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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/07/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 372/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Giovanni XXIII, n. 74, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Nazzareno Rubino (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 26/02/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920249003399645000, notificata il 14.02.2025 e contenente l'avviso di addebito n. 43920180001234165000, per un importo complessivamente pari a 8.410,20€. La ricorrente deduceva l'estinzione delle pretese creditorie ripotata dall'avviso di addebito, per intervenuta prescrizione sia antecedente all'inoltro dell'avviso di addebito che successiva allo stesso. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via preliminare sospendere anche inaudita altera parte l'avviso di addebito n.ro 43920180001234165000 e l'intimazione di pagamento n.ro 13920249003399645000. Nel merito accertare e dichiarare che le somme portate dall'avviso di addebito n.ro 43920180001234165000 sono prescritte e, comunque, che nulla è dovuto
1 a tale titolo dalla Sig.ra con conseguente annullamento dell'intimazione di Parte_1 pagamento n.ro 13920249003399645000. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. La ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dall'intimazione di pagamento impugnata, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Secondo quanto documentato dall'Ente previdenziale, ma confermato anche dalla parte ricorrente, l'avviso di addebito n. 43920180001234165000 sotteso all'intimazione, pure contestato, è stato notificato il 24.01.2019.
5. Preliminarmente, si sottolinea come a nulla rilevano le deduzioni di parte ricorrente relative a questioni riguardanti il periodo antecedente alla ricezione dell'avviso di addebito medesimo,
2 stante l'irretrattabilità del credito per omessa impugnazione (entro il termine di 40 giorni) dell'atto in contestazione.
6. Al contempo, nessuna pretesa creditoria è estinta per intervenuta prescrizione.
6.1. Infatti, l'Ente previdenziale, previa richiesta avanzata nei confronti di , ha documentato CP_2
l'avvenuta ricezione il 23.09.2019, da parte della ricorrente, del preavviso di fermo amministrativo n. 13980201900002531000, contenente l'avviso di addebito in contestazione.
7. Stante la sospensione dei termini prescrizionali durante il periodo pandemico (pari a 311 giorni complessivi) il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, il termine quinquennale di prescrizione, successivo all'inoltro dell'avviso di addebito di cui si tratta, non è decorso inutilmente.
8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 10/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/07/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Giovanni XXIII, n. 74, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Nazzareno Rubino (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 26/02/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920249003399645000, notificata il 14.02.2025 e contenente l'avviso di addebito n. 43920180001234165000, per un importo complessivamente pari a 8.410,20€. La ricorrente deduceva l'estinzione delle pretese creditorie ripotata dall'avviso di addebito, per intervenuta prescrizione sia antecedente all'inoltro dell'avviso di addebito che successiva allo stesso. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via preliminare sospendere anche inaudita altera parte l'avviso di addebito n.ro 43920180001234165000 e l'intimazione di pagamento n.ro 13920249003399645000. Nel merito accertare e dichiarare che le somme portate dall'avviso di addebito n.ro 43920180001234165000 sono prescritte e, comunque, che nulla è dovuto
1 a tale titolo dalla Sig.ra con conseguente annullamento dell'intimazione di Parte_1 pagamento n.ro 13920249003399645000. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. La ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dall'intimazione di pagamento impugnata, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Secondo quanto documentato dall'Ente previdenziale, ma confermato anche dalla parte ricorrente, l'avviso di addebito n. 43920180001234165000 sotteso all'intimazione, pure contestato, è stato notificato il 24.01.2019.
5. Preliminarmente, si sottolinea come a nulla rilevano le deduzioni di parte ricorrente relative a questioni riguardanti il periodo antecedente alla ricezione dell'avviso di addebito medesimo,
2 stante l'irretrattabilità del credito per omessa impugnazione (entro il termine di 40 giorni) dell'atto in contestazione.
6. Al contempo, nessuna pretesa creditoria è estinta per intervenuta prescrizione.
6.1. Infatti, l'Ente previdenziale, previa richiesta avanzata nei confronti di , ha documentato CP_2
l'avvenuta ricezione il 23.09.2019, da parte della ricorrente, del preavviso di fermo amministrativo n. 13980201900002531000, contenente l'avviso di addebito in contestazione.
7. Stante la sospensione dei termini prescrizionali durante il periodo pandemico (pari a 311 giorni complessivi) il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, il termine quinquennale di prescrizione, successivo all'inoltro dell'avviso di addebito di cui si tratta, non è decorso inutilmente.
8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
1.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 10/07/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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