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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1835/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1835/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOBILI MATTEO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FERRARI MASSIMILIANO
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PREVIDI CLAUDIO e dell'avv. _1 C.F._1
VISENTINI GIULIA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettive note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 1123/22 il Tribunale di Modena, in accoglimento della domanda attorea, condannava la a pagare alla euro 402.729,50 oltre Parte_1 _1
interessi legali, a titolo di prezzo per la fornitura, nel corso del 2017, di prodotti di origine animale;
rigettava invece la domanda riconvenzionale della di Parte_1
pagamento di euro 144.803,18 per vendite di merci da essa effettuate alla , e _1
di euro 366.708,09, somma pretesa a titolo risarcitorio dalla per Controparte_2
la quale la convenuta esercitava diritto di rivalsa verso l'attrice, <oltre pagina 1 di 8 all'ulteriore risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e/o, in via residuale, di natura extracontrattuale>>.
Il Tribunale riteneva applicabile alla vendita dedotta dall'attrice il diritto italiano, e respingeva quindi l'eccezione di prescrizione non essendo trascorso il termine decennale da applicarsi in luogo di quello triennale previsto dalla legge tedesca;
rilevava come il credito della era stato riconosciuto dal legale rappresentante _1
della con mail del 13.9.2018; osservava che l'importo oggetto della Pt_1
domanda attorea era stato dalla già calcolato al netto dell'importo delle _1
fatture emesse nei suoi confronti dalla , e che, quanto alla riconvenzionale di Pt_1
risarcimento danni parte di una società terza pan e al trasferimento per nave tra Indonesia e CP_2
Vietnam….la genericità delle deduzioni della convenuta non permettono di chiarire
i rapporti intercorsi tra le parti, evidenziando peraltro l'estraneità della stessa rispetto all'oggetto dedotto nella presente vertenza>>.
Avverso tale sentenza proponeva appello la chiedendo che, in totale riforma Pt_1
della decisione impugnata, la domanda attorea fosse rigettata e le proprie riconvenzionali accolte.
La si costituiva deducendo l'infondatezza dell'impugnazione e proponendo _1
appello incidentale per il riconoscimento degli interessi moratori al tasso degli interessi commerciali.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe all'udienza del 28.6.2024 sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note.
2) Come dedotto dalla con il primo motivo di appello, al contratto dedotto Pt_1
dalla quale titolo delle propria pretesa va applicata la legge tedesca. _1
Il Tribunale, pur avendo correttamente ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 4 a)
Reg. CE 593/8 a norma del quale la lex contractus è quella del luogo ove ha sede il venditore, ha poi del tutto erroneamente affermato che avendo la agito per il Pt_1
riconoscimento di un controcredito verso l'attrice, ed avendo la sede in Pt_1
pagina 2 di 8 Castelnuovo Ragone, <emerge trasparente l'applicabilità del criterio d collegamento della legge applicabile di cui al Reg. CE 593/08, seppure in senso inverso>>.
Nulla osta, invece, a che contratti diversi conclusi dalle stesse parti siano regolati da leggi diverse.
Nel caso di specie, non risultando scelta dai contraenti la legge da applicare al contratto, a norma dell'art. 4 a) cit., trattandosi di vendita di beni mobili, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale, e dunque dal diritto tedesco.
La , che nell'atto introduttivo di primo grado non ha dedotto altra causa _1
petendi che la vendita, nella memoria ex art. 183 c6 n.1) cpc, ed ora anche in appello, ha sostenuto che, essendo il rapporto con la <contraddistinto dal Pt_1
reciproco scambio di servizi e beni, e considerato che questi ultimi sono stati acquistati dalla convenuta anche ai fini della loro rivendita, quindi a fini distributivi, e che per la maggior parte non erano stati prodotti in Germania e non sono neppure ivi transitati>>, vi fossero i presupposti per l'applicazione della legge italiana.
Deve tuttavia rilevarsi che non vi è adeguata prova, in atti, che l'obbligazione di pagamento della sia sorta da un contratto diverso dalla vendita, e, in Pt_1
particolare da un contratto di distribuzione;
tanto meno di tale diverso contratto è dimostrato il contenuto così da poter pervenire ad attribuire alla la Pt_1
prestazione caratteristica (art. 4 c2 Reg. cit.) o rinvenire nell'Italia il paese con il collegamento più stretto (art. 4 c3 Reg. cit.).
