Sentenza 8 maggio 2020
Ordinanza collegiale 11 marzo 2021
Ordinanza collegiale 9 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza collegiale 11/03/2021, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/03/2021
N. 01215/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1215 del 2019, proposto da
RA NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulia Dal Barco, Daniele Giacomazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
dell’ordinanza di accoglimento ex art. 702 ter c.p.c. n. cronol. 5673/2018 del 01/10/2018, n. 2847/2017 R.G. - Tribunale di Verona, così come modificata con verbale di udienza del 29/11/2018, di ammissione del sig. NI FA al patrocinio a spese dello Stato e condanna del Ministero della Giustizia a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate nella somma di € 2.213,60, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 sulla somma dovuta per compenso ed € 98,00 a titolo di ripetizione del contributo unificato, Iva e Cpa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con sentenza del 29 aprile 2020, n. 423 è stato accolto il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sull’ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 702- ter cod. proc. civ. dal Tribunale di ordinario di Verona n. cron. 5673/2018 del 1° ottobre 2018 (come modificata con ordinanza di correzione di errore materiale stesa in calce al provvedimento in data 29 novembre 2018) e, per l’effetto, è stato ordinato al Ministero convenuto di darvi esecuzione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della suddetta sentenza;
- con l’istanza depositata il 26 ottobre 2020, la ricorrente - premesso di aver notificato la sentenza di questo T.A.R. in data 8 maggio 2020 ed adempiuto agli incombenti richiesti dal Ministero della Giustizia con nota del 17 giugno 2020 ai fini del pagamento, senza ottenere riscontro – nella perdurante inottemperanza del Ministero resistente, ha chiesto che sia nominato un commissario ad acta per l’esecuzione della pronuncia del Tribunale ordinario di Verona;
Rilevato che non vi è prova della notifica dell’istanza all’Amministrazione resistente, essendo stata depositata agli atti la documentazione relativa alla notifica di altro ricorso;
Ritenuto di dover ordinare alla ricorrente di depositare la prova dell’avvenuta notifica dell’istanza al Ministero resistente, ovvero di provvedere alla suddetta notifica, in difetto della quale, non essendo assicurata l’integrità del contraddittorio, l’istanza non può essere esaminata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), ordina alla ricorrente di provvedere entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, o dalla sua notificazione, se anteriore, al deposito della prova dell’avvenuta notifica dell’istanza all’Amministrazione resistente, ovvero di provvedere alla sua notifica entro lo stesso termine, depositandone la prova entro i successivi 7 giorni.
Rinvia la trattazione alla camera di consiglio del 13 maggio 2021.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 25 febbraio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO