CA
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 27/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria IS PA PRESIDENTE
dott. Donatella Aru CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 22 gennaio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al R.G. N. 171/2023 dell'anno 2023, proposta da:
, in persona del in carica, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è
legalmente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
, residente in [...]CP_3
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 19 giugno 2023, il ha Controparte_1
impugnato la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 475/23 del 30 marzo 2023, domandando che,
in parziale riforma della medesima, fosse dichiarata, limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, la prescrizione del diritto al beneficio economico correlato alla carta elettronica del docente, che era stato riconosciuto in primo grado all'attuale appellata per gli anni scolastici dal
2015/2016 al 2020/2021.
Il , dopo avere comprovato di avere regolarmente notificato alla controparte il ricorso e CP_1
il decreto originario di fissazione della prima udienza, con le note di trattazione scritta depositate il 12 novembre 2024 ha rappresentato che il difensore della parte appellata aveva manifestato la disponibilità di giungere ad un accordo per la risoluzione bonaria della controversia, mediante rinunzia al beneficio della carta del docente per gli anni 2015/2016 e 2016/2017.
Con le note di trattazione scritta depositate il 22 gennaio 2025, il appellante ha CP_1
confermato l'avvenuta sottoscrizione con la parte appellata, non costituita nel presente giudizio,
di un accordo stragiudiziale integralmente satisfattivo delle ragioni fatte valere con l'appello,
dichiarando di volere, quindi, rinunziare all'impugnazione essendo sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla rinuncia all'impugnazione manifestata dal appellante consegue la cessazione CP_1
della materia del contendere.
Nel giudizio di appello, infatti, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante, principale o incidentale, equivale a rinuncia all'azione e, pertanto, fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza necessitare, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte della parte appellata (così Cass. n. 821/2022).
Con riguardo alle spese del giudizio, il Supremo Collegio ha, invece, rilevato che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione,
l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità
della regolazione delle spese processuali, attribuendo al giudice la sola funzione di liquidazione
2 delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass., ord. 5250/2018).
Nulla, peraltro, deve disporsi sul punto nella presente controversia, atteso che la parte appellata non è costituita in giudizio.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
nulla sulle spese.
Cagliari, 27 gennaio 2025.
L'estensore………… ……………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria IS PA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria IS PA PRESIDENTE
dott. Donatella Aru CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 22 gennaio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al R.G. N. 171/2023 dell'anno 2023, proposta da:
, in persona del in carica, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è
legalmente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
, residente in [...]CP_3
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 19 giugno 2023, il ha Controparte_1
impugnato la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 475/23 del 30 marzo 2023, domandando che,
in parziale riforma della medesima, fosse dichiarata, limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, la prescrizione del diritto al beneficio economico correlato alla carta elettronica del docente, che era stato riconosciuto in primo grado all'attuale appellata per gli anni scolastici dal
2015/2016 al 2020/2021.
Il , dopo avere comprovato di avere regolarmente notificato alla controparte il ricorso e CP_1
il decreto originario di fissazione della prima udienza, con le note di trattazione scritta depositate il 12 novembre 2024 ha rappresentato che il difensore della parte appellata aveva manifestato la disponibilità di giungere ad un accordo per la risoluzione bonaria della controversia, mediante rinunzia al beneficio della carta del docente per gli anni 2015/2016 e 2016/2017.
Con le note di trattazione scritta depositate il 22 gennaio 2025, il appellante ha CP_1
confermato l'avvenuta sottoscrizione con la parte appellata, non costituita nel presente giudizio,
di un accordo stragiudiziale integralmente satisfattivo delle ragioni fatte valere con l'appello,
dichiarando di volere, quindi, rinunziare all'impugnazione essendo sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla rinuncia all'impugnazione manifestata dal appellante consegue la cessazione CP_1
della materia del contendere.
Nel giudizio di appello, infatti, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante, principale o incidentale, equivale a rinuncia all'azione e, pertanto, fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza necessitare, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte della parte appellata (così Cass. n. 821/2022).
Con riguardo alle spese del giudizio, il Supremo Collegio ha, invece, rilevato che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione,
l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità
della regolazione delle spese processuali, attribuendo al giudice la sola funzione di liquidazione
2 delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass., ord. 5250/2018).
Nulla, peraltro, deve disporsi sul punto nella presente controversia, atteso che la parte appellata non è costituita in giudizio.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
nulla sulle spese.
Cagliari, 27 gennaio 2025.
L'estensore………… ……………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria IS PA
3