Va dunque applicata al contratto di vendita dedotto dall'attrice, il diritto tedesco il cui §195 prevede un termine di prescrizione ordinaria triennale, con decorrenza dall'ultimo giorno dell'anno in cui il credito è sorto;
nel caso di specie, il termine iniziò a decorrere dal 31.12.2017.
Tuttavia, l'eccezione di prescrizione va respinta.
pagina 3 di 8 Come rilevato dalla , tale termine di prescrizione è stato interrotto dal _1
riconoscimento di debito di cui alla mail del 18.4.2018 inviata da Per_1
legale rappresentante della .
[...] Pt_1
A norma del §212 il termine di prescrizione è, infatti, interrotto se il debitore
<riconosce il credito del creditore>> effettuando un pagamento parziale, pagando gli interessi, dando una garanzia o <in qualsiasi altra maniera>>.
Il riconoscimento di debito del 18.4.2018 è senz'altro valido ai sensi del §782 in quanto fondato sull'allegato estratto conto predisposto dalla stessa , che Pt_1
ricapitola tutti i rapporti dare e avere fra le parti (nonché quelli fra altre società loro riferibili), da cui emerge la posizione debitoria di di complessivi Pt_1
662.000,00 riportata nella mail;
per quanto in particolare riguarda le forniture effettuate dalla alla , l'estratto conto allegato alla mail indica un saldo _1 Pt_1
a debito di quest'ultima di euro 546.264,90,
La notifica della citazione di primo grado del 25.3.2021 è poi intervenuta prima del maturare del nuovo termine triennale di prescrizione, ed ha comportato la sospensione della prescrizione ai sensi del §204.
3)Il secondo motivo di appello è relativo alla asserita infondatezza della pretesa creditoria, ravvisata dalla per il fatto che non si sarebbe in presenza, nel Pt_1
caso di specie, di un riconoscimento di debito.
Al di là della considerazione che, dovendosi applicare la legge tedesca, nessun rilievo hanno le pronunce della S.C. in tema di norme italiane, in ogni caso, non si comprende come possa negarsi valore di riconoscimento di debito al contenuto della mail del 18.4.2018 alla quale, va ribadito, era allegato un estratto conto predisposto dalla stessa . Pt_1
Solo ad colorandum si rileva, allora, che l'esecuzione delle forniture da parte della ed i prezzi applicati nelle fatture sono state dalla stessa inserite _1 Pt_1
nell'estratto conto da essa predisposto, e devono ritenersi ad ogni effetto non pagina 4 di 8 contestate, vieppiù a fronte di una contestazione contenuta in comparsa di risposta del tutto generica, e dunque inidonea agli effetti dell'art. 115 cpc.
4)E' infondato il terzo motivo di appello con il quale sostiene ad essa Pt_1
dovuto l'importo di euro 144.803,18 quale prezzo complessivo di fatture di vendita emesse nei confronti della , avendo questa riconosciuto il debito. _1
Ora, il credito della è stato senz'altro riconosciuto dalla , tanto che Pt_1 _1
questa, richiamate specificamente le fatture relative, lo ha detratto dal proprio credito di euro 547.264,90, domandando in giudizio solo la differenza.
I crediti della per complessivi euro 144.803,18 si sono dunque estinti per Pt_1
compensazione, istituto tanto italiano quanto tedesco, e l'importo non può quindi essere riconosciuto alla . Pt_1
5)Va respinto il quarto motivo di appello con il quale la si duole che il Pt_1
Tribunale abbia rigettato la sua domanda di risarcimento del danno di euro
366.708,09, oltre “ulteriori danni”, con motivazione carente e contraddittoria, ed ha insistito per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie.
Secondo la prospettazione della , essa avrebbe diritto, ai sensi dell'art. 2497 Pt_1
cc, a rivalersi verso la della somma suddetta, pretesa nei suoi confronti dalla _1
, suo partner commerciale, alla quale essa si era rivolta Controparte_3
commissionandole il trasporto in Vietnam -destinataria la società DDP-, di un carico di mangimi animali della società appartenente alla famiglia , CP_4 Per_2
cui facevano capo anche la e la Poiché le autorità doganali _1 CP_5
vietnamite avevano vietato l'ingresso del carico nel paese ed anche <ogni attività riferibile alla DDP…, , avendo perso la possibilità di affidarsi a DDP, CP_2
era costretta a reindirizzare, tramite altri partners commerciali, le proprie spedizioni, inclusa quella “incriminata” con ciò sopportando ulteriori ingenti spese e subendo ingentissime perdite economiche per oltre 1.000.000 di Euro, parte delle quali ha peraltro preteso le venissero risarcite da Parte_1
pagina 5 di 8 ritenendola responsabile, quale sua referente, addebitandogliene i costi per complessivi USD 431.726,03 pari ad € 366.708,09>>.
Ora, è evidente come, quand'anche esistessero effettivamente un credito della verso la ed il preteso diritto di rivalsa di quest'ultimo, l'azione CP_2 Pt_1
di manleva potrebbe essere esercitata solo nei confronti della e non certo CP_4
della , completamente estranea alla vicenda come narrata dalla stessa _1
appellante.
Non pertinente è d'altronde il richiamo all'art. 2497 cc in tema di responsabilità da attività di direzione e coordinamento di un gruppo societario;
non vi è alcuna prova che la esercitasse attività di direzione e coordinamento della prova _1 CP_4
che non può essere fornita con i generici e pertanto inammissibili capitoli di prova orale secondo i quali la famiglia “possiede” la e la (cap. n.2), Per_2 _1 CP_4
e l'operazione in rilievo sarebbe stata gestita da e nell'interesse del gruppo societario (cap. n. 9). Per_2
Tanto meno vi è allegazione e prova che tale supposta attività di direzione e coordinamento sia stata scorrettamente esercitata, e che da ciò sia derivato un danno a terzi. Peraltro la disciplina normativa del rapporto di direzione e coordinamento fra società non implica affatto il superamento del principio di separatezza e reciproca autonomia delle società o imprese del gruppo, per effetto della distinta personalità giuridica di ognuna.
Sono pertanto ininfluenti ai fini del decidere le prove orali articolate dalla ai Pt_1
capp. nn. 1, dal 3 a 8, dal 10 a 14, relativi alla vicenda surriportata.
E' ininfluente ai fini del decidere il cap. n. 16, relativo al fatto che esponenti della si recarono in Ungheria nell'ottica di collaborazione proposta dalla , e Pt_1 _1
così anche il cap. n. 20 relativo alla circostanza che nel 2020 i avrebbero Per_2
bruscamente interrotto le trattative.
Sono inammissibili, poiché totalmente generici, privi di qualsiasi riferimento di luogo e di tempo, e della specificazione dell'oggetto del preteso accordo, il cap. n.
pagina 6 di 8 15 (Vero che i Sig.ri e , in considerazione degli ingenti danni Pt_2 Parte_3
economici cagionati alle società coinvolte nell'operazione “ ” da loro CP_4
promossa, e in particolare, delle centinaia di migliaia di euro di spese ed importi addebitati, anche a titolo risarcitorio, a a causa del blocco del carico Parte_1
e delle successive operazioni di trasporto e riallocazione merci, CP_4
dichiararono di voler rifondere e risarcire detto danno a anche Parte_1
mediante stipulazione di nuovi accordi commerciali oltre che con compensazioni), ed il cap. 17 (<Vero che e concordarono con di Pt_2 Parte_3 Pt_1
astenersi dal richiedere alcun pagamento per le fatture emesse in precedenza, stanti le contestazioni per il danno da oltre un milione di euro cagionato a
e con l'operazione ). Deve infatti ricordarsi che la CP_2 Pt_1 CP_4
richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa
(v. Cass. 20997/11, 9547/09).
6)E' fondato il motivo di appello incidentale con quale la si duole del tasso _1
legale di interesse, e dunque ex art. 1284 c1 cc (v. SS.UU. 12449/24), riconosciutole dal Tribunale.
Non impugnata la data di decorrenza indicata dal primo giudice, gli interessi moratori <al tasso commerciale>>, domandati già in citazione, vanno riconosciuti secondo quanto previsto dal codice di commercio tedesco per i contratti di cui non
è parte un consumatore, e pertanto in misura degli interessi legali, come annualmente stabiliti dall'autorità tedesca, aumentati del 9% annuo (§288 codice di commercio).
7)Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
nei confronti della avverso la sentenza n.1123/22 del Tribunale di _1
Modena; accoglie l'appello incidentale, e per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, condanna la a pagare, sull'importo indicato dal Tribunale, gli Parte_1
interessi al tasso legale come annualmente determinato dall'autorità tedesca aumentato di 9 punti.
Condanna la a rifondere alla le spese di lite del grado, che liquida in Pt_1 _1
euro 2.529,00 per anticipazioni ed euro 19.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo della di versamento Pt_1
di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 26.11.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1835/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOBILI MATTEO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FERRARI MASSIMILIANO
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PREVIDI CLAUDIO e dell'avv. _1 C.F._1
VISENTINI GIULIA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettive note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 1123/22 il Tribunale di Modena, in accoglimento della domanda attorea, condannava la a pagare alla euro 402.729,50 oltre Parte_1 _1
interessi legali, a titolo di prezzo per la fornitura, nel corso del 2017, di prodotti di origine animale;
rigettava invece la domanda riconvenzionale della di Parte_1
pagamento di euro 144.803,18 per vendite di merci da essa effettuate alla , e _1
di euro 366.708,09, somma pretesa a titolo risarcitorio dalla per Controparte_2
la quale la convenuta esercitava diritto di rivalsa verso l'attrice, <oltre pagina 1 di 8 all'ulteriore risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e/o, in via residuale, di natura extracontrattuale>>.
Il Tribunale riteneva applicabile alla vendita dedotta dall'attrice il diritto italiano, e respingeva quindi l'eccezione di prescrizione non essendo trascorso il termine decennale da applicarsi in luogo di quello triennale previsto dalla legge tedesca;
rilevava come il credito della era stato riconosciuto dal legale rappresentante _1
della con mail del 13.9.2018; osservava che l'importo oggetto della Pt_1
domanda attorea era stato dalla già calcolato al netto dell'importo delle _1
fatture emesse nei suoi confronti dalla , e che, quanto alla riconvenzionale di Pt_1
risarcimento danni parte di una società terza pan e al trasferimento per nave tra Indonesia e CP_2
Vietnam….la genericità delle deduzioni della convenuta non permettono di chiarire
i rapporti intercorsi tra le parti, evidenziando peraltro l'estraneità della stessa rispetto all'oggetto dedotto nella presente vertenza>>.
Avverso tale sentenza proponeva appello la chiedendo che, in totale riforma Pt_1
della decisione impugnata, la domanda attorea fosse rigettata e le proprie riconvenzionali accolte.
La si costituiva deducendo l'infondatezza dell'impugnazione e proponendo _1
appello incidentale per il riconoscimento degli interessi moratori al tasso degli interessi commerciali.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe all'udienza del 28.6.2024 sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note.
2) Come dedotto dalla con il primo motivo di appello, al contratto dedotto Pt_1
dalla quale titolo delle propria pretesa va applicata la legge tedesca. _1
Il Tribunale, pur avendo correttamente ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 4 a)
Reg. CE 593/8 a norma del quale la lex contractus è quella del luogo ove ha sede il venditore, ha poi del tutto erroneamente affermato che avendo la agito per il Pt_1
riconoscimento di un controcredito verso l'attrice, ed avendo la sede in Pt_1
pagina 2 di 8 Castelnuovo Ragone, <emerge trasparente l'applicabilità del criterio d collegamento della legge applicabile di cui al Reg. CE 593/08, seppure in senso inverso>>.
Nulla osta, invece, a che contratti diversi conclusi dalle stesse parti siano regolati da leggi diverse.
Nel caso di specie, non risultando scelta dai contraenti la legge da applicare al contratto, a norma dell'art. 4 a) cit., trattandosi di vendita di beni mobili, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale, e dunque dal diritto tedesco.
La , che nell'atto introduttivo di primo grado non ha dedotto altra causa _1
petendi che la vendita, nella memoria ex art. 183 c6 n.1) cpc, ed ora anche in appello, ha sostenuto che, essendo il rapporto con la <contraddistinto dal Pt_1
reciproco scambio di servizi e beni, e considerato che questi ultimi sono stati acquistati dalla convenuta anche ai fini della loro rivendita, quindi a fini distributivi, e che per la maggior parte non erano stati prodotti in Germania e non sono neppure ivi transitati>>, vi fossero i presupposti per l'applicazione della legge italiana.
Deve tuttavia rilevarsi che non vi è adeguata prova, in atti, che l'obbligazione di pagamento della sia sorta da un contratto diverso dalla vendita, e, in Pt_1
particolare da un contratto di distribuzione;
tanto meno di tale diverso contratto è dimostrato il contenuto così da poter pervenire ad attribuire alla la Pt_1
prestazione caratteristica (art. 4 c2 Reg. cit.) o rinvenire nell'Italia il paese con il collegamento più stretto (art. 4 c3 Reg. cit.).
