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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 21225/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE- riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
HE SI GI
COSTANZA TETI GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. v.g. 21225/2025 promossa da:
c.f. ), con l'avv. Francesca Benedetti Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , con l'avv. Francesca Benedetti CP_1 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
1. “Vita separata con obbligo di mutuo rispetto e liberi ognuno di scegliersi la pro- pria residenza;
2. assegnazione della casa coniugale sita in Edolo (BS) Via Oglio n. 6 alla moglie che continuerà a viverla con arredi e corredi unitamente alle Parte_1 figlie minori e fino a quando raggiungeranno l'autonomia e Persona_1 Persona_2
l'indipendenza economica;
3. le figlie verranno affidate congiuntamente ai genitori, pur restando a vivere presso la madre, con diritto del padre di vederle e tenerle con sé ogni qualvolta lo desideri, previo preavviso telefonico alla madre e compatibilmente con gli impegni delle figlie minori;
4. nel periodo estivo e durante le festività il padre terrà con sé le figlie con cadenza che verrà concordata nei giorni e nei tempi, di volta in volta, dai genitori;
5. i genitori si impegnano a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse delle figlie minori al fine di garantire alle stesse un progetto educativo comune e di preservare il loro equilibrio psico-fisico;
6. considerate le attuali esigenze delle figlie minori e le attuali risorse economiche di entrambi i genitori, le parti concordano che il Sig. versi alla signora CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle Parte_1 figlie la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), importo dovuto per 12 mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT/FOI (100% dell'aumento) a partire dal mese di giugno 2026.
Il predetto contributo al mantenimento verrà versato alla madre sino a che le figlie non saranno autonome ed economicamente indipendenti;
7. i genitori si impegnano a far sì che i figli conservino e coltivino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, come espressamente previsto dall'art. 317 bis, I comma c.c.;
8. i coniugi concordano che l'assegno unico universale a favore dei figli sarà percepito interamente dalla moglie Sig.ra Parte_1
9. i coniugi concordano, altresì, che nell'assegno di mantenimento non siano comprese le seguenti spese straordinarie in conformità al protocollo in uso all'intestato Tribunale e che di seguito si trascrive, spese in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ognuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice
IBAN dovrà essere indicato nella predetta richiesta e più precisamente
Spese per la salute: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto sperimentazione scientifica:
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari;
II) Spese per l'istruzione: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
V) trasposto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo;
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne:
- spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite: II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento:
-spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Nel caso di spese eccedenti l'ordinario mantenimento che richiedono il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento;
spese di mensa scolastica;
10. I genitori concordano che la mensa scolastica per le figlie venga intesa quale spesa straordinaria il cui costo va diviso alla metà tra i medesimi;
11. i genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto anche dei figli, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza.
12. Nessun assegno di mantenimento per la moglie che è economicamente Parte_1 indipendente.
13. Il mutuo relativo all'immobile adibito a casa familiare, sito in Edolo, via Oglio n.
6. resterà a carico esclusivo della moglie la quale provvederà al versamento delle rate Parte_1 mediante il conto corrente a lei intestato a far data dal 15 novembre 2025.
14. Il box di proprietà esclusiva della sig.ra ubicato in Edolo (BS), via G. G. Parte_1
LD SNC, catastalmente censito presso il Comune di Edolo al Foglio 52 Particella 352 Subalterno 6. sarà ceduto a titolo gratuito al signor La signora con la CP_1 Parte_1 sottoscrizione del presente ricorso, si impegna a presentarsi al rogito notarile di vendita del box a chiamata del marito sig.re innanzi al notaio che sarà preventivamente identificato CP_1 per l'incombente. La moglie dichiara sin d'ora di Parte_1 non avere nulla a pretendere a titolo di corrispettivo o prezzo di vendita del box di cui al punto precedente né di voler avanzare future pretese in merito.
15. Il signor con la sottoscrizione del presente ricorso, si impegna a presentarsi al CP_1 rogito notarile di vendita dell'immobile adibito a casa familiare a semplice chiamata della moglie signora innanzi al notaio che sarà preventivamente identificato per l'incombente, Parte_1 alle condizioni di vendita che saranno definite dalla moglie. I coniugi ripartiranno il prezzo di vendita secondo le quote di comproprietà.
16. Tutti i costi e gli oneri relativi all'immobile, ivi compreso il pagamento del mutuo (dalla data del
15 novembre 2025), le spese condominiali e di manutenzione ordinaria, tasse ed oneri, saranno sostenuti dalla signora Parte_1
- i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale nascente dal matrimonio.
- Le parti nel pieno e consapevole esercizio della responsabilità genitoriale, ritengono l'accordo rispondente all'interesse dei figli e ritengono la loro audizione da parte del Tribunale manifestamente superflua e, comunque, contraria al loro interesse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 01.09.2018 hanno contratto matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Edolo (atto n. 4, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 17.10.2025, i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
I ricorrenti hanno, peraltro, contestualmente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Omologata la separazione, la causa deve essere, dunque, rimessa al giudice relatore, che provvederà
-decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.- ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare ex art. 2 l. n. 898/70, nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni inerenti, per l'appunto, allo scioglimento del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale provvede, pertanto, con separata ordinanza alla rimessione in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., omologa la separazione consensuale dei coniugi in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa avanti al giudice relatore per il divorzio.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente est.
