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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 2500/2017 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(p.iva ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 P.IVA_1 in atti, dall'Avv. Pupo Tullia
APPELLANTE
E
(c.f.: ) rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'Avv. Filareti Leonardo Rocco
(p.iva: ) rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa, giusta procura in atti, Avv. Bevilacqua Antonello
APPELLATI
[...]
[...]
Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Cariati nei confronti Controparte_1
del , della di e di Parte_1 Controparte_4 CP_5 al fine di ottenere il risarcimento del danno di € 2.544,07 subito in Controparte_3
data 25.10.2013, nel Comune di quando alla guida Pt_1 Controparte_3 dell'autovettura Volkswagen Golf Tg. BJ 438 YA, di proprietà dell'attrice, assicurata con la entre era in Via Francesco Simonetti, si era imbattuto Controparte_6
in alcuni paletti in ferro infissi nella sede stradale, non visibili e neppure segnalati, riconducibili ad un cantiere edile per lavori di manutenzione di un tratto di strada comunale e nel tentativo di evitare i predetti paletti, era andato a impattare contro l'autovettura Audi Q3, di proprietà della Tg. EL 628 RM, condotta Controparte_7
da CI Felicita.
L'attrice ha sostenuto che i predetti danni fossero stati cagionati dall'omessa custodia della strada da parte del e del cantiere da parte della e ha quindi Pt_1 CP_4 concluso chiedendo al Giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dei convenuti, per tutti i danni materiali subiti dall'autovettura Volkswagen Golf Tg. BJ 438 YA di proprietà della sig.
[...]
, a causa del sinistro di cui in premessa e per l'effetto, condannare i CP_1
convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti danni in favore dell'attrice nella misura di Euro 2.544,07 di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, e comunque entro i limiti di competenza del Giudice di Pace, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro o da quando sono dovuti sino al soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art 93 c.p.c. nei confronti del sottoscritto difensore”.
(già costituendosi in giudizio ha contestato Controparte_2 Controparte_8
tutto quanto ex adverso dedotto e ha concluso chiedendo al Giudice di prime cure di:
“-accertare e dichiarare la inammissibilità della chiamata diretta di Controparte_8
oggi e, di conseguenza, disporne l'estromissione dal giudizio, con Controparte_2
condanna al pagamento delle spese di lite;
- accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improponibilità della domanda attrice per inoperatività della polizza, con condanna al pagamento delle spese di lite.
In via subordinata e nel merito:
- rigettare la domanda attrice perché totalmente infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Il , costituendosi in giudizio, dopo aver contestato tutto quanto Parte_1 dedotto dall'attore, ha concluso chiedendo al Giudice di prime cure di: “in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per territorio sancendo la competenza del Giudice di Pace di Cosenza.
In via subordinata e, nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata.
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e scongiurata ipotesi in cui venga provato il fatto lesivo, in relazione all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, Voglia il giudice adito dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore, per difetto di legittimazione passiva del . Parte_1
Con riserva di altro dedurre, provare ed eccepire anche alla luce delle difese di parte attrice e delle altre parti convenute. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
All'esito della prima udienza parte attrice è stata autorizzata a chiamare in causa la che pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. Controparte_9
Esperita l'istruttoria mediante produzioni documentali, prova per testi, ed espletamento di C.T.U., il Giudice di pace di Cariati con sentenza n. 35/17 del 20/6/2016, depositata in data 29/5/2017 ha accolto la domanda e ha condannato “l'Ente e i convenuti appaltatori” in solido al pagamento di € 2.300,00 oltre accessori, spese di lite e di c.t.u.
Il ha proposto appello avverso la predetta sentenza con atto di Parte_1
citazione spedito per la notifica in data 7/09/2017 con il quale ha dedotto quali motivi di doglianza:
- il vizio di motivazione, per non aver il Giudice di prime cure pronunciato sulle eccezioni di incompetenza per territorio del Giudice adito e di difetto di legittimazione passiva dell'ente;
- l'erronea interpretazione dei fatti di causa per aver il Giudice di primo grado fatto riferimento nella sentenza a un “pericolo costituito dalla buca sul manto stradale” e alla
“Provincia di Cosenza”;
- l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, non essendovi stato alcun riscontro di quanto allegato dell'attrice, peraltro in modo del tutto generico, in ordine alla dinamica del sinistro, alla responsabilità del e al danno, del quale ha Pt_1
contestato la quantificazione.
