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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/04/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5174/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5174/2023
Oggi 17.04.2025 alle ore 13:30 innanzi al giudice dott. Sara Fioroni sono comparsi:
per e l'avv. Paola Tucci;
Parte_1 Parte_2
per 'avv. Lorenzo Battisti. Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza
è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Tucci precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione e da prima memoria integrativa, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e insistendo per l'accoglimento dell'opposizione.
L'avv. Battisti si riporta ai propri atti e alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Le parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
udita la discussione orale, si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da allegato provvedimento che costituisce parte integrante del presente verbale, senza darne lettura alle parti che vi hanno rinunciato.
1 Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice
dott. Sara Fioroni
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, uscito dalla camera di consiglio, pronuncia ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5174/2023 promossa da:
c.f. , e c.f. , in persona Parte_2 C.F._1 Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dall'avv. Paola Tucci (c.f. Parte_2
ed elettivamente domiciliati in Assisi, fraz. Santa Maria Degli Angeli, via C.F._2
Protomartiri Francescani n. 105, presso lo studio del difensore;
ATTORI OPPONENTI
contro c.f. , rappresentata, giusta procura in data 14.12.2020 a rogito Controparte_1 P.IVA_2 notaio , rep. 30310/13001, registrata in Milano DP I il 16.12.2020 al n. 90604 Persona_1 serie 1T, da c.f. , in persona del procuratore dott.ssa Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 in virtù di procura speciale conferita dall'Amministratore Delegato con atto notaio CP_4 dott. di Milano del 02.08.2023, rep. n. 10860, racc. n. 6173, registrata a Milano 2 in Persona_2 data 09.08.2023 al n. 83073 serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Battisti (c.f.
) ed elettivamente domiciliata in Foligno, via B. Cairoli n. 38, presso e nello C.F._3 studio del difensore.
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c..
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
3 e la società hanno proposto, con atto di citazione, opposizione a Parte_2 Parte_1 precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., convenendo in giudizio rappresentata da Controparte_1 [...]
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP_2 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via preliminare Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
In via principale e nel merito
Preliminarmente accertare e dichiarare la perdita di efficacia delle fideiussioni prestate da
[...] in data 5.07.1990 e 4.02.2003; Accertare e dichiarare che non ha diritto di procedere Pt_2 CP_1 ad esecuzione forzata nei confronti dei fideiussori;
Accertare e dichiarare nulle le fideiussioni prestate da e Accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. Pt_1 Parte_2
629/2020 per debito estinto in sede concordataria;
In ogni caso Rimettere comunque avanti al
Giudice del procedimento monitorio. Condannare il creditore istante al pagamento delle spese e compensi di lite”.
Gli opponenti – dopo avere rappresentato di avere ricevuto, quali fideiussori della società CP_5
la notifica di atto di precetto intimante a il pagamento della somma di €
[...] Parte_2
309.875,00 e a l pagamento della somma di € 535.000,00, in forza del decreto ingiuntivo Parte_1
n. 629/2020 del 07.04.2020 emesso dal Tribunale di Perugia, munito di formula esecutiva il
26.07.2023, e l'ammissione della società debitrice principale, dopo l'emissione di detto decreto, alla procedura di concordato preventivo con decreto di omologazione del 06.05.2022 - hanno contestato il diritto dell'odierna convenuta opposta a procedere ad esecuzione forzata, eccependo in particolare:
a) quanto alla posizione di - l'inefficacia delle fideiussioni dallo stesso prestate in data Parte_2
04.02.2003 e 05.07.1990, quest'ultima integrata in data 10.01.1991, per violazione del termine previsto dall'art. 1957 c.c., in quanto l'istituto di credito ha agito nei confronti della debitrice principale e dei fideiussori solo con il decreto ingiuntivo n. 629/2020 del 07.04.2020, nonostante le garanzie fossero scadute rispettivamente il 04.02.2013 e il 05.07.2000; - la nullità delle fideiussioni rilasciate nel 1990 e nel 2003 per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990, in quanto lesive della concorrenza, non rispondendo al provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02.05.2022; b) quanto alla posizione di l'impossibilità di azionare il decreto ingiuntivo nei Parte_1 confronti di detta società, poiché successivamente alla sua emissione, in data 17.07.2023, è intervenuta una transazione a chiusura di ogni rapporto intercorrente tra le parti;
c) quanto alla posizione di entrambi gli opponenti: - che la somma intimata non tiene conto di quanto verrà pagato alla controparte con moneta concordataria;
- che, ai sensi dell'art. 1941 c.c., la richiesta al fideiussore non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale, mentre nel caso di specie le somme precettate risultano essere superiori a quanto dovuto dai garanti, atteso che questi ultimi sarebbero tenuti a pagare integralmente anche la quota falcidiata del credito;
- la violazione dell'obbligo di agire in buona fede, per non avere il creditore garantito informato i garanti dell'avvenuto mutamento delle condizioni in pejus del debitore, pena la perdita della garanzia ex art. 1956 c.c.; - la carenza di motivazione del giudice della fase monitoria nell'informare il debitore-consumatore del controllo effettuato in merito all'abusività delle clausole, con conseguente applicazione dei principi stabiliti dalla Corte di Cassazione, SS.UU. n. 9479/2023.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.03.2024, si è costituita in giudizio
[...]
rappresentata da domandando il rigetto sia dell'avversa istanza di CP_1 Controparte_2
4 sospensione che della spiegata opposizione, esponendo – dopo avere ripercorso i passaggi che hanno portato all'acquisto del credito di cui si discute – le seguenti circostanze: che la ex Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. ha concesso in data 03.02.2003 alla società un contratto di apertura Controparte_5 in c/c con garanzia ipotecaria ex artt. 38 e ss. T.U.B. a revoca (posizione a sofferenza 9521/00000841) di originari € 50.000,00, a valere su c/c n. 251/00 accesso presso la filiale di Bastia Umbra, garantito da fideiussione specifica fino a € 221.000,00 prestata da con lettera del 04.02.2023, ed Parte_2 ulteriore scoperto su linea di credito temporanea per recupero crediti pregressi n. 0489/92190105
(posizione a sofferenza n. 9501/00000839) concessa dalla ex Cassa di Risparmio di Spoleto, garantito da fideiussione specifica di fino ad € 535.000,00 in data 22.12.2017; che entrambi i Parte_1 rapporti sono garantiti da fideiussione omnibus del sig. concessa per 200.000.000 di lire con Pt_2 lettera del 05.07.1990, poi aumentata ad € 309.875,00 in data 10.01.1991; che la Banca, a fronte del perdurante inadempimento della società garantita, ha intimato al debitore principale e ai fideiussori, con raccomandate del 15.05.2019, il pagamento dell'esposizione debitoria, dichiarando CP_5 decaduta dal beneficio del termine e revocando gli affidamenti in essere;
che il decreto ingiuntivo
[...]
n. 629/2020 del Tribunale di Perugia, posto alla base dell'atto di precetto opposto, è stato dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data 26.07.2023, acquistando pertanto efficacia di giudicato esterno in relazione alla piena legittimità del rapporto di fideiussione, con la conseguenza che le domande di nullità delle fideiussioni sono inammissibili;
che, in ogni caso, infondata è l'eccezione sollevata dal sig. di presunta violazione di norme imperative con Pt_2 riguardo alla fideiussione prestata, così come non fondata è l'asserita nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust – domanda in relazione alla quale peraltro sussiste l'incompetenza dell'adito Tribunale essendo funzionalmente e inderogabilmente competente la
Sezione Specializzata in materia di Imprese di Roma -, non sussistendo i presupposti per ritenere che il contratto di fideiussione omnibus di cui si discute sia stato predisposto in violazione dell'art. 2, l.
n. 287/1990; che l'accordo transattivo concluso con la società ha riguardato la chiusura a Parte_1 saldo e stralcio di altri rapporti debitori;
che il contratto di fideiussione precisa e prevede che i diritti del garante siano postergati e persistano anche in caso di ammissione della debitrice principale alle procedure fallimentari;
che non sussistono i presupposti per invocare l'applicazione dell'art 1956 c.c..
