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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/10/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1549/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1549/2023 promossa da:
(P.IVA ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. FABRIZIO MIRACOLO (CF: C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. MICHELE Controparte_1 P.IVA_2
TI (CF ) C.F._2
APPELLATO avverso la sentenza n. 671/2023 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 09/06/2023
CONCLUSIONI
pagina 1 di 25 In data 11.09.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento del presente atto di appello ed in totale riforma della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione n. 671/2023 del 9.06.2023 nella causa civile R.G. 3131/2017 del Tribunale di Lucca, G.I. Dott. Gioacchino Trovato, depositata in pari data e notificata il 23.06.2023, accogliere integralmente le domande promosse nel giudizio di primo grado dall'esponente, perché pienamente legittime e fondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto:
- in tesi, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 747/2017 emesso dal Tribunale di Lucca in data 13 aprile 2017 con il quale il era stato intimato del Controparte_1 pagamento della somma di € 266.588,34, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2001 dal dì del dovuto al saldo, e oltre spese monitorie;
- in ipotesi, condannare comunque, il al pagamento della Controparte_1 somma di € 266.588,34, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2001 dal dì del dovuto al saldo per le causali di cui in parte narrativa, ovvero a quella diversa, maggiore o minore, che sarà stata dimostrata come dovuta in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia;
- In via riconvenzionale, ove si ritenga che non sia intercorso un rapporto di natura contrattuale tra il e la CP_1 CP_1 Parte_2 condannare comunque il medesimo al pagamento della somma Controparte_1 di € 266.588,34, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2001 dal dì del dovuto al saldo, ovvero a quella diversa, maggiore o minore, che sarà stata dimostrata come dovuta in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia, a titolo di indebito arricchimento;
- con condanna della parte odierna appellata alla restituzione di tutte le somme versate dalla parte odierna appellante in forza della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
- in ogni caso con vittoria di spese, ivi comprese le spese di CTU e CTP, e compenso professionale del doppio grado di giudizio, oltre spese generali 15%,
pagina 2 di 25 IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita respingere l'appello avverso la sentenza Trib. Lucca n. 671/23, anche in accoglimento della preliminare eccezione in ordine alla inammissibilità delle azioni spiegate dalla ditta nei Parte_1 suoi confronti, sia in via principale che in via subordinata ex art. 2041 c.c., con vittoria di spese del grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 671/2023 pubblicata il 09/06/2023, il Tribunale di Lucca ha così deciso: … revoca il decreto ingiuntivo e condanna la società convenuta al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 13.430, oltre spese vive, spese generali ed accessori per legge. Pone le spese di ctu a totale e definitivo a carico della società convenuta.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione proposta dal Controparte_1 avverso il D.I., emesso sulla base della fattura n. 155 del 12.08.2008 e col quale era stato intimato al predetto Ente pubblico, il pagamento, in favore della
[...]
della somma di € 266.588,34, a titolo di Parte_1 corrispettivo di opere “aggiuntive richieste espressamente dal a mezzo CP_1 dei suoi amministratori e funzionari” eseguite in Fornaci di Barga nell'area PIP e
Bretellina della località RI del IN.
Si era costituita in giudizio la predetta società, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, comunque, il riconoscimento della somma portata nel decreto ingiuntivo, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
La causa era stata istruita mediante CTU e prova per testi e decisa come sopra riportato.
pagina 3 di 25 Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito solo o APPALTATORE o anche APPELLANTE) ha
[...] Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello il (di Controparte_1 seguito solo o APPALTANTE o anche APPELLATO) proponendo gravame CP_1 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Sulla nullità della sentenza ex art. 132 cpc per irriducibile contraddittorietà della motivazione in punto di valutazione delle prove acquisite in giudizio;
2. Sull'erronea ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di prime cure in relazione alle motivazioni a giustificazione dell'asserita carenza di prova circa
l'effettivo svolgimento da parte dell'appellante delle lavorazioni oggetto di lite;
3. Sull'adesione acritica del Tribunale alla CTU espletata in primo grado e sull'omessa valutazione delle specifiche censure della parte odierna appellante;
4. Nel merito, sulle ragioni circa la inidoneità della CTU Ing. a Per_1 sorreggere la decisione impugnata e sulla incongruenza delle sue risultanze;
5. Sulla ritenuta mancanza di prova circa l'esecuzione della bonifica e riempimento dell'area della “Bretellina” e sull'infondatezza delle risultanze della
CTU Ing. sul punto. Per_1
Per tali ragioni è stata, pertanto, formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, il nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 11.09.2025, la causa - previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - è stata rimessa pagina 4 di 25 al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
denuncia un vizio motivazionale nella decisione gravata ed in Parte_1 particolare, una contraddizione tra quanto indicato in ordine al fatto che essa non avrebbe fornito prova adeguata di quanto asserito – essendosi basata su un documento di parte – e quanto dichiarato, nell'udienza del 01.07.2022, dal G.I., il quale, nel sollecitare le parti ad una definizione conciliativa, aveva testualmente rilevato a verbale “tenuto conto delle emergenze della prova testimoniale oggi assunta, ritiene sufficientemente provata la indispensabilità dei lavori straordinari”.
Per contro, secondo il tale ritenuta sufficienza della prova in ordine alla CP_1 indispensabilità dei lavori straordinari avrebbe dovuto essere letta in correlazione all'invito fatto dal G.I. alle parti, affinché cercassero un accordo bonario, di talché una volta non concretizzatosi tale accordo, il Tribunale non poteva fare altro che valutare le risultanze dell'istruttoria e respingere la domanda, spiegandone in modo chiaro le ragioni.
Rileva la Corte, in primo luogo, che la contraddizione denunciata dall'APPELLANTE
è ravvisabile, non già nel corpo della sentenza impugnata, quanto, piuttosto, tra quest'ultima e l'ordinanza del 01.07.2022, la quale, tuttavia, essendo un provvedimento revocabile e modificabile, ai sensi dell'art. 177 c.p.c., deve ritenersi superata dal tenore della sentenza.
pagina 5 di 25 In altri termini, la valutazione del giudice istruttore, peraltro effettuata ai fini di conciliazione della lite, non avrebbe potuto vincolare la diversa decisione assunta in sede di definitiva statuizione nel merito.
La sentenza appellata, pertanto, merita, sul punto, di essere confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo di gravame, l'APPELLANTE denuncia l'erronea ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di prime cure, in relazione alle motivazioni addotte a giustificazione dell'asserita carenza di prova dell'effettivo svolgimento, da parte sua, delle lavorazioni aggiuntive oggetto di lite e contesta la sentenza impugnata laddove, con plurime asserzioni, il Tribunale afferma l'insussistenza di riscontri sul punto, assumendo, al riguardo, invece, che:
• la circostanza che i lavori di completamento di cui al documento da essa prodotto fossero stati negati dal sarebbe irrilevante, perché frutto di un CP_1 esame parziale dell'istruttoria orale (vd. testimonianze e Testimone_1
all'udienza del 27.01.2022; all'udienza del Testimone_2 Controparte_2
21.04.2022 e all'udienza del 1.07.2022, che avevano confermato Controparte_3 di aver materialmente eseguito i lavori o che vi avevano assistito);
• il fatto che i lavori di completamento fossero stati irritualmente affidati oralmente da soggetti disparati sarebbe irrilevante, posto che, ai sensi dell'art. 2041 c.c., il depauperato ha l'onere di provare unicamente il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che la P.A. possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso;
• la circostanza secondo la quale l'elenco delle lavorazioni effettuate da essa fosse stata ritenuta carente sotto il profilo della manodopera e sotto Parte_1 quello dei materiali impiegati sarebbe disattesa dal rendiconto redatto dall'Ing.
(cfr. doc. 11 di controparte); Controparte_3
pagina 6 di 25 • il fatto che non fosse stato concluso un contratto di subappalto deriverebbe dalla natura imprevista e straordinaria delle opere realizzate, la cui necessità si era palesata durante lo svolgimento dei lavori oggetto dei contratti di appalto conclusi dal con la e la NO GU spa, CP_1 Controparte_4 rendendone indispensabile lo svolgimento per procedere alla conclusione dei cantieri, come confermato dalla istruttoria orale;
• la circostanza che le società appaltatrici avessero consegnato i lavori, accettando la contabilità finale, senza riserve sarebbe irrilevante, posto che le opere di cui si discute sarebbero aggiuntive, complementari e non preventivate e sarebbero state eseguite senza contratto, su affidamento diretto del ad CP_1 essa . Parte_1
Per contro, secondo il CP_1
• il direttore dei lavori Arch. aveva negato che avesse Parte_3 Parte_1 fatto i lavori di cui alla “perizia”, così come il DL dell'appalto “Bretellina”, Arch.
