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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/12/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4172 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to FATICONI MAURIZIO. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. MAUGERI GIOVANNA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. Con ricorso depositato in data 14/12/2023 la parte ricorrente premesso di aver svolto dapprima attività di operaio meccanico alle dipendenze di diverse aziende;
successivamente attività di autista di mezzi pesanti, addetto ai trasporti di rifiuti con tratte internazionali e addetto allo scarico e carico di balle o sacconi con muletto o gru, di aver svolto nell'ultimo periodo attività di addetto al commercio ambulante e per un anno anche mansioni di bracciante agricolo, rappresentava di aver assunto nello svolgimento delle sue attività “posizioni posturali con piegamento a 90 gradi del corpo ed effettuando circa 60 ripetizioni di movimenti del corpo stesso, effettuava movimentazione manuali di carichi e ripetute genuflessioni, con posture incongrue protratte”. Esponeva che in relazione all'attività svolta, aveva contratto malattia professionale
“spondiloartrosi e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple ernia discale lombare con sofferenza radicolare” e di aver presentato denuncia all' in data CP_1
30.03.2023, rigettata per inidoneità del rischio e rigettata anche a seguito di opposizione per assenza del nesso causale. Conveniva, pertanto, davanti al giudice del lavoro di Latina l' chiedendo il CP_1 riconoscimento della natura professionale della malattia ed il riconoscimento in favore dell'istante dell'indennizzo o della rendita, a seconda del danno biologico subito da riconoscersi nel 15% ovvero nella misura da stabilirsi a mezzo CTU, comunque non inferiore al 6%, il tutto con vittoria di spese da distrarsi.
3. Si costituiva l' contestando la domanda in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto, CP_1 in particolare rilevando che il ricorrente dal 1973 ad oggi ha svolto numerose e variegate tipologie di lavoro, per diverse aziende, ognuna delle quali con rischi professionali diversi e non documentati. Inoltre, attesi i periodi di assenza di contribuzione, malattia, disoccupazione il ricorrente non è stato esposto ad alcun rischio lavorativo ovvero attesi i periodi di lavoro part-time, lo stesso è stato esposto al rischio lavorativo in un tempo inferiore.
4. Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata istruttoria testimoniale e consulenza medico legale al fine di valutare la sussistenza della malattia, il suo carattere professionale e l'eventuale presenza di postumi invalidanti. Sulle conclusioni delle parti indicate, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata all'esito dell'udienza svolta ex art. 127 ter c.p.c., depositata in via telematica.
5. La domanda è fondata e deve essere accolta.
6. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1
e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie
2 professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
6.1 Inoltre, è necessario sottolineare che l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al Dpr 336/1994. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità), infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' (ex CP_1 multis Cassazione civile, sez. lav., 05/09/2017, n. 20769; Cass. sez. lav. n. 23653 del 21.11.2016; n. 13856/2017), quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia;
tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso, con la precisazione che in presenza di patologie che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un'origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torna ad operare, sicché l' può solo dimostrare che la patologia, non è ricollegabile CP_1 all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo. Nel caso, viceversa, di agente non tabellato, la prova del nesso causale, come è ben noto, è ad esclusivo carico del lavoratore, nel senso che egli dovrà allegare e provare i fatti materiali sui quali si svolgerà d'ufficio il giudizio medico legale che solo può stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica.
3 6.2 Infine, in materia di accertamento del nesso causale, si richiamano i principi di diritto espressi dalla suprema Corte (da ultimo sent. 5.9.2017), secondo cui il CTU può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra professionali (Cass. 13 aprile 2002 n. 5352; Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716; Cass. 24 marzo 2003 n. 4292), potendo a tale scopo utilizzare congiuntamente anche i dati epidemiologici (Cass. 25 maggio 2004 n. 10042; Cass. 24 luglio 1991 n. 8310; Cass. sez un. 4 giugno 1992 n. 6846; Cass. 27 giugno 1998 n. 6388; Cass. 29 settembre 2000 n. 12909) per suffragare una qualificata probabilità (vd. Nello stesso senso, D.M. 27 aprile 2004, che ha recepito il parere della Commissione medica nominata ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 10, comma 4, relativo alla centralità del solo grado di probabilità e non più alla certezza scientifica).
7. Nella fattispecie in esame l' in sede amministrativa ha escluso la sussistenza di un CP_1 nesso eziologico tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta.
8. Preliminarmente si rileva che, come rilevato dall' , dall'estratto conto CP_1 previdenziale allegato, risultano vari periodi di interruzione dell'attività lavorativa.
9. L'espletata istruttoria ha in parte confermato le deduzioni attoree, in particolare con riferimento all'ultimo periodo lavorativo. I testi escussi hanno confermato l'attività lavorativa svolta dal ricorrente alle dipendenze della coop. dal 2004 al 2006, lavorando insieme, confermando che lo stesso CP_2 effettuava movimentazione di carichi facendo i bancali e movimentandoli anche con il muletto;
nonché l'attività lavorativa svolta dal 2010 al 2013 alle dipendenze di BA EL - ditta che conferisce rifiuti, in quanto entrambe le testi lo hanno visto effettuare tale attività presso il MOF. Inoltre, il ricorrente, a domanda del giudice a chiarimento, ha specificato di aver sempre lavorato a tempo pieno per la Coop. il e non part-time come indicato nell'estratto CP_2 contributivo.
10. Il consulente nominato dr. nella propria consulenza tecnica ha Persona_1 rilevato che:
“Ci troviamo quindi di fronte a uomo di 68 anni – pensionato ex meccanico/autista di mezzi pesanti- che risulta affetto, in relazione ai quesiti postimi ed agli eseguiti accertamenti radiologici, da un quadro di artrosi della colonna in sede cervicale e lombare con protrusioni anche erniarie;
a tale quadro radiologico corrisponde, all'eseguito esame obiettivo, un quadro algico-disfunzionale di modesta entità in assenza di segni clinici di interessamento radicolare. (…).
4 Nel caso in esame accanto ai descritti fenomeni degenerativi a carico delle vertebre la RMN eseguita ha evidenziato, a livello del tratto cervicale, la presenza di ernie oltre che di disidratazione e protrusioni discali quali presenti a livello lombare. (…) Nel caso de quo l'unica RMN effettuata ed in atti (RMN del 30/11/2022) descrive altresì la presenza di iniziali formazioni erniarie, quale sopra definite, a livello in particolare dello spazio C3-C4 ed C5-C6 Tali formazioni erniarie non sono al momento responsabili di segni clinici evidenti di radicolopatie con conseguente ben nota sintomatologia caratterizzata sul piano soggettivo da dolore, anche molto intenso a livello dei corrispondenti arti superiori, e, sul piano oggettivo, areflessia dei Riflessi Osteo Tendinei a livello degli arti superiori ed ipotonotrofia delle masse muscolari dell'arto interessato con conseguente deficit di forza muscolare come oggettivato dalla positività della manovra di ovvero da Per_2 deficit di forza nelle manovre contro resistenza. Analoghe considerazioni valgono per il tratto lombare dove, a fronte del quadro artrosico accertato radiologicamente, l'esame obiettivo al momento non evidenzia segni clinici di radicolopatie periferiche e conseguentemente al momento di disturbi funzionalmente apprezzabili. In particolare non segni clinici di sofferenza a livello delle relative radici del nervo sciatico con conseguente ben nota sintomatologia caratterizzata, in presenza della stessa, sul piano soggettivo da dolore, anche molto intenso a livello del corrispondente arto inferiore (sciatalgia), e, sul piano oggettivo, da positività del segno di GU (riferito positivo nel caso de quo ma a gradi di elevazione -20° a destra e 30° a sinistra- del tutto incompatibili con il restante esame obiettivo), areflessia dei Riflessi Osteo Tendinei a livello dell'arto inferiore ed ipotonotrofia delle masse muscolari dell'arto interessato con consente deficit di forma muscolare come oggettivato dalla positività del segno di a tale livello ovvero da deficit dell'ELA (Estensore Lungo dell'Alluce)
contro