US NN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE- riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
HE SI GI
COSTANZA TETI GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. v.g. 21225/2025 promossa da:
c.f. ), con l'avv. Francesca Benedetti Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , con l'avv. Francesca Benedetti CP_1 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
1. “Vita separata con obbligo di mutuo rispetto e liberi ognuno di scegliersi la pro- pria residenza;
2. assegnazione della casa coniugale sita in Edolo (BS) Via Oglio n. 6 alla moglie che continuerà a viverla con arredi e corredi unitamente alle Parte_1 figlie minori e fino a quando raggiungeranno l'autonomia e Persona_1 Persona_2
l'indipendenza economica;
3. le figlie verranno affidate congiuntamente ai genitori, pur restando a vivere presso la madre, con diritto del padre di vederle e tenerle con sé ogni qualvolta lo desideri, previo preavviso telefonico alla madre e compatibilmente con gli impegni delle figlie minori;
4. nel periodo estivo e durante le festività il padre terrà con sé le figlie con cadenza che verrà concordata nei giorni e nei tempi, di volta in volta, dai genitori;
5. i genitori si impegnano a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse delle figlie minori al fine di garantire alle stesse un progetto educativo comune e di preservare il loro equilibrio psico-fisico;
6. considerate le attuali esigenze delle figlie minori e le attuali risorse economiche di entrambi i genitori, le parti concordano che il Sig. versi alla signora CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle Parte_1 figlie la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), importo dovuto per 12 mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT/FOI (100% dell'aumento) a partire dal mese di giugno 2026.
Il predetto contributo al mantenimento verrà versato alla madre sino a che le figlie non saranno autonome ed economicamente indipendenti;
7. i genitori si impegnano a far sì che i figli conservino e coltivino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, come espressamente previsto dall'art. 317 bis, I comma c.c.;
8. i coniugi concordano che l'assegno unico universale a favore dei figli sarà percepito interamente dalla moglie Sig.ra Parte_1
9. i coniugi concordano, altresì, che nell'assegno di mantenimento non siano comprese le seguenti spese straordinarie in conformità al protocollo in uso all'intestato Tribunale e che di seguito si trascrive, spese in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ognuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice
IBAN dovrà essere indicato nella predetta richiesta e più precisamente
Spese per la salute: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto sperimentazione scientifica:
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari;
II) Spese per l'istruzione: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
V) trasposto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo;
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne:
- spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite: II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento:
-spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Nel caso di spese eccedenti l'ordinario mantenimento che richiedono il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento;
spese di mensa scolastica;
10. I genitori concordano che la mensa scolastica per le figlie venga intesa quale spesa straordinaria il cui costo va diviso alla metà tra i medesimi;
11. i genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto anche dei figli, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza.
12. Nessun assegno di mantenimento per la moglie che è economicamente Parte_1 indipendente.
13. Il mutuo relativo all'immobile adibito a casa familiare, sito in Edolo, via Oglio n.
6. resterà a carico esclusivo della moglie la quale provvederà al versamento delle rate Parte_1 mediante il conto corrente a lei intestato a far data dal 15 novembre 2025.
14. Il box di proprietà esclusiva della sig.ra ubicato in Edolo (BS), via G. G. Parte_1
LD SNC, catastalmente censito presso il Comune di Edolo al Foglio 52 Particella 352 Subalterno 6. sarà ceduto a titolo gratuito al signor La signora con la CP_1 Parte_1 sottoscrizione del presente ricorso, si impegna a presentarsi al rogito notarile di vendita del box a chiamata del marito sig.re innanzi al notaio che sarà preventivamente identificato CP_1 per l'incombente. La moglie dichiara sin d'ora di Parte_1 non avere nulla a pretendere a titolo di corrispettivo o prezzo di vendita del box di cui al punto precedente né di voler avanzare future pretese in merito.
15. Il signor con la sottoscrizione del presente ricorso, si impegna a presentarsi al CP_1 rogito notarile di vendita dell'immobile adibito a casa familiare a semplice chiamata della moglie signora innanzi al notaio che sarà preventivamente identificato per l'incombente, Parte_1 alle condizioni di vendita che saranno definite dalla moglie. I coniugi ripartiranno il prezzo di vendita secondo le quote di comproprietà.
16. Tutti i costi e gli oneri relativi all'immobile, ivi compreso il pagamento del mutuo (dalla data del
15 novembre 2025), le spese condominiali e di manutenzione ordinaria, tasse ed oneri, saranno sostenuti dalla signora Parte_1
- i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale nascente dal matrimonio.
- Le parti nel pieno e consapevole esercizio della responsabilità genitoriale, ritengono l'accordo rispondente all'interesse dei figli e ritengono la loro audizione da parte del Tribunale manifestamente superflua e, comunque, contraria al loro interesse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 01.09.2018 hanno contratto matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Edolo (atto n. 4, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 17.10.2025, i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
I ricorrenti hanno, peraltro, contestualmente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Omologata la separazione, la causa deve essere, dunque, rimessa al giudice relatore, che provvederà
-decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.- ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare ex art. 2 l. n. 898/70, nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni inerenti, per l'appunto, allo scioglimento del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale provvede, pertanto, con separata ordinanza alla rimessione in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., omologa la separazione consensuale dei coniugi in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa avanti al giudice relatore per il divorzio.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente est.
US NN