Salotti, il collaudatore Ing. i due appaltatori Per_2 Controparte_5 nonché il Geom. CP_6
• l'azione di arricchimento introdotta da sarebbe inammissibile e Parte_1 comunque infondata, posto che degli asseriti interventi non vi è traccia;
• l'elenco redatto circa le lavorazioni eseguite non contiene in realtà importi indicati a corpo, ma solo indicazioni generiche;
• non vi sarebbe alcun documento che legittimerebbe ad avanzare Parte_1 richieste di pagamento;
• l'APPELLANTE aveva chiaramente affermato di aver operato presso i due cantieri di cui si discute e adesso cambia versione sostenendo che sarebbero opere aggiuntive.
pagina 7 di 25 Ciò posto, rileva il Collegio, in primo luogo, che l'azione intentata da Parte_1 in sede monitoria era volta ad ottenere l'ingiunzione di pagamento al CP_1 della somma di €. 266.588,34, “per lavori eseguiti in Fornaci di Barga Loc. RI
IN Area PIIP e Area Bretellina” e cioè “opere aggiuntive richieste espressamente dal a mezzo di suoi amministratori e funzionari” oggetto CP_1 di fattura n. 155/2008, oltre interessi di mora ex D.Lgs 231/2002, dal dì del dovuto sino al saldo.
In prima memoria ex art. 183 c.p.c. aveva poi concluso chiedendo: Parte_1
- in tesi, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 747/2017 emesso dal Tribunale di Lucca in data 13 aprile 2017 con il quale il era stato intimato del Controparte_1 pagamento della somma di Euro 266.588,34, oltre interessi ex D.Lgs 231/2001 dal dì del dovuto al saldo, e oltre spese monitorie;
- in ipotesi, condannare comunque, il al pagamento della Controparte_1 somma di euro 266.588,34, oltre interessi ex D.Lgs 231/2001 dal dì del dovuto al saldo per le causali di cui in parte narrativa, ovvero a quella diversa, maggiore o minore, che sarà stata dimostrata come dovuta in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia.
- In via riconvenzionale, ove si ritenga che non sia intercorso un rapporto di natura contrattuale tra il e la Controparte_1 Parte_2 condannare comunque il medesimo al pagamento della somma Controparte_1 di euro 266.588,34, oltre interessi ex D.Lgs 231/2001 dal dì del dovuto al saldo, ovvero a quella diversa, maggiore o minore, che sarà stata dimostrata come dovuta in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia, a titolo di indebito arricchimento”.
GI rilevare, sul punto, che “nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta” (Cass. Sez. 3 -
pagina 8 di 25 Ordinanza n. 3127 del 09/02/2021 ed in senso strettamente conforme Sez. 2 -
Ordinanza n. 24458 del 10/08/2023).
Occorre, quindi, valutare se il primo giudice abbia erroneamente ritenuto infondata sia la domanda di adempimento, che quella complanare subordinata di ingiustificato arricchimento.
La parte saliente della motivazione del Tribunale è la seguente: “Non può dirsi che questa prova sia stata fornita, essendosi la società ingiungente essenzialmente basata su un documento di parte (“perizia per opere aggiuntive
PIP ”), costituito da un elenco redatto, e confermato in Persona_3 giudizio, dal teste , all'epoca ingegnere di cantiere della società Controparte_3
(gli altri testi di parte convenuta non hanno rilasciato dichiarazioni Parte_1 significative).Ed, infatti, non soltanto i lavori di completamento di cui al documento di parte sono stati negati dal (e dal suo direttore e CP_1 collaudatore dei Lavori , sentito quale teste); non solo si tratta Parte_4 di supposti lavori di completamento, che sarebbero stati irritualmente affidati oralmente da soggetti disparati, privi di specifico mandato comunale;
non soltanto l'elenco dei supposti lavori integrativi è carente sotto il profilo sia della manodopera che dei materiali impiegati;
non soltanto non esiste alcun contratto di subappalto, disciplinante le lavorazioni elencate nella fattura n. 155/2008; non soltanto le società appaltatrici hanno consegnato i lavori, accettando la contabilità finale senza riserve;
ma, soprattutto, si tratterebbe di lavori la cui effettiva esecuzione il ctu ha escluso a seguito di apposite verifiche tecniche, anche avvalendosi di un ausiliario geologo, e puntualmente riscontrando ogni utile documentazione. Non rimane, allora, che rinviare alla condivisibile relazione del ctu, da intendersi qui riportata e trascritta”.
GI altresì premettere che il aveva rispettivamente appaltato alle CP_1 società (con contratto del 10.10.2002) e GU NO SP Controparte_4
pagina 9 di 25 (con contratto del 19.09.2002) l'esecuzione della “Nuova strada Comunale a servizio di insediamenti produttivi presso Fornaci di Barga” e dei “Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria e quota parte secondaria a servizio del P.I.P. RI IN in Fornaci di Barga”, opere in riferimento alle quali era stata autorizzata la stipula di contratti di subappalto.
Tanto premesso, relativamente all'azione di adempimento, ritiene la Corte che non sia stata data prova dell'affidamento diretto dei lavori in questione a da parte del affidamento che, come è noto, avrebbe dovuto Parte_1 CP_1 essere effettuato per iscritto, a pena di nullità.
Ne deriva l'infondatezza dell'azione di adempimento, di talché deve ritenersi corretta la revoca del provvedimento monitorio opposto, ottenuto proprio in relazione a tale domanda.
Quanto all'azione di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata da
, in prima memoria ex art. 183 c.p.c., giova premettere che i lavori Parte_1 aggiuntivi allegati dall'APPELLANTE sarebbero stati strumentali alla esecuzione dei lavori appaltati dal alle imprese (contratto Controparte_1 Controparte_4 del 10.10.2002) e GU NO SP (contratto del 19.09.2002) afferenti alla “Nuova strada Comunale a servizio di insediamenti produttivi presso Fornaci di Barga” ed ai “Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria e quota parte secondaria a servizio del P.I.P. RI IN in Fornaci di Barga”.
Il teste Ing. incaricato da e dalla GU NO SP, di Controparte_3 Parte_1 redigere la contabilità di cantiere, ha dichiarato che gli appalti erano due – l'uno definito “Bretellina” e l'altro “PIP IN” e di aver redatto il consuntivo di cui al doc. 11 del relativo a lavorazioni impreviste, che sarebbero state CP_1 eseguite dalla stessa , “per portare a termine l'appalto”. Parte_1
pagina 10 di 25 Detto teste ha, inoltre, riferito che “nella zona di contratto tra le due vi era una falegnameria che aveva fatto delle buche e fu necessario asportare il legname che vi era ricoverato e fare il riempimento per poi livellare il terreno” – opera stimata in circa € 100.000,00 - e di aver rappresentato il problema all'APPELLANTE che si rivolse al D.L. della Bretellina, Arch. Salotti (nelle more deceduto) il quale delegò per l'ispezione dei luoghi il Geom. “il quale convenne sulla necessità di CP_6 eseguire il lavoro e diede una autorizzazione verbale”.
Il medesimo teste ha poi aggiunto:
• di non sapere se avesse chiesto autorizzazione al per Parte_1 CP_1
l'opera di asfaltatura – per circa € 44.000,00 - che si era resa necessaria a seguito dell'esecuzione dei lavori subappaltati alla predetta società dall'appaltatrice dato che “la strada a seguito del passaggio Controparte_4 dei mezzi si era avallata”;
• che un'altra opera necessaria era rappresentata dal livellamento dei lotti dell'Area PIP, dovendosi ripulire le aree da sterpaglie e alberi, anche se di dubbia autorizzazione da parte del pur se oggetto di preventiva CP_1 discussione col Sindaco;
• tutte le opere dell'elenco, tranne la pulitura dei campi, si erano rese necessarie in quanto funzionali agli appalti.
Anche il teste , dipendente di , ha confermato Testimone_2 Parte_1
l'esecuzione su richiesta del dei seguenti lavori aggiuntivi: CP_1 completamento del piazzale alla fine della Bretellina;
allargamento delle vasche per le acque reflue e delle recinzioni;
livellamento dei terreni dei vari lotti, con taglio delle piante nate spontaneamente;
rifacimento del letto del fiume.
Onde valutare tali deposizioni testimoniali, si riporta per chiarezza espositiva il contenuto per estratto, del predetto doc. 11 (senza data):
pagina 11 di 25 pagina 12 di 25 Occorre, altresì, considerare che le deposizioni dei testi escussi ad istanza dell'APPELLANTE e di quelli escussi ad istanza del sono di segno CP_1 opposto e, inoltre, come già evidenziato, le prime contengono valutazioni circa la indispensabilità dei lavori, precluse ai testi, le quali, quindi, le rendono sul punto inammissibili.
In particolare, la deposizione del teste risulta smentita dal CTU per Tes_2 quanto concerne le opere di pulitura, che invero, costituiscono lavori subappaltati dalla GU NO SP ed eseguiti nei periodi 17/1/2005-23/01/2005 e 7/02//2005-
13/02/2005 e quindi prima del collaudo avvenuto nel marzo 2005.
Inoltre, il teste , Direttore dei Lavori, ha dichiarato che la Parte_4
partecipò in subappalto all'esecuzione delle opere di urbanizzazione Parte_1
PIP Loc. RI IN che erano state appaltate alla GU NO SP e che tutti i lavori furono conteggiati in un consuntivo finale, sottoscritto da quest'ultima, senza alcuna riserva.
pagina 13 di 25 Il teste , collaboratore dell'Arch. , ha dichiarato che Testimone_3 Parte_3 non gli risultava che avesse fatto lavori diversi da quelli alla stessa Parte_1 subappaltati dalla GU NO SP.
A sua volta, il teste legale rappresentante di tale società – Tes_4 appaltatrice delle opere di urbanizzazione PIP Loc. RI IN - ha precisato che finché egli era sul cantiere, la bonifica dell'area non era necessaria, smentendo sul punto l'Ing. nominato anche dalla stessa GU NO SP, il CP_3 quale ha dichiarato che trattavasi di opera indispensabile e strumentale agli appalti.
In relazione a quanto sopra esposto, è dato ritenere che finché era in corso l'esecuzione dei valori oggetto dei due appalti, la bonifica dell'Area Bretellina non era necessaria e che tutte le opere appaltate risultano completate e collaudate nel
2005, senza alcuna riserva da parte delle imprese appaltatrici o dei subappaltatori.
Non risulta, infatti, fornita prova adeguata della natura imprevista e straordinaria delle opere aggiuntive de quibus, la cui esecuzione risulta negata in radice dal
D.L.
A ciò si aggiunga che anche a volerle ritenere funzionali agli appalti sopra indicati, le opere in questione, oggetto del consuntivo di cui al doc. 11, privo di data, ove effettivamente eseguite, avrebbero dovuto essere eseguite prima del collaudo, mentre invece, è emerso che i lavori oggetto di appalto e dei contratti di subappalto a erano stati collaudati, senza riserva alcuna, neppure Parte_1 della subappaltatrice, il che sta a significare che gli stessi erano stati adeguatamente conclusi, senza la necessità dell'esecuzione dei lavori aggiuntivi per cui è lite.
Lo stesso CTU ha dichiarato:
pagina 14 di 25 • in ordine alla Bonifica ed allo smaltimento, rifiuti che quest'ultimo è avvenuto utilizzando il codice CER170904 riferito a rifiuti misti da costruzioni o demolizioni, ma non è stato poi provveduto alla bonifica del sito come imposto dalla L.R. 29/93, nonostante l'asserita notevolissima quantità di materiale
(truciolato) che la DI AN TT ha dichiarato (pag.9: comparsa di costituzione) fosse presente per una altezza di 2 m su tutta l'area interessata;
• con riguardo alla Bonifica della discarica per l'importo di € 104.153,85, che lo spessore del rilevato stradale (che deve essere mediamente compreso tra
2,00 e 2,20 metri) riscontrato con i saggi, risulta invece, compreso in tale intervallo - con alcune anomalie sia in difetto, sia in eccesso, ma non tali da fare risaltare mediamente, né un maggior spessore del materiale di riporto posato in opera rispetto a quanto previsto in progetto, né una contabilizzazione di volumi superiori a quelli riscontrati – ed è coerente con la presenza dei materiali posati in opera, con quanto riportato nel computo metrico estimativo e nello stato finale della contabilità dei lavori del 10 marzo 2005 acquisito dal relativo al CP_1 contratto di appalto affidato alla ed a questa liquidato Parte_5 senza riserve;
• in ordine alla richiesta relativa alla Parte_6 per l'importo di € 10.300,00, che tale importo non ha trovato alcun riscontro e quindi non è stato contabilizzato come spettante a , anche perché gli Parte_1 importi corrisposti dal alla GU NO SP per € 6.147,00 (spostamento CP_1 sottoservizi e metri 100,40 di rete metallica) risultano coerenti con quanto previsto nel successivo “Accordo Cessione ” del 27 settembre 2007, Pt_7 avvenuto con i proprietari e ove è previsto in Controparte_7 CP_8 compensazione in variante al progetto appaltato l'importo di € 16.000,00 “a titolo di contributo spese per il completamento delle opere di recinzione”:
pagina 15 di 25 • in ordine alla Fognatura provvisoria case operaie per l'importo €
4.567,00, che non vi è traccia nella contabilità ufficiale quale opera strumentale alla esecuzione dei lavori di appalto, risultando, invece, dalla perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa all'appalto “Piano Insediamenti Produttivi in Fornaci di
Loc. RI IN” affidato all'Impresa appaltatrice GU NO SP ed a CP_1 questa “compensata” per € 17.800,00;
• in ordine alla Sistemazione RI IN, per € 12.500,00, che non vi
è traccia di tali lavori ma solo di quelli relativi al RI Giuvicchia;
• in ordine alla Recinzione ampliamento vasca per l'importo € 7.650,00, che la vasca di compenso (della capacità di 1500 m3 ha le dimensioni di m 72 x
30,00 con perimetro di m. 204,00) risulta caratterizzata da una congrua misurazione pari a m 232,40 contabilizzata e liquidata alla Impresa appaltatrice
GU NO SP, per € 3.578,96;
• in ordine alla Pulizia e movimentazione terra cantiere, per l'importo di € 20.000,00, che trattasi di opere non più riscontrabili che, comunque, da ricerche contabili, risultano realizzate dagli operatori e Testimone_2 Parte_8
, nei periodi 17/1/2005 -23/01/2005 e 7/02//2005-13/02/2005, come da
[...] documenti 57 e 58 allegati alla memoria difensiva del e liquidati CP_1 all'Impresa appaltatrice GU NO SP nelle liste in economia contabilizzate;
• quanto allo Stabilizzato non previsto per pendenze, per l'importo di €
44.355,00, che lo spessore del rilevato stradale (che deve essere mediamente pagina 16 di 25 compreso tra 2,00 e 2,20 metri) riscontrato con i saggi, risulta invece, compreso in tale intervallo - con alcune anomalie sia in difetto, sia in eccesso, ma non tali da fare risaltare mediamente, né un maggior spessore del materiale di riporto posato in opera rispetto a quanto previsto in progetto, né una contabilizzazione di volumi superiori a quelli riscontrati;
• in ordine alla Modifica barriera stradale a norma legge per l'importo di € 22.000,00, che trattasi di opera diversa da quella contemplata nei contratti di appalto, nei computi metrici e nei progetti esecutivi originari e contabilizzata e pagata dal al prezzo originario alla impresa esecutrice Cavani CP_1
Co.mo.Ter. Srl, per conto della appaltatrice CP_4
• quanto alla Muratura di pietrame contro terra per l'importo di €
16.827,00, che nell'atto di sottomissione del 30.03.2004, emerge che l'appaltatrice GU NO SP si era impegnata ad eseguire lavorazioni non previste nella progettazione originaria ed in particolare, nel NP12 era stato stabilito il compenso di €. 10.000.00 per il “risanamento e sistemazione terreno, lungo l'intero tratto interessato dai lavori del rio IN ed in particolare nel tratto interessato dall'acqua convogliata dal raccordo ANAS, compreso ogni onere per aggottamento delle acque del RI all'esterno della zona di intervento nella fase esecutiva dei successivi lavori all'interno dell'alveo”, di talché questa nuova voce doveva includere anche l'opera sopra descritta e di seguito riprodotta:
pagina 17 di 25 L'Ausiliario ha, quindi, così concluso:
“1. Gli accertamenti espletati e le indagini amministrative dell'affidamento e andamento degli appalti assegnati dal alle Società Controparte_1 [...]
GU NO SP e hanno permesso Controparte_4 Parte_1 di verificare che tutte le opere affidate a queste imprese risultano completate e collaudate senza alcuna riserva da parte di appaltatori o subappaltatori.
2. Per quanto attiene la fattura n. 15 del 12 agosto 2008, emessa dalla
[...] per l'importo di €. 266.588,34, non risultano affidamenti da parte del Parte_1
attinenti alle opere che in questo documento vengono indicate Controparte_1 né accertati subappalti da parte delle ditte assegnatarie;
viene inoltre precisato che le opere indicate in fattura non sono state riconosciute e contabilizzate dall'amministrazione del all'Impresa AN TT Srl Controparte_1
3. Lo smaltimento dei rifiuti di cui alla prima voce della fattura per l'importo di €.
71.857,81 è stata corredata con formulari prodotti in atti. Però essendo stata dichiarata dalla stessa la presenza di rifiuti speciali (truciolati Parte_1 di legno) in quantità rilevante, questa ditta doveva mettere subito in atto la procedura di bonifica del sito di cui che non ha invece attivato così da Parte_9 far ritenere che abbia valutato trascurabili queste quantità.
4. I luoghi oggetto di intervento sono stati descritti con copiosa documentazione fotografica allegata (doc. D) e riguardano la realizzazione di una nuova viabilità nella zona industriale di con la sistemazione generale dell'area interessata CP_1 compreso quella idraulica.
5. Dal vivace ed approfondito contraddittorio messo in atto, a cui lo scrivente rimanda, nonché dagli accertamenti eseguiti anche attraverso saggi, non sono emerse opere o lavori diversi da quelli previsti nei progetti originari e presenti nella documentazione contabile dei due appalti, e questo anche per quanto
pagina 18 di 25 riguarda le opere provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori che non sono più riscontrabili.
