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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/07/2025, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6214 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.07.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul C.F._2 minore , elettivamente domiciliati in Castrignano dei Greci (LE), alla Persona_1 via IV Novembre n. 72, presso lo studio legale degli avv.ti Antonio Amanto e Fernando
Caracuta che li rappresentano e difendono come da procura in atti;
ATTORI
E
(P.I: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t, elettivamente domiciliata in Lecce al viale De Pietro n. 11 presso lo studio legale dell'avv. Carlo Valente che la rappresenta e difende come da procura in atti;
(C.F.: ) e Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), anche quali esercenti la potestà sul minore C.F._4 [...]
, elettivamente domiciliati in Maglie, alla Corte Macrì- Leone n. 11, Persona_2 presso lo studio legale dell'avv. Alessia Villani che li rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTI
(C.F.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentate p.t., elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Francesco Milza n. 75, presso lo studio legale dell'avv. Paolo Mormando che la rappresenta e difende come da procura in atti;
TERZA CHIAMATA
CP_3
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate e allegate al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 26.08.2020, gli attori e , Parte_1 Parte_2 in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore _1
, convenivano in giudizio e
[...] Parte_3 Controparte_4 anche quali genitori del minore , e la società , Persona_2 _1
Compagnia assicuratrice del motociclo Aprilia 50, tg X84KT2, di proprietà di
[...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla figlia a causa del Parte_3 sinistro stradale occorso in data 26.11.2017, in quanto, a bordo del motociclo condotto dal minore , rimaneva coinvolta nel sinistro stradale con Persona_2
l'autovettura Mercedes E 350, tg EA519KG, di proprietà e condotta da , CP_5 assicurato con la società Controparte_2
Gli attori riferivano che, a seguito dell'evento, la figlia minore veniva trasportata dal servizio 118 al nosocomio di Casarano e che sul luogo del sinistro intervenivano operanti dell'Arma dei Carabinieri della Compagnia di Maglie, i quali redigevano apposito verbale contestando al conducente del ciclomotore la violazione dell'art. 170 comma II del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285.
Al fine di accertare le lesioni patite veniva previamente introdotto un giudizio per ATP,
a seguito del quale la compagnia assicuratrice liquidava la somma di € _1
78.000,00 che gli attori trattenevano a titolo di acconto.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa , che eccepiva, in via _1 preliminare, il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva di ritenere congrua e satisfattiva la somma già corrisposta, stante la concorrente responsabilità della minore trasportata che viaggiava su un mezzo non omologato al trasporto di due persone.
Si costituivano in giudizio e i quali Parte_3 Controparte_4 deducevano che la responsabilità del sinistro era da imputarsi esclusivamente alla condotta di guida imprudente e imperita del conducente dell'autovettura Mercedes, il quale, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra, non concedeva la precedenza al motociclo che transitava lungo l'opposta corsia di marcia;
rappresentavano, altresì, che era stata la stessa vittima a dar luogo al trasporto irregolare, avendo scelto di viaggiare sul ciclomotore nonostante fosse a conoscenza dell'età del relativo conducente.
Gli attori chiedevano quindi il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto come diritto, con vittoria delle spese di lite.
Su richiesta di , veniva autorizzata Parte_3 Controparte_4 la chiamata in causa di conducente del veicolo Mercedes e della CP_3 relativa compagnia di assicurazioni, la società Controparte_2
Successivamente, in data 24.05.2021, si costituiva in giudizio con comparsa di risposta la società che contestava la dinamica del sinistro Controparte_6 deducendo che la responsabilità esclusiva dell'evento era da ascrivere alla condotta di guida del conducente del motociclo che viaggiava ad una velocità elevata e perdeva il controllo del mezzo a causa dell'asfalto bagnato e dell'instabilità del ciclomotore;
instabilità determinata dalla presenza a bordo della terza trasportata, il cui trasporto non era consentito per mancanza di omologazione del mezzo;
concludeva eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e diritto, con refusione delle spese di giudizio. non si costitutiva in giudizio e ne veniva quindi dichiarata la CP_3 contumacia.
La causa veniva istruita con produzione documentale, interrogatorio formale, prova testimoniale e con una CTU medico – legale.
All'udienza del 22.07.2025, precisate le conclusioni come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*********
Il giudizio attiene al risarcimento dei danni patiti dalla minore in Persona_3 occasione del sinistro stradale occorso in data 26.11.2017. 1-In via preliminare va esaminata l'eccezione di legittimazione passiva sollevata da entrambe le compagnie assicuratrici.
In particolare, la compagnia di assicurazioni ha fondato tale eccezione Controparte_1 sulla base dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione che nelle pronunce n. 8386 del 29.04.2020 III sez. civile e n. 4147 del 13.02.2019 I sez. civile ha ritenuto che la responsabilità dell'assicurazione del vettore è esclusa quando il sinistro si sia verificato non per colpa del conducente del veicolo sul quale la vittima era trasportata. In tali sentenze viene specificato che è assolutamente rilevante la sussistenza o meno della responsabilità del vettore nell'ambito dell'azione ex art. 141
Cod. Ass., specificando che, nella lettura della norma, per “caso fortuito” si deve intendere non solo l'evento naturale imprevedibile, ma anche la responsabilità esclusiva dell'altro conducente coinvolto nell'incidente.
La a sua volta, ha fondato tale eccezione Controparte_7 sul presupposto che gli attori avvalendosi della procedura di cui all'art. 141 delle
Codice delle Assicurazioni, con l'atto introduttivo del giudizio, hanno agito nei confronti della ai fini dell'accertamento del danno subito a seguito Controparte_1 del sinistro per cui è causa, evidenziando che il terzo trasportato deve essere risarcito dall'assicurazione del veicolo sul quale era trasportato (art. 141, comma 1, CdA), prescindendo dall'accertamento delle cause dell'incidente.
Orbene, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della
RCA), in virtù del principio della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all'art.
2055 c.c., senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria”. (Cass. Civ. n. 22228/2014)
E ancora, più recentemente, il Supremo Consesso a Sezioni Unite ha statuito che
“L'azione diretta prevista dall'art. 141 C. Ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile”(Cass. Civ. SS.UU. n.
35318/2022).
Ne consegue la piena legittimazione passiva rispetto all'azione diretta ex art. 141 C.d.A. della società , quale compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava _1 la danneggiata, nonché della società avendo la prima società, in Controparte_6 sede di comparsa di costituzione e risposta, fatto espressa riserva di agire in rivalsa nei confronti dei convenuti e della compagnia assicuratrice del veicolo antagonista e del responsabile civile con richiesta di autorizzazione alla relativa chiamata in causa.
2-Quanto al merito occorre osservare che il verificarsi del sinistro non è oggetto di contestazione tra le parti processuali ed è sufficientemente provato dai verbali redatti dagli operanti dell'Arma dei Carabinieri intervenuti immediatamente dopo l'evento per i rilievi di propria competenza.
Oggetto di contestazione è invece l'individuazione del responsabile del sinistro stradale.
In particolare, i convenuti e hanno dedotto Parte_3 Controparte_4 che la responsabilità del sinistro sia da imputare esclusivamente alla condotta di guida imprudente e imperita del conducente della Mercedes che, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra, ometteva di dare la dovuta precedenza al motociclo che transitava sulla opposta corsia di marcia.
La società ha dedotto da parte sua la corresponsabilità della terza _1 trasportata nella causazione del sinistro, la quale ha dato luogo ad un trasporto contra legem, in violazione dell'art. 170 comma 2 del d.lgs. 285/92 e delle prescrizioni contenute nel certificato di omologazione del motociclo.
La compagnia assicuratrice ha dedotto che la responsabilità del sinistro CP_2
è da ascrivere al conducente del ciclomotore che viaggiava a velocità sostenuta, perdendo il controllo del mezzo a causa dell'asfalto bagnato e dell'instabilità del ciclomotore determinata dal trasporto, non consentito, di un passeggero.
