Decreto cautelare 22 marzo 2019
Ordinanza cautelare 19 aprile 2019
Sentenza 16 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 16/10/2023, n. 3071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 3071 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/10/2023
N. 03071/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00623/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 623 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Maria Dacquì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Schittino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
- dell’ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale l’intimata Azienda sanitaria ha disposto:
a) il sequestro sanitario con divieto di movimentazione in entrata ed uscita dei capi di bestiame di cui agli allegati A, B e C della nota prot. n. -OMISSIS-;
b) l’obbligo di destinare il latte prodotto nell’alleva-mento all’alimentazione dei propri animali;
c) l’isolamento del bestiame all’interno dei propri pascoli;
d) il divieto di effettuare la mungitura degli animali;
e) l’obbligo di riporre il letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione in luogo inaccessibile agli animali, in uno al divieto di utilizzo per le orticolture;
f) il divieto di abbeveraggio nei corsi d’acqua o vasche comunicanti con altri O.S.A.;
g) l’obbligo della distruzione con fuoco od interrati previa aspersione con disinfettante di tutto il fieno, la paglia, lo strame e qualsiasi materiale o sostanza venuta a contatto con gli animali infetti;
h) l’obbligo di comunicare all’ASP di Caltanissetta ogni caso di malattia o di morte di animali;
i) l’abbattimento senza diritto di indennizzo e spese a carico, con destinazione delle carni all’uso alimentare, dopo la visita sanitaria post-mortem favorevole, dei capi di bestiame di cui nell’allegato A;
l) la termodistruzione delle carcasse dei capi di cui nell’allegato B, con spese a carico e senza diritto di indennizzo;
m) l’abbattimento di tutti i capi di cui all’allegato C, termodistruzione delle carcasse, senza indennizzo e con spese a carico della parte;
n) la disinfezione dei luoghi di ricovero degli animali e delle attrezzature ivi allocate, dopo l’ultimazione delle opera-zioni di abbattimento dei capi;
o) la revoca del codice aziendale -OMISSIS-
- della nota n. -OMISSIS-, che ha proposto l’emanazione dell’anzidetta ordinanza;
- del verbale del 14 dicembre 2018;
- del verbale di sequestro n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto antecedente, consequenziale e connesso;
nonché per la condanna
dell’intimata amministrazione al risarcimento dei danni patiti da parte ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2023 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato l'ordinanza n. -OMISSIS- dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, che ha disposto, in particolare, l'abbattimento dei capi di bestiame del suo allevamento.
Ciò all’esito di un accertamento svolto dai competenti servizi veterinari il 14 dicembre 2018, nel cui ambito sono state rilevate gravi violazioni all'interno del suddetto allevamento « riguardanti la movimentazione senza autorizzazione di animali all'interno del gregge, l'occultamento di capi risultati infetti eludendone il loro abbattimento, la mancata identificazione di capi ovi-caprini e/o l'alterazione dell'identificazione di capi, realizzando in tal modo le condizioni per la diffusione della brucellosi ovi-caprina ».
1.1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo sulla scorta delle seguenti ragioni.
1.1.1. Violazione dell'ordinanza del Ministero della salute del 28 maggio 2015 ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto il provvedimento in questione è stato emanato in violazione delle linee guida per l'abbattimento del totale dell'effettivo in focolaio di brucellosi.
1.1.2. Violazione di legge (l. n. 615 del 1964; artt. 105, 106 e 110 del d.P.R. n. 320 del 1954; D.M. n. 651 del 27 agosto 1994; art. 5 dell'ordinanza del Ministero della salute del 28 maggio 2015) ed eccesso di potere sotto ulteriori profili, in quanto il provvedimento impugnato non ha seguito l'iter procedimentale di cui all'art. 5, dell'O.M. del 28 maggio 2015, che prevede la previa diffida di abbattimento all'allevatore disponendo solo nei casi più gravi l'abbattimento coattivo (e comunque parziale, salve ipotesi eccezionali) dei capi. Il provvedimento sarebbe anche sproporzionato e viziato da carente istruttoria, illogicità e abnormità.
1.1.3. Violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10, l. n. 241 del 1990, in quanto è stata pretermessa la partecipazione procedimentale del ricorrente.
1.2. Il ricorrente ha anche chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimità del provvedimento. Ha quantificato le somme dovutegli (nell'ambito dell'istanza cautelare) in complessivi euro 31.190,00, di cui euro 16.390,00 quale risarcimento per la perdita dei capi di bestiame, ed euro 15.000,00 a titolo di spese di abbattimento.
2. Con decreto-OMISSIS- è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche di parte ricorrente.
3. Con decreto n. 43 del 5 aprile 2019 il ricorrente è stato provvisoriamente ammesso al gratuito patrocinio.
4. Si è costituita l'azienda sanitaria intimata, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
5. Con ordinanza n.-OMISSIS-è stata respinta l'istanza di misure cautelari di parte ricorrente.
6. All'udienza pubblica del 19 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente ricorso verte sull’ordinanza resa dalla resistente Azienda sanitaria che ha, in particolare, disposto l’abbattimento dei capi dell’allevamento di parte ricorrente.
2. Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto rigettato.
2.1. Come evidenziato in sede cautelare, il provvedimento è stato adottato in applicazione dell’art. 6, c. 6, del D.A. n. 2113 del 26 ottobre 2017.
Tale disposizione prevede che « i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10 della Ordinanza Ministeriale del 28 maggio 2015, ovvero nel caso in cui siano accertate la sostituzione di animali, l'alterazione dell'identificazione, le movimentazioni non autorizzate, la diffusione dolosa di malattia infettiva o l'uso di sostanze farmacologicamente attive atte a mascherare gli esiti delle prove diagnostiche, fatte salve le necessarie comunicazioni all'autorità giudiziaria, procedono alla revoca del codice di allevamento e adottano l'ordinanza di sequestro e abbattimento degli animali senza indennizzo ».
L’art. 10 della menzionata ordinanza ministeriale così dispone: « 1. Il Servizio veterinario, nei casi di sospetta sostituzione di animali, sospetta alterazione dell'identificazione, sospetta movimentazione non autorizzata, sospetta diffusione dolosa di malattia infettiva o sospetta vaccinazione non autorizzata o sospetto uso di sostanze farmacologicamente attive, atte a mascherare gli esiti delle prove diagnostiche, sospende la qualifica sanitaria degli allevamenti interessati e le procedure di indennizzo eventualmente in corso ed effettua i controlli ritenuti necessari, ivi compresi quelli di natura genetica. 2. Nel caso in cui siano accertate la sostituzione di animali, l'alterazione dell'identificazione, le movimentazioni non autorizzate, la diffusione dolosa di malattia infettiva o l'uso di sostanze farmacologicamente attive atte a mascherare gli esiti delle prove diagnostiche, fatte salve le necessarie comunicazioni all’autorità giudiziaria, il Servizio veterinario revoca il codice di allevamento e adotta l'ordinanza di sequestro e abbattimento degli animali senza indennizzo. 3. In caso di sospetto di utilizzo non autorizzato di vaccino RB51, fatti salvi i provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria, si applica il protocollo operativo di cui all'Allegato 3 ».
Nel caso di specie, è indubbia la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 6, c. 6, D.A. n. 2113/2017, atteso che – come può leggersi dal provvedimento per cui è causa – sono state accertate: i. la movimentazione senza autorizzazione di animali all’interno del gregge; ii. l’occultamento di capi risultati infetti; iii. la mancata identificazione di capi ovi-caprini; iv. l’alterazione dell’identificazione dei capi.
Ne discende che, ricorrendo i presupposti della norma in questione, l’amministrazione non poteva che disporre l’abbattimento dei capi di parte ricorrente, provvedendo altresì a revocare il codice di allevamento, come avvenuto nel caso di specie.
L’attività svolta dall’amministrazione resistente va, pertanto, ricondotta al paradigma dell’attività vincolata, come del resto emerge dall’ordine di restituzione della procura di Caltanissetta, versato in atti, in cui si è dato atto della « necessità che le Autorità amministrative competenti procedano al loro [ i.e. dei capi di bestiame] abbattimento ».
2.3. Ricondotta ai corretti parametri l’attività dell’amministrazione resistente, non può che concludersi nel senso del rigetto dei tre motivi di ricorso.
2.3.1. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente.
Essi vanno rigettati in quanto hanno erroneamente individuato quale paradigma violato le disposizioni in materia di abbattimento dei capi affetti da brucellosi, laddove ciò le disposizioni applicate nel caso di specie – come si è visto – sono state quelle volte a sanzionare la condotta di movimentazione senza autorizzazione degli animali, di occultamento di capi infetti, di mancata identificazione dei capi e di alterazione della loro identificazione ex art. 6, c. 6, D.A. n. 2113/2017, di cui parte ricorrente non ha fatto alcuna menzione nel ricorso.
2.3.2. Il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato perché con lo stesso sono state lamentate violazioni di carattere meramente procedimentale, pacificamente irrilevanti ai fini dell’annullabilità del provvedimento laddove si sia a fronte – come nel caso di specie – di attività vincolata, il cui esito non avrebbe potuto essere inciso dall’apporto partecipativo del privato (art. 21- octies , c. 2, l. n. 241 del 1990).
2.4. Va, infine, rigettata l’istanza risarcitoria di parte ricorrente, in quanto mancante dell’essenziale presupposto della dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato.
3. Stante quanto precede:
- il ricorso è manifestamente infondato e va rigettato;
- le spese possono trovare compensazione, tenuto conto della natura degli interessi sottoposti all’attenzione del decidente;
- va rigettata l’istanza di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, stante la manifesta infondatezza del ricorso (art. 74, c. 2, d.P.R. n. 115 del 2002).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Rigetta l’istanza di ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.