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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/10/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 16.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte opponente e CP_1
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
[...]
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 993 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabiola
Capparelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Altomonte, alla Via
Giacobini n. 131, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE – OPPONENTE
E
(C.F. e per essa (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
), P.IVA_3
pagina 1 di 7 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto AR
e GU AR ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Roma, al Viale di
Villa Grazioli n. 15, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
NONCHÉ
P.I. ), Controparte_3 P.IVA_4 in persona del legale rappresentante p.t.;
CONVENUTA - CONTUMACE
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione la società proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 22.04.2024, con cui veniva intimato a essa opponente il pagamento della somma di euro 107.215,05, in virtù dell'omessa corresponsione delle rate relative al contratto di mutuo fondiario stipulato il 24.07.2007 tra la e la Parte_2 società la quale, con successivo atto di compravendita, alienava Controparte_3 all'odierna opponente quote e diritti pari alla piena proprietà degli immobili, gravati da due quote frazionate del predetto contratto di mutuo garantite da due quote frazionate delle ipoteche volontarie iscritte a relativa garanzia, siti nel Comune di Corigliano Calabro (CS), Località
Cantinella, alla Via Torre della Rocca s.n.c., identificati in catasto del medesimo comune al foglio
32, particella 1733, sub. 3 e sub. 4.
Il credito derivante dal detto contratto di mutuo, assistito dalle relative ipoteche, per effetto di cessione ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1998 (TUB) giungeva in capo all'odierna opposta.
L'opponente, in particolare, eccepiva il difetto di legittimazione sostanziale dell'opposta; la mancata notifica del titolo esecutivo;
la nullità dell'atto di precetto, poiché il precetto era stato notificato senza tener conto del frazionamento del mutuo.
pagina 2 di 7 2. Si costituiva in giudizio e per essa che, contestando Controparte_1 Controparte_2 gli assunti attorei, chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e di rigettarla, poiché infondata, non provata e prescritta.
3. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non intendeva costituirsi in giudizio
[...]
e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Controparte_3
4. Nelle more del giudizio la procedura esecutiva, promossa sulla base del precetto opposto, è stata dichiarata improcedibile con ordinanza emessa da questo Tribunale in data 25.06.2025.
A seguito della detta pronuncia, mentre parte opponente insisteva nell'accoglimento dell'opposizione, l'opposta chiedeva di dichiararsi la cessata materia del contendere.
5. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e con ordinanza del
26.09.2025 veniva dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione, tenuto conto della vista dichiarata improcedibilità della procedura esecutiva fondata sul precetto opposto.
La causa all'udienza del 16.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
6. Preliminarmente, si rileva che, in ragione dell'estinzione della procedura esecutiva basata sul precetto per cui è causa, meritano di essere scrutinata i soli motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (i.e. difetto di legittimazione sostanziale), mentre per quanto concerne i motivi di opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. (i.e. mancata notifica del titolo esecutivo e nullità dell'atto di precetto) va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguenziale statuizione, ai fini del regolamento delle spese di lite, sulla soccombenza virtuale.
7. Ciò premesso, deve essere rigettato il motivo di opposizione relativo al difetto di legittimazione sostanziale di Controparte_1
Invero, si rileva che in atti è presente la comunicazione della cedente, Parte_2
che dichiara che i crediti di cui al contratto di mutuo sono stati ceduti a
[...] Controparte_1
A tal proposito, si segnala che questo Tribunale condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del pagina 3 di 7 corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale” (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 10200/2021).
Inoltre, in merito alla predetta cessione, in atti è presente la Gazzetta Ufficiale n. 5 del
12.01.2023, in cui viene comunicata detta cessione, in merito alla quale vengono individuati agevolmente i crediti ceduti;
in particolare, erano ricompresi nella cessione i crediti denominati in euro e classificati come “in sofferenza”.
Ebbene, dette caratteristiche sono possedute dal credito per cui è causa tenuto conto che lo stesso è denominato in euro ed è classificato “in sofferenza”, tenuto conto dell'intervenuta decadenza dal beneficio dei termini.
Invero, la Suprema Corte ha precisato che “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 17944/2023).
Inoltre, l'inclusione del credito nelle operazioni di cessione si evince, altresì, dalla disponibilità da parte dell'odierna opposta del contratto di mutuo e delle susseguenti intervenute modifiche (cfr. la già citata Cass. Civ., sez. III, ord. n. 10200/2021; Corte di Appello di Milano n. 220/2024; Corte di Appello di Perugia, n. 386/2024; Tribunale di Terni, n. 812/2024; Tribunale di S.Maria Capua
V., n. 1233/2025),
8. In merito alle spese di giudizio, in ossequio al principio in virtù del quale: “il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (Cass. Civ., sez. VI, sent. n. 24714/2022), deve essere scrutinata la fondatezza dei motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c.