Per_2 resistenza nonché dall'impossibilità di mantenere la stazione monopodalica sul lato interessato. Tutti segni/sintomi questi assenti nel caso in esame sulla base dell'esame obiettivo effettuato nel corso delle presenti operazioni peritali. Se ora alla luce di tali considerazioni si passano ad esaminare gli specifici quesiti postomi dal signor Magistrato per quanto riguarda la prima parte del primo quesito postomi (“a.se la malattia denunciata all' dalla parte ricorrente abbia natura CP_1 professionale, e cioè se secondo un criterio di rilevante o ragionevole grado di probabilità, l'attività lavorativa svolta sia stata condizione (anche se eventualmente esclusiva) per la determinazione della malattia”) risulta difficile rispondere in modo certo. Al riguardo è da ricordare preliminarmente come l'esposizione “reale” a rischi lavorativi specifici -quali indicati nell'atto di citazione (riconducibili sostanzialmente alla movimentazione manuale dei carichi quale definita dall'art.167 comma 2 lettera a) del D.L.gs 81/2008 ovvero all'assunzione di posizioni incongrue e vibrazioni a corpo intero)- da parte del periziando dovrebbe risultare, in linea di principio, dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell'azienda/e ove lo stesso ha lavorato. (…). Nel caso
5 de quo, il DVR delle varie aziende ove il periziando ha lavorato non è stato prodotto né prodotti i relativi giudizi di idoneità. Ne consegue che le uniche informazioni circa i rischi cui il periziando è stato sottoposto durante la propria attività lavorativa sono rappresentati dalle testimonianze raccolte nell'udienza del 01/04/2025 quale in atti oltre a quelle ricavabili dall'anamnesi raccolta dal periziando nel corso delle presenti operazioni peritali (seppure in ambito-medico-legale l'anamnesi riferita dal periziando, per ovvi motivi, non ha la stessa valenza di quella raccolta in sede clinica) oltre che desumibili dall' “Estratto Conto Previdenziale” su carta intestata dell'INPS datato 05/12/2022 quale in atti. Sulla base di tali dati documentali e della letteratura scientifica che riporta i rischi propri delle attività lavorative quel è accertato essere state svolte dal periziando si ricava, con sufficiente certezza, l'esposizione del periziando ai rischi lavorativi denunciati mentre mancano elementi in grado di quantificare l'entità di tali rischi e pertanto di “provare” l'idoneità degli stessi a determinare, ovviamente in termini di concausa, il quadro patologico oggi osservabile. Ne deriva che la natura professionale del modesto quadro patologico oggi osservato può essere definita solo in termini di “ragionevole” grado di probabilità basandosi sui dati documentali che attestano l'attività lavorativa svolta dal periziando per anni e sui dati di letteratura circa i rischi lavorativi che tali attività comportano oltre che sui dati testimoniali che “provano” un rischio movimentazione manuale dei carichi ma solo per un periodo di alcuni anni. Tali rischi determinano, come ampiamente descritto in letteratura (cfr V. Foà - L. Ambrosi “Medicina del Lavoro” UTET 2003) se l'esposizione si protrae nel tempo, la comparsa di lesioni dell'apparato muscolo-scheletrico ed in particolare di artrosi della colonna vertebrale in sede lombare con consegue sviluppo nel tempo di protrusioni/ernie discali e di radicolopatie dei nervi periferici (nervo sciatico) che dalla colonna fuoriescono. Tale dato è confermato nel caso de quo, dando concretezza causale al dato statistico- epidemiologico, dal quadro radiologico accertato che evidenzia, in assenza di altre possibili cause, un complesso artrosico più grave di quello atteso in relazione all'età del periziando. Ne deriva, a parere dello scrivente, la riconoscibilità dell'origine professionale, in quanto concausa determinante ed efficiente, dell'accertato quadro patologico a livello vertebrale;
tutto ciò ovviamente in termini di concausa essendo indubbia l'esistenza, per i motivi sopra ricordati, di altre condizioni/concause -non determinate dall'attività lavorativa svolta- nella determinazione della malattia “artrosi” oggi osservabile nel periziando. Con riferimento poi alla seconda parte del quesito in esame (“specificando se, in relazione alla esposizione al rischio, la malattia possa ritenersi tabellata o meno (si richiamano sul punto i principi di diritto espressi dalla Cass da ultimo con sent.
5.9.2017 n. 20769”) è doveroso rispondere negativamente. (…)
6 Qualora poi si debba valutare il tutto in termini di danno biologico come richiesto nel secondo quesito postomi dal sig. Magistrato (“b) in caso affermativo, se ne siano scaturiti postumi di danno biologico/invalidità permanente, quantificandone l'entità e decorrenza, specificando nella quantificazione i fattori presi in considerazione nella valutazione del correlato grado di menomazione, le voci della tabella delle menomazioni prevista dal D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000 prese a riferimento e le ragioni della quantificazione rispetto alla tabella) è doveroso ricordare che tale valutazione è da effettuarsi, come sottolineato anche del sign. Magistrato, utilizzando il sistema tabellare quale previsto dal richiamato art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000. (…) in relazione allo specifico caso de quo è necessario tener presente, con riferimento al valore percentuale da assegnarsi al danno di origine lavorativa, dell'esistenza da un lato dell'età (66 anni al momento della domanda amm.va) con relative conseguenze -quali sopra descritte sull'insorgenza di un'artrosi, e dall'altro dell'esistenza di un quadro artrosico, radiograficamente accertato (cfr esame RMN in atto), di poco più grave di quello atteso in relazione all'età in assenza di segni clinici o radiologici di radicolopatia dallo stesso determinate (assenza pertanto sia dei “disturbi trofico-sensitivi anche persistenti” che dei “disturbi motori solo intermittenti, reversibili” di cui alla voce tabellare 213) con modesto quadro algico-disfunzionale a livello della colonna cervicale e lombare. Sulla base di tali molteplici elementi di giudizio, di cui è doveroso tener conto, ritengo corretto assegnare all'accertato danno biologico di origine lavorativa, con riferimento alla tabella di legge, un valore percentuale pari al 7% (sette per cento). Con riferimento poi alla relativa decorrenza (“quantificandone … decorrenza”) come richiesto nel quesito postomi dal Magistrato è da considerare come la relativa domanda amm.va sia stata presentata in data 30/03/2023 e pertanto sostanzialmente in coincidenza con la data (30/11/2022) di esecuzione della RMN in atti che ha evidenziato la presenza del diagnosticato quadro patologico;
ne deriva che la decorrenza della malattia professionale da riconoscersi può essere fatta coincidere con la data della relativa domanda amm.va
10. In relazione a quanto rilevato dal consulente, le cui argomentazioni il Tribunale ritiene di condividere in quanto chiare, esaustive ed esenti da vizi logici, la domanda può essere accolta con il riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata con danno biologico nella misura del 7%. Si osserva che l' non ha presentato osservazioni alla consulenza, regolarmente CP_1 comunicata, come da pec allegata dal consulente.
L' , tuttavia, ha poi sollevato delle contestazioni alla consulenza in sede di note CP_3 conclusionali, evidenziando, in sintesi, la mancata prova della esposizione al rischio e la incongruenza della consulenza in relazione al nesso causale tra l'esposizione al rischio per come provata in giudizio e la malattia certificata. Sul punto si rileva – benché le osservazioni si appalesino tardive – che la relazione peritale risulta sul punto comunque coerente e condivisibile.
7 Il CTU ha dato atto del ridotto periodo in cui risulta in giudizio fornito la prova dell'esposizione al rischio;
ha tuttavia condivisibilmente argomentato come il quadro artrosico riscontrato risulti più grave rispetto a quello atteso in relazione all'età del periziando e che, in termini di concausa e di ragionevole grado di probabilità, il nesso con-causale possa ritenersi sussistente e, quindi, riconoscibile la natura professionale della patologia. L' deve, pertanto, essere condannato ad erogare in favore del ricorrente il relativo CP_1 indennizzo.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta. Le spese di consulenza tecnica - liquidate come da separato decreto – devono essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , (R.G. 4172/2023), ogni contraria domanda, eccezione e
[...] CP_1 difesa respinte, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' ad erogare alla parte ricorrente CP_1
l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 7% in relazione alla malattia professionale presentata in data 30.03.2023, oltre accessori di legge;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che CP_1 liquida in complessivi € 2.200,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – liquidate come da separato decreto - definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
8
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4172 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to FATICONI MAURIZIO. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. MAUGERI GIOVANNA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. Con ricorso depositato in data 14/12/2023 la parte ricorrente premesso di aver svolto dapprima attività di operaio meccanico alle dipendenze di diverse aziende;
successivamente attività di autista di mezzi pesanti, addetto ai trasporti di rifiuti con tratte internazionali e addetto allo scarico e carico di balle o sacconi con muletto o gru, di aver svolto nell'ultimo periodo attività di addetto al commercio ambulante e per un anno anche mansioni di bracciante agricolo, rappresentava di aver assunto nello svolgimento delle sue attività “posizioni posturali con piegamento a 90 gradi del corpo ed effettuando circa 60 ripetizioni di movimenti del corpo stesso, effettuava movimentazione manuali di carichi e ripetute genuflessioni, con posture incongrue protratte”. Esponeva che in relazione all'attività svolta, aveva contratto malattia professionale
“spondiloartrosi e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple ernia discale lombare con sofferenza radicolare” e di aver presentato denuncia all' in data CP_1
30.03.2023, rigettata per inidoneità del rischio e rigettata anche a seguito di opposizione per assenza del nesso causale. Conveniva, pertanto, davanti al giudice del lavoro di Latina l' chiedendo il CP_1 riconoscimento della natura professionale della malattia ed il riconoscimento in favore dell'istante dell'indennizzo o della rendita, a seconda del danno biologico subito da riconoscersi nel 15% ovvero nella misura da stabilirsi a mezzo CTU, comunque non inferiore al 6%, il tutto con vittoria di spese da distrarsi.
3. Si costituiva l' contestando la domanda in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto, CP_1 in particolare rilevando che il ricorrente dal 1973 ad oggi ha svolto numerose e variegate tipologie di lavoro, per diverse aziende, ognuna delle quali con rischi professionali diversi e non documentati. Inoltre, attesi i periodi di assenza di contribuzione, malattia, disoccupazione il ricorrente non è stato esposto ad alcun rischio lavorativo ovvero attesi i periodi di lavoro part-time, lo stesso è stato esposto al rischio lavorativo in un tempo inferiore.
4. Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata istruttoria testimoniale e consulenza medico legale al fine di valutare la sussistenza della malattia, il suo carattere professionale e l'eventuale presenza di postumi invalidanti. Sulle conclusioni delle parti indicate, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata all'esito dell'udienza svolta ex art. 127 ter c.p.c., depositata in via telematica.
5. La domanda è fondata e deve essere accolta.
6. In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1
e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie
2 professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
6.1 Inoltre, è necessario sottolineare che l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al Dpr 336/1994. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità), infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' (ex CP_1 multis Cassazione civile, sez. lav., 05/09/2017, n. 20769; Cass. sez. lav. n. 23653 del 21.11.2016; n. 13856/2017), quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia;
tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso, con la precisazione che in presenza di patologie che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un'origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torna ad operare, sicché l' può solo dimostrare che la patologia, non è ricollegabile CP_1 all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo. Nel caso, viceversa, di agente non tabellato, la prova del nesso causale, come è ben noto, è ad esclusivo carico del lavoratore, nel senso che egli dovrà allegare e provare i fatti materiali sui quali si svolgerà d'ufficio il giudizio medico legale che solo può stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica.
3 6.2 Infine, in materia di accertamento del nesso causale, si richiamano i principi di diritto espressi dalla suprema Corte (da ultimo sent. 5.9.2017), secondo cui il CTU può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra professionali (Cass. 13 aprile 2002 n. 5352; Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716; Cass. 24 marzo 2003 n. 4292), potendo a tale scopo utilizzare congiuntamente anche i dati epidemiologici (Cass. 25 maggio 2004 n. 10042; Cass. 24 luglio 1991 n. 8310; Cass. sez un. 4 giugno 1992 n. 6846; Cass. 27 giugno 1998 n. 6388; Cass. 29 settembre 2000 n. 12909) per suffragare una qualificata probabilità (vd. Nello stesso senso, D.M. 27 aprile 2004, che ha recepito il parere della Commissione medica nominata ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 10, comma 4, relativo alla centralità del solo grado di probabilità e non più alla certezza scientifica).
7. Nella fattispecie in esame l' in sede amministrativa ha escluso la sussistenza di un CP_1 nesso eziologico tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta.
8. Preliminarmente si rileva che, come rilevato dall' , dall'estratto conto CP_1 previdenziale allegato, risultano vari periodi di interruzione dell'attività lavorativa.
9. L'espletata istruttoria ha in parte confermato le deduzioni attoree, in particolare con riferimento all'ultimo periodo lavorativo. I testi escussi hanno confermato l'attività lavorativa svolta dal ricorrente alle dipendenze della coop. dal 2004 al 2006, lavorando insieme, confermando che lo stesso CP_2 effettuava movimentazione di carichi facendo i bancali e movimentandoli anche con il muletto;
nonché l'attività lavorativa svolta dal 2010 al 2013 alle dipendenze di BA EL - ditta che conferisce rifiuti, in quanto entrambe le testi lo hanno visto effettuare tale attività presso il MOF. Inoltre, il ricorrente, a domanda del giudice a chiarimento, ha specificato di aver sempre lavorato a tempo pieno per la Coop. il e non part-time come indicato nell'estratto CP_2 contributivo.
10. Il consulente nominato dr. nella propria consulenza tecnica ha Persona_1 rilevato che:
“Ci troviamo quindi di fronte a uomo di 68 anni – pensionato ex meccanico/autista di mezzi pesanti- che risulta affetto, in relazione ai quesiti postimi ed agli eseguiti accertamenti radiologici, da un quadro di artrosi della colonna in sede cervicale e lombare con protrusioni anche erniarie;
a tale quadro radiologico corrisponde, all'eseguito esame obiettivo, un quadro algico-disfunzionale di modesta entità in assenza di segni clinici di interessamento radicolare. (…).
4 Nel caso in esame accanto ai descritti fenomeni degenerativi a carico delle vertebre la RMN eseguita ha evidenziato, a livello del tratto cervicale, la presenza di ernie oltre che di disidratazione e protrusioni discali quali presenti a livello lombare. (…) Nel caso de quo l'unica RMN effettuata ed in atti (RMN del 30/11/2022) descrive altresì la presenza di iniziali formazioni erniarie, quale sopra definite, a livello in particolare dello spazio C3-C4 ed C5-C6 Tali formazioni erniarie non sono al momento responsabili di segni clinici evidenti di radicolopatie con conseguente ben nota sintomatologia caratterizzata sul piano soggettivo da dolore, anche molto intenso a livello dei corrispondenti arti superiori, e, sul piano oggettivo, areflessia dei Riflessi Osteo Tendinei a livello degli arti superiori ed ipotonotrofia delle masse muscolari dell'arto interessato con conseguente deficit di forza muscolare come oggettivato dalla positività della manovra di ovvero da Per_2 deficit di forza nelle manovre contro resistenza. Analoghe considerazioni valgono per il tratto lombare dove, a fronte del quadro artrosico accertato radiologicamente, l'esame obiettivo al momento non evidenzia segni clinici di radicolopatie periferiche e conseguentemente al momento di disturbi funzionalmente apprezzabili. In particolare non segni clinici di sofferenza a livello delle relative radici del nervo sciatico con conseguente ben nota sintomatologia caratterizzata, in presenza della stessa, sul piano soggettivo da dolore, anche molto intenso a livello del corrispondente arto inferiore (sciatalgia), e, sul piano oggettivo, da positività del segno di GU (riferito positivo nel caso de quo ma a gradi di elevazione -20° a destra e 30° a sinistra- del tutto incompatibili con il restante esame obiettivo), areflessia dei Riflessi Osteo Tendinei a livello dell'arto inferiore ed ipotonotrofia delle masse muscolari dell'arto interessato con consente deficit di forma muscolare come oggettivato dalla positività del segno di a tale livello ovvero da deficit dell'ELA (Estensore Lungo dell'Alluce)
contro
Per_2 resistenza nonché dall'impossibilità di mantenere la stazione monopodalica sul lato interessato. Tutti segni/sintomi questi assenti nel caso in esame sulla base dell'esame obiettivo effettuato nel corso delle presenti operazioni peritali. Se ora alla luce di tali considerazioni si passano ad esaminare gli specifici quesiti postomi dal signor Magistrato per quanto riguarda la prima parte del primo quesito postomi (“a.se la malattia denunciata all' dalla parte ricorrente abbia natura CP_1 professionale, e cioè se secondo un criterio di rilevante o ragionevole grado di probabilità, l'attività lavorativa svolta sia stata condizione (anche se eventualmente esclusiva) per la determinazione della malattia”) risulta difficile rispondere in modo certo. Al riguardo è da ricordare preliminarmente come l'esposizione “reale” a rischi lavorativi specifici -quali indicati nell'atto di citazione (riconducibili sostanzialmente alla movimentazione manuale dei carichi quale definita dall'art.167 comma 2 lettera a) del D.L.gs 81/2008 ovvero all'assunzione di posizioni incongrue e vibrazioni a corpo intero)- da parte del periziando dovrebbe risultare, in linea di principio, dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell'azienda/e ove lo stesso ha lavorato. (…). Nel caso
5 de quo, il DVR delle varie aziende ove il periziando ha lavorato non è stato prodotto né prodotti i relativi giudizi di idoneità. Ne consegue che le uniche informazioni circa i rischi cui il periziando è stato sottoposto durante la propria attività lavorativa sono rappresentati dalle testimonianze raccolte nell'udienza del 01/04/2025 quale in atti oltre a quelle ricavabili dall'anamnesi raccolta dal periziando nel corso delle presenti operazioni peritali (seppure in ambito-medico-legale l'anamnesi riferita dal periziando, per ovvi motivi, non ha la stessa valenza di quella raccolta in sede clinica) oltre che desumibili dall' “Estratto Conto Previdenziale” su carta intestata dell'INPS datato 05/12/2022 quale in atti. Sulla base di tali dati documentali e della letteratura scientifica che riporta i rischi propri delle attività lavorative quel è accertato essere state svolte dal periziando si ricava, con sufficiente certezza, l'esposizione del periziando ai rischi lavorativi denunciati mentre mancano elementi in grado di quantificare l'entità di tali rischi e pertanto di “provare” l'idoneità degli stessi a determinare, ovviamente in termini di concausa, il quadro patologico oggi osservabile. Ne deriva che la natura professionale del modesto quadro patologico oggi osservato può essere definita solo in termini di “ragionevole” grado di probabilità basandosi sui dati documentali che attestano l'attività lavorativa svolta dal periziando per anni e sui dati di letteratura circa i rischi lavorativi che tali attività comportano oltre che sui dati testimoniali che “provano” un rischio movimentazione manuale dei carichi ma solo per un periodo di alcuni anni. Tali rischi determinano, come ampiamente descritto in letteratura (cfr V. Foà - L. Ambrosi “Medicina del Lavoro” UTET 2003) se l'esposizione si protrae nel tempo, la comparsa di lesioni dell'apparato muscolo-scheletrico ed in particolare di artrosi della colonna vertebrale in sede lombare con consegue sviluppo nel tempo di protrusioni/ernie discali e di radicolopatie dei nervi periferici (nervo sciatico) che dalla colonna fuoriescono. Tale dato è confermato nel caso de quo, dando concretezza causale al dato statistico- epidemiologico, dal quadro radiologico accertato che evidenzia, in assenza di altre possibili cause, un complesso artrosico più grave di quello atteso in relazione all'età del periziando. Ne deriva, a parere dello scrivente, la riconoscibilità dell'origine professionale, in quanto concausa determinante ed efficiente, dell'accertato quadro patologico a livello vertebrale;
tutto ciò ovviamente in termini di concausa essendo indubbia l'esistenza, per i motivi sopra ricordati, di altre condizioni/concause -non determinate dall'attività lavorativa svolta- nella determinazione della malattia “artrosi” oggi osservabile nel periziando. Con riferimento poi alla seconda parte del quesito in esame (“specificando se, in relazione alla esposizione al rischio, la malattia possa ritenersi tabellata o meno (si richiamano sul punto i principi di diritto espressi dalla Cass da ultimo con sent.
