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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/07/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 968/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 968/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANDRONE Parte_1 P.IVA_1
LUIGI, elettivamente domiciliato in C.so Peschiera 191 10141 Torino presso il difensore avv.
MANDRONE LUIGI appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DIDERO LORELLA, Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI, 18 10128 TORINO presso il difensore avv. DIDERO LORELLA appellato
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c.
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Reiectis adversis, premesse le declaratorie che meglio e che del caso saranno ritenute, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza oggetto di impugnazione (nei termini illustrati sub §§ I.
1-I.9, dell'atto d'appello):
Nel merito:
pagina 1 di 13 Accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale del sig. ed espressamente Controparte_1 riservate, fin d'ora e con efficacia interruttiva delle relative prescrizioni (fin dal 29 ottobre 2020: data di deposito della comparsa di costituzione e risposta nell'ambito del giudizio di primo grado), le successive azioni contrattuali volte alla quantificazione e al ristoro di tutti i danni patiti e patiendi, nonché alla restituzione di tutte le somme versate all'appellante a titolo di compenso (quest'ultima, per effetto della risoluzione della contratto);
Dichiarare la risoluzione del contratto d'opera intellettuale stipulato inter partes e conseguentemente:
Dichiarare non dovuto l'importo di € 9.407,26, reclamato dal professionista intellettuale attraverso l'atto di citazione in rinnovazione, notificato il 30 giugno 2020, condannandolo a restituire all'appellante tutto quanto percepito per capitale, interessi e spese processuali, in esecuzione della sentenza impugnata;
Assolvendo la società conchiudente da ogni domanda;
In subordine,
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il professionista intellettuale risultasse, per qualche ignoto motivo, creditore della società appellante:
Limitare l'ipotetico obbligo di quest'ultima all'importo eventualmente risultante all'esito delle contestazioni dalla stessa elaborate e proposte sub §§ III.
1-III.6, della citata comparsa di costituzione e risposta;
il tutto, previa compensazione del credito indicato sub § IV.2, della medesima comparsa, salva l'ipotesi in cui residui un maggior credito dell'appellante, che andrà restituito come da successiva domanda riconvenzionale;
In via riconvenzionale:
Dichiarare tenuto e condannare il professionista intellettuale al pagamento a favore della società conchiudente, della somma di € 2.011,75, oltre maggiorazioni di legge ove applicabili (si veda: § IV.1, della richiamata comparsa), ed oltre interessi e rivalutazione dalla data di ogni singolo pagamento al saldo;
In via istruttoria:
Ammettere consulenza tecnico contabile volta all'accertamento delle contestazioni dedotte sub §§
II.
3-II.54, che precedono, nonché all'accertamento di ulteriori errori professionali dell'appellato, eventualmente sfuggiti all'esame contabile posto in essere dalla società conchiudente.
Con il favore delle spese e dei compensi di patrocinio, di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
“In via istruttoria:
pagina 2 di 13 - Respingere le istanze istruttorie di parte appellante, ove coltivate;
Nel merito:
- Respingere l'appello spiegato poiché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la
Sentenza n. 500/2023 del Tribunale di Ivrea;
- Con vittoria delle spese di lite, oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Dott. conveniva in giudizio la Controparte_1
Officina meccanica chiedendone condanna al pagamento della somma di € 9.407,26 relativa Parte_1
a compensi professionali maturati.
Riferiva il Dott. di aver svolto per anni, quale dottore commercialista incarico professionale in Per_1 favore dell' dal 2009 fino al 2019, occupandosi di tutta la consulenza Parte_1
civilistica, fiscale e contabile della società nonché della elaborazione paghe e contributi previdenziali inerenti il personale dipendente. Lamentava tuttavia che dall'anno 2018 la cliente avesse tardato ripetutamente nel pagamento dei propri compensi professionali;
allegava in specie una serie di proposte di parcella del 2019 relative a consulenze e lavori svolti a favore della convenuta precisando quindi di aver maturato un credito di euro 9.407,26,comprensivo degli oneri fiscali, evidenziando peraltro di essersi attenuto per la redazione delle proposte di parcella, mai contestate in relazione agli importi esposti nel corso del lungo rapporto professionale, ai parametri ministeriali di cui al D.M. 55/14, in assenza di preventivo scritto.
Si costituiva in giudizio la contestando quanto ex adverso Parte_1
dedotto ed eccependo che il Dott. avesse commesso nello svolgimento dei compiti affidatigli CP_1
un rilevante numero di gravi errori professionali ascrivibili a sua imperdonabile negligenza e imperizia. Assumeva quindi sussistenti i presupposti per chiedere la risoluzione ex articolo 1453 c.c. del contratto d'opera intellettuale fra le parti con conseguente inesistenza di ogni obbligo di pagamento dei compensi reclamati, evidenziando come il nuovo professionista incaricato di riordinare le annualità pregresse della propria contabilità e di curarne quindi la gestione per gli anni seguenti, aveva riscontrato nell'operato del precedente commercialista un ampio numero di errori di varia natura, entità
e gravità, che specificava quindi in relazione ad erronee annotazioni registrate nella scheda contabile della società (crediti inesistenti, mancata registrazione fatture acquisti, utilizzo errato per abbassare il credito di ritenute sui dipendenti e debiti V/INPS, erronea registrazione ricavi, errata chiusura di debiti ecc.). Assumeva quindi che a seguito di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto d'opera intellettuale stipulato 'inter partes', per grave inadempimento del professionista, dovesse perciò solo ritenersi insussistente alcun obbligo della società convenuta verso il dott. , non risultando in CP_1
pagina 3 di 13 effetti dovuti i compensi esposti dal professionista. Precisava peraltro di non aver mai in precedenza ricevuto le proposte di parcella reclamate dall'attore e rilevava comunque come talune di quelle pure trasmesse all' risultassero del tutto diverse da quelle in precedenza inviate, mentre Parte_1
altre contenessero voci relative a prestazioni già. Chiedeva infine in via riconvenzionale condannarsi il Dott. a restituire la somma di € 2.011,75 relativa ad alcune voci pagate due volte in relazione CP_1
ad alcune fatture, opponendo in subordine il relativo credito in compensazione.
Previa escussione di testimoni, interpello del legale rappresentante della ed Parte_1
esperimento di CTU, con sentenza n. 500/2023 in data 06/06/2023, il Tribunale di Ivrea accoglieva la domanda attorea, condannando l' a corrispondere al dott. Parte_1 Controparte_1
la minor somma di euro 8.954,38; rigettava la domanda di risoluzione del contratto d'opera intellettuale stipulato fra le parti avanzata da nei confronti del dott. Parte_1 Controparte_1 nonché le ulteriori domande riconvenzionali. Condannava altresì l'Officina alla rifusione dele spese di lite.
