Articolo 26 della Legge 1 febbraio 1989, n. 53
Articolo 25Articolo 27
Versione
8 marzo 1989
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Versione
7 aprile 1994
Art. 26. 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall' articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 marzo 1994, n. 108 (in G.U. 1a s.s. 6/4/1994, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo 26, nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato al possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.
Entrata in vigore il 7 aprile 1994
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