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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/10/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2696/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità instaurato da
, con l'Avv. MARTINA GAIARDO Parte_1
RICORRENTE
Nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Per il P.M.: Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
Per la parte ricorrente: CONDIZIONI
1. Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
2. Il minore starà con il padre a fine settimana alternati: il signor andrà a CP_1 prendere il venerdì all'uscita di scuola e lo riporterà alla madre la Per_1 domenica sera.
3. trascorrerà con i genitori metà delle vacanze natalizie e pasquali, Per_1 alternando di anno in anno i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta. Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane di vacanza, anche consecutive.
4. Ciascun genitore nel tempo di permanenza con il minore si occuperà di seguirlo nelle varie attività scolastiche, extra scolastiche, sportive o altro che lo stesso frequenta o dovesse in seguito intraprendere.
5. Il presente protocollo potrà subire variazioni in base alle necessità dei genitori che manterranno un dialogo tra loro ed in base alle mutate esigenze del minore.
6. Il sig. verserà alla sig.ra quale contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 ordinario del figlio , un assegno mensile di € 350,00 a mezzo bonifico Per_1 bancario entro il giorno 15 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con prima rivalutazione a partire dall'anno successivo alla firma del presente accordo.
7. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nella vita del figlio saranno a carico dei genitori al 50%. Saranno da intendersi spese straordinarie, a titolo esemplificativo, quelle mediche (ticket, visite specialistiche, apparecchi ortodontici e cure dentarie in genere, spese per farmaci corredate da prescrizione medica, spese per occhiali da vista,..) sportive (rette corsi, completi di relativa attrezzatura e abbigliamento) ed extra scolastiche (corsi, di musica, iscrizione a colonie, campeggi, scout, catechesi) e vi sarà necessità di un preventivo accordo tra i genitori per spese straordinarie di importi unitari superiori ad € 100,00. Per eventuali problemi inerenti alla corretta classificazione delle singole voci di spesa le parti i genitori faranno riferimento alle linee guida delle modalità di mantenimento dei figli nelle controversie di diritto familiare adottate dal
Consiglio Nazionale Forense.
8. La sig.ra richiederà e tratterrà, nell'interesse del minore, il Parte_1
100% dell'assegno unico nazionale e degli altri assegni eventualmente erogati in favore dei figli dalla Provincia Autonoma di Trento o da altri enti.
9. Il sig. non permetterà alla sua compagna ovvero a terzi soggetti di CP_1 pubblicare immagini del figlio online. Il padre, inoltre, non permetterà alla propria compagna, , di baciare il minore sulla bocca. Controparte_2 Per_1
10. Con vittoria di spese, diritti e onorari come per legge.
*** ** *** PIANO GENITORIALE
ha tre anni e frequenta la Scuola dell'Infanzia “Asif Chimelli” di Per_1
PE NA, sita in Piazza Mario Garbari n. 5, con orario dalle ore 7.30
Pag. 2 di 7 alle ore 16.30 (con anticipo e posticipo). Risiede con la mamma e la nonna materna a PE NA Via Graberi n. 14. La madre è Persona_2 aiutata dalla nonna materna e la zia, che all'occorrenza si Persona_3 occupano del minore. Il pediatra che ha in cura è il Dott. , Per_1 Persona_4 con ambulatorio in Via San Pietro n. 2 PE NA (TN). La madre ha in uso un'autovettura Renault Clio del 2001. Le ultime vacanze le ha Per_1 trascorse in Sicilia con la madre dal 2 al 5 agosto 2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 2.12.2024, la sig.ra conveniva Parte_1 in giudizio il sig. chiedendo la regolamentazione dei rapporti tra Controparte_3
i genitori ed il figlio minore , nonché la disciplina del contributo di Per_1 mantenimento da parte del padre. La ricorrente esponeva le seguenti circostanze in fatto. Dalla relazione sentimentale tra i sig.ri e è Parte_1 Controparte_1 nato il figlio , nato a [...] il [...], che risiede con Persona_5 la madre e la nonna materna, sig.ra , in Parte_1 Persona_2
PE NA (TN), via Graberi n. 14 . La ricorrente si è sempre occupata in via prioritaria del minore, che oggi ha poco più di tre anni, provvedendo in prima persona al suo mantenimento e potendo far affidamento solo sull'aiuto della sua famiglia, in particolare quello della madre e della sorella mentre il sig. vede solo a fine settimana Per_3 CP_1 Per_1 alternati. Il padre, infatti, dopo la fine della relazione sentimentale con la sig.ra si è Pt_1 costruito una nuova famiglia e risiede con la compagna, sig.ra , Controparte_2
e il loro figlio, a Caldonazzo.