9. Orbene, va rigettato il motivo relativo alla mancata notifica del titolo esecutivo al terzo proprietario, in quanto, in caso di credito fondiario, il mutuante è esonerato dall'obbligo della pagina 4 di 7 notificazione del titolo contrattuale esecutivo sia nei confronti del debitore che nei confronti del terzo proprietario.
Invero, questo Tribunale intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di azione esecutiva promossa in forza di mutuo ipotecario fondiario, l'obbligo di preventiva notificazione del titolo contrattuale esecutivo è escluso anche nel caso in cui l'espropriazione sia condotta nei confronti del terzo proprietario del bene ipotecato” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 27848/2022).
10. Risulta, invece, fondato il motivo relativo alla nullità del precetto, per essere stato ingiunto il pagamento senza tener conto del frazionamento del mutuo e delle ipoteche.
Invero, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che l'odierna opponente, in sede di acquisto degli immobili indicati nel precetto, non si è accollata parte del mutuo frazionato, con la conseguenza che la sua posizione resta del tutto estranea rispetto al contratto di mutuo azionato.
Per tale ragione, parte opposta avrebbe dovuto seguire le forme dell'espropriazione nei confronti del terzo proprietario, regolata dagli artt. 602 ss. c.p.c., non potendo notificare un precetto con intimazione di pagamento all'opponente, come avvenuto nel caso di specie.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha espresso in riferimento alla posizione del terzo datore di ipoteca, ma applicabile per analogia anche relativamente al terzo proprietario, ha precisato che “è scorretta la notifica al terzo datore di ipoteca del precetto in qualità di destinatario dell'intimazione di pagamento: infatti in base all'art. 603 c.p.c. al terzo datore devono essere notificati il titolo esecutivo ed il precetto, ma quest'ultimo deve contenere l'intimazione rivolta al solo debitore, nonché una specifica dichiarazione che si intende sottoporre ad esecuzione forzata il bene del terzo datore d'ipoteca, all'uopo non essendo sufficiente l'indicazione in generale che il credito è assistito da ipoteca su un determinato immobile” (Tribunale di Sassari, sez. I, n.
918/2023; cfr. anche Tribunale di Agrigento, n. 592/2020, secondo cui “ in tema di espropriazione contro il terzo proprietario, la prescrizione relativa alla notifica al terzo stesso del titolo esecutivo e del precetto significa che in conformità di norme più generali (art. 479, e art. 480 c.p.c.) anche questa particolare forma di esecuzione deve essere preceduta dalla notifica del precetto al debitore e che soltanto a questo deve essere propriamente rivolta l'intimazione ad adempiere, in cui il precetto consiste, non essendo necessario che l'intimazione, di cui e' pur sempre necessaria la notifica al terzo sia rivolta specificamente anche contro quest'ultimo”, nonché Cass. civ., 4 luglio
1961, n. 1591, secondo cui “in tema di espropriazione contro il terzo proprietario, la prescrizione relativa alla notifica al terzo stesso del titolo esecutivo e del precetto significa che in conformità di pagina 5 di 7 norme più generali (art. 479, 480 c.p.c.) anche questa particolare forma di esecuzione deve essere preceduta dalla notifica del precetto al debitore e che soltanto a questo deve essere propriamente rivolta l'intimazione ad adempiere, in cui il precetto consiste, non essendo necessario che l'intimazione, di cui è pur sempre necessaria la notifica al terzo sia rivolta specificamente anche contro quest'ultimo”).
Per tale ragione, l'intimazione di pagamento rivolta all'odierna opponente risulta illegittima.
11. Per tali ragioni, parte opposta va condannata alla refusione delle spese di lite.
Inoltre, in considerazione dei motivi ritenuti infondati rispetto a quelli accolti, parte opposta va condannata alla rifusione, in favore della parte opponente, delle spese di lite nella misura della metà, spese liquidate nella loro totalità (su cui calcolare la metà) come in dispositivo.
Si compensano integralmente le spese di lite nei confronti di Controparte_3 tenuto conto della peculiarità della questione relativamente alla detta parte.
In merito alla liquidazione delle predette spese, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_3
2. rigetta la domanda di parte attrice ex art. 615 c.p.c., come precisato in motivazione;
3. dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai motivi ex art. 617 c.p.c., come indicato in motivazione;
4. compensa tra le parti costituite le spese di lite nella misura della metà;
5. condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite per la residua misura della metà, spese che si liquidano nella
[...] loro totalità (su cui calcolare la metà) in euro 7.700,00 (di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000 per la fase di trattazione ed € 2.200,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre il rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
6. compensa le spese nei confronti di Controparte_3
pagina 6 di 7 Castrovillari, 23.10.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dr.ssa Valentina Lerario.