Orbene, dall'esame della documentazione in atti e, in particolare, dal verbale redatto dai Carabinieri di Maglie intervenuti sul luogo del sinistro, dai rilievi effettuati e dalle dichiarazioni rese dai testi emerge l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro, per omissione dell'obbligo di precedenza nell'effettuare una manovra di svolta a sinistra. Dallo schizzo planimetrico allegato al verbale, emerge che gli agenti intervenuti hanno individuato il punto d'urto tra i due veicoli nella corsa di marcia del ciclomotore, in prossimità del margine destro della carreggiata.
Gli agenti hanno altresì rilevato che “al suolo, bagnato dalla pioggia, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti”.
Tali circostanze hanno trovato riscontro nella testimonianza resa da , Testimone_1 brigadiere in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Maglie, intervenuto successivamente sui luoghi del sinistro, il quale ha confermato la dinamica e la planimetria dallo stesso redatta versata in atti.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie può, dunque, ritenersi provato che la responsabilità del sinistro sia da addebitare al conducente dell'autovettura Mercedes.
Alcun concorso di colpa può essere imputato alla terza trasportata per il mero fatto di essere salita a bordo di un motociclo non omologato per il trasporto di passeggeri.
Sul punto, recentemente si è espressa la giurisprudenza di legittimità statuendo che
“l'eventuale conoscenza del trasportato del limite di utilizzo del motoveicolo, ovvero del fatto che non poteva salirci sopra, lo costituisce in colpa ma non dice alcunché sul fatto che lo stessa abbia causalmente contribuito al proprio danno” (Cass. Civ. n. 2970/2025).
Sempre la Suprema Corte, in una fattispecie analoga, ossia di un passeggero trasportato su un motoveicolo omologato per il solo conducente, ha statuito il principio di diritto secondo cui “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sé fonte di responsabilità (o di limitazione dell'altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso" (Cass. Civ. n. 8366/ 2010).
Ne consegue l'esclusione di qualsiasi tipo di influenza di tale violazione nel determinismo dell'evento, non essendo stato acquisito in sede istruttoria alcun elemento probatorio in tal senso.
3-In ordine alla quantificazione del danno, può farsi riferimento alle conclusioni della consulenza tecnica, in quanto congruamente motivate e frutto di un procedimento peritale privo di errori o omissioni di carattere logico o metodologico.
Il perito incaricato, dalla visita effettuata e dallo studio della documentazione clinica, ha accertato che l'attrice, a seguito del sinistro, ha subito una “frattura scomposta del femore e della gamba destra”; lesioni ritenute compatibili con la dinamica dell'evento così come ricostruito sul piano processuale. Il CTU ha altresì rilevato che “a seguito delle lesioni sofferte in occasione del sinistro de quo, residuano postumi permanenti valutabili nella misura del 20%” con:
- Inabilità temporanea totale pari a 40gg;
- Inabilità temporanea parziale al 75% di 30 gg;
- Inabilità temporanea parziale al 50% di 50 gg;
- Inabilità temporanea parziale al 25% di 30 gg;
Il danno è dunque calcolato secondo la seguente tabella, tenendo conto della circostanza che il danneggiato al momento del sinistro aveva 13 anni e applicando la
Tabella del Tribunale di Milano aggiornata ad oggi:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Età del danneggiato alla data del sinistro 13 anni
Percentuale di invalidità permanente 20%
Danno biologico risarcibile € 71.623,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 97.408,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Invalidità temporanea totale € 4.600,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 10.637,50
TOTALE GENERALE: € 108.045,50
Tale importo, liquidato all'attualità, deve essere prima devalutato alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutato, secondo l'indice ISTAT, dall'evento alla data odierna, con riconoscimento degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata.
Sulla somma rivalutata sono dovuti inoltre interessi legali sino al soddisfo.
L'attrice ha, poi, diritto al rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro, documentate e ritenute congrue dal CTU per un importo di € 2.561,07.
Quanto al danno morale derivante dai gravi postumi permanenti occorre premettere che la Suprema Corte ha stabilito che il danno non patrimoniale costituisce un modello unitario nel quale confluiscono tutte le voci di danno non patrimoniale (Cass. SS.UU.
11 novembre 2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975). Muovendo da tali premesse, si osserva che le tabelle di Milano prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente all'integrità psico- fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale” nei suoi risvolti anatomo – funzionali e relazionali medi, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”.
Pertanto, il risarcimento del danno morale per come richiesto dagli attori, sulla scorta delle Tabelle milanesi, è stato liquidato anche nella suddetta componente non essendo stato, peraltro, diagnosticato dal perito incaricato alcun danno di natura psicologica.
Gli attori hanno, inoltre, chiesto il danno da personalizzazione deducendo che, a seguito del sinistro, la vittima non ha potuto praticare alcuno sport e partecipare alle attività pratiche di educazione fisica, allegando le dichiarazioni di esonero rilasciate dal dirigente scolastico del liceo classico “Capece”, frequentato all'epoca dei fatti dalla terza trasportata, riguardanti l'arco temporale compreso dal 17.09.2018 al 12.06.2019
e dal 10.10.2019 al 10.04.2020.
Invero, si osserva che il perito incaricato ha rilevato che, a seguito del sinistro, la vittima del sinistro ha subito l'accorciamento di cm 2 dell'arto inferiore sinistro ed ipotrofia dei muscoli della sura statuendo che l'entità di tale danno incide sull'attività sportiva.
È indubbio che l'entità delle lesioni patite incide in maniera significativa sulla qualità di vita della danneggiata, precludendole determinate attività sportive e rendendo, in ogni caso, particolarmente gravoso l'esercizio fisico e, pertanto, si riconosce una personalizzazione del danno nella misura del 30%
Gli attori hanno, altresì, chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance lavorativa futura deducendo che le menomazioni patite dalla minore renderanno più gravosa qualsiasi attività lavorativa esercitata da quest'ultima.
Sul punto si osserva che, secondo un costante orientamento della Suprema Corte di
Cassazione “In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non
è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. (Nella specie, relativa alla perdita di “chance” lavorative future asseritamente subite da un'infortunata in un sinistro stradale, la S.C. ha precisato che, configurandosi un danno patrimoniale futuro, come tale diverso ed ulteriore rispetto al danno alla salute,
a carattere, invece, non patrimoniale, la perdita di futuri guadagni non può essere desunta in via presuntiva dalla mera esistenza di postumi invalidanti, spettando al danneggiato l'onere di provare, anche presuntivamente, che il danno alla salute gli ha precluso l'accesso a situazioni di studio o di lavoro tali che, se realizzate, avrebbero fornito anche soltanto la possibilità di maggiori guadagni)” (Cass. civ. n. 6488/2017).
Tanto premesso, si osserva che la richiesta di risarcimento danni per la perdita di ipotetiche occasioni di guadagno non merita accoglimento in quanto non vi è prova che la danneggiata abbia subito alcun pregiudizio in ambito lavorativo in conseguenza del fatto dannoso.
In conclusione, il danno va poi ulteriormente decurtato dell'acconto già versato pari ad
€ 78.000,00.
L'importo netto pari è euro € 62.459,15 da liquidarsi all'attualità, deve essere prima devalutato alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutato, secondo l'indice ISTAT, dall'evento fino al saldo, con riconoscimento degli interessi legali (compensativi dei tempi processuali) sulla somma di anno in anno rivalutata fino al saldo.
Le spese di lite, anche di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore riconosciuto in sentenza secondo i valori medi dei parametri tariffari ratione temporis vigenti.
Le spese di lite inerenti ad e devono Parte_3 Controparte_4 invece essere compensate tra le part, in ragione della specifica posizione processuale assunta nel presente giudizio e delle relative difficoltà di accertamento probatorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6214/2020 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di per il sinistro CP_3 stradale occorso in data 26.11.2017;
b) condanna la società al risarcimento del danno in Controparte_1 favore degli attori liquidato in euro € 62.459,15, al netto dell'acconto già versato;
somma da devalutare alla data del sinistro e da rivalutare dalla data del sinistro al saldo, oltre interessi legali da calcolarsi di anno in anno sulla somma progressivamente rivalutata;
c) condanna la società al rimborso in favore degli attori della _1 somma pari a euro 2.561,07 per spese mediche, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
d) condanna in solido e le società e CP_3 _1 Controparte_6
alla refusione delle spese di lite in favore degli attori liquidate in € 518,00
[...] per spese ed € 10.000,00 per compensi (Ivi comprese le spese della consulenza tecnica preventiva), oltre al rimborso per spese generali del 15% sui compensi,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
e) compensa le spese di lite relativamente alla posizione dei convenuti
[...]
e Parte_3 Controparte_4
f) pone le spese della ctu, già liquidate con autonomo decreto, definitivamente e solidalmente a carico di e delle società e CP_3 _1
. Controparte_6
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 23.07.2025
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Questa sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6214 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.07.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul C.F._2 minore , elettivamente domiciliati in Castrignano dei Greci (LE), alla Persona_1 via IV Novembre n. 72, presso lo studio legale degli avv.ti Antonio Amanto e Fernando
Caracuta che li rappresentano e difendono come da procura in atti;
ATTORI
E
(P.I: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t, elettivamente domiciliata in Lecce al viale De Pietro n. 11 presso lo studio legale dell'avv. Carlo Valente che la rappresenta e difende come da procura in atti;
(C.F.: ) e Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), anche quali esercenti la potestà sul minore C.F._4 [...]
, elettivamente domiciliati in Maglie, alla Corte Macrì- Leone n. 11, Persona_2 presso lo studio legale dell'avv. Alessia Villani che li rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTI
(C.F.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentate p.t., elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Francesco Milza n. 75, presso lo studio legale dell'avv. Paolo Mormando che la rappresenta e difende come da procura in atti;
TERZA CHIAMATA
CP_3
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate e allegate al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 26.08.2020, gli attori e , Parte_1 Parte_2 in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore _1
, convenivano in giudizio e
[...] Parte_3 Controparte_4 anche quali genitori del minore , e la società , Persona_2 _1
Compagnia assicuratrice del motociclo Aprilia 50, tg X84KT2, di proprietà di
[...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla figlia a causa del Parte_3 sinistro stradale occorso in data 26.11.2017, in quanto, a bordo del motociclo condotto dal minore , rimaneva coinvolta nel sinistro stradale con Persona_2
l'autovettura Mercedes E 350, tg EA519KG, di proprietà e condotta da , CP_5 assicurato con la società Controparte_2
Gli attori riferivano che, a seguito dell'evento, la figlia minore veniva trasportata dal servizio 118 al nosocomio di Casarano e che sul luogo del sinistro intervenivano operanti dell'Arma dei Carabinieri della Compagnia di Maglie, i quali redigevano apposito verbale contestando al conducente del ciclomotore la violazione dell'art. 170 comma II del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285.
Al fine di accertare le lesioni patite veniva previamente introdotto un giudizio per ATP,
a seguito del quale la compagnia assicuratrice liquidava la somma di € _1
78.000,00 che gli attori trattenevano a titolo di acconto.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa , che eccepiva, in via _1 preliminare, il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva di ritenere congrua e satisfattiva la somma già corrisposta, stante la concorrente responsabilità della minore trasportata che viaggiava su un mezzo non omologato al trasporto di due persone.
