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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/10/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 652/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 652 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'esito dell'udienza del 15.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Ceprano via Parte_1
Vittorio Alfieri n.80, presso lo studio dell'Avv. Carla Corsetti, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Formia (LT) Piazza CP_1
Mattej n.39, presso lo studio dell'Avv. Clino Pompei, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte per l'udienza cartolare del 15.10.2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 1. Con ricorso depositato il 14.03.2025, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 16.10.2011 in RV con la sig.ra ; che dall'unione sono nati i CP_1 figli (il 14.08.2012) e (il 10.05.2015); che con sentenza del Tribunale di Cassino n. Per_1 Per_2
364 del 28.2.2024, pubblicata il 2.3.2024, come modificata con ordinanza di correzione di errore materiale del 29.05.2024, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;
che la convivenza tra i coniugi non era ripresa – ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando quanto già disposto in sede di separazione.
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza, si è costituita la sig.ra la quale CP_1 ha aderito alla domanda di divorzio specificando di aver raggiunto, in data 12.9.2025, un accordo con il sig. di seguito sintetizzato: 1) affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con Pt_1 collocamento presso la madre e regolamentazione della frequentazione con il padre;
2) obbligo del sig.
di versare alla sig.ra l'importo mensile di euro 814,80, oltre rivalutazione Istat, a titolo Pt_1 CP_1 di contributo per il mantenimento delle minori, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con note di trattazione scritte per l'udienza del 15.10.2025 le parti hanno concluso riportandosi alle condizioni di cui al suddetto accordo (cfr. allegato alla comparsa di costituzione).
***
2. Il Tribunale, letto il ricorso, visti i documenti prodotti e preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, ritiene che il ricorso meriti accoglimento, in quanto i coniugi sono legalmente separati (come da sentenza del Tribunale di Cassino n.364 del 02.03.2024, integrata con ordinanza n. cronol. 11805/2024 del 29.05.2024) e la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Le condizioni cordate dai coniugi appaiono rispondenti agli interessi delle parti e della prole.
Ricorrono, pertanto, le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l.
n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Compensa le spese di lite, stante l'intervenuto accordo delle parti.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16.10.2011 in RV tra le parti, come in epigrafe generalizzate, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
RV (FR) al n. 22, parte II, Serie A, dell'anno 2011 alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto il 12.9.2025, confermato all'udienza del 15.10.2025, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
pagina 2 di 3 2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RV, al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 22 ottobre
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 652 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'esito dell'udienza del 15.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Ceprano via Parte_1
Vittorio Alfieri n.80, presso lo studio dell'Avv. Carla Corsetti, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Formia (LT) Piazza CP_1
Mattej n.39, presso lo studio dell'Avv. Clino Pompei, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte per l'udienza cartolare del 15.10.2025.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 1. Con ricorso depositato il 14.03.2025, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 16.10.2011 in RV con la sig.ra ; che dall'unione sono nati i CP_1 figli (il 14.08.2012) e (il 10.05.2015); che con sentenza del Tribunale di Cassino n. Per_1 Per_2
364 del 28.2.2024, pubblicata il 2.3.2024, come modificata con ordinanza di correzione di errore materiale del 29.05.2024, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;
che la convivenza tra i coniugi non era ripresa – ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando quanto già disposto in sede di separazione.
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza, si è costituita la sig.ra la quale CP_1 ha aderito alla domanda di divorzio specificando di aver raggiunto, in data 12.9.2025, un accordo con il sig. di seguito sintetizzato: 1) affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con Pt_1 collocamento presso la madre e regolamentazione della frequentazione con il padre;
2) obbligo del sig.
di versare alla sig.ra l'importo mensile di euro 814,80, oltre rivalutazione Istat, a titolo Pt_1 CP_1 di contributo per il mantenimento delle minori, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con note di trattazione scritte per l'udienza del 15.10.2025 le parti hanno concluso riportandosi alle condizioni di cui al suddetto accordo (cfr. allegato alla comparsa di costituzione).
***
2. Il Tribunale, letto il ricorso, visti i documenti prodotti e preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, ritiene che il ricorso meriti accoglimento, in quanto i coniugi sono legalmente separati (come da sentenza del Tribunale di Cassino n.364 del 02.03.2024, integrata con ordinanza n. cronol. 11805/2024 del 29.05.2024) e la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Le condizioni cordate dai coniugi appaiono rispondenti agli interessi delle parti e della prole.
Ricorrono, pertanto, le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l.
n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Compensa le spese di lite, stante l'intervenuto accordo delle parti.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16.10.2011 in RV tra le parti, come in epigrafe generalizzate, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
RV (FR) al n. 22, parte II, Serie A, dell'anno 2011 alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto il 12.9.2025, confermato all'udienza del 15.10.2025, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
pagina 2 di 3 2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RV, al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 22 ottobre
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi
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