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 16.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte opponente e CP_1
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
[...]
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 993 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabiola
Capparelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Altomonte, alla Via
Giacobini n. 131, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE – OPPONENTE
E
(C.F. e per essa (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
), P.IVA_3
pagina 1 di 7 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto AR
e GU AR ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Roma, al Viale di
Villa Grazioli n. 15, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
NONCHÉ
P.I. ), Controparte_3 P.IVA_4 in persona del legale rappresentante p.t.;
CONVENUTA - CONTUMACE
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione la società proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 22.04.2024, con cui veniva intimato a essa opponente il pagamento della somma di euro 107.215,05, in virtù dell'omessa corresponsione delle rate relative al contratto di mutuo fondiario stipulato il 24.07.2007 tra la e la Parte_2 società la quale, con successivo atto di compravendita, alienava Controparte_3 all'odierna opponente quote e diritti pari alla piena proprietà degli immobili, gravati da due quote frazionate del predetto contratto di mutuo garantite da due quote frazionate delle ipoteche volontarie iscritte a relativa garanzia, siti nel Comune di Corigliano Calabro (CS), Località
Cantinella, alla Via Torre della Rocca s.n.c., identificati in catasto del medesimo comune al foglio
32, particella 1733, sub. 3 e sub. 4.
Il credito derivante dal detto contratto di mutuo, assistito dalle relative ipoteche, per effetto di cessione ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1998 (TUB) giungeva in capo all'odierna opposta.
L'opponente, in particolare, eccepiva il difetto di legittimazione sostanziale dell'opposta; la mancata notifica del titolo esecutivo;
la nullità dell'atto di precetto, poiché il precetto era stato notificato senza tener conto del frazionamento del mutuo.
pagina 2 di 7 2. Si costituiva in giudizio e per essa che, contestando Controparte_1 Controparte_2 gli assunti attorei, chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e di rigettarla, poiché infondata, non provata e prescritta.
3. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non intendeva costituirsi in giudizio
[...]
e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Controparte_3
4. Nelle more del giudizio la procedura esecutiva, promossa sulla base del precetto opposto, è stata dichiarata improcedibile con ordinanza emessa da questo Tribunale in data 25.06.2025.
A seguito della detta pronuncia, mentre parte opponente insisteva nell'accoglimento dell'opposizione, l'opposta chiedeva di dichiararsi la cessata materia del contendere.
5. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e con ordinanza del
26.09.2025 veniva dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione, tenuto conto della vista dichiarata improcedibilità della procedura esecutiva fondata sul precetto opposto.
La causa all'udienza del 16.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
6. Preliminarmente, si rileva che, in ragione dell'estinzione della procedura esecutiva basata sul precetto per cui è causa, meritano di essere scrutinata i soli motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (i.e. difetto di legittimazione sostanziale), mentre per quanto concerne i motivi di opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. (i.e. mancata notifica del titolo esecutivo e nullità dell'atto di precetto) va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguenziale statuizione, ai fini del regolamento delle spese di lite, sulla soccombenza virtuale.
7. Ciò premesso, deve essere rigettato il motivo di opposizione relativo al difetto di legittimazione sostanziale di Controparte_1
Invero, si rileva che in atti è presente la comunicazione della cedente, Parte_2
che dichiara che i crediti di cui al contratto di mutuo sono stati ceduti a
[...] Controparte_1
A tal proposito, si segnala che questo Tribunale condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del pagina 3 di 7 corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale” (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 10200/2021).
Inoltre, in merito alla predetta cessione, in atti è presente la Gazzetta Ufficiale n. 5 del
12.01.2023, in cui viene comunicata detta cessione, in merito alla quale vengono individuati agevolmente i crediti ceduti;
in particolare, erano ricompresi nella cessione i crediti denominati in euro e classificati come “in sofferenza”.
Ebbene, dette caratteristiche sono possedute dal credito per cui è causa tenuto conto che lo stesso è denominato in euro ed è classificato “in sofferenza”, tenuto conto dell'intervenuta decadenza dal beneficio dei termini.
Invero, la Suprema Corte ha precisato che “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 17944/2023).
Inoltre, l'inclusione del credito nelle operazioni di cessione si evince, altresì, dalla disponibilità da parte dell'odierna opposta del contratto di mutuo e delle susseguenti intervenute modifiche (cfr. la già citata Cass. Civ., sez. III, ord. n. 10200/2021; Corte di Appello di Milano n. 220/2024; Corte di Appello di Perugia, n. 386/2024; Tribunale di Terni, n. 812/2024; Tribunale di S.Maria Capua
V., n. 1233/2025),
8. In merito alle spese di giudizio, in ossequio al principio in virtù del quale: “il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (Cass. Civ., sez. VI, sent. n. 24714/2022), deve essere scrutinata la fondatezza dei motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c.
9. Orbene, va rigettato il motivo relativo alla mancata notifica del titolo esecutivo al terzo proprietario, in quanto, in caso di credito fondiario, il mutuante è esonerato dall'obbligo della pagina 4 di 7 notificazione del titolo contrattuale esecutivo sia nei confronti del debitore che nei confronti del terzo proprietario.
Invero, questo Tribunale intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di azione esecutiva promossa in forza di mutuo ipotecario fondiario, l'obbligo di preventiva notificazione del titolo contrattuale esecutivo è escluso anche nel caso in cui l'espropriazione sia condotta nei confronti del terzo proprietario del bene ipotecato” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 27848/2022).
10. Risulta, invece, fondato il motivo relativo alla nullità del precetto, per essere stato ingiunto il pagamento senza tener conto del frazionamento del mutuo e delle ipoteche.
Invero, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che l'odierna opponente, in sede di acquisto degli immobili indicati nel precetto, non si è accollata parte del mutuo frazionato, con la conseguenza che la sua posizione resta del tutto estranea rispetto al contratto di mutuo azionato.
Per tale ragione, parte opposta avrebbe dovuto seguire le forme dell'espropriazione nei confronti del terzo proprietario, regolata dagli artt. 602 ss. c.p.c., non potendo notificare un precetto con intimazione di pagamento all'opponente, come avvenuto nel caso di specie.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha espresso in riferimento alla posizione del terzo datore di ipoteca, ma applicabile per analogia anche relativamente al terzo proprietario, ha precisato che “è scorretta la notifica al terzo datore di ipoteca del precetto in qualità di destinatario dell'intimazione di pagamento: infatti in base all'art. 603 c.p.c. al terzo datore devono essere notificati il titolo esecutivo ed il precetto, ma quest'ultimo deve contenere l'intimazione rivolta al solo debitore, nonché una specifica dichiarazione che si intende sottoporre ad esecuzione forzata il bene del terzo datore d'ipoteca, all'uopo non essendo sufficiente l'indicazione in generale che il credito è assistito da ipoteca su un determinato immobile” (Tribunale di Sassari, sez. I, n.
918/2023; cfr. anche Tribunale di Agrigento, n. 592/2020, secondo cui “ in tema di espropriazione contro il terzo proprietario, la prescrizione relativa alla notifica al terzo stesso del titolo esecutivo e del precetto significa che in conformità di norme più generali (art. 479, e art. 480 c.p.c.) anche questa particolare forma di esecuzione deve essere preceduta dalla notifica del precetto al debitore e che soltanto a questo deve essere propriamente rivolta l'intimazione ad adempiere, in cui il precetto consiste, non essendo necessario che l'intimazione, di cui e' pur sempre necessaria la notifica al terzo sia rivolta specificamente anche contro quest'ultimo”, nonché Cass. civ., 4 luglio
1961, n. 1591, secondo cui “in tema di espropriazione contro il terzo proprietario, la prescrizione relativa alla notifica al terzo stesso del titolo esecutivo e del precetto significa che in conformità di pagina 5 di 7 norme più generali (art. 479, 480 c.p.c.) anche questa particolare forma di esecuzione deve essere preceduta dalla notifica del precetto al debitore e che soltanto a questo deve essere propriamente rivolta l'intimazione ad adempiere, in cui il precetto consiste, non essendo necessario che l'intimazione, di cui è pur sempre necessaria la notifica al terzo sia rivolta specificamente anche contro quest'ultimo”).
Per tale ragione, l'intimazione di pagamento rivolta all'odierna opponente risulta illegittima.
11. Per tali ragioni, parte opposta va condannata alla refusione delle spese di lite.
Inoltre, in considerazione dei motivi ritenuti infondati rispetto a quelli accolti, parte opposta va condannata alla rifusione, in favore della parte opponente, delle spese di lite nella misura della metà, spese liquidate nella loro totalità (su cui calcolare la metà) come in dispositivo.
Si compensano integralmente le spese di lite nei confronti di Controparte_3 tenuto conto della peculiarità della questione relativamente alla detta parte.
In merito alla liquidazione delle predette spese, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_3
2. rigetta la domanda di parte attrice ex art. 615 c.p.c., come precisato in motivazione;
3. dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai motivi ex art. 617 c.p.c., come indicato in motivazione;
4. compensa tra le parti costituite le spese di lite nella misura della metà;
5. condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite per la residua misura della metà, spese che si liquidano nella
[...] loro totalità (su cui calcolare la metà) in euro 7.700,00 (di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000 per la fase di trattazione ed € 2.200,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre il rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
6. compensa le spese nei confronti di Controparte_3
pagina 6 di 7 Castrovillari, 23.10.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dr.ssa Valentina Lerario.
pagina 7 di 7