La signora lavora come operaia presso Parte_1 [...] con orario dal lunedì al Controparte_4 venerdì dalle 8.00 alle 16.30, mentre non risulta che signor attualmente CP_1 lavori. Il sig. , fino ad ora, non ha mai provveduto al mantenimento Controparte_1 ordinario e straordinario di . La ricorrente, anche tramite il difensore, Per_1 ha tentato di contattare il sig. al fine di addivenire ad un accordo in CP_1 merito all'affidamento ed al regolamento dei diritti di visita e del mantenimento del minore , ma senza successo (doc. 5 – Lettera avv. Gaiardo). Per_1
In particolare, in seguito alla comunicazione inviata dall'avvocato Gaiardo, il sig.
contattava la ricorrente rivolgendosi a lei con toni aggressivi e CP_1 intimidatori.
Pag. 3 di 7 I genitori, infatti, non riescono a mantenere un dialogo collaborativo e costruttivo nell'interesse del minore a causa dell'atteggiamento del sig. che si è CP_1 sempre disinteressato delle esigenze di , delegando la madre nello Per_1 svolgimento di tutti gli incombenti e rifiutandosi di corrisponderle un assegno mensile per il mantenimento del minore ovvero di suddividere le spese straordinarie. Premesso in fatto quanto sopra, la ricorrente insisteva nelle richieste riportate nelle conclusioni. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 20 febbraio 2025, preso atto della mancata costituzione in giudizio del resistente, del quale è stata dichiarata la contumacia, a scioglimento della riserva, il Presidente istruttore, con ordinanza dd. 25.02.2025, ha disposto in via temporanea ed urgente quanto segue:
“1-l'affidamento condiviso di tra i genitori, con collocamento Persona_5 in via prevalente del minore presso la madre;
2- salvo diverso accordo, il padre potrà avere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita della scuola del bambino fino alla domenica sera, con prelievo e riaccompagnamento dello stesso presso l'abitazione della madre;
3-dispone, a far data dalla domanda, a carico del sig. un Controparte_1 contributo di mantenimento mensile per il figlio minore di 300,00 Euro, con versamento entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra
oltre al 50% delle spese straordinarie, con preventivo accordo per Pt_1 spese superiori ad € 100,00, secondo la disciplina prevista dalle Linee guida del CNF;
4-dispone in favore della sig.ra il diritto a percepire nella totalità i Pt_1 contributi nazionali e provinciali in favore del minore”. Il procedimento è stato poi rinviato per il prosieguo all'udienza del 14 maggio 2025 per l'assunzione in decisione, e successivamente rimesso sul ruolo da parte del Tribunale in sede collegiale per acquisire documentazione relativa alla posizione reddituale e lavorativa del sig. . CP_1
All'udienza del 24 settembre 2025 il procuratore della ricorrente ha concluso come in atti, chiedendo che la causa fosse rinviata per la decisione, rinunciando all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. Il Presidente ha quindi trattenuto la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 4 di 7 Ritiene il Collegio che alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, sussistano i presupposti per confermare la previsione dell'affidamento condiviso del minore tra i genitori, come richiesto dalla stessa ricorrente, essendo tale previsione il modello principale nella disciplina dei rapporti tra genitori e figli previsto dalla legge, salvo contrarietà all'interesse del minore, circostanza che non è stata prospettata. Va confermato anche il collocamento del minore in via prevalente presso la residenza della madre, essendo la sig.ra il genitore che si è occupato in Pt_1 via esclusiva del figlio, salvo la frequentazione nei fine settimana da parte del sig. , il quale però non ha mai contribuito, stando alle allegazione della CP_1 ricorrente, al mantenimento del bambino. Circa le visite della padre al figlio, deve essere pure confermato quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale, e cioè che, salvo diverso accordo, il padre potrà avere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita della scuola del bambino fino alla domenica sera, con prelievo e riaccompagnamento dello stesso presso l'abitazione della madre. Per quanto riguarda i periodi di vacanza, trascorrerà con i genitori metà Per_1 delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta. Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane di vacanza, anche consecutive. Ciascun genitore nel tempo di permanenza con il minore si occuperà di seguirlo nelle varie attività scolastiche, extra scolastiche, sportive o altro che lo stesso frequenta o dovesse in seguito intraprendere. Quanto alle statuizioni economiche, ad avviso del Tribunale risulta congrua e idonea a rispondere alle esigenze mantenimento del minore da parte del padre la richiesta dalla ricorrente, con aumento di € 50,00 mensili rispetto a quanto previsto nell'ordinanza presidenziale, alla luce delle risultanze istruttorie circa i redditi percepiti dal sig. . CP_1
Dalle analisi dei redditi del resistente è emerso che lo stesso negli anni scorsi ha svolto diverse attività lavorative (in particolare pare che egli abbia svolto tre diversi lavori ogni anno), come emerge dalle certificazioni uniche relative ai redditi percepiti negli anni 2022, 2023 e 2024 (doc. 12, 13, 14 di parte ricorrente), con la specificazione che nel 2022 risulta che il sig. abbia CP_1 percepito un reddito complessivo pari ad € 14.896,95; nel 2023 risulta che il sig.
abbia percepito un reddito complessivo pari ad € 19.597,27; nel 2024 CP_1 risulta che il resistente abbia percepito un reddito complessivo ammontante ad €
22.386,31.
Pag. 5 di 7 Tali redditi denotano una chiara e inequivoca capacità lavorativa del sig. CP_1 che, si ricorda, ha 30 anni ed è quindi ancora molto giovane dal punto di vista lavorativo, così come confermato dalle informazioni dell'Agenzia del Lavoro che riferiscono che il risulta attualmente occupato con contratto di lavoro a CP_1 tempo indeterminato iniziato il 09/05/2025, part time di 30 ore settimanali
(DATORE DI LAVORO: AZ TRASPORTI SRLS, VIA DON ENRICO ANGELO 25 -CALCERANICA AL LAGO). Al riguardo, va anche evidenziato che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1 Cost. “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315 bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”). Tale somma è poi proporzionata alle risorse economiche dei genitori ed ai tempi di permanenza degli stessi con il figlio ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., considerato che solo la madre si occupa della gestione quotidiana del bambino. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nella vita del figlio saranno a carico dei genitori al 50%. Saranno da intendersi spese straordinarie, a titolo esemplificativo, quelle mediche (ticket, visite specialistiche, apparecchi ortodontici e cure dentarie in genere, spese per farmaci corredate da prescrizione medica, spese per occhiali da vista,..) sportive (rette corsi, completi di relativa attrezzatura e abbigliamento) ed extra scolastiche (corsi, di musica, iscrizione a colonie, campeggi, scout, catechesi) e vi sarà necessità di un preventivo accordo tra i genitori per spese straordinarie di importi unitari superiori ad € 100,00. Per eventuali problemi inerenti alla corretta classificazione delle singole voci di spesa le parti i genitori faranno riferimento alle linee guida delle modalità di mantenimento dei figli nelle controversie di diritto familiare adottate dal Consiglio Nazionale Forense.
Deve essere infine confermato il riconoscimento in favore della sig.ra del Pt_1 diritto a percepire nella totalità i contributi nazionali e provinciali in favore del minore. Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti, considerata la sostanziale non opposizione del resistente alle richieste della ricorrente.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.28 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, sul ricorso proposto da in data 2.12.2024 nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1-dispone l'affidamento condiviso di tra i genitori, con Persona_5 collocamento in via prevalente del minore presso la madre;
2- salvo diverso accordo, il padre potrà avere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita della scuola del bambino fino alla domenica sera, con prelievo e riaccompagnamento dello stesso presso l'abitazione della madre;
per quanto riguarda i periodi di vacanza, trascorrerà con i genitori metà Per_1 delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta. Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane di vacanza, anche consecutive. Ciascun genitore nel tempo di permanenza con il minore si occuperà di seguirlo nelle varie attività scolastiche, extra scolastiche, sportive o altro che lo stesso frequenta o dovesse in seguito intraprendere;
3-dispone, a far data dalla domanda, a carico del sig. un Controparte_1 contributo di mantenimento mensile per il figlio minore di 350,00 Euro, con versamento entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie, con preventivo accordo per spese Pt_1 superiori ad € 100,00, secondo la disciplina prevista dalle Linee guida del CNF;
4-dispone in favore della sig.ra il diritto a percepire nella totalità i Pt_1 contributi nazionali e provinciali in favore del minore;
5- compensa interamente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2696/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità instaurato da
, con l'Avv. MARTINA GAIARDO Parte_1
RICORRENTE
Nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Per il P.M.: Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
Per la parte ricorrente: CONDIZIONI
1. Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
2. Il minore starà con il padre a fine settimana alternati: il signor andrà a CP_1 prendere il venerdì all'uscita di scuola e lo riporterà alla madre la Per_1 domenica sera.