Il Tribunale infatti, aderendo alle conclusioni esposte dal CTU nominato nel giudizio in esito, come formulate in esito ad iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato, rilevava come dall'indagine fosse in specie emerso che parte degli errori denunciati dalla Società convenuta erano effettivamente ascrivibili alla condotta negligente tenuta dal dott. e potevano, quindi, essere ritenuti errori contabili;
rilevava tuttavia che, tra CP_1
quelli qualificabili come errori risultavano in effetti rilevanti ai fini fiscali solo quelli relativi al computo di IRES, IRAP ed IVA. Riteneva, quindi, che, che solo talune delle censure esposte in comparsa di costituzione ( in specie descritte ai punti II.5; II.6; II.13; II.14; II.18; II.30; II.32 e 33; 35;
41 bis;
42; 43; 43bis; 44bis e 50) potessero considerarsi relative ad errori contabili con implicazioni fiscali imputabili al dott. , avendo comportato l'obbligo per la convenuta di pagare maggiori CP_1
imposte IRES+IRAP per un importo complessivo di € 26.461,06, e tuttavia minori esborsi per IRES
+IRAP per un importo pari ad € 5.708,67, con maggior detrazione IVA pari ad € 301,24 e minore
IVA detratta pari a € 862; maggiore IVA versata pari a € 1.729,87; sanzioni e interessi pari a €
2.756,79. Accertava quindi il parziale inadempimento dell'attore alle obbligazioni derivanti dal contratto d'opera professionale intercorso con la convenuta.
Esaminati tuttavia gli errori commessi dal professionista, non riteneva che essi fossero di tale gravità da integrare un inadempimento di non scarsa importanza e da consentire quindi la risoluzione giudiziale del contratto ex art.1455 cod. civ., tenuto conto anche della natura e qualità delle complessive attività svolte dal professionista in esecuzione del rapporto negoziale, protrattosi per molti anni, e della incidenza degli errori professionali riscontrati nell'economia complessiva del rapporto.
pagina 4 di 13 Riteneva quindi, in adesione alle conclusioni della C.T.U., che soltanto pochi errori tra quelli riscontrati avessero in effetti avuto un impatto economico per la Parte_2
e comunque con gradi diversi, evidenziando come la maggior parte di essi non avesse avuto invece alcun effetto sul piano fiscale.
Richiamato quindi il Principio di revisione Isa Italia n. 320, secondo cui “Gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi se ci si possa ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio”, riteneva che gli errori in specie riscontrati non avessero rilevanza tale da modificare il giudizio o le decisioni economiche di terzi che avessero fatto affidamento sul bilancio sociale della convenuta.
Distinti quindi gli errori che avevano portato ad un maggior versamento di imposte e quelli che invece avevano portato un vantaggio fiscale alla Società, non ancora oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, rilevava che dalla somma algebrica degli elementi fiscalmente a favore della Società e di quelli fiscalmente a sfavore risultasse infine un Parte_1
maggior versamento di imposte di euro 5.779,00.
Riteneva quindi che l'inadempimento contrattuale dell'attore fosse da considerarsi, ai sensi e per gli effetti dell‟art.1455 c.c., sia da un punto di vista oggettivo, che soggettivo, di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della convenuta, con conseguente rigetto della domanda di risoluzione del contratto avanzata dalla società convenuta.
Valutata quindi la domanda principale attorea, in adesione alle conclusioni della C.T.U., accoglieva parzialmente la pretesa creditoria attorea e condannava l' al pagamento Parte_1
della somma di euro 8.954,38 quale compenso professionale dovuto al Dott. ; rigettava invece CP_1
la domanda di parte convenuta risoluzione del contratto d'opera professionale nonché l'ulteriore domanda riconvenzionale per la restituzione dell'importo di € 2.011,75, ponendo a carico della parte convenuta il pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello l' Parte_1
lamentando, con unico motivo di gravame, che il Tribunale, nonostante i gravi errori contabili contestati dall'odierna appellante ed in larga parte confermati dal CTU, nonché accertati dallo stesso
Tribunale, abbia nondimeno ritenuto l'inadempimento contrattuale del commercialista di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c. c., sia da un punto di vista oggettivo, che soggettivo.
Assume infatti che, a fronte dell'elevatissimo grado di incompetenza dimostrato dal professionista, che, in decine di circostanze era risultato totalmente e gravemente negligente, in palese violazione pagina 5 di 13 dell'articolo 1176, comma 2, c.c. fosse da ravvisarsi un suo grave inadempimento in rapporto ai compiti professionali affidatigli, dovendosi comunque escludere che le negligenti prestazioni rese dal professionista avessero implicato la soluzione dei problemi tecnici di speciale difficoltà di cui all'articolo 2236 c.c.
Lamenta inoltre l'appellante che il Tribunale abbia omesso di considerare, che, agendo in modo gravemente incompetente e negligente, il professionista abbia altresì violato i precetti di cui agli artt.
5,6,8,21 e 22 del Codice deontologico professionale.
Si duole inoltre che il Tribunale abbia ritenuto anche dal punto di vista soggettivo di scarsa importanza l'inadempimento del Dott. avuto riguardo all'interesse della società appellante. Rileva infatti CP_1
che la Società si era rivolta ad un commercialista abilitato proprio per essere consigliata al meglio ed evitare errori contabili e fiscali, confidando che le prestazioni del professionista fossero correttamente svolte. Rileva altresì che gli errori commessi dal commercialista erano numerosi e avevano comportato un danno che il Tribunale aveva sottovalutato limitandosi acriticamente a far proprie le conclusioni in merito esposte dal CTU. Lamenta così in specie che il Tribunale, richiamando il principio di revisione
Isa Italia n. 320, abbia perciò concluso che gli errori contabili analizzati non avrebbero influenzato il giudizio o le decisioni economiche di un terzo che avesse fatto affidamento sul bilancio. Rileva infatti che tale principio, integrante mera regola non vincolante di comportamento, concerne unicamente l'attività di revisione contabile.
Chiede quindi accogliersi la domanda riconvenzionale svolta in primo grado di risoluzione del contratto, con conseguente obbligo dell'appellato di restituire quanto percepito per compensi, interessi e spese processuali, in esecuzione della sentenza impugnata.
Chiede inoltre accogliersi la domanda riconvenzionale formulata in primo grado per la condanna del dott. al pagamento a favore della società conchiudente, della somma di € 2.011,75. CP_1
In via istruttoria chiede ammettersi consulenza tecnico contabile volta all'accertamento delle contestazioni di cui all'atto di primo grado.
Si è costituito nel gravame il dott. chiedendo rigettarsi l'avversa impugnazione e CP_1
confermarsi la sentenza gravata, rilevando di non voler svolgere comunque contestazione alcuna in ordine al minor importo riconosciutogli con la sentenza gravata a titolo di compenso professionale.
Rileva peraltro come lo stesso appellante non abbia mai contestato lo svolgimento delle prestazioni elencate dettagliatamente nelle proposte di parcella azionate prodotte nel giudizio, da ritenersi perciò definitivamente accertate. Rileva inoltre come l'appellante abbia riformulato solo nelle conclusioni dell'atto di appello la domanda riconvenzionale di restituzione dell'importo di euro 2.011,75, asseritamente frutto di duplicazione poiché attinente a presunte identiche prestazioni inserite in due pagina 6 di 13 diverse parcelle, senza tuttavia formulare uno specifico motivo di impugnazione in merito, assumendo la domanda perciò solo inammissibile.
Eccepisce altresì, in via preliminare, l'inammissibilità dell'unico motivo di appello attinente al rigetto della domanda di risoluzione del contratto per eccessiva genericità, essendosi parte appellante limitata a richiamare i principi generali in materia di responsabilità contrattuale, omettendo tuttavia di indicare specificamente per quali ragioni i presunti errori contabili evidenziati avrebbero natura “sostanziale” nel quadro del rapporto professionale intercorso con il dott. , non contestando peraltro in merito CP_1
le risultanze della CTU.
Nel merito rileva come il CTU abbia in specie riscontrato che molti degli errori contestati dalla
Società convenuta integravano in effetti meri refusi di trascrizione contabili, peraltro trascurabili nell'arco di dieci anni di registrazioni ed in gran parte privi di alcun impatto sulla società, afferendo tutti allo stato patrimoniale e non al conto economico e risultando pertanto del tutto irrilevanti ai fini del calcolo delle imposte che viene effettuato sulla base delle risultanze del solo conto economico.
Rileva altresì come il C.T.U. abbia invece escluso la sussistenza di numerosi errori pure evidenziati dall'odierna appellante, riscontrandone altri relativi ad annualità di imposta già prescritte. Rileva comunque che le risultanze della CTU non sono state analiticamente contestate da parte appellante né in sede di comparsa conclusionale in primo grado né con l'atto di appello;
rileva inoltre che gli errori pure riscontrati sono tali da determinare, previa compensazione dei maggiori o minori versamenti di imposte effettuati, un esborso complessivo di € 5.779,00, mai contestato da parte appellante.
In relazione al profilo soggettivo contesta che l'inadempimento sia stato di rilevante entità ed abbia reso la prestazione del tutto inutile o abbia alterato in modo significativo l'equilibrio contrattuale, non potendosi ritenere in specie che le prestazioni complessivamente rese nel corso di dieci anni siano state inadeguate o, ancor meno, prive di alcuna utilità. Contesta comunque che l'obbligazione professionale del dottore commercialista abbia natura di obbligazione di risultato e non di mezzi e rileva inconferente ogni riferimento al dettato ex art. 2236 c.c. non avendo la Società convenuta mai formulato una domanda risarcitoria, limitandosi a chiede la risoluzione del contratto.
Rileva infine come l'accertamento e la valutazione di ogni eventuale violazione di doveri deontologici inerenti la professione sia demandato agli Ordini Professionali, sicché un eventuale illecito disciplinare può avere rilievo civilistico solo se accertato dai competenti organi disciplinari, non risultando invece in specie presentato alcun esposto da parte dell' all'Ordine competente. Parte_1
Si oppone comunque all'istanza di rinnovazione della CTU, formulata solo nelle conclusioni dell'atto di appello ed in nessun modo argomentata, in carenza di alcun motivo specifico di appello in merito.
pagina 7 di 13 All'udienza di comparizione delle parti il Consigliere Istruttore ha rinnovato la proposta conciliativa già emersa in sede peritale e rigettata in quella sede dal convenuto;
tale proposta è stata tuttavia respinta infine dall'appellato.
La causa è stata quindi rimessa in decisione e, previo deposito delle difese di rito, perviene, dunque, all'esame del Collegio.
Rileva preliminarmente la Corte che l'istanza formulata unicamente nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello dall' perché sia ammessa “consulenza tecnico Parte_1 contabile volta all'accertamento delle contestazioni dedotte sub §§ II.
3-II.54, che precedono, nonché all'accertamento di ulteriori errori professionali dell'appellato, eventualmente sfuggiti all'esame contabile posto in essere dalla società conchiudente”, in carenza di specifiche censure relative alla relazione peritale in atti ed alle ragioni che renderebbero quindi necessaria la rinnovazione, pur solo parziale, dell'indagine peritale svolta in primo grado, deve ritenersi certamente inammissibile.
Ed infatti, “in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere “specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr. Cass., Sez. II, 23/3/2016, n. 5812; Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023 ).
Nel merito, alla luce delle chiare risultanze dell'indagine peritale svolta in primo grado, nell'ambito della quale sono state peraltro compiutamente esaminate e valutate, anche a seguito di osservazioni formulate in quella sede dal C.T.P. di parte convenuta, le contestazioni richiamate dall'appellante con le conclusioni innanzi riportate, l'appello in esame si appalesa radicalmente infondato.
Rileva infatti la Corte che la Società ora appellante già con l'atto di costituzione in primo grado, avendo dettagliatamente esposto le numerosissime censure sollevate rispetto alle prestazioni professionali rese dal Dott. in esecuzione di un rapporto di prestazione d'opera professionale CP_1
protrattosi per circa un decennio, aveva unicamente chiesto la risoluzione del contratto in essere tra le parti, peraltro già cessato a seguito di revoca dell'incarico conferito al professionista, e, conseguentemente, dichiararsi non dovuto il compenso chiesto in pagamento dalla controparte nella misura di € 9.407,27, riservandosi di agire quindi in altra sede processuale per il risarcimento del danno conseguente al denunciato inadempimento del professionista e la restituzione dei compensi già pagati, chiedendo solo in via subordinata portarsi comunque in compensazione al credito vantato dall'attore la somma di € 2.011,75 relativa a poste contestate dei compensi esposti dal professionista e,
pagina 8 di 13 per soli € 111,10, a ristoro del danno conseguente a sanzione fiscale applicatagli a fronte di errore della controparte già oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Ogni valutazione della sussistenza – neppure contestata – e della gravità della condotta inadempiente del Dott. non può che essere condotta e limitata, quindi, ai soli fini della verifica dei CP_1
presupposti per la risoluzione contrattuale invocata dalla Società convenuta, non essendo, appunto, oggetto del giudizio domande di riduzione del compenso del professionista o una specifica eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (al fine di paralizzare almeno in parte l'avversa domanda creditoria) ovvero istanze risarcitorie.
L'odierna appellante non rinnova peraltro in sede di gravame le censure già formulate dal suo C.T.P. rispetto alle risultanze peritali, ma lamenta unicamente che il Tribunale abbia erroneamente valutato la gravità dell'accertato inadempimento del professionista, ritenendo insussistenti in specie i presupposti per l'invocata risoluzione contrattuale, pure in relazione al parametro di diligenza qualificata previsto ex art. 1176, comma II, c.c. e sul presupposto assunto che l'attività professionale del commercialista abbia ad oggetto un'obbligazione di risultato e non di mezzi, senza chiarire peraltro in che termini tale precisazione, ove pure corretta, comporterebbe una particolare valutazione di gravità degli inadempimenti accertati in sede peritale.