Emesso il decreto ex art. 171-bis c.p.c. e scambiate le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., dopo la concessione di un rinvio all'udienza del 13.06.2024 al fine di valutare la possibilità di definire in via bonaria la presente controversia, alla successiva udienza del 14.11.2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna del 17.04.2025.
***
1. Rileva l'adito Tribunale che il titolo esecutivo azionato con il precetto opposto è costituito da un titolo di formazione giudiziale (decreto ingiuntivo n. 629/2020 emesso dal Tribunale di Perugia il
04.04.2020 e pubblicato in data 07.04.2020, dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 26.07.2023), per cui, in tale caso, la proponibilità dell'opposizione è limitata dalla situazione processuale del giudizio in cui esso si è formato. La giurisprudenza, infatti, ha più volte affermato che, in sede di opposizione all'esecuzione, la pretesa fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la proposizione di questioni che abbiano a oggetto fatti modificativi o estintivi
5 (pagamento, compensazione, novazione, transazione, impossibilità sopravvenuta, ect.) del rapporto sostanziale verificatisi successivamente alla sua formazione. In altri termini, l'opposizione all'esecuzione non può fondarsi sulla prospettazione di fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo e che, in relazione al tempo in cui sono venuti in essere, avrebbero potuti essere fatti valere nel relativo giudizio di merito, essendo del tutto irrilevante la circostanza che le questioni relative a tali fatti (anteriori o coevi al processo) non siano state sollevate o che il loro esame sia restato precluso per l'inerzia della parte che avrebbe avuto interesse a prospettarle.
1.1 Evidenzia altresì che, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure impl icitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.
(Cass Civ. n. 25180/2024, n. 8937/2024, n. 22465/2018, n. 28318/2017, n.18725/2007). E difatti il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Cass. Civ. n. 19113/2018; n. 28318/2017 sopra citata). In altri termini, il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili quest ioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.
1.2 L'applicazione combinata dei principi sopra richiamati comporta l'impossibilità, per l'odierna parte opponente, di contestare la pretesa creditoria azionata in via monitoria consacrata nel decreto ingiuntivo posto alla base del precetto opposto e il realtivo rapporto sottostante, stante l'avvenuta formazione dell'autorità di giudicato, che copre sia il dedotto che il deducibile, ovvero non soltanto le ragioni giuridiche espressamente fatte valere nel procedimento monitorio, ma anche tutte quelle altre questioni che, benché non specificamente dedotte ed enunciate, costituiscono premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici necessari e indefettibili della decisione. Di conseguenza, il giudicato prodottosi in merito al decreto ingiuntivo del Tribunale di Perugia n. 629/2020 impedisce di sollevare le stesse questioni oggetto di giudicato e quelle questioni che costituiscono il necessario presupposto delle prime, sicchè
è precluso agli odierni opponenti di sollevare, nell'ambito del presente giudizio, l'inefficacia delle fideiussioni prestate dal sig. il 05.07.1990, come integrata successivamente il 10.01.1991, e Pt_2 in data 04.02.2003, per violazione dell'art. 1957 c.c. e la nullità delle fideiussioni rilasciate negli anni
1990 e 2003 per violazione della normativa antitrust, trattandosi di questioni su cui è sceso il giudicato;
mentre l'asserita violazione dell'obbligo della Banca di agire secondo buona fede e conseguente liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., in quanto riferite a circostanze che trovano la loro genesi in un momento anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo azionato dal creditore
6 convenuto opposto, avrebbero dovuto essere sollevate e dedotte nel giudizio di formazione del titolo giudiziale.
1.3 Nè possono trovare applicazione nella fattispecie concreta i principi enunciati dalla Corte di
Cassazione, SS.UU. n. 9479/2023 – avuto riguardo in particolare al principio di diritto di cui alla lettera e), secondo cui “se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii)” – in quanto gli opponenti, con la presente opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., non hanno fatto valere in alcun modo il carattere abusivo dei contratti di fideiussione, avendo eccepito l'inefficacia delle garanzie per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. (e non il carattere abusivo/vessatorio della deroga all'art. 1957 c.c.) e la nullità delle stesse per violazione dell'art. 2, comma 2, let. a), l. n. 287/1990.
2. Quanto, invece, agli ulteriori motivi di opposizione – da ritenersi ammissibili poichè riferiti a fatti successivi alla formazione del titolo (transazione del 17.07.2023 ed effetto esdebitatorio del concordato preventivo in virtù dell'omologazione di cui al decreto del 06.05.2022) -, gli stessi sono infondati e non meritano di essere accolti.
2.1 L'atto di transazione sottoscritto tra la società e difatti, in base Parte_1 Controparte_1 alla documentazione in atti, si riferisce ai rapporti di contratto di conto corrente n.
65036/00000/82198, posizione a sofferenza n. 65085950100000087, e di anticipo fatture, posizione a sofferenza n. 65085952200000196, che risultano essere diversi da quelli portati dal decreto ingiuntivo posto alla base dell'atto di precetto opposto, atteso che questi ultimi sono identificati con la posizione a sofferenza n. 9521/00000841 – rapporto originario n. 65081/1000/00020003 – e la posizione a sofferenza n. 9501/00000839 – rapporto originario n. 65086/0489/92190105.
2.2 Per quanto concerne poi la linea difensiva sostenuta dagli attori opponenti sottesa all'eccepito effetto liberatorio del concordato preventivo omologato, procedura cui è stata amessa la società debitrice principale, essa non può ritenersi condivisibile, in quanto non tiene in debita considerazione la ratio sottesa all'art. 184 l. fall. ratione temporis applicabile.
2.2.1 Ed invero, la ratio sottesa all'art. 184 l. fall., comma 1, seconda parte (“Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso”), analogamente a quella di cui all'art. 135, comma 2, l. fall., è quella di rendere insensibili alla procedura concordataria quei rapporti contrattuali stipulati dai creditori della società con soggetti terzi estranei alla società medesima, che comportano obbligazioni a carico di questi ultimi e che, pertanto, devono restare al di fuori del concordato e dei suoi effetti (Cass. civile, SS.UU., n.
3022/2015); la salvezza dei diritti dei creditori verso i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati di regresso del debitore concordatario costituisce, infatti, una deroga al principio della comunicabilità degli effetti favorevoli tra i condebitori previsto dall'art. 1301 c.c. per la remissione volontaria e dall'art. 1941 c.c. per la fideiussione, tradizionalmente giustificata sulla base del carattere pubblicistico del concordato preventivo (Cass. civile n. 22382/2019; n. 23275/2006; n. 28774/2005,
n. 3816/1994). Ne consegue che il fideiussore è tenuto al pagamento dell'intero debito garantito nonostante il creditore possa pretendere nei confronti del debitore principale soltanto una percentuale inferiore (Cass. civile n. 11200/2003), a meno che tale soddisfacimento parziale non si sia già verificatosi, circostanza peraltro non verificatasi nel caso di specie, emergendo dalla relazione
7 semestrale dei Commissari Giudiziali in atti che non sono stati pagati debiti chirografari e, quindi, soddisfatti creditori chirografari (tra i quali l'odierna parte convenuta opposta).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori opponenti. Esse sono liquidate secondo i parametri medi del d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità, e delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., proposta da e Parte_2 Parte_1
[...]
2. condanna gli attori opponenti al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi professionali, oltre il 15% di rimborso forfetario, IVA e C.P.A come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata alle ore 17:47 senza darne lettura alle parti che vi hanno rinunciato ed allegata al verbale.
Perugia, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Sara Fioroni
8
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5174/2023
Oggi 17.04.2025 alle ore 13:30 innanzi al giudice dott. Sara Fioroni sono comparsi:
per e l'avv. Paola Tucci;
Parte_1 Parte_2
per 'avv. Lorenzo Battisti. Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza
è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Tucci precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione e da prima memoria integrativa, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e insistendo per l'accoglimento dell'opposizione.
L'avv. Battisti si riporta ai propri atti e alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Le parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
udita la discussione orale, si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da allegato provvedimento che costituisce parte integrante del presente verbale, senza darne lettura alle parti che vi hanno rinunciato.
1 Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice
dott. Sara Fioroni
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, uscito dalla camera di consiglio, pronuncia ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5174/2023 promossa da:
c.f. , e c.f. , in persona Parte_2 C.F._1 Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dall'avv. Paola Tucci (c.f. Parte_2
ed elettivamente domiciliati in Assisi, fraz. Santa Maria Degli Angeli, via C.F._2
Protomartiri Francescani n. 105, presso lo studio del difensore;
ATTORI OPPONENTI
contro c.f. , rappresentata, giusta procura in data 14.12.2020 a rogito Controparte_1 P.IVA_2 notaio , rep. 30310/13001, registrata in Milano DP I il 16.12.2020 al n. 90604 Persona_1 serie 1T, da c.f. , in persona del procuratore dott.ssa Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 in virtù di procura speciale conferita dall'Amministratore Delegato con atto notaio CP_4 dott. di Milano del 02.08.2023, rep. n. 10860, racc. n. 6173, registrata a Milano 2 in Persona_2 data 09.08.2023 al n. 83073 serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Battisti (c.f.
) ed elettivamente domiciliata in Foligno, via B. Cairoli n. 38, presso e nello C.F._3 studio del difensore.
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c..
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
3 e la società hanno proposto, con atto di citazione, opposizione a Parte_2 Parte_1 precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., convenendo in giudizio rappresentata da Controparte_1 [...]
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP_2 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via preliminare Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
In via principale e nel merito
Preliminarmente accertare e dichiarare la perdita di efficacia delle fideiussioni prestate da
[...] in data 5.07.1990 e 4.02.2003; Accertare e dichiarare che non ha diritto di procedere Pt_2 CP_1 ad esecuzione forzata nei confronti dei fideiussori;
Accertare e dichiarare nulle le fideiussioni prestate da e Accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. Pt_1 Parte_2
629/2020 per debito estinto in sede concordataria;
In ogni caso Rimettere comunque avanti al
Giudice del procedimento monitorio. Condannare il creditore istante al pagamento delle spese e compensi di lite”.
Gli opponenti – dopo avere rappresentato di avere ricevuto, quali fideiussori della società CP_5
la notifica di atto di precetto intimante a il pagamento della somma di €
[...] Parte_2
309.875,00 e a l pagamento della somma di € 535.000,00, in forza del decreto ingiuntivo Parte_1
n. 629/2020 del 07.04.2020 emesso dal Tribunale di Perugia, munito di formula esecutiva il
26.07.2023, e l'ammissione della società debitrice principale, dopo l'emissione di detto decreto, alla procedura di concordato preventivo con decreto di omologazione del 06.05.2022 - hanno contestato il diritto dell'odierna convenuta opposta a procedere ad esecuzione forzata, eccependo in particolare:
a) quanto alla posizione di - l'inefficacia delle fideiussioni dallo stesso prestate in data Parte_2
04.02.2003 e 05.07.1990, quest'ultima integrata in data 10.01.1991, per violazione del termine previsto dall'art. 1957 c.c., in quanto l'istituto di credito ha agito nei confronti della debitrice principale e dei fideiussori solo con il decreto ingiuntivo n. 629/2020 del 07.04.2020, nonostante le garanzie fossero scadute rispettivamente il 04.02.2013 e il 05.07.2000; - la nullità delle fideiussioni rilasciate nel 1990 e nel 2003 per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990, in quanto lesive della concorrenza, non rispondendo al provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02.05.2022; b) quanto alla posizione di l'impossibilità di azionare il decreto ingiuntivo nei Parte_1 confronti di detta società, poiché successivamente alla sua emissione, in data 17.07.2023, è intervenuta una transazione a chiusura di ogni rapporto intercorrente tra le parti;
c) quanto alla posizione di entrambi gli opponenti: - che la somma intimata non tiene conto di quanto verrà pagato alla controparte con moneta concordataria;
- che, ai sensi dell'art. 1941 c.c., la richiesta al fideiussore non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale, mentre nel caso di specie le somme precettate risultano essere superiori a quanto dovuto dai garanti, atteso che questi ultimi sarebbero tenuti a pagare integralmente anche la quota falcidiata del credito;
- la violazione dell'obbligo di agire in buona fede, per non avere il creditore garantito informato i garanti dell'avvenuto mutamento delle condizioni in pejus del debitore, pena la perdita della garanzia ex art. 1956 c.c.; - la carenza di motivazione del giudice della fase monitoria nell'informare il debitore-consumatore del controllo effettuato in merito all'abusività delle clausole, con conseguente applicazione dei principi stabiliti dalla Corte di Cassazione, SS.UU. n. 9479/2023.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.03.2024, si è costituita in giudizio
[...]
rappresentata da domandando il rigetto sia dell'avversa istanza di CP_1 Controparte_2
4 sospensione che della spiegata opposizione, esponendo – dopo avere ripercorso i passaggi che hanno portato all'acquisto del credito di cui si discute – le seguenti circostanze: che la ex Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. ha concesso in data 03.02.2003 alla società un contratto di apertura Controparte_5 in c/c con garanzia ipotecaria ex artt. 38 e ss. T.U.B. a revoca (posizione a sofferenza 9521/00000841) di originari € 50.000,00, a valere su c/c n. 251/00 accesso presso la filiale di Bastia Umbra, garantito da fideiussione specifica fino a € 221.000,00 prestata da con lettera del 04.02.2023, ed Parte_2 ulteriore scoperto su linea di credito temporanea per recupero crediti pregressi n. 0489/92190105
(posizione a sofferenza n. 9501/00000839) concessa dalla ex Cassa di Risparmio di Spoleto, garantito da fideiussione specifica di fino ad € 535.000,00 in data 22.12.2017; che entrambi i Parte_1 rapporti sono garantiti da fideiussione omnibus del sig. concessa per 200.000.000 di lire con Pt_2 lettera del 05.07.1990, poi aumentata ad € 309.875,00 in data 10.01.1991; che la Banca, a fronte del perdurante inadempimento della società garantita, ha intimato al debitore principale e ai fideiussori, con raccomandate del 15.05.2019, il pagamento dell'esposizione debitoria, dichiarando CP_5 decaduta dal beneficio del termine e revocando gli affidamenti in essere;
che il decreto ingiuntivo
[...]
n. 629/2020 del Tribunale di Perugia, posto alla base dell'atto di precetto opposto, è stato dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data 26.07.2023, acquistando pertanto efficacia di giudicato esterno in relazione alla piena legittimità del rapporto di fideiussione, con la conseguenza che le domande di nullità delle fideiussioni sono inammissibili;
che, in ogni caso, infondata è l'eccezione sollevata dal sig. di presunta violazione di norme imperative con Pt_2 riguardo alla fideiussione prestata, così come non fondata è l'asserita nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust – domanda in relazione alla quale peraltro sussiste l'incompetenza dell'adito Tribunale essendo funzionalmente e inderogabilmente competente la
Sezione Specializzata in materia di Imprese di Roma -, non sussistendo i presupposti per ritenere che il contratto di fideiussione omnibus di cui si discute sia stato predisposto in violazione dell'art. 2, l.
n. 287/1990; che l'accordo transattivo concluso con la società ha riguardato la chiusura a Parte_1 saldo e stralcio di altri rapporti debitori;
che il contratto di fideiussione precisa e prevede che i diritti del garante siano postergati e persistano anche in caso di ammissione della debitrice principale alle procedure fallimentari;
che non sussistono i presupposti per invocare l'applicazione dell'art 1956 c.c..
Emesso il decreto ex art. 171-bis c.p.c. e scambiate le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., dopo la concessione di un rinvio all'udienza del 13.06.2024 al fine di valutare la possibilità di definire in via bonaria la presente controversia, alla successiva udienza del 14.11.2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna del 17.04.2025.
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1. Rileva l'adito Tribunale che il titolo esecutivo azionato con il precetto opposto è costituito da un titolo di formazione giudiziale (decreto ingiuntivo n. 629/2020 emesso dal Tribunale di Perugia il
04.04.2020 e pubblicato in data 07.04.2020, dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 26.07.2023), per cui, in tale caso, la proponibilità dell'opposizione è limitata dalla situazione processuale del giudizio in cui esso si è formato. La giurisprudenza, infatti, ha più volte affermato che, in sede di opposizione all'esecuzione, la pretesa fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la proposizione di questioni che abbiano a oggetto fatti modificativi o estintivi
5 (pagamento, compensazione, novazione, transazione, impossibilità sopravvenuta, ect.) del rapporto sostanziale verificatisi successivamente alla sua formazione. In altri termini, l'opposizione all'esecuzione non può fondarsi sulla prospettazione di fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo e che, in relazione al tempo in cui sono venuti in essere, avrebbero potuti essere fatti valere nel relativo giudizio di merito, essendo del tutto irrilevante la circostanza che le questioni relative a tali fatti (anteriori o coevi al processo) non siano state sollevate o che il loro esame sia restato precluso per l'inerzia della parte che avrebbe avuto interesse a prospettarle.
1.1 Evidenzia altresì che, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure impl icitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.
(Cass Civ. n. 25180/2024, n. 8937/2024, n. 22465/2018, n. 28318/2017, n.18725/2007). E difatti il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Cass. Civ. n. 19113/2018; n. 28318/2017 sopra citata). In altri termini, il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili quest ioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.
1.2 L'applicazione combinata dei principi sopra richiamati comporta l'impossibilità, per l'odierna parte opponente, di contestare la pretesa creditoria azionata in via monitoria consacrata nel decreto ingiuntivo posto alla base del precetto opposto e il realtivo rapporto sottostante, stante l'avvenuta formazione dell'autorità di giudicato, che copre sia il dedotto che il deducibile, ovvero non soltanto le ragioni giuridiche espressamente fatte valere nel procedimento monitorio, ma anche tutte quelle altre questioni che, benché non specificamente dedotte ed enunciate, costituiscono premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici necessari e indefettibili della decisione. Di conseguenza, il giudicato prodottosi in merito al decreto ingiuntivo del Tribunale di Perugia n. 629/2020 impedisce di sollevare le stesse questioni oggetto di giudicato e quelle questioni che costituiscono il necessario presupposto delle prime, sicchè
è precluso agli odierni opponenti di sollevare, nell'ambito del presente giudizio, l'inefficacia delle fideiussioni prestate dal sig. il 05.07.1990, come integrata successivamente il 10.01.1991, e Pt_2 in data 04.02.2003, per violazione dell'art. 1957 c.c. e la nullità delle fideiussioni rilasciate negli anni
1990 e 2003 per violazione della normativa antitrust, trattandosi di questioni su cui è sceso il giudicato;
mentre l'asserita violazione dell'obbligo della Banca di agire secondo buona fede e conseguente liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., in quanto riferite a circostanze che trovano la loro genesi in un momento anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo azionato dal creditore
6 convenuto opposto, avrebbero dovuto essere sollevate e dedotte nel giudizio di formazione del titolo giudiziale.
1.3 Nè possono trovare applicazione nella fattispecie concreta i principi enunciati dalla Corte di
Cassazione, SS.UU. n. 9479/2023 – avuto riguardo in particolare al principio di diritto di cui alla lettera e), secondo cui “se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii)” – in quanto gli opponenti, con la presente opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., non hanno fatto valere in alcun modo il carattere abusivo dei contratti di fideiussione, avendo eccepito l'inefficacia delle garanzie per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. (e non il carattere abusivo/vessatorio della deroga all'art. 1957 c.c.) e la nullità delle stesse per violazione dell'art. 2, comma 2, let. a), l. n. 287/1990.
2. Quanto, invece, agli ulteriori motivi di opposizione – da ritenersi ammissibili poichè riferiti a fatti successivi alla formazione del titolo (transazione del 17.07.2023 ed effetto esdebitatorio del concordato preventivo in virtù dell'omologazione di cui al decreto del 06.05.2022) -, gli stessi sono infondati e non meritano di essere accolti.
2.1 L'atto di transazione sottoscritto tra la società e difatti, in base Parte_1 Controparte_1 alla documentazione in atti, si riferisce ai rapporti di contratto di conto corrente n.
65036/00000/82198, posizione a sofferenza n. 65085950100000087, e di anticipo fatture, posizione a sofferenza n. 65085952200000196, che risultano essere diversi da quelli portati dal decreto ingiuntivo posto alla base dell'atto di precetto opposto, atteso che questi ultimi sono identificati con la posizione a sofferenza n. 9521/00000841 – rapporto originario n. 65081/1000/00020003 – e la posizione a sofferenza n. 9501/00000839 – rapporto originario n. 65086/0489/92190105.
2.2 Per quanto concerne poi la linea difensiva sostenuta dagli attori opponenti sottesa all'eccepito effetto liberatorio del concordato preventivo omologato, procedura cui è stata amessa la società debitrice principale, essa non può ritenersi condivisibile, in quanto non tiene in debita considerazione la ratio sottesa all'art. 184 l. fall. ratione temporis applicabile.
2.2.1 Ed invero, la ratio sottesa all'art. 184 l. fall., comma 1, seconda parte (“Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso”), analogamente a quella di cui all'art. 135, comma 2, l. fall., è quella di rendere insensibili alla procedura concordataria quei rapporti contrattuali stipulati dai creditori della società con soggetti terzi estranei alla società medesima, che comportano obbligazioni a carico di questi ultimi e che, pertanto, devono restare al di fuori del concordato e dei suoi effetti (Cass. civile, SS.UU., n.
3022/2015); la salvezza dei diritti dei creditori verso i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati di regresso del debitore concordatario costituisce, infatti, una deroga al principio della comunicabilità degli effetti favorevoli tra i condebitori previsto dall'art. 1301 c.c. per la remissione volontaria e dall'art. 1941 c.c. per la fideiussione, tradizionalmente giustificata sulla base del carattere pubblicistico del concordato preventivo (Cass. civile n. 22382/2019; n. 23275/2006; n. 28774/2005,
n. 3816/1994). Ne consegue che il fideiussore è tenuto al pagamento dell'intero debito garantito nonostante il creditore possa pretendere nei confronti del debitore principale soltanto una percentuale inferiore (Cass. civile n. 11200/2003), a meno che tale soddisfacimento parziale non si sia già verificatosi, circostanza peraltro non verificatasi nel caso di specie, emergendo dalla relazione
7 semestrale dei Commissari Giudiziali in atti che non sono stati pagati debiti chirografari e, quindi, soddisfatti creditori chirografari (tra i quali l'odierna parte convenuta opposta).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori opponenti. Esse sono liquidate secondo i parametri medi del d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità, e delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., proposta da e Parte_2 Parte_1
[...]
2. condanna gli attori opponenti al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi professionali, oltre il 15% di rimborso forfetario, IVA e C.P.A come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata alle ore 17:47 senza darne lettura alle parti che vi hanno rinunciato ed allegata al verbale.
Perugia, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Sara Fioroni
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