6. L'indagine espletata, anche in sito, su ogni singola opera elencata nella fattura
n. 15/2008, emessa dalla Impresa AN TT Srl, non ha portato ad alcun riscontro oggettivo su lavori aggiuntivi a questa Impresa imputabili;
pertanto, lo scrivente non ha provveduto ad alcuna quantificazione dell'importo a questa spettante.
7. Alle osservazioni, presentate solo da parte Convenuta, è stata data risposta nel paragrafo dedicato a cui lo scrivente rimanda precisando che non sono state accolte neppure parzialmente”.
Lo stesso CTU, chiamato a chiarimenti, sempre con specifico riferimento alla fattura di n. 155/2008 dell'importo di € 242.353,04, oltre Iva, per un Parte_1 totale di € 266.588,34, azionata in sede monitoria, in merito alle singole voci del consuntivo sopra riportato, di cui al doc. 11 del ha osservato quanto CP_1 segue:
1) Bonifica discarica: scavo e bonifica €. 104.153,85
Non risultano agli atti documenti che possano permettere una loro verifica anche in via approssimativa. L'intervento esplorativo con sondaggi e carotaggi che si basino solo su indicazioni approssimative degli addetti ai lavori dell'epoca non viene ritenuto attuabile.
2) Recinzione Falegnameria Turicchi: €. 10.300,00
L'importo è composto da n. 5 voci la maggior parte delle quali assolutamente non più verificabile
3) Fognatura case operaie: €. 4.567,00
Opera provvisoria non più verificabile.
4) Sistemazione RI IN: €. 12.500,00
Maggior oneri richiesti ma non verificabili.
pagina 19 di 25 5) Recinzione ampliamento vasca compenso: € 7.650,00
Accertabile previo esame dello stato di progetto iniziale, ma non è stato rintracciato.
6) Pulizia e movimentazione terra cantiere: €. 20.000,00
Non accertabile
7) Stabilizzato non previsto per pendenze: €. 44.355,00
Non risultano agli atti documenti che possano permettere una loro verifica anche in via approssimativa. L'intervento esplorativo con sondaggi e carotaggi che si basino solo su indicazioni approssimative degli addetti ai lavori dell'epoca non viene ritenuto attuabile.
8) Modifica barriera stradale a norma di legge: €. 22.000,00
Verificabile.
9) Muratura di pietrame controterra: €. 16.827,00
Non verificabile/identificabile
Alla luce delle chiare risposte fornite, appare evidente che il CTU non abbia potuto verificare la maggior parte delle voci fatturate, tranne la modifica della barriera stradale, l'unica che sarebbe stata verificabile opera che, pur essendo diversa da quella contemplata nei contratti di appalto, nei computi metrici e nei progetti esecutivi originari, risulta eseguita dalla per conto Parte_10 della appaltatrice contabilizzata e pagata dal al prezzo CP_4 CP_1 originario.
Ritiene, quindi, la Corte che non abbia fornito prova adeguata dei Parte_1 presupposti dell'azione di cui all'art. 2041 c.c., soprattutto perché di tutti le asserite opere da essa poste in essere o non vi è traccia o vi è prova della relativa esecuzione sia nell'ambito del contratto di subappalto, sia da parte di imprese terze per conto di una delle appaltatrici.
In conclusione, le pretese opere aggiuntive non risultano adeguatamente provate
- essendo sul punto del tutto insufficienti le deposizioni dei testi indotti da pagina 20 di 25 - in quanto alcune di esse non sono verificabili, altre sono Parte_1 sovrapponibili ad opere oggetto di appalto (e di subappalto) ed altre ancora risultano eseguite da terzi, ma non sono neppure stimabili nei limiti della diminuzione patrimoniale ("detrimentum") che quest'ultima avrebbe patito, essendo stato l'importo della fattura azionata in sede monitoria, calibrato su un consuntivo generico privo di data.
Ls sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo di gravame, l'APPELLANTE critica la sentenza impugnata, per avere il primo Giudice aderito, in modo acritico, alle risultanze della CTU, senza dare conto delle specifiche censure da essa mosse alla relazione del CTU e per non avere, quindi, spiegato, in maniera corretta ed esauriente, i motivi delle conclusioni a cui è pervenuto, denunciando al riguardo la carenza di motivazione.
Per contro, secondo il il giudice di prime cure ha semplicemente CP_1 ritenuto che non vi fosse ragione per discostarsi dal responso del CTU, per cui non si può sostenere che la sentenza sia viziata.
Ciò posto ritiene il Collegio che la CTU - le cui conclusioni sono stante riportate in relazione al motivo che precede – sia esauriente, in quanto, da un lato, svolta anche con l'ausilio di un geologo e dall'altra, adeguatamente valutativa, punto per punto, delle osservazioni del CTP di . Parte_1
La motivazione del Tribunale - sopra riportata in relazione al secondo motivo di gravame - risulta, dunque, sul punto adeguata ed inoltre, coerente o logica e quindi, la sentenza appellata va, sul punto, confermata.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
pagina 21 di 25 Con il quarto motivo di gravame, l'APPELLANTE contesta la sentenza di prime cure, perché il Tribunale, avendo aderito acriticamente alle risultanze della CTU, avrebbe ricostruito erroneamente i fatti.
Deduce, in particolare, che il G.I., tenuto conto delle proprie richieste, Parte_1 aveva chiesto al CTU la valutazione non solo delle sole opere oggi visibili, ma anche di quelle lavorazioni che erano state concretamente eseguite, ma tranne il punto 1) che il giudicante ha richiamato in sentenza, tutti gli altri punti non sarebbero stati valorizzati.
Per contro, secondo il il motivo di appello così come formulato non CP_1 sarebbe una vera e propria critica alla sentenza, ma alla CTU.
Rileva il Collegio che il CTU non ha potuto verificare la maggior parte delle voci fatturate, tranne la modifica barriera stradale a norma di legge, che sarebbe stata verificabile, ma che, però, risulta diversa da quella contemplata nei contratti di appalto, nei computi metrici e nei progetti esecutivi originari, essendo stata contabilizzata ed eseguita dalla per conto della Parte_11 [...]
e pagata dal al prezzo originario. CP_4 CP_1
Ne deriva che la carente motivazione del Tribunale sul punto, pur avendo recepito le conclusioni dell'Ausiliario, può essere integrata nei termini sopra esposti, senza che ciò possa inficiare la validità della pronuncia appellata, ove si consideri che il difetto di motivazione è configurabile soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l'obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte pagina 22 di 25 ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati (In tal senso Cass. Sez. L, Sentenza n. 2272 del 02/02/2007).
V. La quinta censura alla sentenza impugnata è infondata.
L'APPELLANTE con il quinto motivo di appello critica la voce della CTU riguardante la presunta “bonifica di una discarica” che si sarebbe trovata in corrispondenza di un lotto ove poi è stata realizzata la bretellina stradale che avrebbe messo in comunicazione il PIP IN con la rotonda ANAS facente parte della viabilità generale, posto che i testi escussi a propria istanza, tutti presenti nei luoghi di causa, nel momento di esecuzione dei lavori, avrebbero confermato l'esistenza della discarica composta da scarti di materiale ligneo.
Il replica asserendo che il fatto che, in ordine a tale “voce”, il Tribunale CP_1 abbia voluto rimarcare le risultanze dell'istruttoria e soprattutto della CTU va a confermare che non ci sarebbe nessuna “acritica adesione” del Tribunale alla CTU, bensì una convinta conferma, tanto più in relazione ad un presunto intervento che rappresentava una voce di costo particolarmente rilevante.
Rileva il Collegio che, come già sopra evidenziato, il CTU ha chiarito che lo spessore del rilevato stradale (che deve essere mediamente compreso tra 2,00 e
2,20 metri) riscontrato con i saggi, risulta invece, compreso in tale intervallo - con alcune anomalie sia in difetto, sia in eccesso, ma non tali da fare risaltare mediamente, né un maggior spessore del materiale di riporto posato in opera rispetto a quanto previsto in progetto, né ad una contabilizzazione di volumi superiori a quelli riscontrati – ed è coerente con la presenza dei materiali posati in opera con quanto riportato nel computo metrico estimativo e nello stato finale della contabilità dei lavori del 10 marzo 2005 acquisito dal relativo al CP_1 contratto di appalto affidato alla ed a questa liquidato Parte_5 senza riserve.
pagina 23 di 25 Inoltre, il teste nipote del titolare della e, per Pt_6 Parte_6 questo, pienamente attendibile, ha dichiarato che la buca di cui alla seguente foto n. 1, inserita nel corpo della comparsa di costituzione di , veniva Parte_1 utilizzata per smaltire il materiale di risulta della segheria, ma che lui non l'aveva vista mai piena:
La sentenza appellata merita, dunque, anche sul punto piena conferma.
