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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/06/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott. ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott. ssa Serena Andaloro Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 196/2025 R.G.
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e residente in [...]
n.47, elettivamente domiciliato in Falcone (ME), via Nazionale n. 66, presso lo studio dell' avv. Concetta Triscari Barberi che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, ed ivi residente in contrada Masseria n° 27/A, elettivamente C.F._2
domiciliato in Messina, Via Giacomo Macrì n° 10, presso lo studio dell'avv.
Natale Venuto che la rappresenta e difende,, giusta procura in atti;
1 -Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
FATTO E DIRITTO
, premettendo che in data 01.06.1989 aveva contratto Parte_1
matrimonio con - trascritto all'Ufficio dello Stato Civile Controparte_1
del Comune di Patti, atto n. 43 P. 2 S. A anno 1989 - che dalla loro unione sono nati due figli, e , entrambi ormai Controparte_2 Controparte_3
maggiorenni ed economicamente indipendenti che, successivamente, a causa di reciproche incomprensioni, le parti erano addivenute alla separazione consensuale, omologata con decreto n. 6675/2023 emesso dal Tribunale di Patti, che dalla separazione la convivenza tra le parti non era più ripresa, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in ricorso.
costituitasi in giudizio, ha aderito alle domande Controparte_1
avanzate dalla controparte.
All'udienza del 4.6.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto la decisione dando atto che i coniugi hanno rinunciato a comparire all'udienza stante l'accordo raggiunto.
Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali debba essere accolta la domanda sul vincolo avanzata dalle parti.
In tema di divorzio, verificato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno tale da rendere impossibile il suo ricostituirsi, e sempre che ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, deve essere emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
2 Invero la legge sul divorzio dispone che se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, e sempre che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Nella fattispecie in esame le parti hanno manifestato la chiara ed inequivoca volontà di far venire meno il vincolo coniugale e la separazione tra le parti si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge.
Ricorre pertanto il presupposto per accogliere la domanda di divorzio.
È peraltro documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con decreto di omologa emesso dal Tribunale e che dall'udienza di comparazione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è decorso il termine di legge per la proponibilità dell'azione ex art. 3 n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, come successivamente modificata.
Sulla base di quanto esposto e tenuto conto della richiesta concorde delle parti deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infine, il Collegio, preso atto che le condizioni concordate dalle parti - per come meglio indicate in ricorso e accettate dalla controparte nella comparsa - non si pongono in contrasto con le norme imperative dispone che le stesse vengano recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 196/25 R.G.
1 dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , alle condizioni indicate in Parte_1 Controparte_1
ricorso;
2 ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Patti di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 3 compensa le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 7.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott. ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott. ssa Serena Andaloro Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 196/2025 R.G.
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e residente in [...]
n.47, elettivamente domiciliato in Falcone (ME), via Nazionale n. 66, presso lo studio dell' avv. Concetta Triscari Barberi che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, ed ivi residente in contrada Masseria n° 27/A, elettivamente C.F._2
domiciliato in Messina, Via Giacomo Macrì n° 10, presso lo studio dell'avv.
Natale Venuto che la rappresenta e difende,, giusta procura in atti;
1 -Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
FATTO E DIRITTO
, premettendo che in data 01.06.1989 aveva contratto Parte_1
matrimonio con - trascritto all'Ufficio dello Stato Civile Controparte_1
del Comune di Patti, atto n. 43 P. 2 S. A anno 1989 - che dalla loro unione sono nati due figli, e , entrambi ormai Controparte_2 Controparte_3
maggiorenni ed economicamente indipendenti che, successivamente, a causa di reciproche incomprensioni, le parti erano addivenute alla separazione consensuale, omologata con decreto n. 6675/2023 emesso dal Tribunale di Patti, che dalla separazione la convivenza tra le parti non era più ripresa, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in ricorso.
costituitasi in giudizio, ha aderito alle domande Controparte_1
avanzate dalla controparte.
All'udienza del 4.6.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto la decisione dando atto che i coniugi hanno rinunciato a comparire all'udienza stante l'accordo raggiunto.
Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali debba essere accolta la domanda sul vincolo avanzata dalle parti.
In tema di divorzio, verificato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno tale da rendere impossibile il suo ricostituirsi, e sempre che ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, deve essere emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
2 Invero la legge sul divorzio dispone che se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, e sempre che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Nella fattispecie in esame le parti hanno manifestato la chiara ed inequivoca volontà di far venire meno il vincolo coniugale e la separazione tra le parti si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge.
Ricorre pertanto il presupposto per accogliere la domanda di divorzio.
È peraltro documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con decreto di omologa emesso dal Tribunale e che dall'udienza di comparazione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è decorso il termine di legge per la proponibilità dell'azione ex art. 3 n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, come successivamente modificata.
Sulla base di quanto esposto e tenuto conto della richiesta concorde delle parti deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infine, il Collegio, preso atto che le condizioni concordate dalle parti - per come meglio indicate in ricorso e accettate dalla controparte nella comparsa - non si pongono in contrasto con le norme imperative dispone che le stesse vengano recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 196/25 R.G.
1 dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , alle condizioni indicate in Parte_1 Controparte_1
ricorso;
2 ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Patti di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 3 compensa le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 7.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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