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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AS GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1871/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Palazzo Metroquadro Via A Lombardi 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003140000 BOLLO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003140000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003140000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003140000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003140000 BOLLO 2017 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003140000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1336/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del l.r.p.t., chiedendo l'annullamento, per i motivi specificati, della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202400003140000, inerente al mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, oltre alla condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
Con apposita comparsa si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, instando per la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Con ordinanza del 21 ottobre 2025, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore, a norma dell'art. 14, comma 6-bis del d.l.vo n. 546/1992.
La Regione Calabria ha formalizzato la sua costituzione in giudizio, sollecitando il rigetto della domanda di controparte ed il rimborso delle spese di giudizio.
All'esito dell'udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto, per le ragioni che di seguito si compendiano.
1. La resistente Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito prova documentale della rituale e tempestiva notificazione delle cartelle esattoriali presupposte dalla comunicazione di fermo amministrativo e dalla stessa espressamente richiamate e, in specie, della n. 03020180004444933000 e della n. 03020100007481446000, rispettivamente in data 5 ottobre 2018 e 7 giugno 2023, come anche delle cartelle esattoriali n.
03020210005765070000 e n. 03020220003936690000 (v. le pertinenti allegazioni, che attestano la notifica,
a mani del destinatario, in data 15 settembre 2022), nonché dell'intimazione di pagamento n.
0302022900379901000, riferita alla prima delle quattro cartelle esattoriali, il 7 giugno 2023 (v., nel fascicolo telematico di parte resistente, le corrispondenti allegazioni documentali).
In mancanza di tempestiva impugnazione dei predetti atti tributari le relative pretese creditorie sono divenute definitive, con conseguente inammissibilità dei rilievi afferenti al merito della stessa pretesa tributaria, come specificata dalle cartelle esattoriali presupposte.
2. Rispetto alla doglianza inerente alla prescrizione del credito tributario in epoca successiva alla notificazione degli atti tributari di cui sopra, va osservato quanto segue.
Lo specifico credito erariale azionato è soggetto al termine di prescrizione triennale che – stanti gli atti interruttivi di cui al punto 1 – non è evidentemente decorso al momento della notificazione della comunicazione preventiva d'interesse.
3. Del tutto legittimo è, ancora, il preavviso di fermo amministrativo riguardante l'autoveicolo di pertinenza del contribuente e che questi assume, in termini non corretti, avente carattere strumentale alla sua attività professionale, posto che soltanto l'indispensabilità del veicolo per l'esercizio stesso dell'impresa o della professione (nel senso che queste ultime non possano essere altrimenti esercitate senza il medesimo veicolo) distingue i beni strumentali ad uso esclusivo da quelli ad uso promiscuo che, pur essendo genericamente strumentali all'attività d'impresa, non sono indispensabili per il suo esercizio, in quanto il veicolo “strumentale” non deve essere inteso come semplice mezzo di trasporto (cfr. anche Cass., sez. 5, sent. n. 7156/2025).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – secondo i nuovi parametri indicati dal d.m. n. 147 del
2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e che sostituiscono quelli del d.m. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012) e tenuto conto del fatto che la resistente Regione Calabria è stata assistita da un suo funzionario (art. 15, comma 2 sexies, d. l.vo n. 546/1992) –, in base alle “fasi” del giudizio ed alla specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate, in euro 233,00 per l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed in euro 186,40 per la
Regione Calabria, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione,
e accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato da Ricorrente_1
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti delle resistenti e che liquida in complessivi in euro 233,00 per l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed in euro 186,40 per la Regione Calabria, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso, nonché IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 16 dicembre 2025 Il Giudice monocratico
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AS GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1871/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Palazzo Metroquadro Via A Lombardi 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003140000 BOLLO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003140000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003140000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003140000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003140000 BOLLO 2017 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400003140000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1336/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del l.r.p.t., chiedendo l'annullamento, per i motivi specificati, della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202400003140000, inerente al mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, oltre alla condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
Con apposita comparsa si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, instando per la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Con ordinanza del 21 ottobre 2025, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore, a norma dell'art. 14, comma 6-bis del d.l.vo n. 546/1992.
La Regione Calabria ha formalizzato la sua costituzione in giudizio, sollecitando il rigetto della domanda di controparte ed il rimborso delle spese di giudizio.
All'esito dell'udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto, per le ragioni che di seguito si compendiano.
1. La resistente Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito prova documentale della rituale e tempestiva notificazione delle cartelle esattoriali presupposte dalla comunicazione di fermo amministrativo e dalla stessa espressamente richiamate e, in specie, della n. 03020180004444933000 e della n. 03020100007481446000, rispettivamente in data 5 ottobre 2018 e 7 giugno 2023, come anche delle cartelle esattoriali n.
03020210005765070000 e n. 03020220003936690000 (v. le pertinenti allegazioni, che attestano la notifica,
a mani del destinatario, in data 15 settembre 2022), nonché dell'intimazione di pagamento n.
0302022900379901000, riferita alla prima delle quattro cartelle esattoriali, il 7 giugno 2023 (v., nel fascicolo telematico di parte resistente, le corrispondenti allegazioni documentali).
In mancanza di tempestiva impugnazione dei predetti atti tributari le relative pretese creditorie sono divenute definitive, con conseguente inammissibilità dei rilievi afferenti al merito della stessa pretesa tributaria, come specificata dalle cartelle esattoriali presupposte.
2. Rispetto alla doglianza inerente alla prescrizione del credito tributario in epoca successiva alla notificazione degli atti tributari di cui sopra, va osservato quanto segue.
Lo specifico credito erariale azionato è soggetto al termine di prescrizione triennale che – stanti gli atti interruttivi di cui al punto 1 – non è evidentemente decorso al momento della notificazione della comunicazione preventiva d'interesse.
3. Del tutto legittimo è, ancora, il preavviso di fermo amministrativo riguardante l'autoveicolo di pertinenza del contribuente e che questi assume, in termini non corretti, avente carattere strumentale alla sua attività professionale, posto che soltanto l'indispensabilità del veicolo per l'esercizio stesso dell'impresa o della professione (nel senso che queste ultime non possano essere altrimenti esercitate senza il medesimo veicolo) distingue i beni strumentali ad uso esclusivo da quelli ad uso promiscuo che, pur essendo genericamente strumentali all'attività d'impresa, non sono indispensabili per il suo esercizio, in quanto il veicolo “strumentale” non deve essere inteso come semplice mezzo di trasporto (cfr. anche Cass., sez. 5, sent. n. 7156/2025).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – secondo i nuovi parametri indicati dal d.m. n. 147 del
2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e che sostituiscono quelli del d.m. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012) e tenuto conto del fatto che la resistente Regione Calabria è stata assistita da un suo funzionario (art. 15, comma 2 sexies, d. l.vo n. 546/1992) –, in base alle “fasi” del giudizio ed alla specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate, in euro 233,00 per l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed in euro 186,40 per la
Regione Calabria, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione,
e accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato da Ricorrente_1
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti delle resistenti e che liquida in complessivi in euro 233,00 per l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed in euro 186,40 per la Regione Calabria, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso, nonché IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 16 dicembre 2025 Il Giudice monocratico