Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 24/06/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 02003/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00806/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 806 del 2025, proposto da
NU TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Camporotondo Etneo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto formatosi sulla istanza di accesso del 26.2.2025, consegnata a mezzo pec al domicilio digitale del Comune resistente;
nonché, per la condanna ex art. 116 c.p.a.
del medesimo Comune al rilascio, esibizione o pubblicazione dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente è proprietario di un fondo ricadente nel comune di Belpasso al Foglio 76, Particella 119 che, in occasione del rilascio di un certificato catastale, è venuto a conoscenza di due iscrizioni in favore del Comune di Comune di Camporotondo Etneo non risultanti dal titolo di provenienza.
Dette iscrizioni, in particolare, come risulta dai documenti versati in atti, consistono in: i) un diritto di livello, del quale non viene indicato il titolo ma soltanto la nota: “ impianto meccanografico del 26 .5.1984 ”; ii) un diritto di enfiteusi, che il ricorrente ritiene essere risultante da un atto del 20 settembre 1972, repertorio numero 126455, per il quale è stata riportata l’indicazione di una “ Voltura numero 28246. 1/2007 Pratica n. CT 0513210 in atti dal 23.11.2007 ”.
Risultato vano il tentativo di chiedere chiarimenti al Comune resistente, parte ricorrente ha inoltrato al medesimo Ente locale una formale istanza di accesso agli atti, ai sensi della l.n. 241/90, con cui ha chiesto l’ostensione dei seguenti documenti: i) degli atti inter vivos o mortis causa di istituzione dei diritti di livello e di enfiteusi in precedenza richiamati; ii) delle richieste formulate dal Comune di Camporotondo Etneo per l’annotazione in catasto dei prefati diritti.
Decorsi i trenta giorni previsti dalla normativa vigente il Comune non si è espresso sull’istanza del privato.
2. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
3. Con atto depositato il 17 giugno 2025 parte ricorrente ha depositato la tardiva nota di riscontro alla sua istanza ricevuta dall’Ente locale, con cui è stato comunicato che “ In riferimento alla nota prot. n. 3522/2025 del 27.02.2025 e della nota n. 6028/2025, con la quale è stato chiesto l’accesso agli atti …. e il successivo ricorso, relativamente alla pratica in oggetto, si comunica che, a seguito di un’approfondita ricerca negli archivi dell’ufficio scrivente, la documentazione richiesta non risulta essere presente agli atti ”.
4. Alla camera di consiglio del 18 giugno 2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
5. In particolar modo, il Collegio ritiene di non poter avallare la tesi di parte ricorrente prospettata in sede di udienza pubblica, secondo cui il riscontro tardivo della p.a. comunale alla sua istanza di accesso sarebbe parziale, in quanto avrebbe ad oggetto soltanto i documenti chiesti sub a), ossia i titoli originari da cui deriverebbero le iscrizioni catastali pregiudizievoli, ma non anche le comunicazioni intercorse tra Comune e Catasto in merito.
Dalla lettura del provvedimento avversato, per converso, si evince come l’Amministrazione comunale abbia fatto espresso riferimento all’intera domanda di accesso formulata dalla parte ricorrente, precisando di non aver rinvenuto, agli atti del proprio carteggio, nessuno dei documenti chiesti dal privato all’esito di accurate ricerche.
Sul punto, la g.a. ha già avuto modo di chiarire come “ Spetta all'amministrazione destinataria dell'istanza di accesso l'indicazione, sotto la propria responsabilità, degli atti inesistenti o indisponibili che non è in grado di esibire, con l'obbligo di dare dettagliato conto dei motivi di tale impossibilità non essendo sufficiente una mera affermazione della loro inesistenza negli scritti difensivi ” (T.A.R. Campania, Napoli, n. 899/2023), precisando come tale determinazione comporti il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, con conseguente improcedibilità del giudizio pendente, tenuto conto che “ L'oggetto dell'accesso documentale si sostanzia nel diritto a ricevere copia di atti già formati ed esistenti al momento della richiesta, senza che l'amministrazione sia tenuta a reperirli presso altri soggetti o a svolgere complesse attività istruttorie ulteriori rispetto al mero recupero e riproduzione dei documenti dal proprio archivio ” (Cons. Stato, n. 374/2022).
6. Nel caso in esame, l’Amministrazione intimata ha riscontrato l’istanza del privato, certificando di non aver rinvenuto nei propri archivi la documentazione per la quale è stata presentata istanza di accesso, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese tra le parti alla luce dell’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO