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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 26/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Verbale di udienza art. 281-sexies c.p.c. 26/03/2025
n. 2083/2022 r.g.
Parte attrice assente) Parte_1
Avv. PUGLIESE AURELIO (presente)
Parte convenuta
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE (assente) Controparte_1
Avv.ti ANTONIO PARIGI E RICCARDO AMANTINI, entrambi sostituiti dall'avv. MARIA LETIZIA ANGELINI PAROLI Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
Parte attrice
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da atto di citazione e richieste istruttorie non accolte.
Parte convenuta
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da comparsa conclusionale;
Le parti discutono la causa
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la pronuncia della sentenza resa in calce al presente verbale.
Il Giudice Paolo Mariotti
1 Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano art. 281 sexies c.p.c., causa n. 2083/2022 r.g., udienza del 26/03/2025
GEZIM TORI, Avv. PUGLIESE AURELIO parte attrice
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, Controparte_1
Avv. PARIGI ANTONIO parte convenuta Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi e i titoli indicati nel corpo del presente atto: accertare e dichiarare il diritto dell'attore al pagamento dell'indennizzo a lui spettante ai sensi dalla polizza n.
004563931304 stipulata con da quantificarsi nella somma di € 27.540 al netto della Controparte_1 franchigia di polizza e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore della suddetta somma ovvero della diversa somma, anche minore, ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi di legge”.
Per il convenuto:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Spoleto, contrariis rejectis:
In tesi: respingere la domanda formulata così come formulata e proposta dall'attore in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa del presente atto.
Nella denegata ipotesi: liquidare l'indennizzo nei limiti di quanto rigorosamente dimostrato ed in ogni caso entro i limiti contrattuali previsti dalla polizza (valore commerciale al momento del furto, scoperto e franchigia)”.
Le ragioni della decisione:
2 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere il pagamento di indennizzo per il furto del veicolo Mercedes Benz Classe E,
[...] targato FY943ZC previsto dalla polizza n. 004563931304 stipulata con Controparte_1
1.1. In data 22.02.2023 si è costituita in giudizio Controparte_2
[...
. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e sentiti i testi ammessi di ambedue le parti, è stata fissata l'udienza del 26.03.2025 per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1.3. All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, le parti hanno concluso come da verbale di cui sopra.
2. Delineati i salienti aspetti processuali, occorre ora enucleare le argomentazioni delle parti.
2.1. Parte attrice, nel proprio atto di citazione, ha esposto che “durante la notte tra il 13/04/2021 e il
14/04/2021, il veicolo, parcheggiato dall'attore sotto casa, veniva rubato da ignoti” e successivamente provvedeva ad effettuare tutti gli adempimenti e comunicazioni del caso (si veda pag. 1 – atto di citazione).
2.2. Parte attrice ha altresì esposto che “formalizzava alla compagnia (…) denuncia di sinistro (n.
AU20213T06328), al fine di ottenere l'indennizzo spettategli per il furto, a termini di polizza” e che quest'ultima
“rigettava la richiesta, contestando la mancata prova della riparazione del veicolo al momento dell'acquisto” (si veda pag.
2 – atto di citazione).
2.3. Parte attrice ha precisato che la polizza assicurativa prevede “un indennizzo con un massimale di € 30.600
(con scoperto del 10% e franchigia di € 250), importo corrispondente al valore di mercato del veicolo al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione”.
Parte attrice ha quantificato l'indennizzo in euro 27.540,00 (si veda pag. 3 – 4 – atto di citazione).
3. Parte convenuta, in sede di comparsa di costituzione e risposta, ha contestato le pretese azionate da parte attrice sia in termini di an che di quantum debeatur, affermando che parte attrice “non ha fornito rigorosa prova né del verificarsi del furto nè dell'effettiva riparazione e ripristino della vettura Mercedes tg. FY943ZC prima che questa fosse oggetto dell'asserito furto” (si vedano pagg. 1-2 – comparsa di costituzione e risposta).
Differentemente in sede di memorie conclusionali parte convenuta pare aver riconosciuto parte dalla ricostruzione di parte attrice, affermando come dovesse considerarsi provato che “al momento dell'acquisto da parte dell'attore, la vettura Mercedes tg. FY943ZC assicurata fosse stata integralmente riparata e fosse funzionante”
(si veda pag. 1 – memoria conclusionale).
