Rigetto
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/05/2025, n. 3953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3953 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03953/2025REG.PROV.COLL.
N. 06628/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6628 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele D’Ottavio e Giuseppe D’Ottavio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci e uditi per parte appellata l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è il provvedimento con cui il Ministero dell’economia e delle finanze, conformandosi al parere del Comitato di verifica, ha respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e concessione dell’equo indennizzo presentata dall’appellante, con riferimento all’infermità « c-OMISSIS-» .
2. I fatti rilevanti per la vicenda, quali emergono dagli atti e dai documenti di causa, possono essere sintetizzati come segue:
- l’appellante è un militare della Guardia di Finanza, in servizio dall’ottobre del 1986;
- nel corso di tutta la carriera, egli è stato impiegato in delicate attività investigative relative alla criminalità organizzata, prestando servizio presso il Nucleo regionale di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Palermo, presso il Centro operativo della DIA (Direzione investigativa antimafia) di Reggio Calabria e presso la Sezione operativa della DIA di Trapani;
- in data 11 giugno 2015, durante il servizio, l’appellante è stato colpito da un -OMISSIS- e sottoposto con urgenza ad un intervento di angioplastica;
- in data 31 marzo 2021, è stata diagnosticata all’appellante una «cardiopatia ischemica cronica, già rivascolarizzata con angioplastica ed inserzione di stent medicato, in trattamento con farmaci salvavit a», nonché un «prolasso del lembo anteriore della mitrale condizionante insufficienza valvolare di grado lieve-moderato ed ectasia della radice aortica» ;
- il successivo 19 aprile, pertanto, egli ha presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sopra menzionata infermità e per la concessione dell’equo indennizzo;
- con parere prot. 77046/2021, reso nell’adunanza n. 2940 del 13 giugno 2022, il Comitato di verifica ha negato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità dell’appellante;
- con decreto prot. 783/2023, il Ministero ha recepito il parere del Comitato e ha negato la spettanza dei benefici richiesti.
3. La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto contro gli atti predetti e ha compensato le spese di lite tra le parti.
3.1. Il giudice di primo grado, premessa una ricostruzione dei principi applicabili alla materia, ha ritenuto che gli eventi di servizio valorizzati nell’istanza non siano « connotati dal prospettato carattere di straordinarietà rispetto agli ordinari compiti di istituto degli appartenenti alla Guardia di Finanza», come richiesto ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo. Non possono, in ogni caso, giovare al ricorrente né « le argomentazioni di carattere medico-legale sviluppate nella relazione di parte », formulate in chiave meramente probabilistica e tali da rientrare all’interno del margine di opinabilità tipico di ogni accertamento tecnico-discrezionale, né la dedotta assenza di « fattori di rischio individuali », circostanza che non sarebbe specificamente comprovata.
4. L’appello è affidato ad un unico, articolato motivo, con cui si deduce «Nullità della sentenza per contraddittorietà ed incongruenza della motivazione, nonché travisamento dei presupposti di fatto e documentali, difetto di adeguata istruttoria e violazione del principio regolatore dell’onere della prova» .
5. Il Ministero appellato ha argomentato per il rigetto del ricorso, riportandosi al contenuto della relazione allegata alla propria memoria.
6. All’udienza pubblica del 18 marzo 2025, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
7. Nell’unico, articolato, motivo di ricorso, l’appellante contesta la valutazione di “non straordinarietà” del servizio prestato nella Guardia di finanza, ritenuta in contrasto con gli elementi informativi acquisiti nel corso dell’istruttoria (e riportati nelle stesse premesse del parere del Comitato di verifica). Il servizio svolto sarebbe stato senz’altro caratterizzato da «gravi rischi personali e da una costante e forte tensione con conseguente stress operativo» e connotato da eccezionalità, come attestato dai numerosi riconoscimenti ricevuti. L’appellante ritiene, inoltre, di aver adeguatamente dimostrato l’assenza di fattori endogeni preminenti, quale deriverebbe dalla costante idoneità al servizio e dall’ottima salute goduta fino all’insorgenza della patologia cardiaca. Deduce, infine, che il T.a.r. non avrebbe tenuto conto della perizia di parte, che, sulla base della letteratura scientifica, ha univocamente correlato la patologia dell’appellante allo « stress da lavoro correlato (SLC)» .
8. L’appello è infondato.
8.1. Secondo l’art. 11 del regolamento approvato con d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato di verifica “ accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione ”. L’accertamento di tale rapporto causale spetta, in via esclusiva, a tale organo, la cui espressione « rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso, sia per la sua composizione, nella quale sono presenti sia professionalità mediche che giuridiche ed amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali» ( ex multis, Cons. Stato, sez. II, 21 marzo 2024, n. 2774)
8.2. Il giudizio del Comitato « si impone all’amministrazione, che deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base agli elementi a sua disposizione che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato stesso, con conseguente richiesta di nuovo parere ». (Cons. Stato, sez. II, 27 dicembre 2023, n. 11265). Quale atto connotato da elevata discrezionalità tecnica, il parere del Comitato « non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l’inattendibilità metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale » ( ex multis , Cons. Stato, sez. I, parere 21 febbraio 2024, n. 184, sez. II, 26 gennaio 2024, n. 845; 20 luglio 2022, n. 6456; sez. IV, 27 giugno 2017, n. 5357).
8.3. In definitiva, nell’ambito del procedimento di cui trattasi, al giudice amministrativo è consentita solo “ una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, mentre l’accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all’organo medico (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1454, 8 giugno 2009, n. 3500, 9 marzo 2017, n. 1435 e 27 giugno 2017, n. 5357; Cons. Stato Sez. II, 28 maggio 2021, n. 4136) ” (Cons. Stato, sez. II, 27 dicembre 2024, n. 10398).
9. Ciò premesso, il parere del Comitato risulta immune dalle censure dedotte con l’atto di appello.
9.1. L’organo tecnico ha considerato, in primo luogo, la natura e le caratteristiche dell’infermità, che corrisponde ad una « necrosi di una zona circoscritta o estesa di tessuto miocardico causata da ischemia protratta per occlusione di un vaso coronarico interessato da processo aterosclerotico o da fenomeni funzionali stenosanti (spasmi), favorito da fattori di rischio individuali, congeniti o acquisiti, e frequentemente legato alle abitudini di vita del soggetto» . Si tratta, dunque, di una patologia tipicamente riconducibile a condizioni personali o allo stile di vita (fumo, alimentazione scorretta o sedentarietà), che già in via astratta appare difficilmente riferibile ad eventi di servizio specifici.
9.2. A tale proposito, non può ritenersi che « l’assenza di fattori preminenti endogeni » sia stata « dimostrata documentalmente … dalle notizie comunicate dal Ministero delle Finanze ed estratte dal foglio matricolare e dai restanti atti e documenti di servizio » (cfr. pag. 16-17 dell’atto di appello). L’idoneità al servizio, attestata dai predetti documenti, è indicativa di uno stato di salute – a quel momento – compatibile con l’espletamento dell’attività lavorativa, ma non vale certo ad escludere l’esistenza di una predisposizione individuale o l’incidenza di fattori personali nella genesi dell’infermità successivamente manifestatasi.
9.3. Per altro, ancor più rilevante, profilo il Comitato ha ritenuto che il servizio prestato «non sia stato caratterizzato da particolari abnormi responsabilità ovvero da eccezionali disagi tali da prevalere, rispetto agli elementi individuali favorenti, nell'insorgenza o nella successiva evoluzione dell'infermità» . Anche tale valutazione, conforme alla giurisprudenza in materia, non è scalfita dalle censure dedotte dall’appellante.
9.4. Per costante orientamento di questo Consiglio ( ex multis, Cons. Stato, sez. II, 9 ottobre 2023, n. 8756; sez. I, 11 dicembre 2023, n. 1514), infatti, «nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa ».
9.5. Ciò premesso, è certamente vero che l’appellante ha operato in un ambito che richiede elevati livelli di impegno e responsabilità, prestando un contributo personale connotato da efficienza, dedizione e profili di eccellenza (come dimostrano i riconoscimenti ricevuti). Tuttavia, questi elementi, per quanto meritevoli di considerazione, non sono sufficienti a configurare una condizione lavorativa eccezionale ai fini del giudizio di dipendenza di cui al d.P.R. 461/2001, tenuto conto del contesto di riferimento. Invero, proprio nei settori operativi più sensibili, l’elevato carico di impegno e tensione nervosa può rappresentare una componente “fisiologica” della funzione svolta, senza che ciò, in difetto di accadimenti straordinari, possa assumere rilievo medico-legale ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. A ritenere diversamente, del resto, dovrebbe presumersi dipendente da causa di servizio qualsiasi infermità manifestatasi in soggetti impegnati in incarichi di elevata responsabilità o complessità, solo in quanto caratterizzati da un intrinseco potenziale stressogeno.
9.6. Quanto alla perizia di parte, essa si è pronunciata sul nesso di dipendenza – ritenendolo « tanto verosimile da poter essere equiparabile a certezza » – valorizzando la letteratura scientifica che individua nello stress lavoro-correlato un importante fattore di rischio cardiaco e ritenendolo nel caso di specie determinante, considerata l’assenza di stati patologici pregressi. Il documento contiene considerazioni che attengono al merito tecnico insindacabile delle valutazioni compiute del Comitato di verifica, senza far emergere profili di irragionevolezza o incontestabile erroneità delle conclusioni raggiunte dall’organo. Peraltro, la perizia valuta il nesso causale con riferimento ad un episodio clinico – l’« -OMISSIS- » occorso all’appellante nel 2015 – che non coincide con la patologia cardiaca cronica ( «cardiopatia ischemica cronica ») per la quale è stato richiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
10. Infine, non può influire sull’esito del giudizio il principio di non contestazione (art. 64, comma 2, c.p.a) più volte invocato dall’appellante. In primo luogo, l’applicazione di tale principio deve coordinarsi con la particolare struttura del processo amministrativo di legittimità « che di regola fa seguito ad un procedimento amministrativo, le cui risultanze, tradotte nei relativi atti, vanno tenute per ferme, quanto meno sino a prova contraria » (Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2018, n. 160). Non integra, pertanto, una “non contestazione” la condotta processuale dell’amministrazione che non ribadisca espressamente la sussistenza dei fatti contestati dal ricorrente, quando tali fatti siano già posti a fondamento del provvedimento impugnato (Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2025, n. 2195; sez. III, 22 gennaio 2018, n. 393).
10.1. Il principio richiamato, in ogni caso, può avere ad oggetto solo semplici circostanze di fatto, non la loro componente valutativa, che è oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice (Cass. civ., sez. VI, ord. 21 dicembre 2017, n. 30744). Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non rilevano però i meri accadimenti, bensì valutazioni complesse e opinabili – quali la straordinarietà del servizio prestato e il nesso eziologico con la patologia lamentata – che esulano dall’ambito applicativo del principio in questione.
11. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
11.1. Le spese del grado, nondimeno, possono essere compensate in relazione alla particolarità della questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.