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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/08/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
OGGETTO Accertamento negativo di credito e risarcimento danni da responsabilità contrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2641 dell'anno 2022
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Armando Profili, con studio in Napoli, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE
E
in persona del Segretario Generale in carica, Controparte_1
rappresentato e difeso dalla Avvocatura Comunale, in persona dell'avv. Giuseppe De Candia, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il domicilio digitale dell'avvocato costituito in giudizio
CONVENUTO
sulle
CONCLUSIONI
come precisate da parte attrice a verbale dell'udienza del
1 4.2.2025 e rassegnate da parte convenuta con la comparsa di risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come da ultimo modificate e integrate con d.l.vo n.
164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato il 30.5.2022, la ha quivi convenuto il Parte_1
, deducendo quanto segue. Controparte_1
È affidataria di <
smaltimento presso impianti autorizzati del rifiuto liquido denominato percolato (codice CER 190703) prodotto dalla discarica comunale di sita in località "San Nicola La Guardia">>; CP_1
tanto in forza della <> sottoscritta con il il 30.7.2021, giusta determina dirigenziale di CP_1
<> n. 926 del 28.4.2012, e del disciplinare tecnico posto a base della relativa gara;
gli artt.
3.3 del disciplinare tecnico e 4.3 della convenzione prevedono che <
giornalmente è pari a circa 30 tonnellate/die>>, con attribuzione all'Amministrazione del potere di dare, < corso dell'esecuzione delle attività, … apposita disposizione sulle quantità da emungere giornalmente>>; con ordinativo di fornitura n. 1/2021 del 24.9.2021, il Comune aveva conformemente disposto l'esecuzione di 5 viaggi alla settimana, <
viaggio di massimo 30 tonnellate e non meno di 25 tonnellate>>,
ciò a cui la società attrice ha regolarmente provveduto;
senonché,
2 con successivo ordine di servizio n. 1/2022 del 16.3.2022, il
Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha diversamente disposto che, <
comunicazione e/o al completamento della disponibilità residua dell'ordinativo di fornitura 1/2021 del 24.09.2021, la
[...]
[avrebbe dovuto] provvedere ad effettuare un numero Parte_1
di prelievi/giorno per garantire l'emungimento, trasposto e smaltimento presso impianti autorizzati di circa 100
tonnellate/giorno>>; pur contestando la legittimità di tale improvvisa e del tutto unilaterale richiesta di aumento della prestazione, in misura spropositata ed eccedente <
il quinto d'obbligo>>, la si dichiarava disposta ad Parte_1
un confronto con l'ente civico al fine di concordare le misure necessariamente ad adottarsi al fine, mediante subappalto e conseguimento della disponibilità di ulteriori impianti di smaltimento, entrambe le cose ad autorizzarsi dal , ma, CP_1
all'esito della riunione tenutasi il 22.4.2022, il D.E.C., senza nulla concedere all'appaltatrice, salvo successivamente una proroga fino al 2.5.2022, prima sostanzialmente confermava l'ordine di servizio n. 1/2022 con nota del 19.4.2022, con cui la diffidava <
prelievi/giorn[o] di un quantitativo di percolato a prelievo di circa 30 tonnellate e quindi per complessive 90
tonnellate/giorno>>, e poi, di fronte alla dichiarata incapacità,
allo stato, della di soddisfare la predetta Parte_1
richiesta, con nota del 2.5.2022, a cui altre ne sono quotidianamente seguite, ha preso a contestare all'Impresa di essere inadempiente, <
3 del 19.04.2022 con la protrazione dei tempi concessa con nota del
23/04/2022>>; dopo di che, sulla scorta di tali contestazioni,
senza che fossero tenute in alcuna considerazione le conseguenti rimostranze dell'appaltatrice e i suoi reiterati inviti alla stazione appaltante a prestare la richiesta collaborazione, con nota prot. n. 0043748/2022 del 17.5.2022, il Responsabile Unico
di Progetto <ha disposto l'applicazione di n. 13 penali contrattuali … ciascuna … pari al[l'] 1% di € 300.543,80 … valore dell'ordinativo di fornitura 1/2021 del 24.09.2021 … per un totale di € 39.070,69>>, < ad emettere Parte_1
nota di credito di detto importo che [sarebbe stato] trattenuto dalla prima liquidazione utile>> ed <
l'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale con ogni adempimento connesso di legge>>; tale provvedimento del R.U.P. è
illegittimo, in quanto adottato in violazione degli artt. 13 della convenzione inter parte e 11 del sottostante disciplinare tecnico,
sul fondamento di una inesistente inadempienza dell'appaltatrice,
che l'Ente pretende di ricavare da una abusiva richiesta di aumento della prestazione avendo riguardo alla quale la
[...]
si è aggiudicato l'appalto, a cui l'Impresa non era tenuta Pt_1
ad adeguarsi e non è stata in grado di adeguarsi anche a motivo del diniego dell'Amministrazione comunale di prestare la cooperazione richiesta, autorizzando il subappalto proposto e il proposto smaltimento in ulteriori impianti;
tale illegittima condotta della stazione appaltante è causa di <
nei confronti della … società attrice>>, di cui questa ha pertanto diritto ad essere risarcita.
La chiede dunque, in sostanza, accertarsi e Parte_1
4 dichiararsi la illegittimità, come innanzi, del provvedimento del
R.U.P. di applicazione di n. 13 penali contrattuali, adottato con la nota prot. n. 0043748/2022 del 17.5.2022, nonché condannarsi il convenuto a < di CP_1 Parte_1
tutti i danni patiti e patiendi>> da esso derivanti.
Il resiste, del tutto genericamente, con comparsa Controparte_1
di risposta tardivamente depositata il 28.10.2022, il giorno stesso dell'udienza a cui la causa è stata chiamata per la prima comparizione delle parti;
a tale udienza, peraltro, esso neppure
è comparso, così come anche alle successive udienze, astenendosi da ogni ulteriore difesa: omettendo di depositare sia le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., di cui è stato autorizzato il deposito alla predetta prima udienza a richiesta dell'attrice,
sia comparsa conclusionale e memoria di replica.
È agli atti copia informatica dei documenti sopra menzionati, la cui conformità all'originale non è contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c., dalla quale si ricava puntuale conferma dei fatti come sopra prospettati nell'atto di citazione.
La causa è stata quindi istruita mediante l'audizione di due testi addotti dalla , due suoi dipendenti - della cui piena Parte_1
attendibilità, a tenore delle dichiarazioni rese e in mancanza di qualsivoglia prova offerta in contrario da parte dell'ente convenuto, non v'è tuttavia alcun motivo di dubitare - i quali hanno concordemente riferito che fin dal mese di febbraio 2022 il personale dell'appaltatrice non riusciva più ad estrarre dai due unici pozzi di cui constava la discarica di "San Nicola La Guardia"
neppure le 30 tonnellate al giorno di percolato originariamente previste, in quanto essi andavano prosciugandosi e intorno alla
5 metà del luglio seguente sono divenuti completamente secchi, tanto che ne è rimasta addirittura danneggiata la pompa di sollevamento utilizzata dall'Impresa.
Questo, a prescindere da ogni altra considerazione, rende totalmente pretestuoso l'ordine di servizio del D.E.C. del
16.3.2022, essendo incontroverso che non competeva all'appaltatrice realizzare nuovi pozzi da cui estrarre il percolato e che l'Amministrazione comunale, che avrebbe dovuto provvedervi, non lo ha fatto, rendendo in tal modo impossibile la prestazione posta a carico della non già nella Parte_1
maggiore misura richiesta con detto ordine di servizio, ma proprio in via assoluta, anche alla stregua delle previsioni originarie,
di contratto e del primo ordine di servizio del 24.9.2021.
E a tanto consegue la inefficacia, in effetti, del provvedimento del R.U.P. prot. n. 0043748/2022 del 17.5.2022, di illegittima applicazione di penali contrattuali non rispondenti ad alcun reale inadempimento dell'appaltatrice.
Va per contro rigettata l'ulteriore domanda proposta dall'attrice,
di risarcimento di non meglio specificati <
patiendi>> che sarebbero derivati all'Impresa da detto provvedimento, in relazione ai quali essa non ha neppure offerto la benché minima prova.
Tale parziale soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte dalla in persona del legale rappresentante Parte_1
6 pro tempore, nei confronti del in persona del Controparte_1
Sindaco in carica, così provvede, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- dichiara la inefficacia siccome illegittima della applicazione di penali contrattuali disposta dal R.U.P. del convenuto a CP_1
carico della società attrice con nota prot. n. 0043748/2022 del
17.5.2022;
- rigetta la domanda attorea di risarcimento di danni;
- dichiara le spese di causa integralmente compensate fra le parti.
Trani, 16.8.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2641 dell'anno 2022
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Armando Profili, con studio in Napoli, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE
E
in persona del Segretario Generale in carica, Controparte_1
rappresentato e difeso dalla Avvocatura Comunale, in persona dell'avv. Giuseppe De Candia, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il domicilio digitale dell'avvocato costituito in giudizio
CONVENUTO
sulle
CONCLUSIONI
come precisate da parte attrice a verbale dell'udienza del
1 4.2.2025 e rassegnate da parte convenuta con la comparsa di risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come da ultimo modificate e integrate con d.l.vo n.
164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato il 30.5.2022, la ha quivi convenuto il Parte_1
, deducendo quanto segue. Controparte_1
È affidataria di <
smaltimento presso impianti autorizzati del rifiuto liquido denominato percolato (codice CER 190703) prodotto dalla discarica comunale di sita in località "San Nicola La Guardia">>; CP_1
tanto in forza della <> sottoscritta con il il 30.7.2021, giusta determina dirigenziale di CP_1
<> n. 926 del 28.4.2012, e del disciplinare tecnico posto a base della relativa gara;
gli artt.
3.3 del disciplinare tecnico e 4.3 della convenzione prevedono che <
giornalmente è pari a circa 30 tonnellate/die>>, con attribuzione all'Amministrazione del potere di dare, < corso dell'esecuzione delle attività, … apposita disposizione sulle quantità da emungere giornalmente>>; con ordinativo di fornitura n. 1/2021 del 24.9.2021, il Comune aveva conformemente disposto l'esecuzione di 5 viaggi alla settimana, <
viaggio di massimo 30 tonnellate e non meno di 25 tonnellate>>,
ciò a cui la società attrice ha regolarmente provveduto;
senonché,
2 con successivo ordine di servizio n. 1/2022 del 16.3.2022, il
Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha diversamente disposto che, <
comunicazione e/o al completamento della disponibilità residua dell'ordinativo di fornitura 1/2021 del 24.09.2021, la
[...]
[avrebbe dovuto] provvedere ad effettuare un numero Parte_1
di prelievi/giorno per garantire l'emungimento, trasposto e smaltimento presso impianti autorizzati di circa 100
tonnellate/giorno>>; pur contestando la legittimità di tale improvvisa e del tutto unilaterale richiesta di aumento della prestazione, in misura spropositata ed eccedente <
il quinto d'obbligo>>, la si dichiarava disposta ad Parte_1
un confronto con l'ente civico al fine di concordare le misure necessariamente ad adottarsi al fine, mediante subappalto e conseguimento della disponibilità di ulteriori impianti di smaltimento, entrambe le cose ad autorizzarsi dal , ma, CP_1
all'esito della riunione tenutasi il 22.4.2022, il D.E.C., senza nulla concedere all'appaltatrice, salvo successivamente una proroga fino al 2.5.2022, prima sostanzialmente confermava l'ordine di servizio n. 1/2022 con nota del 19.4.2022, con cui la diffidava <
prelievi/giorn[o] di un quantitativo di percolato a prelievo di circa 30 tonnellate e quindi per complessive 90
tonnellate/giorno>>, e poi, di fronte alla dichiarata incapacità,
allo stato, della di soddisfare la predetta Parte_1
richiesta, con nota del 2.5.2022, a cui altre ne sono quotidianamente seguite, ha preso a contestare all'Impresa di essere inadempiente, <
3 del 19.04.2022 con la protrazione dei tempi concessa con nota del
23/04/2022>>; dopo di che, sulla scorta di tali contestazioni,
senza che fossero tenute in alcuna considerazione le conseguenti rimostranze dell'appaltatrice e i suoi reiterati inviti alla stazione appaltante a prestare la richiesta collaborazione, con nota prot. n. 0043748/2022 del 17.5.2022, il Responsabile Unico
di Progetto <ha disposto l'applicazione di n. 13 penali contrattuali … ciascuna … pari al[l'] 1% di € 300.543,80 … valore dell'ordinativo di fornitura 1/2021 del 24.09.2021 … per un totale di € 39.070,69>>, < ad emettere Parte_1
nota di credito di detto importo che [sarebbe stato] trattenuto dalla prima liquidazione utile>> ed <
l'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale con ogni adempimento connesso di legge>>; tale provvedimento del R.U.P. è
illegittimo, in quanto adottato in violazione degli artt. 13 della convenzione inter parte e 11 del sottostante disciplinare tecnico,
sul fondamento di una inesistente inadempienza dell'appaltatrice,
che l'Ente pretende di ricavare da una abusiva richiesta di aumento della prestazione avendo riguardo alla quale la
[...]
si è aggiudicato l'appalto, a cui l'Impresa non era tenuta Pt_1
ad adeguarsi e non è stata in grado di adeguarsi anche a motivo del diniego dell'Amministrazione comunale di prestare la cooperazione richiesta, autorizzando il subappalto proposto e il proposto smaltimento in ulteriori impianti;
tale illegittima condotta della stazione appaltante è causa di <
nei confronti della … società attrice>>, di cui questa ha pertanto diritto ad essere risarcita.
La chiede dunque, in sostanza, accertarsi e Parte_1
4 dichiararsi la illegittimità, come innanzi, del provvedimento del
R.U.P. di applicazione di n. 13 penali contrattuali, adottato con la nota prot. n. 0043748/2022 del 17.5.2022, nonché condannarsi il convenuto a < di CP_1 Parte_1
tutti i danni patiti e patiendi>> da esso derivanti.
Il resiste, del tutto genericamente, con comparsa Controparte_1
di risposta tardivamente depositata il 28.10.2022, il giorno stesso dell'udienza a cui la causa è stata chiamata per la prima comparizione delle parti;
a tale udienza, peraltro, esso neppure
è comparso, così come anche alle successive udienze, astenendosi da ogni ulteriore difesa: omettendo di depositare sia le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., di cui è stato autorizzato il deposito alla predetta prima udienza a richiesta dell'attrice,
sia comparsa conclusionale e memoria di replica.
È agli atti copia informatica dei documenti sopra menzionati, la cui conformità all'originale non è contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c., dalla quale si ricava puntuale conferma dei fatti come sopra prospettati nell'atto di citazione.
La causa è stata quindi istruita mediante l'audizione di due testi addotti dalla , due suoi dipendenti - della cui piena Parte_1
attendibilità, a tenore delle dichiarazioni rese e in mancanza di qualsivoglia prova offerta in contrario da parte dell'ente convenuto, non v'è tuttavia alcun motivo di dubitare - i quali hanno concordemente riferito che fin dal mese di febbraio 2022 il personale dell'appaltatrice non riusciva più ad estrarre dai due unici pozzi di cui constava la discarica di "San Nicola La Guardia"
neppure le 30 tonnellate al giorno di percolato originariamente previste, in quanto essi andavano prosciugandosi e intorno alla
5 metà del luglio seguente sono divenuti completamente secchi, tanto che ne è rimasta addirittura danneggiata la pompa di sollevamento utilizzata dall'Impresa.
Questo, a prescindere da ogni altra considerazione, rende totalmente pretestuoso l'ordine di servizio del D.E.C. del
16.3.2022, essendo incontroverso che non competeva all'appaltatrice realizzare nuovi pozzi da cui estrarre il percolato e che l'Amministrazione comunale, che avrebbe dovuto provvedervi, non lo ha fatto, rendendo in tal modo impossibile la prestazione posta a carico della non già nella Parte_1
maggiore misura richiesta con detto ordine di servizio, ma proprio in via assoluta, anche alla stregua delle previsioni originarie,
di contratto e del primo ordine di servizio del 24.9.2021.
E a tanto consegue la inefficacia, in effetti, del provvedimento del R.U.P. prot. n. 0043748/2022 del 17.5.2022, di illegittima applicazione di penali contrattuali non rispondenti ad alcun reale inadempimento dell'appaltatrice.
Va per contro rigettata l'ulteriore domanda proposta dall'attrice,
di risarcimento di non meglio specificati <
patiendi>> che sarebbero derivati all'Impresa da detto provvedimento, in relazione ai quali essa non ha neppure offerto la benché minima prova.
Tale parziale soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte dalla in persona del legale rappresentante Parte_1
6 pro tempore, nei confronti del in persona del Controparte_1
Sindaco in carica, così provvede, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- dichiara la inefficacia siccome illegittima della applicazione di penali contrattuali disposta dal R.U.P. del convenuto a CP_1
carico della società attrice con nota prot. n. 0043748/2022 del
17.5.2022;
- rigetta la domanda attorea di risarcimento di danni;
- dichiara le spese di causa integralmente compensate fra le parti.
Trani, 16.8.2025
IL G.O.T.
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