TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 398 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Salvaggio Giovanni, giusta procura allegata al ricorso congiunto
-attore-
CONTRO
nata a [...], il [...], rappresentata e CP_1
difesa dall'avv. Nicosia Angela, giusta procura allegata al ricorso congiunto
-convenuta-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario- OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 26 novembre 2024.
DEL P.M: cfr. conclusioni del 15 maggio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 CP_1
personalmente sottoscritto e, depositato in data 8 marzo 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio alle condizioni concordate.
Dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n. 45 resa da questo Tribunale il 16-22 maggio 2024, stante l'improcedibilità della domanda di divorzio, per il mancato decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo, per l'acquisizione - una volta trascorsi sei mesi dalla comparizione dei coniugi (all'udienza del 23 aprile 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta), del consenso dei coniugi.
Decorso il suddetto termine, all'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 26 novembre
2024, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza i procuratori hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., già ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti
- 2 - i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al
Presidente del Tribunale e dall'emissione della sentenza non definitiva di omologa della separazione consensuale n. 45 resa da questo Tribunale il 16-22 maggio 2024, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della IA
, maggiorenne ma non economicamente indipendente, e ravvisato che le Per_1
clausole relative alla medesima non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando a seguito della sentenza non definitiva n. 45/2024, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
- 3 - Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Modica il 3 giugno 1997 tra e trascritto nei registri Parte_1 CP_1
degli atti di matrimonio del comune di Canicattì al n.14, parte II, serie B, dell'anno 1997; omologa le condizioni di divorzio in conformità alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate;
spese irripetibili;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 9 gennaio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 398 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Salvaggio Giovanni, giusta procura allegata al ricorso congiunto
-attore-
CONTRO
nata a [...], il [...], rappresentata e CP_1
difesa dall'avv. Nicosia Angela, giusta procura allegata al ricorso congiunto
-convenuta-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario- OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 26 novembre 2024.
DEL P.M: cfr. conclusioni del 15 maggio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 CP_1
personalmente sottoscritto e, depositato in data 8 marzo 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio alle condizioni concordate.
Dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n. 45 resa da questo Tribunale il 16-22 maggio 2024, stante l'improcedibilità della domanda di divorzio, per il mancato decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo, per l'acquisizione - una volta trascorsi sei mesi dalla comparizione dei coniugi (all'udienza del 23 aprile 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta), del consenso dei coniugi.
Decorso il suddetto termine, all'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 26 novembre
2024, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza i procuratori hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., già ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti
- 2 - i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al
Presidente del Tribunale e dall'emissione della sentenza non definitiva di omologa della separazione consensuale n. 45 resa da questo Tribunale il 16-22 maggio 2024, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della IA
, maggiorenne ma non economicamente indipendente, e ravvisato che le Per_1
clausole relative alla medesima non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando a seguito della sentenza non definitiva n. 45/2024, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
- 3 - Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Modica il 3 giugno 1997 tra e trascritto nei registri Parte_1 CP_1
degli atti di matrimonio del comune di Canicattì al n.14, parte II, serie B, dell'anno 1997; omologa le condizioni di divorzio in conformità alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate;
spese irripetibili;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 9 gennaio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 4 -