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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. La forma scritta del contratto si presumeEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 27 marzo 2026
La mancata produzione del contratto bancario non ne determina la nullità per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB, qualora la sua conclusione per iscritto risulti provata mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili anche dalla documentazione di rapporto e dal comportamento delle parti. Tribunale di Napoli, 17 ottobre 2025, n. 9380 Il Tribunale di Napoli si è interrogato sulle sorti di un contratto di finanziamento revolving, allorché la banca non sia in grado di produrre materialmente il documento contrattuale sottoscritto. Il ricorrente aveva agito in giudizio chiedendo la dichiarazione di nullità del contratto ex art. 117 TUB per difetto di forma scritta, nonché – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9380 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO - Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 17 dicembre 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 27306 R.G. 2024 TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli (NA) presso lo studio legale dell'avv. Ernesto Maria Cirillo, da cui è rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: giudizio di quantificazione FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO Il ricorrente in epigrafe indicato deduce che con sentenza della Corte di Appello di Napoli, n.. 3091\2024, è stato riconosciuto il suo diritto all'inquadramento nel superiore livello 4 del CCNL Telecomunicazioni, con condanna della convenuta datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive dovute, da determinarsi in un separato giudizio. Deduce che la società datrice di lavoro non ha provveduto a pagare l'importo di cui in sentenza né ad adeguare il trattamento retributivo per il periodo successivo. Chiede pertanto accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento delle differenze retributive di cui ai conteggi analitici allegati, con la condanna della convenuta al pagamento dell'importo richiesto.
LA CONTUMACIA DELLA CONVENUTA, LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Rimasta contumace la convenuta società non costituitasi sebbene ritualmente citata in giudizio, all'udienza del 3 giugno 2025, sentita la parte ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna. All'esito di tale udienza la causa viene infine decisa con la presente sentenza.
Il presente giudizio ha ad oggetto la quantificazione di un credito del lavoratore istante, riconosciuto nell'an dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3091\2024. Dall'esame della sentenza sopra richiamata emerge in maniera chiara che il diritto del ricorrente ivi riconosciuto è quello alle differenze tra quanto percepito per il livello di inquadramento assegnato – livello 3 – e quanto dovuto in base al riconoscimento del diritto all'inquadramento nel superiore 4 livello del CCNL TLC. La quantificazione delle somme dovute può essere fatta sulla base dei conteggi analitici allegati al ricorso, che appaiono pienamente congrui rispetto al precetto della sentenza sull'an, nonché alle risultanze documentali per il computo della retribuzione dovuta e di quella percepita – vedi buste paga;
disposizioni retributive del CCNL-, nonché in ordine al computo della differenza tra dovuto e percepito. La pretesa attorea va accolta per il periodo del rapporto di lavoro indicato in ricorso, con la decorrenza dal 16.5.2011, come da sentenza sull'an, e sino alla data della cessazione dello stesso – 30.11.2019. Ne consegue che spetta alla ricorrente l'importo complessivo di euro 6.339,66 al cui pagamento va condannata la convenuta, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 6.339,66, per le causali di cui sopra, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo;
condanna la convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 118,50 per esborsi da contributo unificato e in euro 2.108,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 17.12.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
- SEZIONE LAVORO - Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 17 dicembre 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 27306 R.G. 2024 TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli (NA) presso lo studio legale dell'avv. Ernesto Maria Cirillo, da cui è rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: giudizio di quantificazione FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO Il ricorrente in epigrafe indicato deduce che con sentenza della Corte di Appello di Napoli, n.. 3091\2024, è stato riconosciuto il suo diritto all'inquadramento nel superiore livello 4 del CCNL Telecomunicazioni, con condanna della convenuta datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive dovute, da determinarsi in un separato giudizio. Deduce che la società datrice di lavoro non ha provveduto a pagare l'importo di cui in sentenza né ad adeguare il trattamento retributivo per il periodo successivo. Chiede pertanto accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento delle differenze retributive di cui ai conteggi analitici allegati, con la condanna della convenuta al pagamento dell'importo richiesto.
LA CONTUMACIA DELLA CONVENUTA, LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Rimasta contumace la convenuta società non costituitasi sebbene ritualmente citata in giudizio, all'udienza del 3 giugno 2025, sentita la parte ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna. All'esito di tale udienza la causa viene infine decisa con la presente sentenza.
Il presente giudizio ha ad oggetto la quantificazione di un credito del lavoratore istante, riconosciuto nell'an dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3091\2024. Dall'esame della sentenza sopra richiamata emerge in maniera chiara che il diritto del ricorrente ivi riconosciuto è quello alle differenze tra quanto percepito per il livello di inquadramento assegnato – livello 3 – e quanto dovuto in base al riconoscimento del diritto all'inquadramento nel superiore 4 livello del CCNL TLC. La quantificazione delle somme dovute può essere fatta sulla base dei conteggi analitici allegati al ricorso, che appaiono pienamente congrui rispetto al precetto della sentenza sull'an, nonché alle risultanze documentali per il computo della retribuzione dovuta e di quella percepita – vedi buste paga;
disposizioni retributive del CCNL-, nonché in ordine al computo della differenza tra dovuto e percepito. La pretesa attorea va accolta per il periodo del rapporto di lavoro indicato in ricorso, con la decorrenza dal 16.5.2011, come da sentenza sull'an, e sino alla data della cessazione dello stesso – 30.11.2019. Ne consegue che spetta alla ricorrente l'importo complessivo di euro 6.339,66 al cui pagamento va condannata la convenuta, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 6.339,66, per le causali di cui sopra, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo;
condanna la convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 118,50 per esborsi da contributo unificato e in euro 2.108,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 17.12.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo