il castello probatorio che ha condotto al parziale accoglimento della domanda attorea.
Dobbiamo tener presente che la signora non agisce in giudizio per rivendicare la Pt_1
retribuzione quale corrispettivo di una determinata prestazione lavorativa , sì da richiedere una prova della concreta attività prestata , bensì agisce in via risarcitoria per ottenere una indennità corrispondente alle mensilità non percepite per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa e a tal uopo appaiono sufficienti a supportare la domanda le buste paga di novembre e dicembre 2014 contenenti i dati relativi alla normale retribuzione spettante alla ricorrente e le somme sottratte nel suddetto periodo proprio in riferimento alle giornate di lavoro non prestate. Secondo le regole generali in materia di risarcimento del danno, il lavoratore ha infatti diritto al risarcimento del danno nella misura equivalente alle retribuzioni perdute. Questa dovrà ricomprendere, nella sua base di calcolo,
2 non solo la retribuzione globale, ma anche le ulteriori voci componenti il trattamento retributivo del ricorrente corrisposte in maniera continuativa e non occasionale correlate al contenuto e alle modalità della prestazione alla data della illegittima sospensione , con esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali, in quanto altrimenti verrebbero ad essere addossate al lavoratore le conseguenze negative di un illecito altrui (Cass., 16 settembre 2009, n. 19956; Cass.,
24 agosto 2006, n. 18441; in tal senso, v. anche Cass., 16 luglio 2002, n. 10307). Si è infatti osservato che la mancata prestazione di lavoro, derivante da atto del datore di lavoro, determina una situazione di mora credendi, con correlativo diritto del lavoratore al risarcimento dei danni, che devono presumersi di entità almeno pari alla perdita del coacervo delle utilità che lo svolgimento della prestazione avrebbe comportato, vale a dire al coacervo degli emolumenti, non eventuali, occasionali o eccezionali, ma aventi normale e continuativa connessione con le modalità proprie della prestazione lavorativa.
Indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato la mancata erogazione della
[...]
, non può infatti essere posto in dubbio che il lavoratore ha diritto ad essere Parte_2 remunerato per il periodo di sospensione dell'attività lavorativa .
A conforto di tale conclusione possono essere richiamati i precedenti della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui “ i lavoratori sottoposti a a seguito di Parte_2
sospensione del rapporto da parte del datore di lavoro hanno diritto , in caso di mancato accoglimento della domanda di intervento della cassa integrazione , non al minore importo della integrazione salariale , ma alla retribuzione piena che dovrà essere corrisposta loro dal datore di lavoro (Ord. N.
10516 del 3.5.2018 ; Cass. 27 novembre 2014 n. 25240 ; Cass. 23 giugno 2010 n. 15207) “.
Ebbene , facendo corretta applicazione alla vicenda in esame delle coordinate ermeneutiche fornite dai giudici della nomofilachia , deve ritenersi pienamente sussistente il diritto del ricorrente , il cui rapporto di lavoro risulta essere stato unilateralmente sospeso dalla in Controparte_1 assenza dei presupposti legittimanti l'intervento della cassa integrazione guadagni , di percepire l'intero trattamento retributivo per i mesi di ( illegittima ) sospensione del rapporto ( novembre e dicembre 2014).
La va dunque condannata al pagamento, in favore della di una Controparte_1 Pt_1
indennità risarcitoria pari alle retribuzioni non corrisposte per i mesi di novembre e dicembre 2014 .
Per quanto riguarda la quantificazione del credito, la domanda può trovare accoglimento nei soli limiti che si diranno.
3 Ed invero, dall'esame dei numerosi precedenti aventi il medesimo oggetto, è stato appurato che ai lavoratori della sono stati regolarmente consegnati i prospetti paga per le Controparte_1
mensilità di novembre e dicembre 2014, anche se l'attività lavorativa era stata sospesa .
Ed infatti , la stessa parte ricorrente , con le note di trattazione scritta ha oggi prodotto i suddetti prospetti paga dai quali è emerso che l'importo sottratto alla lavoratrice in conseguenza della sospensione dell'attività lavorativa ammonta a complessivi € 2.259,49.
E dunque è possibile riconoscere alla ricorrente soltanto il già menzionato importo.
Tale conclusione, come è evidente, prescinde dalla valutazione dei profili di responsabilità imputabili alla in ordine alla sospensione del rapporto di lavoro. Controparte_1
Non è dubitabile, infatti, che la possa aver fatto legittimo affidamento in ordine Controparte_1
alla possibilità di sospendere il rapporto di lavoro dei propri dipendenti con il riconoscimento della cassa integrazione guadagni, ma tale considerazione, come affermato dalla Suprema Corte, non la esonera comunque dalle obbligazioni assunte nei confronti dei propri dipendenti.
Nella specie, pertanto, al ricorrente spetta la retribuzione per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro in ragione della semplice, mancata ammissione alla CISOA e, correlativamente, la va condanna al pagamento della somma di cui sopra, al lordo delle Controparte_1
ritenute di legge.
Le spese del giudizio, liquidate in misura ridotta in considerazione della semplicità e ripetitività delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. , al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.259,49 , al lordo delle ritenute di legge , oltre accessori ex art. 22 , comma 36 , l.724/94;
2.condanna inoltre la come rappresentata, al rimborso in favore del Controparte_1 ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 515,00 , oltre rimborso spese nella misura del 15%
, con distrazione .
Salerno 19 febbraio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
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