Tanto premesso, il ha chiesto al Tribunale di accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'IIl.mo Tribunale Civile di Castrovillari, in funzione di G
d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione,
- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 283 cpc.; - nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per
l'effetto, dichiarare l'annullamento, ovvero la riforma della sentenza n. 35/2017 - emessa dal Giudice di Pace di Rossano, Dott. , nell'ambito del giudizio N. Per_1
R.G. 843/2014, depositata in cancelleria in data 29.05.2017. Con favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
La prima udienza fissata in citazione è stata differita ex art. 168-bis, quinto comma,
c.p.c. al 26/3/2018.
costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_2
19/3/2018, ha ribadito le difese proposte in primo grado in ordine all'inammissibilità della chiamata diretta, all'inoperatività della polizza e ha contestato la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure e ha concluso chiedendo al
Tribunale di “accogliere l'atto di appello spiegato dal e, in totale Parte_1
riforma della sentenza n. 35/2017 emessa dal Giudice di Pace di Cariati, accertare e dichiarare l'inammissibilità della chiamata diretta di oggi Controparte_8 [...]
e, di conseguenza, disporne l'estromissione dal giudizio, con condanna al CP_2
pagamento delle spese di lite;
- accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improponibilità della domanda attrice per inoperatività della polizza, con condanna al pagamento delle spese di lite;
- accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa unica ed esclusiva di e, di conseguenza, voglia rigettare la domanda spiegata Controparte_1
da , con restituzione a di tutte le somme, Controparte_1 Controparte_2
eventualmente pagate ad essa in ragione della sentenza di primo Controparte_1
grado. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio".
, costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data 23/3/2018, Controparte_1 ha in via preliminare eccepito l'inammissibilità dell'appello e ne ha sostenuto nel merito l'infondatezza e ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “ voglia l'Ecc.mo
Tribunale di Castrovillari adito:
1) Ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione di legge ex artt. 342
e 348 bis c.p.c. e per carenza dei requisiti necessari e per l'effetto rigettare detto gravame promosso da e, per l'effetto, voglia confermare in toto Parte_1
la sentenza n°35/2017 emessa dal Giudice di Pace di Rossano Ex Cariati. 2) Ritenere e dichiarare illegittimo ed infondato e, per l'effetto rigettare rappello promosso dal e confermare in toto la sentenza n°35/2017 emessa Parte_1
dal Giudice di Pace di Rossano Ex Cariati.
3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali per entrambi i giudizi, in favore dell'appellata e da distrarsi in favore del patrocinatore antistatario.”
Gli appellati , pur Controparte_3 Controparte_3 Controparte_3
ritualmente citati, non si sono costituiti.
Acquisito il fascicolo di primo grado, le parti costituite hanno precisato le conclusioni e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
Il Tribunale osserva: deve in via preliminare essere dichiarata la contumacia degli appellati , va, inoltre, Controparte_3 Controparte_3 Controparte_3 disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Tribunale "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado". (Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n.27199).
L'attuale formulazione dell'art. 342 c.p.c. non richiede, pertanto, che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o che ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni di impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare, in modo chiaro ed esauriente, il quantum appellatum, con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata e ai passaggi argomentativi che li sorreggono, e di esplicitare le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice. Ne deriva, nel caso di specie, l'ammissibilità dell'impugnazione, atteso che nell'atto di appello sono individuate in modo puntuale le parti della sentenza che l'appellante ha inteso contestare e le argomentazioni in fatto e diritto a sostegno dei motivi di impugnazione.
Sempre in via pregiudiziale va chiarito che l'eccezione d'inammissibilità ex art 348 bis c.p.c. non va delibata in questa sede, essendo stata superata la fase processuale a tanto deputata (prima udienza di trattazione) e che la stessa deve essere ad ogni modo disattesa, non emergendo all'immediata lettura dell'atto d'appello la sua manifesta infondatezza.