Orbene, nell'ambito del ben limitato oggetto definito dall'unica censura così formulata dall'appellante in sede di gravame, deve anzitutto evidenziarsi che, a fronte dell'accertato parziale inadempimento del
Dott. , il Tribunale ha contestualmente ravvisato sussistente il credito vantato dal professionista CP_1 per compensi maturati e non corrisposti nella misura di € 8.954,38 e quindi il contestuale inadempimento della stessa Società ora appellante.
E, dunque, “nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio - incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato - di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale. In difetto di prova sulla causa effettiva e determinante della risoluzione, il giudice non potrà dichiarare risolto il vincolo contrattuale per inadempienze equivalenti delle parti, ma dovrà limitarsi al rigetto di entrambe le domande per l'insussistenza dei fatti giustificativi posti a sostegno di esse” ( Cass. Civ. Sez. 3,
pagina 9 di 13 Sentenza n. 13840 del 09/06/2010 ).
Ed infatti, “ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo.
Ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l'inadempienza dell'altra” ( Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 336 del 09/01/2013; Cass. Civ. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 7649 del 16/03/2023 ).
Peraltro “la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza, per detta parte, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4022 del 20/02/2018; Cass. Civ. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 8212 del 27/04/2020 ).
Orbene, al fine di valutare la gravità degli inadempimenti accertati in sede peritale nella condotta professionale del Dott. , anche in rapporto alla condotta parimenti inadempiente dell'odierna CP_1 appellante in relazione all'obbligo di pagamento del compenso professionale dovutogli, la Corte rileva che il C.T.U. nominato nel giudizio a quo, dopo analitica disamina delle numerosissime censure sollevate dalla Società convenuta in ordine all'operato del proprio commercialista, ha quindi formulato una serie di importanti precisazioni, anche in risposta alle osservazioni dei C.T.P.
In specie, in riferimento alla censura esposta dalla Società convenuta al punto II.35 della comparsa di costituzione, nel lamentare errori del professionista nella determinazione delle quote di superammortamento e iperammortamento che essa avrebbe potuto decurtare dalla base imponibile del
CP calcolo annuale ( per le annualità 2016, 2017 e 2018 ) e che invece, a causa dell'operato negligente del professionista, non decurtò, pagando la somma complessiva, non dovuta, di € 17.264,00, il C.T.U. ha chiarito, come si legge nella relazione peritale, a pag. 72, che:
“il superammortamento e l'iperammortamento” sono gestiti extra contabilmente, con delle riprese fiscali in diminuzione nel quadro RF della dichiarazione dei redditi. Non vi sono scritture contabili per
pagina 10 di 13 tali variazioni. Non essendoci scritture contabili per le variazioni fiscali in diminuzione, non riesco a vedere dove ci sia stato un errore nella scrittura contabile.
In bilancio devono essere riportate le scritture delle imposte come sono state determinate in quel momento, altrimenti ci sarebbe una discrasia tra bilancio e modello Unico.
Diverso è il discorso del calcolo delle imposte, che può essere giusto o sbagliato.
Nel caso esaminato, si ricade in un errore di calcolo delle imposte, non di errore nella scrittura contabile delle imposte.
Inoltre, l'osservazione, mi permette anche di ribadire il concetto che il maggior versamento di imposte, può essere recuperato presentando delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente: l'articolo
2 c. 8 del DPR. 322/98 prevede che sia possibile presentare una dichiarazione integrativa entro il
31/12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Si invita pertanto il consulente attuale della Società a provvedere in tal senso, se non già Parte_1
fatto”.
In via generale il C.T.U. ha pure evidenziato che “la maggior parte degli errori contabili accertati
(vedere tabella riassuntiva finale) non hanno avuto effetti fiscali, per cui non sono quantificabili”, mentre “occorre poi verificare gli errori che hanno portato ad un maggior versamento di imposte e quelli che invece hanno portato un vantaggio fiscale alla Società, che ad oggi non sono oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Dalla somma algebrica degli elementi fiscalmente a favore della e di quelli fiscalmente a sfavore (al netto di quanto Parte_2
indicato al punto II.35 di euro 17.264,00, che può essere recuperato con le integrative ultrannuali e le sanzioni di euro 2.756,29 del punto II.30, che restano comunque a carico del Dott. ) si Controparte_1
stima un maggior versamento di imposte di euro 5.779.
A fronte di tale valutazione, esaminate analiticamente anche le censure formulate dall'odierna appellante ai punti III.
1-III.6 della comparsa di costituzione ( v. relazione peritale in atti, pagg. 59-71 ), il C.T.U. ha quindi provveduto al ricalcolo del compenso effettivamente dovuto al professionista nella misura di € 8.054,38 in luogo della maggior somma di € 9.407,26 oggetto della domanda attorea.
Orbene, assunti come non contestati i dati come sopra acclarati in sede peritale, non oggetto di specifiche censure in sede di gravame, neppure in riferimento alla generica riproposizione della domanda subordinata già formulata dalla Società convenuta in sede di costituzione, neanche del resto menzionata in sede di esposizione dei motivi di appello e perciò solo inammissibile, la valutazione comparativa delle condotte reciprocamente inadempienti delle parti al rapporto professionale in essere non consente certamente di ravvisare sussistenti in specie i presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto riproposta in sede di gravame dalla Società appellante.
pagina 11 di 13 Ed infatti, “in tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale” ( Cass. Civ. Sez. 2 - ,
Sentenza n. 14030 del 26/05/2025 ). E quindi “ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente” ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13827 del 22/05/2019 ).
In specie “la valutazione comparativa del giudice intesa ad accertare la violazione più grave, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, deve tenere conto non solo dell'elemento cronologico ma anche degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della loro incidenza sulla funzione del contratto, sicché, ove manchi la prova sulla causa effettiva e determinante della risoluzione, entrambe le domande vanno rigettate per insussistenza dei fatti costitutivi delle pretese azionate” ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18320 del 18/09/2015 ).
Considerata, dunque, la durata decennale del rapporto tra le parti e l'incidenza economica effettiva degli errori, per lo più meramente contabili, del professionista, in larga misura riferibili al periodo finale di svolgimento dell'attività professionale considerata;
avuto riguardo altresì alla concomitante condotta inadempiente della stessa appellante nel pagamento dei compensi dovuti al Pt_2 professionista, protratto quindi per un biennio sino all'introduzione del giudizio per un importo comunque rilevante, non pare infatti che la condotta certamente negligente ed in misura più contenuta anche imperita del Dott. nell'adempimento dell'incarico professionale affidatogli possa CP_1
ritenersi tale da alterare il sinallagma contrattuale.
In carenza, dunque, di domanda di riduzione del compenso, mai formulata dalla Società convenuta, stante la riserva già formulata dall'appellante in primo grado di agire in separata sede giudiziale per il ristoro del danno eventualmente conseguente al parziale inadempimento del professionista,
l'impugnazione in esame deve essere perciò integralmente rigettata.
Le spese del gravame seguono quindi la piena soccombenza della parte appellante e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n.
pagina 12 di 13 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata n. 500/2023 del
Tribunale di Ivrea in data 06/06/2023;
2) Condanna la appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente giudizio, che si Pt_2
liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17/07/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 968/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANDRONE Parte_1 P.IVA_1
LUIGI, elettivamente domiciliato in C.so Peschiera 191 10141 Torino presso il difensore avv.
MANDRONE LUIGI appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DIDERO LORELLA, Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI, 18 10128 TORINO presso il difensore avv. DIDERO LORELLA appellato
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c.
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Reiectis adversis, premesse le declaratorie che meglio e che del caso saranno ritenute, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza oggetto di impugnazione (nei termini illustrati sub §§ I.
1-I.9, dell'atto d'appello):
Nel merito:
pagina 1 di 13 Accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale del sig. ed espressamente Controparte_1 riservate, fin d'ora e con efficacia interruttiva delle relative prescrizioni (fin dal 29 ottobre 2020: data di deposito della comparsa di costituzione e risposta nell'ambito del giudizio di primo grado), le successive azioni contrattuali volte alla quantificazione e al ristoro di tutti i danni patiti e patiendi, nonché alla restituzione di tutte le somme versate all'appellante a titolo di compenso (quest'ultima, per effetto della risoluzione della contratto);
Dichiarare la risoluzione del contratto d'opera intellettuale stipulato inter partes e conseguentemente:
Dichiarare non dovuto l'importo di € 9.407,26, reclamato dal professionista intellettuale attraverso l'atto di citazione in rinnovazione, notificato il 30 giugno 2020, condannandolo a restituire all'appellante tutto quanto percepito per capitale, interessi e spese processuali, in esecuzione della sentenza impugnata;
Assolvendo la società conchiudente da ogni domanda;
In subordine,
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il professionista intellettuale risultasse, per qualche ignoto motivo, creditore della società appellante:
Limitare l'ipotetico obbligo di quest'ultima all'importo eventualmente risultante all'esito delle contestazioni dalla stessa elaborate e proposte sub §§ III.
1-III.6, della citata comparsa di costituzione e risposta;
il tutto, previa compensazione del credito indicato sub § IV.2, della medesima comparsa, salva l'ipotesi in cui residui un maggior credito dell'appellante, che andrà restituito come da successiva domanda riconvenzionale;
In via riconvenzionale:
Dichiarare tenuto e condannare il professionista intellettuale al pagamento a favore della società conchiudente, della somma di € 2.011,75, oltre maggiorazioni di legge ove applicabili (si veda: § IV.1, della richiamata comparsa), ed oltre interessi e rivalutazione dalla data di ogni singolo pagamento al saldo;
In via istruttoria:
Ammettere consulenza tecnico contabile volta all'accertamento delle contestazioni dedotte sub §§
II.
3-II.54, che precedono, nonché all'accertamento di ulteriori errori professionali dell'appellato, eventualmente sfuggiti all'esame contabile posto in essere dalla società conchiudente.
Con il favore delle spese e dei compensi di patrocinio, di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
“In via istruttoria:
pagina 2 di 13 - Respingere le istanze istruttorie di parte appellante, ove coltivate;
Nel merito:
- Respingere l'appello spiegato poiché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la
Sentenza n. 500/2023 del Tribunale di Ivrea;
- Con vittoria delle spese di lite, oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Dott. conveniva in giudizio la Controparte_1
Officina meccanica chiedendone condanna al pagamento della somma di € 9.407,26 relativa Parte_1
a compensi professionali maturati.
Riferiva il Dott. di aver svolto per anni, quale dottore commercialista incarico professionale in Per_1 favore dell' dal 2009 fino al 2019, occupandosi di tutta la consulenza Parte_1
civilistica, fiscale e contabile della società nonché della elaborazione paghe e contributi previdenziali inerenti il personale dipendente. Lamentava tuttavia che dall'anno 2018 la cliente avesse tardato ripetutamente nel pagamento dei propri compensi professionali;
allegava in specie una serie di proposte di parcella del 2019 relative a consulenze e lavori svolti a favore della convenuta precisando quindi di aver maturato un credito di euro 9.407,26,comprensivo degli oneri fiscali, evidenziando peraltro di essersi attenuto per la redazione delle proposte di parcella, mai contestate in relazione agli importi esposti nel corso del lungo rapporto professionale, ai parametri ministeriali di cui al D.M. 55/14, in assenza di preventivo scritto.
Si costituiva in giudizio la contestando quanto ex adverso Parte_1
dedotto ed eccependo che il Dott. avesse commesso nello svolgimento dei compiti affidatigli CP_1
un rilevante numero di gravi errori professionali ascrivibili a sua imperdonabile negligenza e imperizia. Assumeva quindi sussistenti i presupposti per chiedere la risoluzione ex articolo 1453 c.c. del contratto d'opera intellettuale fra le parti con conseguente inesistenza di ogni obbligo di pagamento dei compensi reclamati, evidenziando come il nuovo professionista incaricato di riordinare le annualità pregresse della propria contabilità e di curarne quindi la gestione per gli anni seguenti, aveva riscontrato nell'operato del precedente commercialista un ampio numero di errori di varia natura, entità
e gravità, che specificava quindi in relazione ad erronee annotazioni registrate nella scheda contabile della società (crediti inesistenti, mancata registrazione fatture acquisti, utilizzo errato per abbassare il credito di ritenute sui dipendenti e debiti V/INPS, erronea registrazione ricavi, errata chiusura di debiti ecc.). Assumeva quindi che a seguito di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto d'opera intellettuale stipulato 'inter partes', per grave inadempimento del professionista, dovesse perciò solo ritenersi insussistente alcun obbligo della società convenuta verso il dott. , non risultando in CP_1
pagina 3 di 13 effetti dovuti i compensi esposti dal professionista. Precisava peraltro di non aver mai in precedenza ricevuto le proposte di parcella reclamate dall'attore e rilevava comunque come talune di quelle pure trasmesse all' risultassero del tutto diverse da quelle in precedenza inviate, mentre Parte_1
altre contenessero voci relative a prestazioni già. Chiedeva infine in via riconvenzionale condannarsi il Dott. a restituire la somma di € 2.011,75 relativa ad alcune voci pagate due volte in relazione CP_1
ad alcune fatture, opponendo in subordine il relativo credito in compensazione.
Previa escussione di testimoni, interpello del legale rappresentante della ed Parte_1
esperimento di CTU, con sentenza n. 500/2023 in data 06/06/2023, il Tribunale di Ivrea accoglieva la domanda attorea, condannando l' a corrispondere al dott. Parte_1 Controparte_1
la minor somma di euro 8.954,38; rigettava la domanda di risoluzione del contratto d'opera intellettuale stipulato fra le parti avanzata da nei confronti del dott. Parte_1 Controparte_1 nonché le ulteriori domande riconvenzionali. Condannava altresì l'Officina alla rifusione dele spese di lite.
Il Tribunale infatti, aderendo alle conclusioni esposte dal CTU nominato nel giudizio in esito, come formulate in esito ad iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato, rilevava come dall'indagine fosse in specie emerso che parte degli errori denunciati dalla Società convenuta erano effettivamente ascrivibili alla condotta negligente tenuta dal dott. e potevano, quindi, essere ritenuti errori contabili;
rilevava tuttavia che, tra CP_1
quelli qualificabili come errori risultavano in effetti rilevanti ai fini fiscali solo quelli relativi al computo di IRES, IRAP ed IVA. Riteneva, quindi, che, che solo talune delle censure esposte in comparsa di costituzione ( in specie descritte ai punti II.5; II.6; II.13; II.14; II.18; II.30; II.32 e 33; 35;
41 bis;
42; 43; 43bis; 44bis e 50) potessero considerarsi relative ad errori contabili con implicazioni fiscali imputabili al dott. , avendo comportato l'obbligo per la convenuta di pagare maggiori CP_1
imposte IRES+IRAP per un importo complessivo di € 26.461,06, e tuttavia minori esborsi per IRES
+IRAP per un importo pari ad € 5.708,67, con maggior detrazione IVA pari ad € 301,24 e minore
IVA detratta pari a € 862; maggiore IVA versata pari a € 1.729,87; sanzioni e interessi pari a €
2.756,79. Accertava quindi il parziale inadempimento dell'attore alle obbligazioni derivanti dal contratto d'opera professionale intercorso con la convenuta.
Esaminati tuttavia gli errori commessi dal professionista, non riteneva che essi fossero di tale gravità da integrare un inadempimento di non scarsa importanza e da consentire quindi la risoluzione giudiziale del contratto ex art.1455 cod. civ., tenuto conto anche della natura e qualità delle complessive attività svolte dal professionista in esecuzione del rapporto negoziale, protrattosi per molti anni, e della incidenza degli errori professionali riscontrati nell'economia complessiva del rapporto.
pagina 4 di 13 Riteneva quindi, in adesione alle conclusioni della C.T.U., che soltanto pochi errori tra quelli riscontrati avessero in effetti avuto un impatto economico per la Parte_2
e comunque con gradi diversi, evidenziando come la maggior parte di essi non avesse avuto invece alcun effetto sul piano fiscale.
Richiamato quindi il Principio di revisione Isa Italia n. 320, secondo cui “Gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi se ci si possa ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio”, riteneva che gli errori in specie riscontrati non avessero rilevanza tale da modificare il giudizio o le decisioni economiche di terzi che avessero fatto affidamento sul bilancio sociale della convenuta.
Distinti quindi gli errori che avevano portato ad un maggior versamento di imposte e quelli che invece avevano portato un vantaggio fiscale alla Società, non ancora oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, rilevava che dalla somma algebrica degli elementi fiscalmente a favore della Società e di quelli fiscalmente a sfavore risultasse infine un Parte_1
maggior versamento di imposte di euro 5.779,00.
Riteneva quindi che l'inadempimento contrattuale dell'attore fosse da considerarsi, ai sensi e per gli effetti dell‟art.1455 c.c., sia da un punto di vista oggettivo, che soggettivo, di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della convenuta, con conseguente rigetto della domanda di risoluzione del contratto avanzata dalla società convenuta.
Valutata quindi la domanda principale attorea, in adesione alle conclusioni della C.T.U., accoglieva parzialmente la pretesa creditoria attorea e condannava l' al pagamento Parte_1
della somma di euro 8.954,38 quale compenso professionale dovuto al Dott. ; rigettava invece CP_1
la domanda di parte convenuta risoluzione del contratto d'opera professionale nonché l'ulteriore domanda riconvenzionale per la restituzione dell'importo di € 2.011,75, ponendo a carico della parte convenuta il pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello l' Parte_1
lamentando, con unico motivo di gravame, che il Tribunale, nonostante i gravi errori contabili contestati dall'odierna appellante ed in larga parte confermati dal CTU, nonché accertati dallo stesso
Tribunale, abbia nondimeno ritenuto l'inadempimento contrattuale del commercialista di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c. c., sia da un punto di vista oggettivo, che soggettivo.
Assume infatti che, a fronte dell'elevatissimo grado di incompetenza dimostrato dal professionista, che, in decine di circostanze era risultato totalmente e gravemente negligente, in palese violazione pagina 5 di 13 dell'articolo 1176, comma 2, c.c. fosse da ravvisarsi un suo grave inadempimento in rapporto ai compiti professionali affidatigli, dovendosi comunque escludere che le negligenti prestazioni rese dal professionista avessero implicato la soluzione dei problemi tecnici di speciale difficoltà di cui all'articolo 2236 c.c.
Lamenta inoltre l'appellante che il Tribunale abbia omesso di considerare, che, agendo in modo gravemente incompetente e negligente, il professionista abbia altresì violato i precetti di cui agli artt.
5,6,8,21 e 22 del Codice deontologico professionale.
Si duole inoltre che il Tribunale abbia ritenuto anche dal punto di vista soggettivo di scarsa importanza l'inadempimento del Dott. avuto riguardo all'interesse della società appellante. Rileva infatti CP_1
che la Società si era rivolta ad un commercialista abilitato proprio per essere consigliata al meglio ed evitare errori contabili e fiscali, confidando che le prestazioni del professionista fossero correttamente svolte. Rileva altresì che gli errori commessi dal commercialista erano numerosi e avevano comportato un danno che il Tribunale aveva sottovalutato limitandosi acriticamente a far proprie le conclusioni in merito esposte dal CTU. Lamenta così in specie che il Tribunale, richiamando il principio di revisione
Isa Italia n. 320, abbia perciò concluso che gli errori contabili analizzati non avrebbero influenzato il giudizio o le decisioni economiche di un terzo che avesse fatto affidamento sul bilancio. Rileva infatti che tale principio, integrante mera regola non vincolante di comportamento, concerne unicamente l'attività di revisione contabile.
Chiede quindi accogliersi la domanda riconvenzionale svolta in primo grado di risoluzione del contratto, con conseguente obbligo dell'appellato di restituire quanto percepito per compensi, interessi e spese processuali, in esecuzione della sentenza impugnata.
Chiede inoltre accogliersi la domanda riconvenzionale formulata in primo grado per la condanna del dott. al pagamento a favore della società conchiudente, della somma di € 2.011,75. CP_1
In via istruttoria chiede ammettersi consulenza tecnico contabile volta all'accertamento delle contestazioni di cui all'atto di primo grado.
Si è costituito nel gravame il dott. chiedendo rigettarsi l'avversa impugnazione e CP_1
confermarsi la sentenza gravata, rilevando di non voler svolgere comunque contestazione alcuna in ordine al minor importo riconosciutogli con la sentenza gravata a titolo di compenso professionale.
Rileva peraltro come lo stesso appellante non abbia mai contestato lo svolgimento delle prestazioni elencate dettagliatamente nelle proposte di parcella azionate prodotte nel giudizio, da ritenersi perciò definitivamente accertate. Rileva inoltre come l'appellante abbia riformulato solo nelle conclusioni dell'atto di appello la domanda riconvenzionale di restituzione dell'importo di euro 2.011,75, asseritamente frutto di duplicazione poiché attinente a presunte identiche prestazioni inserite in due pagina 6 di 13 diverse parcelle, senza tuttavia formulare uno specifico motivo di impugnazione in merito, assumendo la domanda perciò solo inammissibile.