3.1. Quanto alla quantificazione dell'indennizzo assicurazione, parte convenuta ha sostenuto che “per effetto della svalutazione il suo valore commerciale era ulteriormente diminuito di almeno il 20% (massima di comune esperienza), e quindi pari ad € 20.800, precisando che la polizza assicurativa “prevede il 10% di scoperto, CP_1
3 con il minimo di € 250,00”, quantificando pertanto l'indennizzo in euro 18.720,00 (si vedano pag. 4 – comparsa di costituzione e risposta e pag. 2 – memoria conclusionale parte convenuta).
4. Una volta individuate le argomentazioni delle parti, occorre procedere ad una loro analisi.
4.1. In primo luogo, quanto all'an della pretesa attorea è opportuno evidenziare la posizione della
Compagnia assicurativa, assunta in sede di memoria conclusionale.
In particolar modo, parte convenuta, in virtù delle dichiarazioni rese in sede testimoniale e delle produzioni fotografiche, ha evidenziato che “l'istruttoria svolta nel corso del giudizio pare aver dimostrato che, al momento dell'acquisto da parte dell'attore, la vettura Mercedes tg. FY943ZC assicurata fosse stata integralmente riparata
e fosse funzionante”, rinunciando nella sostanza ad una delle proprie eccezioni.
4.2. Inoltre, a fronte della concordanza delle parti in ordine alle buone condizioni di conservazione dell'autovettura, risulta parimenti provato l'avvenuto furto dell'autovettura, considerata la denuncia alle competenti autorità (in atti, allegato n. 6 atto di citazione), le concordanti dichiarazioni dei testimoni in ordini ai momenti successivi al furto e la generica contestazione contenuta nella comparsa di costituzione e risposta (si vedano pagg. 1, 2).
5. Quanto, invece, al quantum e dunque all'entità dell'indennizzo richiesto da parte attrice, è bene fare le precisazioni che seguono.
In primo luogo, occorre precisare che il veicolo è stato acquistato da parte attrice per un importo pari ad euro 26.000,00.
Dalla polizza assicurativa che è stata prodotta in giudizio (si veda doc. all. n. 1 – comparsa di costituzione e risposta) si legge che la tutela assicurativa in caso di furto è individuata in indennizzo con massimale pari ad euro 30.600,00, scoperto pari al 10% e franchigia pari ad euro 250,00.
5.1. Ciò posto deve ritenersi che l'indennizzo deve parametrarsi al valore commerciale del bene, considerato che il contratto di assicurazione garantisce funzione “reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato” (sul punto si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14435 del 2002); ne consegue che, nel caso di specie, la misura dell'indennizzo deve essere determinata tenendo in considerazione il prezzo di acquisto del predetto veicolo corrisposto dall'assicurato, ove non superiore al massimale.
5.3. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, si ritiene opportuno determinare il valore commerciale del veicolo al momento del furto a partire dal prezzo di acquisto di € 26.000,00, applicando una riduzione del 5% per la svalutazione dalla data di acquisto al momento del furto: a tal proposito è bene precisare che il veicolo era stato acquistato in data 10/07/2020 e il furto avveniva nella notte tra il 13/04/2021 ed il 14/04/2021.
Si giunge così ad una quantificazione di € 24.700,00 (26.000,00 – 5%).
4 Perciò, una volta quantificato il valore del veicolo al momento del furto, occorre adeguarlo alle clausole contrattuali;
quindi, al valore di € 24.700,00 deve essere decurtato il 10%, corrispondente allo scoperto, oltre alla franchigia pari ad euro 250,00.
5.2. Si ritiene corretto precisare che non risulta corretta la opzione valutativa caldeggiata dalla Compagnia assicurativa, secondo cui, per effetto della svalutazione del valore commerciale, si sarebbe realizzata diminuzione del valore del veicolo del 20%; tale decurtazione risulterebbe appropriata qualora si trattasse di veicolo acquistato nuovo dal produttore, invece non si ritiene corretta per un veicolo usato, la cui progressione nella svalutazione è più lenta, che nel caso di specie già equitativamente individuata nella misura del 5% (si veda paragrafo precedente)
5.4. Alla luce di ciò, dunque, l'indennizzo assicurativo viene quantificato in euro 22.005,00.
5.5. Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi, intesi,
a mente dei noti principi sanciti dalla Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995, come “lucro cessante”
e computabili, in relazione al pregiudizio subito per il mancato godimento - nel tempo - del bene o del suo equivalente in denaro, con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente. Essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate alla data del sinistro (per ciò che concerne gli importi a titolo di danno non patrimoniale) ed alla data del pagamento (per ciò che concerne gli importi di spesa sostenuti a titolo di danno patrimoniale) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla data del sinistro (per gli importi riconosciuti a titolo di danno non patrimoniale) e dalla data del pagamento (per gli importi di spesa sostenuti a titolo di danno patrimoniale) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
6. In merito alle spese, la Compagnia assicurativa ha richiesto la compensazione delle spese legali assumendo che parte attrice “ha depositato le fotografie raffiguranti la Mercedes solamente nel corso del presente giudizio, e precisamente con la propria memoria istruttoria ex art. 183 6° comma cpc”e che “se dette foto fossero state inviate alla Compagnia durante la fase stragiudiziale del sinistro, è probabile che non sarebbe stato necessario affrontare la presente causa (si veda pag. 3 – comparsa conclusionale).