VI. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittorioso il le spese processuali del CP_1 presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella Pt_1 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
pagina 24 di 25 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 671/2023 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il
09/06/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CO l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 6.10.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1549/2023 promossa da:
(P.IVA ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. FABRIZIO MIRACOLO (CF: C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. MICHELE Controparte_1 P.IVA_2
TI (CF ) C.F._2
APPELLATO avverso la sentenza n. 671/2023 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 09/06/2023
CONCLUSIONI
pagina 1 di 25 In data 11.09.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento del presente atto di appello ed in totale riforma della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione n. 671/2023 del 9.06.2023 nella causa civile R.G. 3131/2017 del Tribunale di Lucca, G.I. Dott. Gioacchino Trovato, depositata in pari data e notificata il 23.06.2023, accogliere integralmente le domande promosse nel giudizio di primo grado dall'esponente, perché pienamente legittime e fondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto:
- in tesi, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 747/2017 emesso dal Tribunale di Lucca in data 13 aprile 2017 con il quale il era stato intimato del Controparte_1 pagamento della somma di € 266.588,34, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2001 dal dì del dovuto al saldo, e oltre spese monitorie;
- in ipotesi, condannare comunque, il al pagamento della Controparte_1 somma di € 266.588,34, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2001 dal dì del dovuto al saldo per le causali di cui in parte narrativa, ovvero a quella diversa, maggiore o minore, che sarà stata dimostrata come dovuta in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia;
- In via riconvenzionale, ove si ritenga che non sia intercorso un rapporto di natura contrattuale tra il e la CP_1 CP_1 Parte_2 condannare comunque il medesimo al pagamento della somma Controparte_1 di € 266.588,34, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2001 dal dì del dovuto al saldo, ovvero a quella diversa, maggiore o minore, che sarà stata dimostrata come dovuta in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia, a titolo di indebito arricchimento;
- con condanna della parte odierna appellata alla restituzione di tutte le somme versate dalla parte odierna appellante in forza della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
- in ogni caso con vittoria di spese, ivi comprese le spese di CTU e CTP, e compenso professionale del doppio grado di giudizio, oltre spese generali 15%,
pagina 2 di 25 IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita respingere l'appello avverso la sentenza Trib. Lucca n. 671/23, anche in accoglimento della preliminare eccezione in ordine alla inammissibilità delle azioni spiegate dalla ditta nei Parte_1 suoi confronti, sia in via principale che in via subordinata ex art. 2041 c.c., con vittoria di spese del grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 671/2023 pubblicata il 09/06/2023, il Tribunale di Lucca ha così deciso: … revoca il decreto ingiuntivo e condanna la società convenuta al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 13.430, oltre spese vive, spese generali ed accessori per legge. Pone le spese di ctu a totale e definitivo a carico della società convenuta.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione proposta dal Controparte_1 avverso il D.I., emesso sulla base della fattura n. 155 del 12.08.2008 e col quale era stato intimato al predetto Ente pubblico, il pagamento, in favore della
[...]
della somma di € 266.588,34, a titolo di Parte_1 corrispettivo di opere “aggiuntive richieste espressamente dal a mezzo CP_1 dei suoi amministratori e funzionari” eseguite in Fornaci di Barga nell'area PIP e
Bretellina della località RI del IN.
Si era costituita in giudizio la predetta società, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, comunque, il riconoscimento della somma portata nel decreto ingiuntivo, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
La causa era stata istruita mediante CTU e prova per testi e decisa come sopra riportato.
pagina 3 di 25 Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito solo o APPALTATORE o anche APPELLANTE) ha
[...] Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello il (di Controparte_1 seguito solo o APPALTANTE o anche APPELLATO) proponendo gravame CP_1 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Sulla nullità della sentenza ex art. 132 cpc per irriducibile contraddittorietà della motivazione in punto di valutazione delle prove acquisite in giudizio;
2. Sull'erronea ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di prime cure in relazione alle motivazioni a giustificazione dell'asserita carenza di prova circa
l'effettivo svolgimento da parte dell'appellante delle lavorazioni oggetto di lite;
3. Sull'adesione acritica del Tribunale alla CTU espletata in primo grado e sull'omessa valutazione delle specifiche censure della parte odierna appellante;
4. Nel merito, sulle ragioni circa la inidoneità della CTU Ing. a Per_1 sorreggere la decisione impugnata e sulla incongruenza delle sue risultanze;
5. Sulla ritenuta mancanza di prova circa l'esecuzione della bonifica e riempimento dell'area della “Bretellina” e sull'infondatezza delle risultanze della
CTU Ing. sul punto. Per_1
Per tali ragioni è stata, pertanto, formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, il nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 11.09.2025, la causa - previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - è stata rimessa pagina 4 di 25 al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
denuncia un vizio motivazionale nella decisione gravata ed in Parte_1 particolare, una contraddizione tra quanto indicato in ordine al fatto che essa non avrebbe fornito prova adeguata di quanto asserito – essendosi basata su un documento di parte – e quanto dichiarato, nell'udienza del 01.07.2022, dal G.I., il quale, nel sollecitare le parti ad una definizione conciliativa, aveva testualmente rilevato a verbale “tenuto conto delle emergenze della prova testimoniale oggi assunta, ritiene sufficientemente provata la indispensabilità dei lavori straordinari”.
Per contro, secondo il tale ritenuta sufficienza della prova in ordine alla CP_1 indispensabilità dei lavori straordinari avrebbe dovuto essere letta in correlazione all'invito fatto dal G.I. alle parti, affinché cercassero un accordo bonario, di talché una volta non concretizzatosi tale accordo, il Tribunale non poteva fare altro che valutare le risultanze dell'istruttoria e respingere la domanda, spiegandone in modo chiaro le ragioni.
Rileva la Corte, in primo luogo, che la contraddizione denunciata dall'APPELLANTE
è ravvisabile, non già nel corpo della sentenza impugnata, quanto, piuttosto, tra quest'ultima e l'ordinanza del 01.07.2022, la quale, tuttavia, essendo un provvedimento revocabile e modificabile, ai sensi dell'art. 177 c.p.c., deve ritenersi superata dal tenore della sentenza.
pagina 5 di 25 In altri termini, la valutazione del giudice istruttore, peraltro effettuata ai fini di conciliazione della lite, non avrebbe potuto vincolare la diversa decisione assunta in sede di definitiva statuizione nel merito.
La sentenza appellata, pertanto, merita, sul punto, di essere confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo di gravame, l'APPELLANTE denuncia l'erronea ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di prime cure, in relazione alle motivazioni addotte a giustificazione dell'asserita carenza di prova dell'effettivo svolgimento, da parte sua, delle lavorazioni aggiuntive oggetto di lite e contesta la sentenza impugnata laddove, con plurime asserzioni, il Tribunale afferma l'insussistenza di riscontri sul punto, assumendo, al riguardo, invece, che:
• la circostanza che i lavori di completamento di cui al documento da essa prodotto fossero stati negati dal sarebbe irrilevante, perché frutto di un CP_1 esame parziale dell'istruttoria orale (vd. testimonianze e Testimone_1
all'udienza del 27.01.2022; all'udienza del Testimone_2 Controparte_2
21.04.2022 e all'udienza del 1.07.2022, che avevano confermato Controparte_3 di aver materialmente eseguito i lavori o che vi avevano assistito);
• il fatto che i lavori di completamento fossero stati irritualmente affidati oralmente da soggetti disparati sarebbe irrilevante, posto che, ai sensi dell'art. 2041 c.c., il depauperato ha l'onere di provare unicamente il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che la P.A. possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso;
• la circostanza secondo la quale l'elenco delle lavorazioni effettuate da essa fosse stata ritenuta carente sotto il profilo della manodopera e sotto Parte_1 quello dei materiali impiegati sarebbe disattesa dal rendiconto redatto dall'Ing.
(cfr. doc. 11 di controparte); Controparte_3
pagina 6 di 25 • il fatto che non fosse stato concluso un contratto di subappalto deriverebbe dalla natura imprevista e straordinaria delle opere realizzate, la cui necessità si era palesata durante lo svolgimento dei lavori oggetto dei contratti di appalto conclusi dal con la e la NO GU spa, CP_1 Controparte_4 rendendone indispensabile lo svolgimento per procedere alla conclusione dei cantieri, come confermato dalla istruttoria orale;
• la circostanza che le società appaltatrici avessero consegnato i lavori, accettando la contabilità finale, senza riserve sarebbe irrilevante, posto che le opere di cui si discute sarebbero aggiuntive, complementari e non preventivate e sarebbero state eseguite senza contratto, su affidamento diretto del ad CP_1 essa . Parte_1
Per contro, secondo il CP_1
• il direttore dei lavori Arch. aveva negato che avesse Parte_3 Parte_1 fatto i lavori di cui alla “perizia”, così come il DL dell'appalto “Bretellina”, Arch.
Salotti, il collaudatore Ing. i due appaltatori Per_2 Controparte_5 nonché il Geom. CP_6
• l'azione di arricchimento introdotta da sarebbe inammissibile e Parte_1 comunque infondata, posto che degli asseriti interventi non vi è traccia;
• l'elenco redatto circa le lavorazioni eseguite non contiene in realtà importi indicati a corpo, ma solo indicazioni generiche;
• non vi sarebbe alcun documento che legittimerebbe ad avanzare Parte_1 richieste di pagamento;
• l'APPELLANTE aveva chiaramente affermato di aver operato presso i due cantieri di cui si discute e adesso cambia versione sostenendo che sarebbero opere aggiuntive.
pagina 7 di 25 Ciò posto, rileva il Collegio, in primo luogo, che l'azione intentata da Parte_1 in sede monitoria era volta ad ottenere l'ingiunzione di pagamento al CP_1 della somma di €. 266.588,34, “per lavori eseguiti in Fornaci di Barga Loc. RI
IN Area PIIP e Area Bretellina” e cioè “opere aggiuntive richieste espressamente dal a mezzo di suoi amministratori e funzionari” oggetto CP_1 di fattura n. 155/2008, oltre interessi di mora ex D.Lgs 231/2002, dal dì del dovuto sino al saldo.
In prima memoria ex art. 183 c.p.c. aveva poi concluso chiedendo: Parte_1
- in tesi, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 747/2017 emesso dal Tribunale di Lucca in data 13 aprile 2017 con il quale il era stato intimato del Controparte_1 pagamento della somma di Euro 266.588,34, oltre interessi ex D.Lgs 231/2001 dal dì del dovuto al saldo, e oltre spese monitorie;
- in ipotesi, condannare comunque, il al pagamento della Controparte_1 somma di euro 266.588,34, oltre interessi ex D.Lgs 231/2001 dal dì del dovuto al saldo per le causali di cui in parte narrativa, ovvero a quella diversa, maggiore o minore, che sarà stata dimostrata come dovuta in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia.
- In via riconvenzionale, ove si ritenga che non sia intercorso un rapporto di natura contrattuale tra il e la Controparte_1 Parte_2 condannare comunque il medesimo al pagamento della somma Controparte_1 di euro 266.588,34, oltre interessi ex D.Lgs 231/2001 dal dì del dovuto al saldo, ovvero a quella diversa, maggiore o minore, che sarà stata dimostrata come dovuta in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia, a titolo di indebito arricchimento”.
GI rilevare, sul punto, che “nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta” (Cass. Sez. 3 -
pagina 8 di 25 Ordinanza n. 3127 del 09/02/2021 ed in senso strettamente conforme Sez. 2 -
Ordinanza n. 24458 del 10/08/2023).
Occorre, quindi, valutare se il primo giudice abbia erroneamente ritenuto infondata sia la domanda di adempimento, che quella complanare subordinata di ingiustificato arricchimento.
La parte saliente della motivazione del Tribunale è la seguente: “Non può dirsi che questa prova sia stata fornita, essendosi la società ingiungente essenzialmente basata su un documento di parte (“perizia per opere aggiuntive
PIP ”), costituito da un elenco redatto, e confermato in Persona_3 giudizio, dal teste , all'epoca ingegnere di cantiere della società Controparte_3
(gli altri testi di parte convenuta non hanno rilasciato dichiarazioni Parte_1 significative).Ed, infatti, non soltanto i lavori di completamento di cui al documento di parte sono stati negati dal (e dal suo direttore e CP_1 collaudatore dei Lavori , sentito quale teste); non solo si tratta Parte_4 di supposti lavori di completamento, che sarebbero stati irritualmente affidati oralmente da soggetti disparati, privi di specifico mandato comunale;
non soltanto l'elenco dei supposti lavori integrativi è carente sotto il profilo sia della manodopera che dei materiali impiegati;
non soltanto non esiste alcun contratto di subappalto, disciplinante le lavorazioni elencate nella fattura n. 155/2008; non soltanto le società appaltatrici hanno consegnato i lavori, accettando la contabilità finale senza riserve;
ma, soprattutto, si tratterebbe di lavori la cui effettiva esecuzione il ctu ha escluso a seguito di apposite verifiche tecniche, anche avvalendosi di un ausiliario geologo, e puntualmente riscontrando ogni utile documentazione. Non rimane, allora, che rinviare alla condivisibile relazione del ctu, da intendersi qui riportata e trascritta”.
GI altresì premettere che il aveva rispettivamente appaltato alle CP_1 società (con contratto del 10.10.2002) e GU NO SP Controparte_4
pagina 9 di 25 (con contratto del 19.09.2002) l'esecuzione della “Nuova strada Comunale a servizio di insediamenti produttivi presso Fornaci di Barga” e dei “Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria e quota parte secondaria a servizio del P.I.P. RI IN in Fornaci di Barga”, opere in riferimento alle quali era stata autorizzata la stipula di contratti di subappalto.
Tanto premesso, relativamente all'azione di adempimento, ritiene la Corte che non sia stata data prova dell'affidamento diretto dei lavori in questione a da parte del affidamento che, come è noto, avrebbe dovuto Parte_1 CP_1 essere effettuato per iscritto, a pena di nullità.
Ne deriva l'infondatezza dell'azione di adempimento, di talché deve ritenersi corretta la revoca del provvedimento monitorio opposto, ottenuto proprio in relazione a tale domanda.
Quanto all'azione di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata da
, in prima memoria ex art. 183 c.p.c., giova premettere che i lavori Parte_1 aggiuntivi allegati dall'APPELLANTE sarebbero stati strumentali alla esecuzione dei lavori appaltati dal alle imprese (contratto Controparte_1 Controparte_4 del 10.10.2002) e GU NO SP (contratto del 19.09.2002) afferenti alla “Nuova strada Comunale a servizio di insediamenti produttivi presso Fornaci di Barga” ed ai “Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria e quota parte secondaria a servizio del P.I.P. RI IN in Fornaci di Barga”.
Il teste Ing. incaricato da e dalla GU NO SP, di Controparte_3 Parte_1 redigere la contabilità di cantiere, ha dichiarato che gli appalti erano due – l'uno definito “Bretellina” e l'altro “PIP IN” e di aver redatto il consuntivo di cui al doc. 11 del relativo a lavorazioni impreviste, che sarebbero state CP_1 eseguite dalla stessa , “per portare a termine l'appalto”. Parte_1
pagina 10 di 25 Detto teste ha, inoltre, riferito che “nella zona di contratto tra le due vi era una falegnameria che aveva fatto delle buche e fu necessario asportare il legname che vi era ricoverato e fare il riempimento per poi livellare il terreno” – opera stimata in circa € 100.000,00 - e di aver rappresentato il problema all'APPELLANTE che si rivolse al D.L. della Bretellina, Arch. Salotti (nelle more deceduto) il quale delegò per l'ispezione dei luoghi il Geom. “il quale convenne sulla necessità di CP_6 eseguire il lavoro e diede una autorizzazione verbale”.
Il medesimo teste ha poi aggiunto:
• di non sapere se avesse chiesto autorizzazione al per Parte_1 CP_1
l'opera di asfaltatura – per circa € 44.000,00 - che si era resa necessaria a seguito dell'esecuzione dei lavori subappaltati alla predetta società dall'appaltatrice dato che “la strada a seguito del passaggio Controparte_4 dei mezzi si era avallata”;
• che un'altra opera necessaria era rappresentata dal livellamento dei lotti dell'Area PIP, dovendosi ripulire le aree da sterpaglie e alberi, anche se di dubbia autorizzazione da parte del pur se oggetto di preventiva CP_1 discussione col Sindaco;
• tutte le opere dell'elenco, tranne la pulitura dei campi, si erano rese necessarie in quanto funzionali agli appalti.
Anche il teste , dipendente di , ha confermato Testimone_2 Parte_1
l'esecuzione su richiesta del dei seguenti lavori aggiuntivi: CP_1 completamento del piazzale alla fine della Bretellina;
allargamento delle vasche per le acque reflue e delle recinzioni;
livellamento dei terreni dei vari lotti, con taglio delle piante nate spontaneamente;
rifacimento del letto del fiume.
Onde valutare tali deposizioni testimoniali, si riporta per chiarezza espositiva il contenuto per estratto, del predetto doc. 11 (senza data):
pagina 11 di 25 pagina 12 di 25 Occorre, altresì, considerare che le deposizioni dei testi escussi ad istanza dell'APPELLANTE e di quelli escussi ad istanza del sono di segno CP_1 opposto e, inoltre, come già evidenziato, le prime contengono valutazioni circa la indispensabilità dei lavori, precluse ai testi, le quali, quindi, le rendono sul punto inammissibili.
In particolare, la deposizione del teste risulta smentita dal CTU per Tes_2 quanto concerne le opere di pulitura, che invero, costituiscono lavori subappaltati dalla GU NO SP ed eseguiti nei periodi 17/1/2005-23/01/2005 e 7/02//2005-
13/02/2005 e quindi prima del collaudo avvenuto nel marzo 2005.