Nel merito, il primo motivo d'appello con cui il ha dedotto il vizio Parte_1
di motivazione della sentenza, per non aver il Giudice di prime cure pronunciato sulle eccezioni di incompetenza per territorio del Giudice adito e di difetto di legittimazione passiva dell'ente, è infondato.
Deve, infatti, rilevarsi che sebbene il Giudice di prime cure non si sia espressamente pronunciato sulle predette eccezioni, la decisione della controversia nel merito, con condanna dell'ente comunale convenuto, integra una decisione implicita affermativa della competenza (Cass. Civ. Sez. 6, 21/09/2016, n. 18535) nonché della legittimazione passiva del predetto ente.
Deve, ad ogni modo, ritenersi l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio per come formulata in primo grado e riproposta in grado d'appello, non avendo il convenuto contestato la competenza del Giudice adito in relazione Pt_1
a tutti i possibili criteri di collegamento, essendosi limitata a contestarne la competenza con rifermento al criterio di cui all'art. 19 c.p.c. e al criterio del "forum delicti", ma non anche a quello del "forum destinatae solutionis" di cui all'art. 20 c.p.c., con conseguente consolidamento della competenza in capo al giudice che procedeva
(Cass. Civ. Sez. 6, 14/06/2013, n. 14934).
Il Tribunale reputa che anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, riproposta in questa sede sia infondata;
la legittimazione ad causam dal lato passivo o legittimazione a contraddire costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui si agisce. Il controllo del Giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a "subire" la pronuncia giurisdizionale (tra le tante, Cass., Sez. 3^,
1 marzo 2004, n. 4121 Cass., Sez. 1^, 12 agosto 2005, n. 16878; Cass., Sez. 1^, 7 ottobre 2005, n. 19647; Cass., Sez. 1^, 23 novembre 2005, n. 24594).
Quando, come nella specie, l'attore affermi la titolarità, in capo al convenuto, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui agisce e il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual
è la legittimatio ad causam, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (Cass., Sez. Un., 29 ottobre 1968, n. 3607; Cass., Sez. Un., 23 agosto 1973, n. 2378; Cass., Sez. 1^, 7 maggio 2003, n. 6935; Cass., Sez. 2^, 2 agosto
2005, n. 16158).
Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, dovendosi, semmai, verificare l'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso in capo all'ente comunale convenuto.
Tanto premesso in ordine alle eccezioni preliminari, il Tribunale reputa che il motivo d'appello con cui è stato dedotta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure, sia fondato.
L'appellante ha, in particolare, sostenuto le dichiarazioni rese dall'unico testimone escusso, , sorella dell'attrice, non fossero idonee a provare le circostanze Tes_1
di luogo e di tempo in cui si era verificato il fatto e il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, non avendo la stessa visto la dinamica dell'incidente.
Il Tribunale che la predetta doglianza sia fondata: dalla lettura del verbale di escussione della predetta testimone, la cui attendibilità il Giudice di prime cure avrebbe dovuto vagliare con particolare rigore, stante lo stretto rapporto di parentela esistente con l'attrice (sorella), emerge che le dichiarazioni della teste si sono rilevate generiche al pari delle stesse allegazioni attoree e risultano, altresì, inattendibili, essendosi la stessa limitata a confermare i capitoli di prova formulati da parte attrice, anch' essi connotati da genericità.
Le predette dichiarazioni appaiono, peraltro, contraddittorie, atteso che la teste dapprima ha dichiarato di aver “sentito” l'urto tra il veicolo condotto da _3 , di proprietà dell'attrice e altra autovettura e non ha fatto alcun riferimento
[...]
alla circostanza che il predetto urto fosse stato causato dal tentativo del di _3
evitare i paletti e successivamente, la stessa ha, invece, confermato il contenuto del cap. 6) formulato nell'atto di citazione relativo alla dinamica del fatto posto a fondamento della richiesta risarcitoria (“Vero che il sig. alla guida Controparte_3 dell'autovettura Volkswagen Golf tentava di evitare i paletti ed impattava trasversalmente con l'autovettura condotta dalla sig. CI IC).