3. trascorrerà con i genitori metà delle vacanze natalizie e pasquali, Per_1 alternando di anno in anno i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta. Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane di vacanza, anche consecutive.
4. Ciascun genitore nel tempo di permanenza con il minore si occuperà di seguirlo nelle varie attività scolastiche, extra scolastiche, sportive o altro che lo stesso frequenta o dovesse in seguito intraprendere.
5. Il presente protocollo potrà subire variazioni in base alle necessità dei genitori che manterranno un dialogo tra loro ed in base alle mutate esigenze del minore.
6. Il sig. verserà alla sig.ra quale contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 ordinario del figlio , un assegno mensile di € 350,00 a mezzo bonifico Per_1 bancario entro il giorno 15 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con prima rivalutazione a partire dall'anno successivo alla firma del presente accordo.
7. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nella vita del figlio saranno a carico dei genitori al 50%. Saranno da intendersi spese straordinarie, a titolo esemplificativo, quelle mediche (ticket, visite specialistiche, apparecchi ortodontici e cure dentarie in genere, spese per farmaci corredate da prescrizione medica, spese per occhiali da vista,..) sportive (rette corsi, completi di relativa attrezzatura e abbigliamento) ed extra scolastiche (corsi, di musica, iscrizione a colonie, campeggi, scout, catechesi) e vi sarà necessità di un preventivo accordo tra i genitori per spese straordinarie di importi unitari superiori ad € 100,00. Per eventuali problemi inerenti alla corretta classificazione delle singole voci di spesa le parti i genitori faranno riferimento alle linee guida delle modalità di mantenimento dei figli nelle controversie di diritto familiare adottate dal
Consiglio Nazionale Forense.
8. La sig.ra richiederà e tratterrà, nell'interesse del minore, il Parte_1
100% dell'assegno unico nazionale e degli altri assegni eventualmente erogati in favore dei figli dalla Provincia Autonoma di Trento o da altri enti.
9. Il sig. non permetterà alla sua compagna ovvero a terzi soggetti di CP_1 pubblicare immagini del figlio online. Il padre, inoltre, non permetterà alla propria compagna, , di baciare il minore sulla bocca. Controparte_2 Per_1
10. Con vittoria di spese, diritti e onorari come per legge.
*** ** *** PIANO GENITORIALE
ha tre anni e frequenta la Scuola dell'Infanzia “Asif Chimelli” di Per_1
PE NA, sita in Piazza Mario Garbari n. 5, con orario dalle ore 7.30
Pag. 2 di 7 alle ore 16.30 (con anticipo e posticipo). Risiede con la mamma e la nonna materna a PE NA Via Graberi n. 14. La madre è Persona_2 aiutata dalla nonna materna e la zia, che all'occorrenza si Persona_3 occupano del minore. Il pediatra che ha in cura è il Dott. , Per_1 Persona_4 con ambulatorio in Via San Pietro n. 2 PE NA (TN). La madre ha in uso un'autovettura Renault Clio del 2001. Le ultime vacanze le ha Per_1 trascorse in Sicilia con la madre dal 2 al 5 agosto 2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 2.12.2024, la sig.ra conveniva Parte_1 in giudizio il sig. chiedendo la regolamentazione dei rapporti tra Controparte_3
i genitori ed il figlio minore , nonché la disciplina del contributo di Per_1 mantenimento da parte del padre. La ricorrente esponeva le seguenti circostanze in fatto. Dalla relazione sentimentale tra i sig.ri e è Parte_1 Controparte_1 nato il figlio , nato a [...] il [...], che risiede con Persona_5 la madre e la nonna materna, sig.ra , in Parte_1 Persona_2
PE NA (TN), via Graberi n. 14 . La ricorrente si è sempre occupata in via prioritaria del minore, che oggi ha poco più di tre anni, provvedendo in prima persona al suo mantenimento e potendo far affidamento solo sull'aiuto della sua famiglia, in particolare quello della madre e della sorella mentre il sig. vede solo a fine settimana Per_3 CP_1 Per_1 alternati. Il padre, infatti, dopo la fine della relazione sentimentale con la sig.ra si è Pt_1 costruito una nuova famiglia e risiede con la compagna, sig.ra , Controparte_2
e il loro figlio, a Caldonazzo.
