Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00543/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00401/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 401 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianni Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Perugia del -OMISSIS-, con cui si dispone il divieto al ricorrente di fare accesso per un periodo di mesi 12 (dodici) dalla data di notifica del presente provvedimento, ai Santuari, luoghi di culto (Santuario di San Damiano, Eremo delle Carceri, ecc.) e parcheggi pubblici esterni al Centro Storico, Giovanni Paolo II, Mojano, Porta Nuova, Matteotti ed aree antistanti, indicati nel Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Assisi approvato con d.C.C. n. 19/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, trovato in stato di manifesta ubriachezza il giorno -OMISSIS- ad Assisi in un parcheggio pubblico (area compresa tra quelle individuate dall’art. 21 del regolamento di polizia urbana di cui alla d.C.C. n. 19/2018, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, comma 3, del d.l. 14/2017, convertito nella legge 48/2017), era stato sanzionato per la violazione dell’art. 688, primo comma, c.p., con ordine di allontanamento dall’area per 48 ore, in applicazione dell’art. 10, comma 1, del medesimo d.l. 14/2017.
1.1. Il giorno successivo, il ricorrente è stato nuovamente trovato a stazionare nello stesso luogo, frequentato giornalmente da moltissime persone. Sulla base di detta violazione (nonché alla luce dei numerosi precedenti penali e di polizia esistenti a suo carico per reati contro il patrimonio e la persona), in data -OMISSIS- il Questore di Perugia ha imposto al ricorrente, in applicazione dell’art. 10, comma 2, del d.l. 14/2017, il divieto di accesso per dodici mesi ai Santuari e luoghi di culto ed ai parcheggi esterni al Centro storico di Assisi indicati nel suindicato regolamento.
2. Nel ricorso, avverso il divieto di accesso, lamenta in sostanza che:
(i) – l’istruttoria sia stata insufficiente, in quanto, allorché è stato trovato nel parcheggio suddetto, non infastidiva nessuno;
(ii) – il provvedimento sia viziato da eccesso di potere sotto il profilo dell’errata valutazione dei fatti, del difetto e dell’erroneità dei presupposti, nonché dell’irragionevolezza, poiché è basato sulla sola esistenza di pregiudizi penali, senza che l’amministrazione abbia effettuato nessuna ulteriore e concreta indagine e/o approfondimento, né abbia motivato sull’esistenza della “pericolosità sociale” del ricorrente.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha controdedotto puntualmente, chiedendo che il ricorso venga respinto.
4. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
4.1. Le censure dedotte dal ricorrente, come sopra anticipato, non contestano espressamente la riconducibilità della sua condotta alle fattispecie degli artt. 9 e 10, cit., ma si limitano a contestare il giudizio prognostico effettuato dalla Questura, sostenendo che in concreto la condotta non evidenzia alcuna pericolosità sociale.
4.2. Ciò premesso, la condotta del ricorrente potrebbe essere ricondotta alla previsione del combinato disposto dell’art. 9, commi 3 ed 1, del d.l. 14/2017, posto che interferisce con la concreta accessibilità e fruizione di un’area urbana destinata ad infrastruttura della mobilità ed interessata da consistenti flussi turistici, e che, secondo l’art. 10, comma 2, “nei casi di reiterazione delle condotte di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all’articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento …”.
4.3. Ai fini dell’applicazione della norma, sembra ragionevole ritenere che non vada esaminata soltanto la specifica condotta che, ai sensi dei citati artt. 9 e 10, innesca il procedimento finalizzato all’adozione del divieto di accesso, ma anche, ai fini di un giudizio prognostico sulla sussistenza di pericoli per la sicurezza, i precedenti e la personalità del trasgressore.
In questa prospettiva, il lungo elenco di condanne penali e di precedenti di polizia, che il provvedimento impugnato si è limitato a richiamare in sintesi ma che trovano una elencazione dettagliata nella memoria dell’Avvocatura dello Stato, smentisce la tesi del ricorrente.
Infatti, a carico del ricorrente (tenuto conto dei tre alias di cui l’Amministrazione ha individuato l’utilizzo), prescindendo dai procedimenti penali pendenti e dalle denunce e quindi limitando l’elenco alle condanne, risultano: (a) una condanna con sentenza n. -OMISSIS- dalla Corte di Appello di Palermo per i reati di cui agli art. 633 e 639 c.p.; (b) cinque condanne del Tribunale di Agrigento, con sentenze n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-, per il reato di cui all’art. 76, comma 3, del d.lgs. 159/2011, n. -OMISSIS-, per il reato di furto in concorso e furto aggravato, n. -OMISSIS- per la violazione dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. 172/2008, e n. -OMISSIS-, per i reati di lesioni personali e rissa. Più recentemente (dopo che il ricorrente dalla Sicilia si è trasferito in Umbria), risultano: (c) in seguito all’arresto per resistenza a p.u. e lesioni personali del -OMISSIS-, una condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione da parte del Tribunale di Perugia; (d) un giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Perugia in ordine alla violazione, in data -OMISSIS-, del divieto di reingresso collegato ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di sicurezza pubblica adottato dal Prefetto di Agrigento; (e) in data -OMISSIS-, un primo ordine di allontanamento dal Centro storico di Assisi disposto dalla Questura di Perugia.
4.4. Si tratta di pregiudizi inerenti a diverse fattispecie di illeciti, certamente rilevanti, per continuità e varietà, al fine di connotare, insieme alle ultime condotte sanzionate, una personalità, probabilmente segnata da un profondo disagio personale e sociale, ma di certo refrattaria al rispetto delle regole del vivere civile.
Non illogicamente, pertanto, la Questura di Perugia ha ritenuto che “Le reiterazioni di tali condotte costituiscono elementi obiettivi per la sicurezza urbana”, ai fini dell’applicazione della misura preventiva impugnata. Tanto più, sotto il profilo della proporzionalità, se si considera che il divieto di accesso ha riguardato un’area limitata del Comune di Assisi (santuari, luoghi di culto e parcheggi pubblici esterni al Centro storico), dove è maggiore la presenza dei pellegrini e turisti, in coerenza alla ratio sottesa alle previsioni di cui agli artt. 9 e 10 del d.l. 14/2017.
5. Considerata la natura della controversia, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.