Tale ricostruzione non può essere accolta.
5 Infatti, si deve rilevare che parte convenuta, in sede di terza memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., una volta visionate le fotografie prodotte in giudizio che essa stessa considera decisive per il proprio posizionamento, non ha aderito alle pretese attoree in punto di an debeatur, limitandosi ad affermare “ci si oppone all'ammissione di tutte le prove per testi richieste in quanto i capitoli di prova sono in parte irrilevanti ai fini del decidere (ed alcuni a mera conferma di documenti in atti), ed in parte sono inammissibili in quanto aventi ad oggetto circostanze da provarsi documentalmente” (si veda terza memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.).
6.1. Le spese di lite seguono quindi la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai medi tariffari (eccetto che per la fase decisoria), in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e alla natura dell'attività dalle stesse svolta.
In relazione alla fase decisoria viene liquidato un importo pari al minimo tariffario, considerato che la convenuta ha rimodulato la propria posizione, non contrastando nella sostanza il diritto dell'attore ad ottenere indennizzo assicurativo (si vedano argomentazioni della memoria conclusionale, nonostante il disallineamento con le precisate conclusioni, con cui si richiede, in via principale, l'integrale rigetto della domanda), circoscrivendo quindi la residua materia contenziosa.
6.1.1. Le spese di lite si liquidano quindi in € 4.227,00 di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria e € 851,00 per la fase decisionale.
p.q.m.
accoglie parzialmente la domanda di parte attrice, nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento dell'indennizzo assicurativo in favore di parte attrice, quantificato in euro 22.005,00, oltre al lucro cessante da devalutazione, applicazione interessi e rivalutazione come in parte motiva, e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte attrice che liquida in
€ 4.227,00 oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Spoleto, 26 marzo 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
6
Verbale di udienza art. 281-sexies c.p.c. 26/03/2025
n. 2083/2022 r.g.
Parte attrice assente) Parte_1
Avv. PUGLIESE AURELIO (presente)
Parte convenuta
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE (assente) Controparte_1
Avv.ti ANTONIO PARIGI E RICCARDO AMANTINI, entrambi sostituiti dall'avv. MARIA LETIZIA ANGELINI PAROLI Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
Parte attrice
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da atto di citazione e richieste istruttorie non accolte.
Parte convenuta
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da comparsa conclusionale;
Le parti discutono la causa
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la pronuncia della sentenza resa in calce al presente verbale.
Il Giudice Paolo Mariotti
1 Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano art. 281 sexies c.p.c., causa n. 2083/2022 r.g., udienza del 26/03/2025
GEZIM TORI, Avv. PUGLIESE AURELIO parte attrice
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, Controparte_1
Avv. PARIGI ANTONIO parte convenuta Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi e i titoli indicati nel corpo del presente atto: accertare e dichiarare il diritto dell'attore al pagamento dell'indennizzo a lui spettante ai sensi dalla polizza n.
004563931304 stipulata con da quantificarsi nella somma di € 27.540 al netto della Controparte_1 franchigia di polizza e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore della suddetta somma ovvero della diversa somma, anche minore, ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi di legge”.
Per il convenuto:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Spoleto, contrariis rejectis:
In tesi: respingere la domanda formulata così come formulata e proposta dall'attore in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa del presente atto.
Nella denegata ipotesi: liquidare l'indennizzo nei limiti di quanto rigorosamente dimostrato ed in ogni caso entro i limiti contrattuali previsti dalla polizza (valore commerciale al momento del furto, scoperto e franchigia)”.
Le ragioni della decisione:
2 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere il pagamento di indennizzo per il furto del veicolo Mercedes Benz Classe E,
[...] targato FY943ZC previsto dalla polizza n. 004563931304 stipulata con Controparte_1
1.1. In data 22.02.2023 si è costituita in giudizio Controparte_2
[...
. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e sentiti i testi ammessi di ambedue le parti, è stata fissata l'udienza del 26.03.2025 per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1.3. All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, le parti hanno concluso come da verbale di cui sopra.
2. Delineati i salienti aspetti processuali, occorre ora enucleare le argomentazioni delle parti.
2.1. Parte attrice, nel proprio atto di citazione, ha esposto che “durante la notte tra il 13/04/2021 e il
14/04/2021, il veicolo, parcheggiato dall'attore sotto casa, veniva rubato da ignoti” e successivamente provvedeva ad effettuare tutti gli adempimenti e comunicazioni del caso (si veda pag. 1 – atto di citazione).
2.2. Parte attrice ha altresì esposto che “formalizzava alla compagnia (…) denuncia di sinistro (n.
AU20213T06328), al fine di ottenere l'indennizzo spettategli per il furto, a termini di polizza” e che quest'ultima
“rigettava la richiesta, contestando la mancata prova della riparazione del veicolo al momento dell'acquisto” (si veda pag.
2 – atto di citazione).
2.3. Parte attrice ha precisato che la polizza assicurativa prevede “un indennizzo con un massimale di € 30.600
(con scoperto del 10% e franchigia di € 250), importo corrispondente al valore di mercato del veicolo al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione”.
Parte attrice ha quantificato l'indennizzo in euro 27.540,00 (si veda pag. 3 – 4 – atto di citazione).
3. Parte convenuta, in sede di comparsa di costituzione e risposta, ha contestato le pretese azionate da parte attrice sia in termini di an che di quantum debeatur, affermando che parte attrice “non ha fornito rigorosa prova né del verificarsi del furto nè dell'effettiva riparazione e ripristino della vettura Mercedes tg. FY943ZC prima che questa fosse oggetto dell'asserito furto” (si vedano pagg. 1-2 – comparsa di costituzione e risposta).
Differentemente in sede di memorie conclusionali parte convenuta pare aver riconosciuto parte dalla ricostruzione di parte attrice, affermando come dovesse considerarsi provato che “al momento dell'acquisto da parte dell'attore, la vettura Mercedes tg. FY943ZC assicurata fosse stata integralmente riparata e fosse funzionante”
(si veda pag. 1 – memoria conclusionale).
3.1. Quanto alla quantificazione dell'indennizzo assicurazione, parte convenuta ha sostenuto che “per effetto della svalutazione il suo valore commerciale era ulteriormente diminuito di almeno il 20% (massima di comune esperienza), e quindi pari ad € 20.800, precisando che la polizza assicurativa “prevede il 10% di scoperto, CP_1
3 con il minimo di € 250,00”, quantificando pertanto l'indennizzo in euro 18.720,00 (si vedano pag. 4 – comparsa di costituzione e risposta e pag. 2 – memoria conclusionale parte convenuta).
4. Una volta individuate le argomentazioni delle parti, occorre procedere ad una loro analisi.
4.1. In primo luogo, quanto all'an della pretesa attorea è opportuno evidenziare la posizione della
Compagnia assicurativa, assunta in sede di memoria conclusionale.
In particolar modo, parte convenuta, in virtù delle dichiarazioni rese in sede testimoniale e delle produzioni fotografiche, ha evidenziato che “l'istruttoria svolta nel corso del giudizio pare aver dimostrato che, al momento dell'acquisto da parte dell'attore, la vettura Mercedes tg. FY943ZC assicurata fosse stata integralmente riparata
e fosse funzionante”, rinunciando nella sostanza ad una delle proprie eccezioni.
4.2. Inoltre, a fronte della concordanza delle parti in ordine alle buone condizioni di conservazione dell'autovettura, risulta parimenti provato l'avvenuto furto dell'autovettura, considerata la denuncia alle competenti autorità (in atti, allegato n. 6 atto di citazione), le concordanti dichiarazioni dei testimoni in ordini ai momenti successivi al furto e la generica contestazione contenuta nella comparsa di costituzione e risposta (si vedano pagg. 1, 2).
5. Quanto, invece, al quantum e dunque all'entità dell'indennizzo richiesto da parte attrice, è bene fare le precisazioni che seguono.
In primo luogo, occorre precisare che il veicolo è stato acquistato da parte attrice per un importo pari ad euro 26.000,00.
Dalla polizza assicurativa che è stata prodotta in giudizio (si veda doc. all. n. 1 – comparsa di costituzione e risposta) si legge che la tutela assicurativa in caso di furto è individuata in indennizzo con massimale pari ad euro 30.600,00, scoperto pari al 10% e franchigia pari ad euro 250,00.
5.1. Ciò posto deve ritenersi che l'indennizzo deve parametrarsi al valore commerciale del bene, considerato che il contratto di assicurazione garantisce funzione “reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato” (sul punto si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14435 del 2002); ne consegue che, nel caso di specie, la misura dell'indennizzo deve essere determinata tenendo in considerazione il prezzo di acquisto del predetto veicolo corrisposto dall'assicurato, ove non superiore al massimale.
5.3. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, si ritiene opportuno determinare il valore commerciale del veicolo al momento del furto a partire dal prezzo di acquisto di € 26.000,00, applicando una riduzione del 5% per la svalutazione dalla data di acquisto al momento del furto: a tal proposito è bene precisare che il veicolo era stato acquistato in data 10/07/2020 e il furto avveniva nella notte tra il 13/04/2021 ed il 14/04/2021.
Si giunge così ad una quantificazione di € 24.700,00 (26.000,00 – 5%).
4 Perciò, una volta quantificato il valore del veicolo al momento del furto, occorre adeguarlo alle clausole contrattuali;
quindi, al valore di € 24.700,00 deve essere decurtato il 10%, corrispondente allo scoperto, oltre alla franchigia pari ad euro 250,00.
5.2. Si ritiene corretto precisare che non risulta corretta la opzione valutativa caldeggiata dalla Compagnia assicurativa, secondo cui, per effetto della svalutazione del valore commerciale, si sarebbe realizzata diminuzione del valore del veicolo del 20%; tale decurtazione risulterebbe appropriata qualora si trattasse di veicolo acquistato nuovo dal produttore, invece non si ritiene corretta per un veicolo usato, la cui progressione nella svalutazione è più lenta, che nel caso di specie già equitativamente individuata nella misura del 5% (si veda paragrafo precedente)
5.4. Alla luce di ciò, dunque, l'indennizzo assicurativo viene quantificato in euro 22.005,00.
5.5. Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi, intesi,
a mente dei noti principi sanciti dalla Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995, come “lucro cessante”
e computabili, in relazione al pregiudizio subito per il mancato godimento - nel tempo - del bene o del suo equivalente in denaro, con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente. Essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate alla data del sinistro (per ciò che concerne gli importi a titolo di danno non patrimoniale) ed alla data del pagamento (per ciò che concerne gli importi di spesa sostenuti a titolo di danno patrimoniale) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla data del sinistro (per gli importi riconosciuti a titolo di danno non patrimoniale) e dalla data del pagamento (per gli importi di spesa sostenuti a titolo di danno patrimoniale) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
6. In merito alle spese, la Compagnia assicurativa ha richiesto la compensazione delle spese legali assumendo che parte attrice “ha depositato le fotografie raffiguranti la Mercedes solamente nel corso del presente giudizio, e precisamente con la propria memoria istruttoria ex art. 183 6° comma cpc”e che “se dette foto fossero state inviate alla Compagnia durante la fase stragiudiziale del sinistro, è probabile che non sarebbe stato necessario affrontare la presente causa (si veda pag. 3 – comparsa conclusionale).
Tale ricostruzione non può essere accolta.
5 Infatti, si deve rilevare che parte convenuta, in sede di terza memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., una volta visionate le fotografie prodotte in giudizio che essa stessa considera decisive per il proprio posizionamento, non ha aderito alle pretese attoree in punto di an debeatur, limitandosi ad affermare “ci si oppone all'ammissione di tutte le prove per testi richieste in quanto i capitoli di prova sono in parte irrilevanti ai fini del decidere (ed alcuni a mera conferma di documenti in atti), ed in parte sono inammissibili in quanto aventi ad oggetto circostanze da provarsi documentalmente” (si veda terza memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.).
6.1. Le spese di lite seguono quindi la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai medi tariffari (eccetto che per la fase decisoria), in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e alla natura dell'attività dalle stesse svolta.
In relazione alla fase decisoria viene liquidato un importo pari al minimo tariffario, considerato che la convenuta ha rimodulato la propria posizione, non contrastando nella sostanza il diritto dell'attore ad ottenere indennizzo assicurativo (si vedano argomentazioni della memoria conclusionale, nonostante il disallineamento con le precisate conclusioni, con cui si richiede, in via principale, l'integrale rigetto della domanda), circoscrivendo quindi la residua materia contenziosa.
6.1.1. Le spese di lite si liquidano quindi in € 4.227,00 di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria e € 851,00 per la fase decisionale.
p.q.m.
accoglie parzialmente la domanda di parte attrice, nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento dell'indennizzo assicurativo in favore di parte attrice, quantificato in euro 22.005,00, oltre al lucro cessante da devalutazione, applicazione interessi e rivalutazione come in parte motiva, e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte attrice che liquida in
€ 4.227,00 oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Spoleto, 26 marzo 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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