Va dunque applicata al contratto di vendita dedotto dall'attrice, il diritto tedesco il cui §195 prevede un termine di prescrizione ordinaria triennale, con decorrenza dall'ultimo giorno dell'anno in cui il credito è sorto;
nel caso di specie, il termine iniziò a decorrere dal 31.12.2017.
Tuttavia, l'eccezione di prescrizione va respinta.
pagina 3 di 8 Come rilevato dalla , tale termine di prescrizione è stato interrotto dal _1
riconoscimento di debito di cui alla mail del 18.4.2018 inviata da Per_1
legale rappresentante della .
[...] Pt_1
A norma del §212 il termine di prescrizione è, infatti, interrotto se il debitore
<riconosce il credito del creditore>> effettuando un pagamento parziale, pagando gli interessi, dando una garanzia o <in qualsiasi altra maniera>>.
Il riconoscimento di debito del 18.4.2018 è senz'altro valido ai sensi del §782 in quanto fondato sull'allegato estratto conto predisposto dalla stessa , che Pt_1
ricapitola tutti i rapporti dare e avere fra le parti (nonché quelli fra altre società loro riferibili), da cui emerge la posizione debitoria di di complessivi Pt_1
662.000,00 riportata nella mail;
per quanto in particolare riguarda le forniture effettuate dalla alla , l'estratto conto allegato alla mail indica un saldo _1 Pt_1
a debito di quest'ultima di euro 546.264,90,
La notifica della citazione di primo grado del 25.3.2021 è poi intervenuta prima del maturare del nuovo termine triennale di prescrizione, ed ha comportato la sospensione della prescrizione ai sensi del §204.
3)Il secondo motivo di appello è relativo alla asserita infondatezza della pretesa creditoria, ravvisata dalla per il fatto che non si sarebbe in presenza, nel Pt_1
caso di specie, di un riconoscimento di debito.
Al di là della considerazione che, dovendosi applicare la legge tedesca, nessun rilievo hanno le pronunce della S.C. in tema di norme italiane, in ogni caso, non si comprende come possa negarsi valore di riconoscimento di debito al contenuto della mail del 18.4.2018 alla quale, va ribadito, era allegato un estratto conto predisposto dalla stessa . Pt_1
Solo ad colorandum si rileva, allora, che l'esecuzione delle forniture da parte della ed i prezzi applicati nelle fatture sono state dalla stessa inserite _1 Pt_1
nell'estratto conto da essa predisposto, e devono ritenersi ad ogni effetto non pagina 4 di 8 contestate, vieppiù a fronte di una contestazione contenuta in comparsa di risposta del tutto generica, e dunque inidonea agli effetti dell'art. 115 cpc.
4)E' infondato il terzo motivo di appello con il quale sostiene ad essa Pt_1
dovuto l'importo di euro 144.803,18 quale prezzo complessivo di fatture di vendita emesse nei confronti della , avendo questa riconosciuto il debito. _1
Ora, il credito della è stato senz'altro riconosciuto dalla , tanto che Pt_1 _1
questa, richiamate specificamente le fatture relative, lo ha detratto dal proprio credito di euro 547.264,90, domandando in giudizio solo la differenza.
I crediti della per complessivi euro 144.803,18 si sono dunque estinti per Pt_1
compensazione, istituto tanto italiano quanto tedesco, e l'importo non può quindi essere riconosciuto alla . Pt_1
5)Va respinto il quarto motivo di appello con il quale la si duole che il Pt_1
Tribunale abbia rigettato la sua domanda di risarcimento del danno di euro
366.708,09, oltre “ulteriori danni”, con motivazione carente e contraddittoria, ed ha insistito per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie.
Secondo la prospettazione della , essa avrebbe diritto, ai sensi dell'art. 2497 Pt_1
cc, a rivalersi verso la della somma suddetta, pretesa nei suoi confronti dalla _1
, suo partner commerciale, alla quale essa si era rivolta Controparte_3
commissionandole il trasporto in Vietnam -destinataria la società DDP-, di un carico di mangimi animali della società appartenente alla famiglia , CP_4 Per_2
cui facevano capo anche la e la Poiché le autorità doganali _1 CP_5
vietnamite avevano vietato l'ingresso del carico nel paese ed anche <ogni attività riferibile alla DDP…, , avendo perso la possibilità di affidarsi a DDP, CP_2
era costretta a reindirizzare, tramite altri partners commerciali, le proprie spedizioni, inclusa quella “incriminata” con ciò sopportando ulteriori ingenti spese e subendo ingentissime perdite economiche per oltre 1.000.000 di Euro, parte delle quali ha peraltro preteso le venissero risarcite da Parte_1
pagina 5 di 8 ritenendola responsabile, quale sua referente, addebitandogliene i costi per complessivi USD 431.726,03 pari ad € 366.708,09>>.