Si costituivano in giudizio e i quali Parte_3 Controparte_4 deducevano che la responsabilità del sinistro era da imputarsi esclusivamente alla condotta di guida imprudente e imperita del conducente dell'autovettura Mercedes, il quale, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra, non concedeva la precedenza al motociclo che transitava lungo l'opposta corsia di marcia;
rappresentavano, altresì, che era stata la stessa vittima a dar luogo al trasporto irregolare, avendo scelto di viaggiare sul ciclomotore nonostante fosse a conoscenza dell'età del relativo conducente.
Gli attori chiedevano quindi il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto come diritto, con vittoria delle spese di lite.
Su richiesta di , veniva autorizzata Parte_3 Controparte_4 la chiamata in causa di conducente del veicolo Mercedes e della CP_3 relativa compagnia di assicurazioni, la società Controparte_2
Successivamente, in data 24.05.2021, si costituiva in giudizio con comparsa di risposta la società che contestava la dinamica del sinistro Controparte_6 deducendo che la responsabilità esclusiva dell'evento era da ascrivere alla condotta di guida del conducente del motociclo che viaggiava ad una velocità elevata e perdeva il controllo del mezzo a causa dell'asfalto bagnato e dell'instabilità del ciclomotore;
instabilità determinata dalla presenza a bordo della terza trasportata, il cui trasporto non era consentito per mancanza di omologazione del mezzo;
concludeva eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e diritto, con refusione delle spese di giudizio. non si costitutiva in giudizio e ne veniva quindi dichiarata la CP_3 contumacia.
La causa veniva istruita con produzione documentale, interrogatorio formale, prova testimoniale e con una CTU medico – legale.
All'udienza del 22.07.2025, precisate le conclusioni come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
*********
Il giudizio attiene al risarcimento dei danni patiti dalla minore in Persona_3 occasione del sinistro stradale occorso in data 26.11.2017. 1-In via preliminare va esaminata l'eccezione di legittimazione passiva sollevata da entrambe le compagnie assicuratrici.
In particolare, la compagnia di assicurazioni ha fondato tale eccezione Controparte_1 sulla base dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione che nelle pronunce n. 8386 del 29.04.2020 III sez. civile e n. 4147 del 13.02.2019 I sez. civile ha ritenuto che la responsabilità dell'assicurazione del vettore è esclusa quando il sinistro si sia verificato non per colpa del conducente del veicolo sul quale la vittima era trasportata. In tali sentenze viene specificato che è assolutamente rilevante la sussistenza o meno della responsabilità del vettore nell'ambito dell'azione ex art. 141
Cod. Ass., specificando che, nella lettura della norma, per “caso fortuito” si deve intendere non solo l'evento naturale imprevedibile, ma anche la responsabilità esclusiva dell'altro conducente coinvolto nell'incidente.
La a sua volta, ha fondato tale eccezione Controparte_7 sul presupposto che gli attori avvalendosi della procedura di cui all'art. 141 delle
Codice delle Assicurazioni, con l'atto introduttivo del giudizio, hanno agito nei confronti della ai fini dell'accertamento del danno subito a seguito Controparte_1 del sinistro per cui è causa, evidenziando che il terzo trasportato deve essere risarcito dall'assicurazione del veicolo sul quale era trasportato (art. 141, comma 1, CdA), prescindendo dall'accertamento delle cause dell'incidente.
Orbene, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della
RCA), in virtù del principio della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all'art.
2055 c.c., senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria”. (Cass. Civ. n. 22228/2014)
E ancora, più recentemente, il Supremo Consesso a Sezioni Unite ha statuito che
“L'azione diretta prevista dall'art. 141 C. Ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile”(Cass. Civ. SS.UU. n.
35318/2022).
Ne consegue la piena legittimazione passiva rispetto all'azione diretta ex art. 141 C.d.A. della società , quale compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava _1 la danneggiata, nonché della società avendo la prima società, in Controparte_6 sede di comparsa di costituzione e risposta, fatto espressa riserva di agire in rivalsa nei confronti dei convenuti e della compagnia assicuratrice del veicolo antagonista e del responsabile civile con richiesta di autorizzazione alla relativa chiamata in causa.