La signora lavora come operaia presso Parte_1 [...] con orario dal lunedì al Controparte_4 venerdì dalle 8.00 alle 16.30, mentre non risulta che signor attualmente CP_1 lavori. Il sig. , fino ad ora, non ha mai provveduto al mantenimento Controparte_1 ordinario e straordinario di . La ricorrente, anche tramite il difensore, Per_1 ha tentato di contattare il sig. al fine di addivenire ad un accordo in CP_1 merito all'affidamento ed al regolamento dei diritti di visita e del mantenimento del minore , ma senza successo (doc. 5 – Lettera avv. Gaiardo). Per_1
In particolare, in seguito alla comunicazione inviata dall'avvocato Gaiardo, il sig.
contattava la ricorrente rivolgendosi a lei con toni aggressivi e CP_1 intimidatori.
Pag. 3 di 7 I genitori, infatti, non riescono a mantenere un dialogo collaborativo e costruttivo nell'interesse del minore a causa dell'atteggiamento del sig. che si è CP_1 sempre disinteressato delle esigenze di , delegando la madre nello Per_1 svolgimento di tutti gli incombenti e rifiutandosi di corrisponderle un assegno mensile per il mantenimento del minore ovvero di suddividere le spese straordinarie. Premesso in fatto quanto sopra, la ricorrente insisteva nelle richieste riportate nelle conclusioni. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 20 febbraio 2025, preso atto della mancata costituzione in giudizio del resistente, del quale è stata dichiarata la contumacia, a scioglimento della riserva, il Presidente istruttore, con ordinanza dd. 25.02.2025, ha disposto in via temporanea ed urgente quanto segue:
“1-l'affidamento condiviso di tra i genitori, con collocamento Persona_5 in via prevalente del minore presso la madre;
2- salvo diverso accordo, il padre potrà avere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita della scuola del bambino fino alla domenica sera, con prelievo e riaccompagnamento dello stesso presso l'abitazione della madre;
3-dispone, a far data dalla domanda, a carico del sig. un Controparte_1 contributo di mantenimento mensile per il figlio minore di 300,00 Euro, con versamento entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra
oltre al 50% delle spese straordinarie, con preventivo accordo per Pt_1 spese superiori ad € 100,00, secondo la disciplina prevista dalle Linee guida del CNF;
4-dispone in favore della sig.ra il diritto a percepire nella totalità i Pt_1 contributi nazionali e provinciali in favore del minore”. Il procedimento è stato poi rinviato per il prosieguo all'udienza del 14 maggio 2025 per l'assunzione in decisione, e successivamente rimesso sul ruolo da parte del Tribunale in sede collegiale per acquisire documentazione relativa alla posizione reddituale e lavorativa del sig. . CP_1
All'udienza del 24 settembre 2025 il procuratore della ricorrente ha concluso come in atti, chiedendo che la causa fosse rinviata per la decisione, rinunciando all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. Il Presidente ha quindi trattenuto la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 4 di 7 Ritiene il Collegio che alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, sussistano i presupposti per confermare la previsione dell'affidamento condiviso del minore tra i genitori, come richiesto dalla stessa ricorrente, essendo tale previsione il modello principale nella disciplina dei rapporti tra genitori e figli previsto dalla legge, salvo contrarietà all'interesse del minore, circostanza che non è stata prospettata. Va confermato anche il collocamento del minore in via prevalente presso la residenza della madre, essendo la sig.ra il genitore che si è occupato in Pt_1 via esclusiva del figlio, salvo la frequentazione nei fine settimana da parte del sig. , il quale però non ha mai contribuito, stando alle allegazione della CP_1 ricorrente, al mantenimento del bambino. Circa le visite della padre al figlio, deve essere pure confermato quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale, e cioè che, salvo diverso accordo, il padre potrà avere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita della scuola del bambino fino alla domenica sera, con prelievo e riaccompagnamento dello stesso presso l'abitazione della madre. Per quanto riguarda i periodi di vacanza, trascorrerà con i genitori metà Per_1 delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta. Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane di vacanza, anche consecutive. Ciascun genitore nel tempo di permanenza con il minore si occuperà di seguirlo nelle varie attività scolastiche, extra scolastiche, sportive o altro che lo stesso frequenta o dovesse in seguito intraprendere. Quanto alle statuizioni economiche, ad avviso del Tribunale risulta congrua e idonea a rispondere alle esigenze mantenimento del minore da parte del padre la richiesta dalla ricorrente, con aumento di € 50,00 mensili rispetto a quanto previsto nell'ordinanza presidenziale, alla luce delle risultanze istruttorie circa i redditi percepiti dal sig. . CP_1
Dalle analisi dei redditi del resistente è emerso che lo stesso negli anni scorsi ha svolto diverse attività lavorative (in particolare pare che egli abbia svolto tre diversi lavori ogni anno), come emerge dalle certificazioni uniche relative ai redditi percepiti negli anni 2022, 2023 e 2024 (doc. 12, 13, 14 di parte ricorrente), con la specificazione che nel 2022 risulta che il sig. abbia CP_1 percepito un reddito complessivo pari ad € 14.896,95; nel 2023 risulta che il sig.