Ora, è evidente come, quand'anche esistessero effettivamente un credito della verso la ed il preteso diritto di rivalsa di quest'ultimo, l'azione CP_2 Pt_1
di manleva potrebbe essere esercitata solo nei confronti della e non certo CP_4
della , completamente estranea alla vicenda come narrata dalla stessa _1
appellante.
Non pertinente è d'altronde il richiamo all'art. 2497 cc in tema di responsabilità da attività di direzione e coordinamento di un gruppo societario;
non vi è alcuna prova che la esercitasse attività di direzione e coordinamento della prova _1 CP_4
che non può essere fornita con i generici e pertanto inammissibili capitoli di prova orale secondo i quali la famiglia “possiede” la e la (cap. n.2), Per_2 _1 CP_4
e l'operazione in rilievo sarebbe stata gestita da e nell'interesse del gruppo societario (cap. n. 9). Per_2
Tanto meno vi è allegazione e prova che tale supposta attività di direzione e coordinamento sia stata scorrettamente esercitata, e che da ciò sia derivato un danno a terzi. Peraltro la disciplina normativa del rapporto di direzione e coordinamento fra società non implica affatto il superamento del principio di separatezza e reciproca autonomia delle società o imprese del gruppo, per effetto della distinta personalità giuridica di ognuna.
Sono pertanto ininfluenti ai fini del decidere le prove orali articolate dalla ai Pt_1
capp. nn. 1, dal 3 a 8, dal 10 a 14, relativi alla vicenda surriportata.
E' ininfluente ai fini del decidere il cap. n. 16, relativo al fatto che esponenti della si recarono in Ungheria nell'ottica di collaborazione proposta dalla , e Pt_1 _1
così anche il cap. n. 20 relativo alla circostanza che nel 2020 i avrebbero Per_2
bruscamente interrotto le trattative.
Sono inammissibili, poiché totalmente generici, privi di qualsiasi riferimento di luogo e di tempo, e della specificazione dell'oggetto del preteso accordo, il cap. n.
pagina 6 di 8 15 (Vero che i Sig.ri e , in considerazione degli ingenti danni Pt_2 Parte_3
economici cagionati alle società coinvolte nell'operazione “ ” da loro CP_4
promossa, e in particolare, delle centinaia di migliaia di euro di spese ed importi addebitati, anche a titolo risarcitorio, a a causa del blocco del carico Parte_1
e delle successive operazioni di trasporto e riallocazione merci, CP_4
dichiararono di voler rifondere e risarcire detto danno a anche Parte_1
mediante stipulazione di nuovi accordi commerciali oltre che con compensazioni), ed il cap. 17 (<Vero che e concordarono con di Pt_2 Parte_3 Pt_1
astenersi dal richiedere alcun pagamento per le fatture emesse in precedenza, stanti le contestazioni per il danno da oltre un milione di euro cagionato a
e con l'operazione ). Deve infatti ricordarsi che la CP_2 Pt_1 CP_4
richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa
(v. Cass. 20997/11, 9547/09).
6)E' fondato il motivo di appello incidentale con quale la si duole del tasso _1
legale di interesse, e dunque ex art. 1284 c1 cc (v. SS.UU. 12449/24), riconosciutole dal Tribunale.
Non impugnata la data di decorrenza indicata dal primo giudice, gli interessi moratori <al tasso commerciale>>, domandati già in citazione, vanno riconosciuti secondo quanto previsto dal codice di commercio tedesco per i contratti di cui non
è parte un consumatore, e pertanto in misura degli interessi legali, come annualmente stabiliti dall'autorità tedesca, aumentati del 9% annuo (§288 codice di commercio).
7)Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
nei confronti della avverso la sentenza n.1123/22 del Tribunale di _1
Modena; accoglie l'appello incidentale, e per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, condanna la a pagare, sull'importo indicato dal Tribunale, gli Parte_1
interessi al tasso legale come annualmente determinato dall'autorità tedesca aumentato di 9 punti.
Condanna la a rifondere alla le spese di lite del grado, che liquida in Pt_1 _1
euro 2.529,00 per anticipazioni ed euro 19.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo della di versamento Pt_1
di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 26.11.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
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