La contraddittorietà delle predette dichiarazioni emerge qualora si consideri che da un lato, la teste ha riferito di essersi allontanata dal luogo in cui è avvenuto il sinistro e di averne “sentito” l'urto (“ero in macchina con mio nipote ed ero Controparte_3 appena scesa dall'auto e lasciata nell'area di intersezione piazza Bilotti - Via
Simonetta”) e non ha fatto alcun riferimento ad una percezione diversa da quella meramente uditiva, così inducendo a ritenere che la stessa non abbia visto la dinamica del fatto da cui è derivato l'urto tra i veicoli e, dall'altro, ha invece confermato quanto sostenuto dall'attore in ordine alla predetta dinamica, pur non avendola vista.
Ne consegue che il Giudice di pace ha erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna dell' al risarcimento del danno, non essendovi prova CP_10 che i danni asseritamente riportati dal veicolo di proprietà dell'attrice fossero ascrivibili al fatto della cosa e, dunque, imputabili a responsabilità del custode, ai sensi dell'art.2051 cod. civ, né che potessero ritenersi comunque cagionati dal fatto colposo del convenuto, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., essendovi solo prova dell'urto tra i due veicoli ma non anche della dinamica fattuale come descritta da parte attrice.
A quanto premesso consegue l'accoglimento dell'appello.
Deve a questo punto essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della chiamata diretta di (oggi proposta in primo grado e Controparte_8 Controparte_2
reiterata in questa sede.
L'eccezione è fondata: deve, infatti rilevarsi che nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge ( e cioè nell'ambito della disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, nell'ipotesi di cui all'art. 12, comma 10, della legge n. 157 del 1992 in materia di attività venatoria e nella fattispecie di cui all'art. 12 legge 24 del 2017 in materia di responsabilità sanitaria) mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana ( vedi tra le altre Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 9516 del 20/04/2007).
Ne deriva che l'attrice non aveva alcun titolo per proporre domanda nei confronti di
[...]
, assicuratrice della CP_5 Controparte_4
A quanto premesso consegue che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la domanda proposta nei confronti del deve essere rigettata e Parte_1
quella proposta nei riguardi di deve essere dichiarata Controparte_8
inammissibile.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di e sono determinate in base ai valori di cui alle tabelle Controparte_1
allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 per entrambi i gradi di giudizio (Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19989 del
13/07/2021).
In applicazione dei parametri previsti per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi
Giudice di Pace di valore inferiore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00, i compensi del primo grado di giudizio sono determinati in € 800,00 (fase di studio della controversia: € 150,00, fase introduttiva del giudizio:€ 150,00; fase istruttoria: € 200,00; fase decisionale: € 300,00); in applicazione dei parametri previsti per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 1.100,00 ed €
5.200,00, i compensi del presente grado di giudizio sono determinati in € 1.400,00
(fase di studio: € 250,00; fase introduttiva:€ 250,00; fase istruttoria: € 450,00, fase decisionale: € 450,00).
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in grado di appello iscritta al n. 2500/2017 avverso la sentenza n. 35/17 del Giudice di pace di Cariati del 20/6/2016, depositata in data 29/5/2017, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di , Controparte_3 Controparte_3 [...]
Controparte_3 2. ACCOGLIE l'appello e in parziale riforma della sentenza n. 35/17 del Giudice di pace di Cariati del 20/6/2016, depositata in data 29/5/2017 RIGETTA la domanda proposta in primo grado da nei confronti del e Controparte_1 Parte_1
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda proposta da nei riguardi di Controparte_1
; Controparte_8
3. CONDANNA al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1 delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4. CONDANNA al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 221,50 per esborsi ed €
1.400,00 per compensi, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
5. CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
(già delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 800,00 Controparte_8
per compensi, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
6. CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
(già delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € Controparte_8
1.400,00 per compensi, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
7. PONE le spese di c.t.u. definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in data 01/3/2025.
La Giudice
dott.ssa Simona Graziuso