Eccepisce altresì, in via preliminare, l'inammissibilità dell'unico motivo di appello attinente al rigetto della domanda di risoluzione del contratto per eccessiva genericità, essendosi parte appellante limitata a richiamare i principi generali in materia di responsabilità contrattuale, omettendo tuttavia di indicare specificamente per quali ragioni i presunti errori contabili evidenziati avrebbero natura “sostanziale” nel quadro del rapporto professionale intercorso con il dott. , non contestando peraltro in merito CP_1
le risultanze della CTU.
Nel merito rileva come il CTU abbia in specie riscontrato che molti degli errori contestati dalla
Società convenuta integravano in effetti meri refusi di trascrizione contabili, peraltro trascurabili nell'arco di dieci anni di registrazioni ed in gran parte privi di alcun impatto sulla società, afferendo tutti allo stato patrimoniale e non al conto economico e risultando pertanto del tutto irrilevanti ai fini del calcolo delle imposte che viene effettuato sulla base delle risultanze del solo conto economico.
Rileva altresì come il C.T.U. abbia invece escluso la sussistenza di numerosi errori pure evidenziati dall'odierna appellante, riscontrandone altri relativi ad annualità di imposta già prescritte. Rileva comunque che le risultanze della CTU non sono state analiticamente contestate da parte appellante né in sede di comparsa conclusionale in primo grado né con l'atto di appello;
rileva inoltre che gli errori pure riscontrati sono tali da determinare, previa compensazione dei maggiori o minori versamenti di imposte effettuati, un esborso complessivo di € 5.779,00, mai contestato da parte appellante.
In relazione al profilo soggettivo contesta che l'inadempimento sia stato di rilevante entità ed abbia reso la prestazione del tutto inutile o abbia alterato in modo significativo l'equilibrio contrattuale, non potendosi ritenere in specie che le prestazioni complessivamente rese nel corso di dieci anni siano state inadeguate o, ancor meno, prive di alcuna utilità. Contesta comunque che l'obbligazione professionale del dottore commercialista abbia natura di obbligazione di risultato e non di mezzi e rileva inconferente ogni riferimento al dettato ex art. 2236 c.c. non avendo la Società convenuta mai formulato una domanda risarcitoria, limitandosi a chiede la risoluzione del contratto.
Rileva infine come l'accertamento e la valutazione di ogni eventuale violazione di doveri deontologici inerenti la professione sia demandato agli Ordini Professionali, sicché un eventuale illecito disciplinare può avere rilievo civilistico solo se accertato dai competenti organi disciplinari, non risultando invece in specie presentato alcun esposto da parte dell' all'Ordine competente. Parte_1
Si oppone comunque all'istanza di rinnovazione della CTU, formulata solo nelle conclusioni dell'atto di appello ed in nessun modo argomentata, in carenza di alcun motivo specifico di appello in merito.
pagina 7 di 13 All'udienza di comparizione delle parti il Consigliere Istruttore ha rinnovato la proposta conciliativa già emersa in sede peritale e rigettata in quella sede dal convenuto;
tale proposta è stata tuttavia respinta infine dall'appellato.
La causa è stata quindi rimessa in decisione e, previo deposito delle difese di rito, perviene, dunque, all'esame del Collegio.
Rileva preliminarmente la Corte che l'istanza formulata unicamente nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello dall' perché sia ammessa “consulenza tecnico Parte_1 contabile volta all'accertamento delle contestazioni dedotte sub §§ II.
3-II.54, che precedono, nonché all'accertamento di ulteriori errori professionali dell'appellato, eventualmente sfuggiti all'esame contabile posto in essere dalla società conchiudente”, in carenza di specifiche censure relative alla relazione peritale in atti ed alle ragioni che renderebbero quindi necessaria la rinnovazione, pur solo parziale, dell'indagine peritale svolta in primo grado, deve ritenersi certamente inammissibile.
Ed infatti, “in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere “specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr. Cass., Sez. II, 23/3/2016, n. 5812; Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023 ).
Nel merito, alla luce delle chiare risultanze dell'indagine peritale svolta in primo grado, nell'ambito della quale sono state peraltro compiutamente esaminate e valutate, anche a seguito di osservazioni formulate in quella sede dal C.T.P. di parte convenuta, le contestazioni richiamate dall'appellante con le conclusioni innanzi riportate, l'appello in esame si appalesa radicalmente infondato.
Rileva infatti la Corte che la Società ora appellante già con l'atto di costituzione in primo grado, avendo dettagliatamente esposto le numerosissime censure sollevate rispetto alle prestazioni professionali rese dal Dott. in esecuzione di un rapporto di prestazione d'opera professionale CP_1
protrattosi per circa un decennio, aveva unicamente chiesto la risoluzione del contratto in essere tra le parti, peraltro già cessato a seguito di revoca dell'incarico conferito al professionista, e, conseguentemente, dichiararsi non dovuto il compenso chiesto in pagamento dalla controparte nella misura di € 9.407,27, riservandosi di agire quindi in altra sede processuale per il risarcimento del danno conseguente al denunciato inadempimento del professionista e la restituzione dei compensi già pagati, chiedendo solo in via subordinata portarsi comunque in compensazione al credito vantato dall'attore la somma di € 2.011,75 relativa a poste contestate dei compensi esposti dal professionista e,
pagina 8 di 13 per soli € 111,10, a ristoro del danno conseguente a sanzione fiscale applicatagli a fronte di errore della controparte già oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Ogni valutazione della sussistenza – neppure contestata – e della gravità della condotta inadempiente del Dott. non può che essere condotta e limitata, quindi, ai soli fini della verifica dei CP_1
presupposti per la risoluzione contrattuale invocata dalla Società convenuta, non essendo, appunto, oggetto del giudizio domande di riduzione del compenso del professionista o una specifica eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (al fine di paralizzare almeno in parte l'avversa domanda creditoria) ovvero istanze risarcitorie.
L'odierna appellante non rinnova peraltro in sede di gravame le censure già formulate dal suo C.T.P. rispetto alle risultanze peritali, ma lamenta unicamente che il Tribunale abbia erroneamente valutato la gravità dell'accertato inadempimento del professionista, ritenendo insussistenti in specie i presupposti per l'invocata risoluzione contrattuale, pure in relazione al parametro di diligenza qualificata previsto ex art. 1176, comma II, c.c. e sul presupposto assunto che l'attività professionale del commercialista abbia ad oggetto un'obbligazione di risultato e non di mezzi, senza chiarire peraltro in che termini tale precisazione, ove pure corretta, comporterebbe una particolare valutazione di gravità degli inadempimenti accertati in sede peritale.