abbia percepito un reddito complessivo pari ad € 19.597,27; nel 2024 CP_1 risulta che il resistente abbia percepito un reddito complessivo ammontante ad €
22.386,31.
Pag. 5 di 7 Tali redditi denotano una chiara e inequivoca capacità lavorativa del sig. CP_1 che, si ricorda, ha 30 anni ed è quindi ancora molto giovane dal punto di vista lavorativo, così come confermato dalle informazioni dell'Agenzia del Lavoro che riferiscono che il risulta attualmente occupato con contratto di lavoro a CP_1 tempo indeterminato iniziato il 09/05/2025, part time di 30 ore settimanali
(DATORE DI LAVORO: AZ TRASPORTI SRLS, VIA DON ENRICO ANGELO 25 -CALCERANICA AL LAGO). Al riguardo, va anche evidenziato che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1 Cost. “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315 bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”). Tale somma è poi proporzionata alle risorse economiche dei genitori ed ai tempi di permanenza degli stessi con il figlio ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., considerato che solo la madre si occupa della gestione quotidiana del bambino. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nella vita del figlio saranno a carico dei genitori al 50%. Saranno da intendersi spese straordinarie, a titolo esemplificativo, quelle mediche (ticket, visite specialistiche, apparecchi ortodontici e cure dentarie in genere, spese per farmaci corredate da prescrizione medica, spese per occhiali da vista,..) sportive (rette corsi, completi di relativa attrezzatura e abbigliamento) ed extra scolastiche (corsi, di musica, iscrizione a colonie, campeggi, scout, catechesi) e vi sarà necessità di un preventivo accordo tra i genitori per spese straordinarie di importi unitari superiori ad € 100,00. Per eventuali problemi inerenti alla corretta classificazione delle singole voci di spesa le parti i genitori faranno riferimento alle linee guida delle modalità di mantenimento dei figli nelle controversie di diritto familiare adottate dal Consiglio Nazionale Forense.
Deve essere infine confermato il riconoscimento in favore della sig.ra del Pt_1 diritto a percepire nella totalità i contributi nazionali e provinciali in favore del minore. Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti, considerata la sostanziale non opposizione del resistente alle richieste della ricorrente.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.28 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, sul ricorso proposto da in data 2.12.2024 nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1-dispone l'affidamento condiviso di tra i genitori, con Persona_5 collocamento in via prevalente del minore presso la madre;
2- salvo diverso accordo, il padre potrà avere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita della scuola del bambino fino alla domenica sera, con prelievo e riaccompagnamento dello stesso presso l'abitazione della madre;
per quanto riguarda i periodi di vacanza, trascorrerà con i genitori metà Per_1 delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta. Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane di vacanza, anche consecutive. Ciascun genitore nel tempo di permanenza con il minore si occuperà di seguirlo nelle varie attività scolastiche, extra scolastiche, sportive o altro che lo stesso frequenta o dovesse in seguito intraprendere;
3-dispone, a far data dalla domanda, a carico del sig. un Controparte_1 contributo di mantenimento mensile per il figlio minore di 350,00 Euro, con versamento entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie, con preventivo accordo per spese Pt_1 superiori ad € 100,00, secondo la disciplina prevista dalle Linee guida del CNF;
4-dispone in favore della sig.ra il diritto a percepire nella totalità i Pt_1 contributi nazionali e provinciali in favore del minore;
5- compensa interamente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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