5.9.2017 n. 20769”) è doveroso rispondere negativamente. (…)
6 Qualora poi si debba valutare il tutto in termini di danno biologico come richiesto nel secondo quesito postomi dal sig. Magistrato (“b) in caso affermativo, se ne siano scaturiti postumi di danno biologico/invalidità permanente, quantificandone l'entità e decorrenza, specificando nella quantificazione i fattori presi in considerazione nella valutazione del correlato grado di menomazione, le voci della tabella delle menomazioni prevista dal D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000 prese a riferimento e le ragioni della quantificazione rispetto alla tabella) è doveroso ricordare che tale valutazione è da effettuarsi, come sottolineato anche del sign. Magistrato, utilizzando il sistema tabellare quale previsto dal richiamato art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000. (…) in relazione allo specifico caso de quo è necessario tener presente, con riferimento al valore percentuale da assegnarsi al danno di origine lavorativa, dell'esistenza da un lato dell'età (66 anni al momento della domanda amm.va) con relative conseguenze -quali sopra descritte sull'insorgenza di un'artrosi, e dall'altro dell'esistenza di un quadro artrosico, radiograficamente accertato (cfr esame RMN in atto), di poco più grave di quello atteso in relazione all'età in assenza di segni clinici o radiologici di radicolopatia dallo stesso determinate (assenza pertanto sia dei “disturbi trofico-sensitivi anche persistenti” che dei “disturbi motori solo intermittenti, reversibili” di cui alla voce tabellare 213) con modesto quadro algico-disfunzionale a livello della colonna cervicale e lombare. Sulla base di tali molteplici elementi di giudizio, di cui è doveroso tener conto, ritengo corretto assegnare all'accertato danno biologico di origine lavorativa, con riferimento alla tabella di legge, un valore percentuale pari al 7% (sette per cento). Con riferimento poi alla relativa decorrenza (“quantificandone … decorrenza”) come richiesto nel quesito postomi dal Magistrato è da considerare come la relativa domanda amm.va sia stata presentata in data 30/03/2023 e pertanto sostanzialmente in coincidenza con la data (30/11/2022) di esecuzione della RMN in atti che ha evidenziato la presenza del diagnosticato quadro patologico;
ne deriva che la decorrenza della malattia professionale da riconoscersi può essere fatta coincidere con la data della relativa domanda amm.va
10. In relazione a quanto rilevato dal consulente, le cui argomentazioni il Tribunale ritiene di condividere in quanto chiare, esaustive ed esenti da vizi logici, la domanda può essere accolta con il riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata con danno biologico nella misura del 7%. Si osserva che l' non ha presentato osservazioni alla consulenza, regolarmente CP_1 comunicata, come da pec allegata dal consulente.
L' , tuttavia, ha poi sollevato delle contestazioni alla consulenza in sede di note CP_3 conclusionali, evidenziando, in sintesi, la mancata prova della esposizione al rischio e la incongruenza della consulenza in relazione al nesso causale tra l'esposizione al rischio per come provata in giudizio e la malattia certificata. Sul punto si rileva – benché le osservazioni si appalesino tardive – che la relazione peritale risulta sul punto comunque coerente e condivisibile.
7 Il CTU ha dato atto del ridotto periodo in cui risulta in giudizio fornito la prova dell'esposizione al rischio;
ha tuttavia condivisibilmente argomentato come il quadro artrosico riscontrato risulti più grave rispetto a quello atteso in relazione all'età del periziando e che, in termini di concausa e di ragionevole grado di probabilità, il nesso con-causale possa ritenersi sussistente e, quindi, riconoscibile la natura professionale della patologia. L' deve, pertanto, essere condannato ad erogare in favore del ricorrente il relativo CP_1 indennizzo.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta. Le spese di consulenza tecnica - liquidate come da separato decreto – devono essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , (R.G. 4172/2023), ogni contraria domanda, eccezione e
[...] CP_1 difesa respinte, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' ad erogare alla parte ricorrente CP_1
l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 7% in relazione alla malattia professionale presentata in data 30.03.2023, oltre accessori di legge;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che CP_1 liquida in complessivi € 2.200,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – liquidate come da separato decreto - definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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