Inoltre, il teste , Direttore dei Lavori, ha dichiarato che la Parte_4
partecipò in subappalto all'esecuzione delle opere di urbanizzazione Parte_1
PIP Loc. RI IN che erano state appaltate alla GU NO SP e che tutti i lavori furono conteggiati in un consuntivo finale, sottoscritto da quest'ultima, senza alcuna riserva.
pagina 13 di 25 Il teste , collaboratore dell'Arch. , ha dichiarato che Testimone_3 Parte_3 non gli risultava che avesse fatto lavori diversi da quelli alla stessa Parte_1 subappaltati dalla GU NO SP.
A sua volta, il teste legale rappresentante di tale società – Tes_4 appaltatrice delle opere di urbanizzazione PIP Loc. RI IN - ha precisato che finché egli era sul cantiere, la bonifica dell'area non era necessaria, smentendo sul punto l'Ing. nominato anche dalla stessa GU NO SP, il CP_3 quale ha dichiarato che trattavasi di opera indispensabile e strumentale agli appalti.
In relazione a quanto sopra esposto, è dato ritenere che finché era in corso l'esecuzione dei valori oggetto dei due appalti, la bonifica dell'Area Bretellina non era necessaria e che tutte le opere appaltate risultano completate e collaudate nel
2005, senza alcuna riserva da parte delle imprese appaltatrici o dei subappaltatori.
Non risulta, infatti, fornita prova adeguata della natura imprevista e straordinaria delle opere aggiuntive de quibus, la cui esecuzione risulta negata in radice dal
D.L.
A ciò si aggiunga che anche a volerle ritenere funzionali agli appalti sopra indicati, le opere in questione, oggetto del consuntivo di cui al doc. 11, privo di data, ove effettivamente eseguite, avrebbero dovuto essere eseguite prima del collaudo, mentre invece, è emerso che i lavori oggetto di appalto e dei contratti di subappalto a erano stati collaudati, senza riserva alcuna, neppure Parte_1 della subappaltatrice, il che sta a significare che gli stessi erano stati adeguatamente conclusi, senza la necessità dell'esecuzione dei lavori aggiuntivi per cui è lite.
Lo stesso CTU ha dichiarato:
pagina 14 di 25 • in ordine alla Bonifica ed allo smaltimento, rifiuti che quest'ultimo è avvenuto utilizzando il codice CER170904 riferito a rifiuti misti da costruzioni o demolizioni, ma non è stato poi provveduto alla bonifica del sito come imposto dalla L.R. 29/93, nonostante l'asserita notevolissima quantità di materiale
(truciolato) che la DI AN TT ha dichiarato (pag.9: comparsa di costituzione) fosse presente per una altezza di 2 m su tutta l'area interessata;
• con riguardo alla Bonifica della discarica per l'importo di € 104.153,85, che lo spessore del rilevato stradale (che deve essere mediamente compreso tra
2,00 e 2,20 metri) riscontrato con i saggi, risulta invece, compreso in tale intervallo - con alcune anomalie sia in difetto, sia in eccesso, ma non tali da fare risaltare mediamente, né un maggior spessore del materiale di riporto posato in opera rispetto a quanto previsto in progetto, né una contabilizzazione di volumi superiori a quelli riscontrati – ed è coerente con la presenza dei materiali posati in opera, con quanto riportato nel computo metrico estimativo e nello stato finale della contabilità dei lavori del 10 marzo 2005 acquisito dal relativo al CP_1 contratto di appalto affidato alla ed a questa liquidato Parte_5 senza riserve;
• in ordine alla richiesta relativa alla Parte_6 per l'importo di € 10.300,00, che tale importo non ha trovato alcun riscontro e quindi non è stato contabilizzato come spettante a , anche perché gli Parte_1 importi corrisposti dal alla GU NO SP per € 6.147,00 (spostamento CP_1 sottoservizi e metri 100,40 di rete metallica) risultano coerenti con quanto previsto nel successivo “Accordo Cessione ” del 27 settembre 2007, Pt_7 avvenuto con i proprietari e ove è previsto in Controparte_7 CP_8 compensazione in variante al progetto appaltato l'importo di € 16.000,00 “a titolo di contributo spese per il completamento delle opere di recinzione”:
pagina 15 di 25 • in ordine alla Fognatura provvisoria case operaie per l'importo €
4.567,00, che non vi è traccia nella contabilità ufficiale quale opera strumentale alla esecuzione dei lavori di appalto, risultando, invece, dalla perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa all'appalto “Piano Insediamenti Produttivi in Fornaci di
Loc. RI IN” affidato all'Impresa appaltatrice GU NO SP ed a CP_1 questa “compensata” per € 17.800,00;
• in ordine alla Sistemazione RI IN, per € 12.500,00, che non vi
è traccia di tali lavori ma solo di quelli relativi al RI Giuvicchia;
• in ordine alla Recinzione ampliamento vasca per l'importo € 7.650,00, che la vasca di compenso (della capacità di 1500 m3 ha le dimensioni di m 72 x
30,00 con perimetro di m. 204,00) risulta caratterizzata da una congrua misurazione pari a m 232,40 contabilizzata e liquidata alla Impresa appaltatrice
GU NO SP, per € 3.578,96;
• in ordine alla Pulizia e movimentazione terra cantiere, per l'importo di € 20.000,00, che trattasi di opere non più riscontrabili che, comunque, da ricerche contabili, risultano realizzate dagli operatori e Testimone_2 Parte_8
, nei periodi 17/1/2005 -23/01/2005 e 7/02//2005-13/02/2005, come da
[...] documenti 57 e 58 allegati alla memoria difensiva del e liquidati CP_1 all'Impresa appaltatrice GU NO SP nelle liste in economia contabilizzate;
• quanto allo Stabilizzato non previsto per pendenze, per l'importo di €
44.355,00, che lo spessore del rilevato stradale (che deve essere mediamente pagina 16 di 25 compreso tra 2,00 e 2,20 metri) riscontrato con i saggi, risulta invece, compreso in tale intervallo - con alcune anomalie sia in difetto, sia in eccesso, ma non tali da fare risaltare mediamente, né un maggior spessore del materiale di riporto posato in opera rispetto a quanto previsto in progetto, né una contabilizzazione di volumi superiori a quelli riscontrati;
• in ordine alla Modifica barriera stradale a norma legge per l'importo di € 22.000,00, che trattasi di opera diversa da quella contemplata nei contratti di appalto, nei computi metrici e nei progetti esecutivi originari e contabilizzata e pagata dal al prezzo originario alla impresa esecutrice Cavani CP_1
Co.mo.Ter. Srl, per conto della appaltatrice CP_4
• quanto alla Muratura di pietrame contro terra per l'importo di €
16.827,00, che nell'atto di sottomissione del 30.03.2004, emerge che l'appaltatrice GU NO SP si era impegnata ad eseguire lavorazioni non previste nella progettazione originaria ed in particolare, nel NP12 era stato stabilito il compenso di €. 10.000.00 per il “risanamento e sistemazione terreno, lungo l'intero tratto interessato dai lavori del rio IN ed in particolare nel tratto interessato dall'acqua convogliata dal raccordo ANAS, compreso ogni onere per aggottamento delle acque del RI all'esterno della zona di intervento nella fase esecutiva dei successivi lavori all'interno dell'alveo”, di talché questa nuova voce doveva includere anche l'opera sopra descritta e di seguito riprodotta:
pagina 17 di 25 L'Ausiliario ha, quindi, così concluso:
“1. Gli accertamenti espletati e le indagini amministrative dell'affidamento e andamento degli appalti assegnati dal alle Società Controparte_1 [...]
GU NO SP e hanno permesso Controparte_4 Parte_1 di verificare che tutte le opere affidate a queste imprese risultano completate e collaudate senza alcuna riserva da parte di appaltatori o subappaltatori.
2. Per quanto attiene la fattura n. 15 del 12 agosto 2008, emessa dalla
[...] per l'importo di €. 266.588,34, non risultano affidamenti da parte del Parte_1
attinenti alle opere che in questo documento vengono indicate Controparte_1 né accertati subappalti da parte delle ditte assegnatarie;
viene inoltre precisato che le opere indicate in fattura non sono state riconosciute e contabilizzate dall'amministrazione del all'Impresa AN TT Srl Controparte_1
3. Lo smaltimento dei rifiuti di cui alla prima voce della fattura per l'importo di €.
71.857,81 è stata corredata con formulari prodotti in atti. Però essendo stata dichiarata dalla stessa la presenza di rifiuti speciali (truciolati Parte_1 di legno) in quantità rilevante, questa ditta doveva mettere subito in atto la procedura di bonifica del sito di cui che non ha invece attivato così da Parte_9 far ritenere che abbia valutato trascurabili queste quantità.
4. I luoghi oggetto di intervento sono stati descritti con copiosa documentazione fotografica allegata (doc. D) e riguardano la realizzazione di una nuova viabilità nella zona industriale di con la sistemazione generale dell'area interessata CP_1 compreso quella idraulica.
5. Dal vivace ed approfondito contraddittorio messo in atto, a cui lo scrivente rimanda, nonché dagli accertamenti eseguiti anche attraverso saggi, non sono emerse opere o lavori diversi da quelli previsti nei progetti originari e presenti nella documentazione contabile dei due appalti, e questo anche per quanto
pagina 18 di 25 riguarda le opere provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori che non sono più riscontrabili.