Orbene, nell'ambito del ben limitato oggetto definito dall'unica censura così formulata dall'appellante in sede di gravame, deve anzitutto evidenziarsi che, a fronte dell'accertato parziale inadempimento del
Dott. , il Tribunale ha contestualmente ravvisato sussistente il credito vantato dal professionista CP_1 per compensi maturati e non corrisposti nella misura di € 8.954,38 e quindi il contestuale inadempimento della stessa Società ora appellante.
E, dunque, “nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio - incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato - di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale. In difetto di prova sulla causa effettiva e determinante della risoluzione, il giudice non potrà dichiarare risolto il vincolo contrattuale per inadempienze equivalenti delle parti, ma dovrà limitarsi al rigetto di entrambe le domande per l'insussistenza dei fatti giustificativi posti a sostegno di esse” ( Cass. Civ. Sez. 3,
pagina 9 di 13 Sentenza n. 13840 del 09/06/2010 ).
Ed infatti, “ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo.
Ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l'inadempienza dell'altra” ( Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 336 del 09/01/2013; Cass. Civ. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 7649 del 16/03/2023 ).
Peraltro “la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza, per detta parte, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4022 del 20/02/2018; Cass. Civ. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 8212 del 27/04/2020 ).
Orbene, al fine di valutare la gravità degli inadempimenti accertati in sede peritale nella condotta professionale del Dott. , anche in rapporto alla condotta parimenti inadempiente dell'odierna CP_1 appellante in relazione all'obbligo di pagamento del compenso professionale dovutogli, la Corte rileva che il C.T.U. nominato nel giudizio a quo, dopo analitica disamina delle numerosissime censure sollevate dalla Società convenuta in ordine all'operato del proprio commercialista, ha quindi formulato una serie di importanti precisazioni, anche in risposta alle osservazioni dei C.T.P.
In specie, in riferimento alla censura esposta dalla Società convenuta al punto II.35 della comparsa di costituzione, nel lamentare errori del professionista nella determinazione delle quote di superammortamento e iperammortamento che essa avrebbe potuto decurtare dalla base imponibile del
CP calcolo annuale ( per le annualità 2016, 2017 e 2018 ) e che invece, a causa dell'operato negligente del professionista, non decurtò, pagando la somma complessiva, non dovuta, di € 17.264,00, il C.T.U. ha chiarito, come si legge nella relazione peritale, a pag. 72, che:
“il superammortamento e l'iperammortamento” sono gestiti extra contabilmente, con delle riprese fiscali in diminuzione nel quadro RF della dichiarazione dei redditi. Non vi sono scritture contabili per
pagina 10 di 13 tali variazioni. Non essendoci scritture contabili per le variazioni fiscali in diminuzione, non riesco a vedere dove ci sia stato un errore nella scrittura contabile.
In bilancio devono essere riportate le scritture delle imposte come sono state determinate in quel momento, altrimenti ci sarebbe una discrasia tra bilancio e modello Unico.
Diverso è il discorso del calcolo delle imposte, che può essere giusto o sbagliato.
Nel caso esaminato, si ricade in un errore di calcolo delle imposte, non di errore nella scrittura contabile delle imposte.
Inoltre, l'osservazione, mi permette anche di ribadire il concetto che il maggior versamento di imposte, può essere recuperato presentando delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente: l'articolo
2 c. 8 del DPR. 322/98 prevede che sia possibile presentare una dichiarazione integrativa entro il
31/12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Si invita pertanto il consulente attuale della Società a provvedere in tal senso, se non già Parte_1
fatto”.
In via generale il C.T.U. ha pure evidenziato che “la maggior parte degli errori contabili accertati
(vedere tabella riassuntiva finale) non hanno avuto effetti fiscali, per cui non sono quantificabili”, mentre “occorre poi verificare gli errori che hanno portato ad un maggior versamento di imposte e quelli che invece hanno portato un vantaggio fiscale alla Società, che ad oggi non sono oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Dalla somma algebrica degli elementi fiscalmente a favore della e di quelli fiscalmente a sfavore (al netto di quanto Parte_2
indicato al punto II.35 di euro 17.264,00, che può essere recuperato con le integrative ultrannuali e le sanzioni di euro 2.756,29 del punto II.30, che restano comunque a carico del Dott. ) si Controparte_1
stima un maggior versamento di imposte di euro 5.779.
A fronte di tale valutazione, esaminate analiticamente anche le censure formulate dall'odierna appellante ai punti III.
1-III.6 della comparsa di costituzione ( v. relazione peritale in atti, pagg. 59-71 ), il C.T.U. ha quindi provveduto al ricalcolo del compenso effettivamente dovuto al professionista nella misura di € 8.054,38 in luogo della maggior somma di € 9.407,26 oggetto della domanda attorea.
Orbene, assunti come non contestati i dati come sopra acclarati in sede peritale, non oggetto di specifiche censure in sede di gravame, neppure in riferimento alla generica riproposizione della domanda subordinata già formulata dalla Società convenuta in sede di costituzione, neanche del resto menzionata in sede di esposizione dei motivi di appello e perciò solo inammissibile, la valutazione comparativa delle condotte reciprocamente inadempienti delle parti al rapporto professionale in essere non consente certamente di ravvisare sussistenti in specie i presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto riproposta in sede di gravame dalla Società appellante.
pagina 11 di 13 Ed infatti, “in tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale” ( Cass. Civ. Sez. 2 - ,
Sentenza n. 14030 del 26/05/2025 ). E quindi “ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente” ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13827 del 22/05/2019 ).
In specie “la valutazione comparativa del giudice intesa ad accertare la violazione più grave, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, deve tenere conto non solo dell'elemento cronologico ma anche degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della loro incidenza sulla funzione del contratto, sicché, ove manchi la prova sulla causa effettiva e determinante della risoluzione, entrambe le domande vanno rigettate per insussistenza dei fatti costitutivi delle pretese azionate” ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18320 del 18/09/2015 ).
Considerata, dunque, la durata decennale del rapporto tra le parti e l'incidenza economica effettiva degli errori, per lo più meramente contabili, del professionista, in larga misura riferibili al periodo finale di svolgimento dell'attività professionale considerata;
avuto riguardo altresì alla concomitante condotta inadempiente della stessa appellante nel pagamento dei compensi dovuti al Pt_2 professionista, protratto quindi per un biennio sino all'introduzione del giudizio per un importo comunque rilevante, non pare infatti che la condotta certamente negligente ed in misura più contenuta anche imperita del Dott. nell'adempimento dell'incarico professionale affidatogli possa CP_1
ritenersi tale da alterare il sinallagma contrattuale.
In carenza, dunque, di domanda di riduzione del compenso, mai formulata dalla Società convenuta, stante la riserva già formulata dall'appellante in primo grado di agire in separata sede giudiziale per il ristoro del danno eventualmente conseguente al parziale inadempimento del professionista,
l'impugnazione in esame deve essere perciò integralmente rigettata.
Le spese del gravame seguono quindi la piena soccombenza della parte appellante e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n.
pagina 12 di 13 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata n. 500/2023 del
Tribunale di Ivrea in data 06/06/2023;
2) Condanna la appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente giudizio, che si Pt_2
liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17/07/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
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