Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, allegata al verbale del 20 Maggio 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2928 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “cessione di azienda”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2844/22, pubblicata il 14 Dicembre 2022;
causa fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza collegiale del 20
Maggio 2025, giusta ordinanza pubblicata l'11 Marzo 2024, con assegnazione alle parti costituite di termine per note conclusionali fino a 20 gg. prima della predetta udienza, e pendente tra:
, rapp.to e difeso (giusta procura in atti) Parte_1 C.F._1
dall'avv. Mariacristina Greco ), con la quale è elettivamente dom.to C.F._2
presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
1
(giusta procura in atti) dall'avv. Giuseppe Ferraro ( ), con il quale è C.F._3
elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellata
NONCHE'
( , ed Controparte_2 C.F._4 CP_3
( ; C.F._5
Appellati contumaci
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato il 4 Gennaio 2019, deduceva di Controparte_2
essere stato titolare dell'azienda commerciale sedente in Poggiomarino (NA) alla Via Aldo
Moro n. 2, avente ad oggetto la vendita al pubblico di generi alimentari e non.
A mezzo di scrittura privata del 3 Maggio 2012 (autenticata per notar , e Persona_1
registrata all'Agenzia delle Entrate il 4 Maggio 2012), il aveva ceduto il ramo di CP_2
azienda (inerente all'esercizio della suddetta attività) a Parte_1
In particolare, ai sensi della clausola di cui all'art. 6, era previsto che l'acquirente subentrasse, ex art. 2558 cc., in tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda.
Secondo , dunque, si era verificato il subingresso del Controparte_2 Parte_1
nel contratto di fornitura del servizio idrico vigente con la società . CP_1
Tuttavia, verso la fine del Novembre 2018, il ricorrente aveva appreso della mancata voltura del contratto di fornitura del servizio idrico da parte di e che la suddetta Parte_1
fornitura - relativa all'esercizio commerciale sito in Poggiomarino alla Via Aldo Moro n.
2 - risultava ancora intestata al medesimo . Controparte_2
Inoltre l'esercizio commerciale era stato successivamente trasferito da ad Parte_1
(la quale aveva continuato a svolgere l'attività commerciale con codice CP_3
utenza n. 20002870284 e n. 29479108 – utenza sempre intestata a ). Controparte_2
2 Quest'ultimo si era recato in data 15 Novembre 2018 presso gli sportelli di;
in tale CP_1
occasione aveva constatato l'esistenza di intimazioni di pagamento inoltrate da CP_1 all'indirizzo dell'azienda in precedenza ceduta.
In tale circostanza, la società somministrante aveva comunicato al l'esistenza di un CP_2
debito, per l'utenza attiva in Poggiomarino alla Via Aldo Moro n. 2, pari ad euro 17.126,77
(debito derivante dalle fatture impagate, inerenti ai consumi di acqua a far data dal 3 Maggio
2012).
Pertanto, il ricorrente aveva vanamente provveduto ad inoltrare diffida, in data 23 Novembre
2018, sia a che ad Parte_1 CP_3
Sulla base di queste premesse, chiedeva: Controparte_2
Accertarsi che, ai sensi dell'art. 2558 cc., era subentrato nel contratto di Parte_1 fornitura idrica con , all'atto della sottoscrizione del contratto di cessione di ramo CP_1
d'azienda (ramo in seguito ceduto dal alla;
Pt_1 CP_3
Di conseguenza, accertarsi che tutti i consumi d'acqua inerenti all'esercizio commerciale, registrati da a far tempo dal 3 Maggio 2012, erano da imputarsi a CP_1 Pt_1
e ad per quanto di ragione;
[...] CP_3
Per l'effetto, dichiararsi che il non era debitore nei confronti di per i CP_2 CP_1
periodi indicati;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva la resistente , contestando l'avversa domanda. CP_1
eccepiva l'inopponibilità dell'avvenuta cessione di ramo d'azienda del 3 Maggio CP_1
2012 nei suoi confronti;
e questo considerato che, ai sensi dell'art. 2558 cc., non le era mai stata notificata alcuna cessione di azienda dal al - né tantomeno alcun CP_2 Pt_1
successivo trasferimento in favore di CP_3
Pertanto, era il soggetto tenuto a rispondere dei consumi di acqua registrati Controparte_2
presso l'azienda commerciale, in quanto titolare dell'utenza.
Infatti, riferiva che la disdetta dal servizio di fornitura per l'utenza n. CP_1
200002870284 era stata comunicata dal in data Primo Febbraio 2019; solo da quel CP_2
momento la società somministrante aveva appreso della mancata voltura dell'utenza.
3 Quindi, ad avviso di , era il soggetto tenuto a rispondere dei CP_1 Controparte_2
consumi, essendo il titolare di un regolare contratto di fornitura.
Il tutto, in osservanza dell'art. 12 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in base al quale il cliente rimane responsabile del pagamento dei corrispettivi del suddetto Servizio, nel caso in cui ometta di avanzare richiesta di risoluzione del contratto, a mezzo di raccomandata
A/R.
Pertanto la convenuta così concludeva: CP_1
A) accertare e dichiarare che gli importi come richiesti dalla , sono dovuti, e per CP_1
l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento della morosità persistente, pari ad euro
17.126,77, in quanto titolare del rapporto contrattuale, non essendo la cessione d'azienda opponibile alla società CP_1
B) In subordine, accertare e dichiarare nei confronti di tutte le controparti l'effettivo consumo dell'acqua potabile di cui alle bollette insolute e relative alla utenza n. 200002870284, e per
l'effetto condannarle, in solido, a titolo contrattuale e-o di arricchimento senza causa, al pagamento della predetta somma di euro 17.126,77 in favore della ovvero in quella CP_1
minore e-o maggiore somma che sarà ritenuta di Giustizia;
C) In subordine, nell'ipotesi in cui detta cessione di azienda sia opponibile alla con CP_1
conseguente subentro di ed nel contratto di fornitura Parte_1 CP_3
con detta società, condannare questi ultimi al pagamento della morosità esistente per quanto di competenza, in considerazione dei consumi effettuati;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Dal canto loro, i convenuti ed restavano contumaci, Parte_1 CP_3
sebbene ritualmente citati in giudizio.
Il G.I., giusta ordinanza del 2 Settembre 2019, disponeva il mutamento del rito, da sommario ad ordinario.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2844/22, pubblicata il 14 Dicembre 2022.
Il G.M.:
4 A) Ha accertato e dichiarato che all'atto della sottoscrizione della Parte_1
cessione di ramo d'azienda del 4 Maggio 2012, è subentrato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 cc., nel contratto di fornitura idrica con (contratto successivamente ceduto CP_1
ad ; CP_3
B) Ha dichiarato che tutti i consumi idrici, relativi all'esercizio commerciale specificato, a far data dal 4 Maggio 2012, sono da imputarsi per quanto di ragione a e ad Parte_1
per l'effetto, ha dichiarato che nulla deve a CP_3 Controparte_2 CP_1
per i periodi sopra indicati;
C) Ha condannato ed al pagamento, in favore di Parte_1 CP_3 CP_1
, della somma di euro 17.126,77;
[...]
D) Ha condannato ed al pagamento delle spese del Parte_1 CP_3
giudizio in favore di , liquidate in euro 2.500,00 per compenso Controparte_2
professionale, oltre accessori come per Legge;
E) Infine, ha compensato le spese del giudizio tra e le altre parti. CP_1
A fondamento della decisione, il primo giudicante ha premesso che, ai sensi dell'art. 2558
c.c., salvo diversa volontà delle parti, l'acquirente subentra automaticamente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, indipendentemente dal consenso del contraente ceduto.
Tuttavia, non si trasferiscono automaticamente al cessionario dell'azienda i contratti che abbiano carattere personale. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento se sussiste una giusta causa.
Dunque, l'art. 2558 cc. prevede la successione nel contratto come effetto naturale della cessione della proprietà o del godimento dell'azienda, e si verifica ipso jure per tutti i contratti a prestazioni corrispettive in corso, a prescindere dall'accettazione e/o dalla comunicazione, al terzo contraente.
Il Tribunale ha infatti ritenuto che, nella vicenda in esame, il contratto di fornitura idrica sia inerente all'impresa, ragion per cui il cessionario subentra automaticamente.
Al contempo, l'onere della comunicazione all'altro contraente – prosegue sempre il primo giudicante – rileva solo ai fini di consentire al terzo contraente il recesso nel termine di tre mesi ex art. 2558 cc..
5 Così ha proseguito il G.M. nel suo ragionamento: non possono condividersi le osservazioni di , laddove deduce una presunta responsabilità solidale tra cedente e cessionario, CP_1 per effetto della mancata comunicazione dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda.
Infatti tali deduzioni implicherebbero l'abrogazione tacita della disposizione di cui all'art. 2558 cc..
Dunque, il Tribunale ha accolto la prospettazione dell'attore , e cioè che Controparte_2
nulla deve alla somministrante , per i consumi a far tempo dal 4 Maggio 2012 CP_1
(benchè il medesimo sia rimasto formalmente intestatario dell'utenza idrica sino al CP_2
Febbraio 2019).
Al contempo il Tribunale ha affermato (sempre con riferimento al periodo dal 4 Maggio 2012 in poi) la responsabilità di ed – subentrati nell'esercizio Parte_1 CP_3 dell'attività commerciale, ed utilizzatori sostanziali del servizio di fornitura.
Invero, la scrittura privata del 3 Maggio 2012 comprova l'avvenuta cessione del ramo d'azienda.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello (proveniente dalla Parte_1
contumacia in primo grado), con citazione notificata in data 13 Giugno 2023 nei confronti di
, di e di CP_1 Controparte_2 CP_3
L'appellante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, di:
Accertarsi che tutti i consumi di acqua relativi all'esercizio commerciale in atti specificato, a far data dal 4 Maggio 2012 e fino al 6 Ottobre 2015, sono da imputarsi al medesimo Pt_1
ed invece dal 7 Ottobre 2015 e fino all'attualità ad
[...] CP_3
Per l'effetto, dichiararsi che nulla deve a nei periodi testè Controparte_2 CP_1
indicati (e cioè dal 4 Maggio 2012 in poi);
Altresì, condannarsi al pagamento, in favore di , della somma Parte_1 CP_1
di euro 777,00, nonchè condannarsi al pagamento, sempre in favore di CP_3 CP_1
, della somma di euro 16.349,77 (importi corrispondenti ai consumi idrici non pagati, nei
[...]
rispettivi periodi di godimento della fornitura);
6 il tutto con vittoria delle spese del doppio grado.
Peraltro l'appellante ha prodotto per la prima volta, in allegato all'atto di impugnazione, il rogito per notar del 6 Ottobre 2015 (avente ad oggetto cessione di azienda da Per_2
in favore di . Parte_1 CP_3
L'impugnante ha anche confermato come la sua contumacia in primo grado sia stata volontaria (vale a dire, era stato ritualmente citato in giudizio).
A mezzo di comparsa depositata il 29 Novembre 2023 si è costituita l'appellata , CP_1
chiedendo di rigettarsi il gravame.
La società tra le altre cose, ha eccepito l'inammissibilità (per tardività) del documento CP_1 prodotto da in allegato all'atto di appello – vale a dire la cessione di Parte_1
azienda per notar del 6 Ottobre 2015. Per_2
Dal canto loro gli appellati e sono rimasti contumaci (pur CP_3 Controparte_2
essendo stato loro ritualmente notificato l'atto di gravame).
Peraltro, alla luce delle conclusioni rassegnate dall'appellante , è d'uopo osservare Pt_1
come contraddittori sostanziali del siano soltanto e la società Pt_1 CP_3 CP_1
; invece, l'appello è stato notificato anche a per mere ragioni di litis
[...] Controparte_2
denuntiatio.
In altri termini, non ha impugnato la sentenza di primo grado, negli aspetti Parte_1 che coinvolgono la posizione di , attore in primo grado. L'impugnante, Controparte_2
nelle conclusioni dell'atto di gravame, chiede, tra le altre cose, di dichiararsi che il CP_2
nulla deve a , per la fornitura idrica in oggetto, con riferimento al periodo dal 4 CP_1
Maggio 2012 in poi (ma, appunto, trattasi di declaratoria già puntualmente emessa dal primo
Giudice, sia in parte motiva che in dispositivo).
La Corte, a mezzo dell'ordinanza collegiale pubblicata l'11 Marzo 2024, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza – istanza avanzata dall'appellante al contempo, il Collegio ha riservato alla sede decisoria Parte_1
ogni valutazione sull'eccezione (sollevata dall'appellata di inammissibilità, per CP_1
tardività, del documento prodotto dal (come detto proveniente dalla contumacia in Pt_1
primo grado), in allegato all'atto di appello – vale a dire il succitato rogito del 6 Ottobre 2015. 7 Con la medesima ordinanza dell'11 Marzo 2024, la Corte ha fissato la discussione collegiale per l'odierna udienza del 20 Maggio 2025, assegnando alle parti costituite termine per note conclusionali, fino a 20 gg. prima dell'udienza di discussione.
Ambedue le parti costituite si sono avvalse della facoltà di depositare note di discussione.
All'odierna udienza, alla presenza delle parti costituite, la causa è stata discussa e decisa.
Innanzi tutto, osserva il Collegio come (già convenuta contumace in primo CP_3
grado) non abbia impugnato la sentenza di prime cure, con riferimento alle statuizioni a carico della medesima – ed anzi costei, lungi dal proporre appello, è rimasta contumace anche CP_3
nel presente grado.
Quindi, per quel che concerne tali statuizioni, la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata
n. 2844/22 è divenuta irrevocabile.
Ancora, è d'uopo premettere come , nel ricorso introduttivo del primo Controparte_2
grado, abbia riferito di essere a conoscenza del fatto che, ad un certo punto, il suo cessionario avesse a sua volta ceduto l'azienda ad Parte_1 CP_3
Il ha allegato al ricorso di primo grado la scrittura privata autenticata del 3 Maggio CP_2
2012, con la quale ha ceduto l'azienda al . Pt_1
Il ricorrente non si è preoccupato di reperire anche l'ulteriore atto di cessione, da Pt_1
in favore di
[...] CP_3
Del resto – dal punto di vista del – il documento del 3 Maggio 2012 era sufficiente CP_2
per dimostrare la sua carenza di legittimazione passiva (in ordine alle pretese creditorie di
), per i consumi idrici dal 4 Maggio 2012 in poi (come effettivamente ritenuto dal CP_1
primo Giudice nella sentenza di prime cure).
Non ricadeva certamente sul l'onere di produrre l'ulteriore atto di cessione, dal suo CP_2
avente causa Cuofano in favore di CP_3
Ciò premesso, osserva il Collegio come il (con l'unico e fondamentale motivo di Pt_1 gravame) si dolga del fatto di essere stato condannato – in solido con – al CP_3
pagamento della somma di euro 17.126,77, in favore di , e cioè per tutti i consumi CP_1
8 idrici dal 4 Maggio 2012 compreso in poi (nulla quaestio sul fatto che, in mancanza di ulteriori specificazioni, la condanna debba intendersi essere stata emessa in via solidale).
Infatti, l'appellante sostiene che sarebbe possibile (alla luce della documentazione in atti) ripartire tra esso ed la suddetta somma di euro Parte_1 CP_3
17.126,77; in particolare il debito del ammonterebbe a soli euro 777,00 (inerenti ai Pt_1
consumi tra il 4 Maggio 2012 ed il 6 Ottobre 2015); invece la maggior somma di euro
16.349,77 (inerente ai consumi dal 7 Ottobre 2015 e fino al distacco dell'utenza idrica, avvenuto nel Febbraio 2019) graverebbe sulla sola CP_3
Dunque, non vi è dubbio che l'appello del , nella sostanza, sia rivolto tanto nei Pt_1
confronti della creditrice , quanto nei confronti di (appunto, il CP_1 CP_3
nega lo status di condebitore solidale, deducendo che il suo debito esclusivo Pt_1
ammonterebbe a soli euro 777,00, per il periodo dal 4 Maggio 2012 al 6 Ottobre 2015).
Orbene, ad avviso del Collegio l'appellante (già contumace volontario in primo Pt_1
grado) ha tardivamente prodotto in appello il rogito del 6 Ottobre 2015 (di cessione dell'azienda dal in favore della . Trattasi quindi di un documento Pt_1 CP_3
inammissibile, ex art. 345 cpc, per violazione del divieto dello ius novorum in appello.
L'odierno appellante chiede di riconoscersi il fatto che (a far tempo dal 4 Maggio 2012) fosse gravato per i soli consumi idrici fino al 6 Ottobre 2015 (cioè fino a quando non ha a sua volta ceduto l'azienda alla . CP_3
Invero (una volta convenuto in giudizio da ), ben lungi Parte_1 Controparte_2
dalla scelta della contumacia, aveva l'onere di dimostrare tempestivamente (nei corretti tempi processuali) di avere a sua volta ceduto l'azienda alla Per meglio dire aveva l'onere CP_3
di dare prova della data della cessione alla sua avente causa (data a far tempo dalla quale non poteva più rispondere per i consumi idrici).
Trattasi di un onere per nulla assolto dall'odierno appellante.
Si ribadisce come non vi sia stata alcuna voltura dell'utenza idrica;
la stessa è rimasta intestata a fino al distacco, avvenuto nel Febbraio 2019. Controparte_2
L'appellante sostiene che – al di là del succitato rogito del 6 Ottobre 2015 – ulteriore documentazione acquisita in primo grado (ed in particolare gli estratti conto emessi dalla
9 consentirebbe di imputare separatamente i consumi al ed alla nonché CP_1 Pt_1 CP_3
di operare la distinzione temporale nell'utilizzo dell'utenza.
Ebbene gli estratti conto, e le allegate fatture, non consentono in alcun modo di operare la distinzione invocata dall'odierno appellante. Al di là della registrazione dei consumi, dal punto di vista della somministrante l'intestatario dell'utenza è rimasto sempre il CP_1
suddetto . Controparte_2
Dunque va condivisa la prospettazione di , odierna appellata costituita. CP_1
La società non contesta le conclusioni del primo Giudice, circa la carenza di CP_1
legittimazione passiva del per i consumi successivi alla cessione del 3 Maggio 2012. CP_2
Cont Al contempo, a giusta ragione la appellata osserva come non abbia Parte_1
assolto all'onere di provare le diverse imputazioni dei consumi;
nonché di dimostrare da quale data (compresa tra il Maggio 2012 ed il Febbraio 2019) utilizzatrice sostanziale della fornitura idrica fosse divenuta la sola (e non più il medesimo ). CP_3 Pt_1
Dunque, correttamente chiede la conferma della sentenza del G.M. oplontino, CP_1
anche laddove è stato condannato al pagamento, in favore di essa Parte_1 CP_1
(in solido con , della somma di euro 17.126,77. CP_3
Contrariamente a quanto dedotto dall'odierno appellante, la documentazione in atti non consente di individuare i periodi di effettivo utilizzo del e, in seguito, della Pt_1 CP_3 né consente l'invocata ripartizione dei consumi.
Si ribadisce, pertanto, la correttezza della sentenza impugnata, nella parte in cui il primo giudicante ha condannato ed in via solidale. Parte_1 CP_3
In definitiva, l'appello deve essere rigettato in toto;
consegue l'integrale conferma della gravata sentenza.
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese del presente grado.
Sulle spese del presente grado
Per quel che concerne il rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata Parte_1
, le spese del presente grado (liquidate come in dispositivo) seguono la CP_1
soccombenza dell'appellante; pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultimo. 10 In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione d'ufficio.
Trovano applicazione i vigenti parametri, di cui al D.M. n. 147/22.
Il valore della causa è pari ad euro 17.126,77; trattasi, appunto, dell'importo al cui pagamento il è stato condannato in favore di , ed in solido con Pt_1 CP_1 CP_3
Pertanto, si rientra nello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Con riferimento alla quantificazione del compenso professionale, si ritiene di doversi attestare sui minimi di scaglione, dato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione di non particolare complessità.
Dunque, a titolo di compensi professionali per il presente grado si liquida l'importo di euro
2.906,00.
Il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi, specificamente inerenti a tutte le fasi, introduttiva, di studio, istruttoria e decisoria. Quindi, deve tenersi conto anche della fase istruttoria, alla luce della delibazione dell'istanza ex art. 283 cpc (in sede di ordinanza pubblicata l'11 Marzo 2024), nonché considerata l'istanza istruttoria, di acquisizione del documento prodotto in allegato all'atto di gravame.
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione, in favore del Difensore dell'appellata
. CP_1
Non vi sono provvedimenti da adottare, sulle spese del grado, tra l'appellante e Pt_1
l'appellata (essendo quest'ultima rimasta contumace). CP_3
Parimenti è a dirsi tra l'appellato contumace e le altre parti (si è già Controparte_2 osservato come l'appello del fosse rivolto soltanto nei confronti di e di Pt_1 CP_1
e che fosse stato notificato anche al per mere esigenze di litis CP_3 CP_2
denuntiatio).
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1
P.Q.M.
11 La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 CP_1 CP_3
(gravame notificato anche a ), avverso la sentenza del Tribunale di Torre Controparte_2
Annunziata n. 2844/22, pubblicata il 14 Dicembre 2022, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in Parte_1
favore di – spese che liquida in euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre CP_1
IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Ferraro;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante Parte_1
dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20 Maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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