6. L'indagine espletata, anche in sito, su ogni singola opera elencata nella fattura
n. 15/2008, emessa dalla Impresa AN TT Srl, non ha portato ad alcun riscontro oggettivo su lavori aggiuntivi a questa Impresa imputabili;
pertanto, lo scrivente non ha provveduto ad alcuna quantificazione dell'importo a questa spettante.
7. Alle osservazioni, presentate solo da parte Convenuta, è stata data risposta nel paragrafo dedicato a cui lo scrivente rimanda precisando che non sono state accolte neppure parzialmente”.
Lo stesso CTU, chiamato a chiarimenti, sempre con specifico riferimento alla fattura di n. 155/2008 dell'importo di € 242.353,04, oltre Iva, per un Parte_1 totale di € 266.588,34, azionata in sede monitoria, in merito alle singole voci del consuntivo sopra riportato, di cui al doc. 11 del ha osservato quanto CP_1 segue:
1) Bonifica discarica: scavo e bonifica €. 104.153,85
Non risultano agli atti documenti che possano permettere una loro verifica anche in via approssimativa. L'intervento esplorativo con sondaggi e carotaggi che si basino solo su indicazioni approssimative degli addetti ai lavori dell'epoca non viene ritenuto attuabile.
2) Recinzione Falegnameria Turicchi: €. 10.300,00
L'importo è composto da n. 5 voci la maggior parte delle quali assolutamente non più verificabile
3) Fognatura case operaie: €. 4.567,00
Opera provvisoria non più verificabile.
4) Sistemazione RI IN: €. 12.500,00
Maggior oneri richiesti ma non verificabili.
pagina 19 di 25 5) Recinzione ampliamento vasca compenso: € 7.650,00
Accertabile previo esame dello stato di progetto iniziale, ma non è stato rintracciato.
6) Pulizia e movimentazione terra cantiere: €. 20.000,00
Non accertabile
7) Stabilizzato non previsto per pendenze: €. 44.355,00
Non risultano agli atti documenti che possano permettere una loro verifica anche in via approssimativa. L'intervento esplorativo con sondaggi e carotaggi che si basino solo su indicazioni approssimative degli addetti ai lavori dell'epoca non viene ritenuto attuabile.
8) Modifica barriera stradale a norma di legge: €. 22.000,00
Verificabile.
9) Muratura di pietrame controterra: €. 16.827,00
Non verificabile/identificabile
Alla luce delle chiare risposte fornite, appare evidente che il CTU non abbia potuto verificare la maggior parte delle voci fatturate, tranne la modifica della barriera stradale, l'unica che sarebbe stata verificabile opera che, pur essendo diversa da quella contemplata nei contratti di appalto, nei computi metrici e nei progetti esecutivi originari, risulta eseguita dalla per conto Parte_10 della appaltatrice contabilizzata e pagata dal al prezzo CP_4 CP_1 originario.
Ritiene, quindi, la Corte che non abbia fornito prova adeguata dei Parte_1 presupposti dell'azione di cui all'art. 2041 c.c., soprattutto perché di tutti le asserite opere da essa poste in essere o non vi è traccia o vi è prova della relativa esecuzione sia nell'ambito del contratto di subappalto, sia da parte di imprese terze per conto di una delle appaltatrici.
In conclusione, le pretese opere aggiuntive non risultano adeguatamente provate
- essendo sul punto del tutto insufficienti le deposizioni dei testi indotti da pagina 20 di 25 - in quanto alcune di esse non sono verificabili, altre sono Parte_1 sovrapponibili ad opere oggetto di appalto (e di subappalto) ed altre ancora risultano eseguite da terzi, ma non sono neppure stimabili nei limiti della diminuzione patrimoniale ("detrimentum") che quest'ultima avrebbe patito, essendo stato l'importo della fattura azionata in sede monitoria, calibrato su un consuntivo generico privo di data.
Ls sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo di gravame, l'APPELLANTE critica la sentenza impugnata, per avere il primo Giudice aderito, in modo acritico, alle risultanze della CTU, senza dare conto delle specifiche censure da essa mosse alla relazione del CTU e per non avere, quindi, spiegato, in maniera corretta ed esauriente, i motivi delle conclusioni a cui è pervenuto, denunciando al riguardo la carenza di motivazione.
Per contro, secondo il il giudice di prime cure ha semplicemente CP_1 ritenuto che non vi fosse ragione per discostarsi dal responso del CTU, per cui non si può sostenere che la sentenza sia viziata.
Ciò posto ritiene il Collegio che la CTU - le cui conclusioni sono stante riportate in relazione al motivo che precede – sia esauriente, in quanto, da un lato, svolta anche con l'ausilio di un geologo e dall'altra, adeguatamente valutativa, punto per punto, delle osservazioni del CTP di . Parte_1
La motivazione del Tribunale - sopra riportata in relazione al secondo motivo di gravame - risulta, dunque, sul punto adeguata ed inoltre, coerente o logica e quindi, la sentenza appellata va, sul punto, confermata.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
pagina 21 di 25 Con il quarto motivo di gravame, l'APPELLANTE contesta la sentenza di prime cure, perché il Tribunale, avendo aderito acriticamente alle risultanze della CTU, avrebbe ricostruito erroneamente i fatti.
Deduce, in particolare, che il G.I., tenuto conto delle proprie richieste, Parte_1 aveva chiesto al CTU la valutazione non solo delle sole opere oggi visibili, ma anche di quelle lavorazioni che erano state concretamente eseguite, ma tranne il punto 1) che il giudicante ha richiamato in sentenza, tutti gli altri punti non sarebbero stati valorizzati.
Per contro, secondo il il motivo di appello così come formulato non CP_1 sarebbe una vera e propria critica alla sentenza, ma alla CTU.
Rileva il Collegio che il CTU non ha potuto verificare la maggior parte delle voci fatturate, tranne la modifica barriera stradale a norma di legge, che sarebbe stata verificabile, ma che, però, risulta diversa da quella contemplata nei contratti di appalto, nei computi metrici e nei progetti esecutivi originari, essendo stata contabilizzata ed eseguita dalla per conto della Parte_11 [...]
e pagata dal al prezzo originario. CP_4 CP_1
Ne deriva che la carente motivazione del Tribunale sul punto, pur avendo recepito le conclusioni dell'Ausiliario, può essere integrata nei termini sopra esposti, senza che ciò possa inficiare la validità della pronuncia appellata, ove si consideri che il difetto di motivazione è configurabile soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l'obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte pagina 22 di 25 ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati (In tal senso Cass. Sez. L, Sentenza n. 2272 del 02/02/2007).
V. La quinta censura alla sentenza impugnata è infondata.
L'APPELLANTE con il quinto motivo di appello critica la voce della CTU riguardante la presunta “bonifica di una discarica” che si sarebbe trovata in corrispondenza di un lotto ove poi è stata realizzata la bretellina stradale che avrebbe messo in comunicazione il PIP IN con la rotonda ANAS facente parte della viabilità generale, posto che i testi escussi a propria istanza, tutti presenti nei luoghi di causa, nel momento di esecuzione dei lavori, avrebbero confermato l'esistenza della discarica composta da scarti di materiale ligneo.
Il replica asserendo che il fatto che, in ordine a tale “voce”, il Tribunale CP_1 abbia voluto rimarcare le risultanze dell'istruttoria e soprattutto della CTU va a confermare che non ci sarebbe nessuna “acritica adesione” del Tribunale alla CTU, bensì una convinta conferma, tanto più in relazione ad un presunto intervento che rappresentava una voce di costo particolarmente rilevante.
Rileva il Collegio che, come già sopra evidenziato, il CTU ha chiarito che lo spessore del rilevato stradale (che deve essere mediamente compreso tra 2,00 e
2,20 metri) riscontrato con i saggi, risulta invece, compreso in tale intervallo - con alcune anomalie sia in difetto, sia in eccesso, ma non tali da fare risaltare mediamente, né un maggior spessore del materiale di riporto posato in opera rispetto a quanto previsto in progetto, né ad una contabilizzazione di volumi superiori a quelli riscontrati – ed è coerente con la presenza dei materiali posati in opera con quanto riportato nel computo metrico estimativo e nello stato finale della contabilità dei lavori del 10 marzo 2005 acquisito dal relativo al CP_1 contratto di appalto affidato alla ed a questa liquidato Parte_5 senza riserve.
pagina 23 di 25 Inoltre, il teste nipote del titolare della e, per Pt_6 Parte_6 questo, pienamente attendibile, ha dichiarato che la buca di cui alla seguente foto n. 1, inserita nel corpo della comparsa di costituzione di , veniva Parte_1 utilizzata per smaltire il materiale di risulta della segheria, ma che lui non l'aveva vista mai piena:
La sentenza appellata merita, dunque, anche sul punto piena conferma.
VI. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittorioso il le spese processuali del CP_1 presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella Pt_1 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
pagina 24 di 25 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 671/2023 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il
09/06/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CO l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 6.10.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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