Corte Cost., sentenza 28/11/2025, n. 175
CCOST
Sentenza 28 novembre 2025

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  • Inammissibile
    Violazione art. 3, primo comma, Cost. per disparità di trattamento

    La questione è inammissibile per difetto di rilevanza, poiché la norma censurata, relativa agli effetti dell’interdittiva, non è quella alla luce della quale il TAR è chiamato a giudicare le censure proposte dalla ricorrente, le quali riguardano l’an del provvedimento interdittivo e non la sua efficacia.

  • Inammissibile
    Violazione art. 4 Cost. per lesione del diritto al lavoro

    La questione è inammissibile per difetto di rilevanza, poiché la norma censurata, relativa agli effetti dell’interdittiva, non è quella alla luce della quale il TAR è chiamato a giudicare le censure proposte dalla ricorrente, le quali riguardano l’an del provvedimento interdittivo e non la sua efficacia.

  • Inammissibile
    Violazione art. 41 Cost. per lesione della libertà di iniziativa economica

    La questione è inammissibile per difetto di rilevanza, poiché la norma censurata, relativa agli effetti dell’interdittiva, non è quella alla luce della quale il TAR è chiamato a giudicare le censure proposte dalla ricorrente, le quali riguardano l’an del provvedimento interdittivo e non la sua efficacia.

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L’accertamento della rilevanza della questione di legittimità costituzionale presuppone il necessario rapporto di strumentalità e di pregiudizialità tra la risoluzione del dubbio di legittimità costituzionale e la decisione della controversia oggetto del giudizio principale. (Precedenti: S. 249/2021 - mass. 44409; O. 194/2022 - mass.44996). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria, sez. prima, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 41 Cost., dell’art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui – nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 48 del 2025, come conv., – non prevede in capo al prefetto che emette l’informazione interdittiva antimafia il potere di escluderne gli effetti che impediscono o pregiudicano l’esercizio delle attività imprenditoriali, se ne derivi la mancanza di mezzi di sostentamento per il destinatario e la sua famiglia. Il rimettente chiede l’addizione di una norma di cui non sarebbe chiamato a fare applicazione, dal momento che l’interdittiva è stata impugnata solo per l’illegittimità del giudizio infiltrativo che ne giustifica l’emissione. La previsione del citato potere del prefetto di modulare l’efficacia del provvedimento interdittivo non attiene, invece, alla valutazione di tale presupposto, ma riguarda la limitazione degli effetti che discendono dall’adottata interdizione. Né potrebbe il TAR dichiarare d’ufficio la nullità dell’informazione interdittiva ai sensi dell’art. 31, comma 4, cod. proc. amm., in quanto l’unica ipotesi di nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzione ravvisabile per effetto di una sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale si ha quando questa caduchi la disposizione che attribuisce il potere esercitato e non già quella che ne disciplina le modalità di esercizio). (Precedenti: S. 127/2025 - mass. 46825; S. 20/2019 - mass. 42498; S. 177/2018 - mass. 40191; O. 130/2021 - mass. 44005; O. 259/2016 - mass. 39148).

Quando [in un giudizio impugnatorio] loius superveniensriguarda i parametri e il fondamento del potere amministrativo esercitato, lo stesso non spiega effetti sul sindacato di legittimità degli atti dell’amministrazione, in quanto quest’ultimo è sottoposto al principio deltempus regit actume va condotto, pertanto, in base alle norme vigenti al momento della loro adozione. Ne deriva l’esclusione della restituzione degli atti al giudicea quo, anche nel caso di modifica significativo del quadro normativo in cui si inserisce la disposizione censurata, in quanto la novella è ininfluente nella definizione del processo principale. (Precedenti: S. 203/2024; S. 172/2024 - mass.46394;S. 193/2022; S. 227/2021 - mass. 44391; S. 170/2019 - mass. 40707; S. 7/2019 - mass. 40304; S. 240/2018 - mass. 40598; S. 253/2017 - mass. 40554; O. 30/2024 - mass. 45999).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte Cost., sentenza 28/11/2025, n. 175
    Giurisdizione : Corte Costituzionale
    Numero : 175
    Data del deposito : 28 novembre 2025
    Fonte ufficiale :

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