2-Quanto al merito occorre osservare che il verificarsi del sinistro non è oggetto di contestazione tra le parti processuali ed è sufficientemente provato dai verbali redatti dagli operanti dell'Arma dei Carabinieri intervenuti immediatamente dopo l'evento per i rilievi di propria competenza.
Oggetto di contestazione è invece l'individuazione del responsabile del sinistro stradale.
In particolare, i convenuti e hanno dedotto Parte_3 Controparte_4 che la responsabilità del sinistro sia da imputare esclusivamente alla condotta di guida imprudente e imperita del conducente della Mercedes che, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra, ometteva di dare la dovuta precedenza al motociclo che transitava sulla opposta corsia di marcia.
La società ha dedotto da parte sua la corresponsabilità della terza _1 trasportata nella causazione del sinistro, la quale ha dato luogo ad un trasporto contra legem, in violazione dell'art. 170 comma 2 del d.lgs. 285/92 e delle prescrizioni contenute nel certificato di omologazione del motociclo.
La compagnia assicuratrice ha dedotto che la responsabilità del sinistro CP_2
è da ascrivere al conducente del ciclomotore che viaggiava a velocità sostenuta, perdendo il controllo del mezzo a causa dell'asfalto bagnato e dell'instabilità del ciclomotore determinata dal trasporto, non consentito, di un passeggero.
Orbene, dall'esame della documentazione in atti e, in particolare, dal verbale redatto dai Carabinieri di Maglie intervenuti sul luogo del sinistro, dai rilievi effettuati e dalle dichiarazioni rese dai testi emerge l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro, per omissione dell'obbligo di precedenza nell'effettuare una manovra di svolta a sinistra. Dallo schizzo planimetrico allegato al verbale, emerge che gli agenti intervenuti hanno individuato il punto d'urto tra i due veicoli nella corsa di marcia del ciclomotore, in prossimità del margine destro della carreggiata.
Gli agenti hanno altresì rilevato che “al suolo, bagnato dalla pioggia, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti”.
Tali circostanze hanno trovato riscontro nella testimonianza resa da , Testimone_1 brigadiere in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Maglie, intervenuto successivamente sui luoghi del sinistro, il quale ha confermato la dinamica e la planimetria dallo stesso redatta versata in atti.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie può, dunque, ritenersi provato che la responsabilità del sinistro sia da addebitare al conducente dell'autovettura Mercedes.
Alcun concorso di colpa può essere imputato alla terza trasportata per il mero fatto di essere salita a bordo di un motociclo non omologato per il trasporto di passeggeri.
Sul punto, recentemente si è espressa la giurisprudenza di legittimità statuendo che
“l'eventuale conoscenza del trasportato del limite di utilizzo del motoveicolo, ovvero del fatto che non poteva salirci sopra, lo costituisce in colpa ma non dice alcunché sul fatto che lo stessa abbia causalmente contribuito al proprio danno” (Cass. Civ. n. 2970/2025).
Sempre la Suprema Corte, in una fattispecie analoga, ossia di un passeggero trasportato su un motoveicolo omologato per il solo conducente, ha statuito il principio di diritto secondo cui “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sé fonte di responsabilità (o di limitazione dell'altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso" (Cass. Civ. n. 8366/ 2010).
Ne consegue l'esclusione di qualsiasi tipo di influenza di tale violazione nel determinismo dell'evento, non essendo stato acquisito in sede istruttoria alcun elemento probatorio in tal senso.
3-In ordine alla quantificazione del danno, può farsi riferimento alle conclusioni della consulenza tecnica, in quanto congruamente motivate e frutto di un procedimento peritale privo di errori o omissioni di carattere logico o metodologico.
Il perito incaricato, dalla visita effettuata e dallo studio della documentazione clinica, ha accertato che l'attrice, a seguito del sinistro, ha subito una “frattura scomposta del femore e della gamba destra”; lesioni ritenute compatibili con la dinamica dell'evento così come ricostruito sul piano processuale. Il CTU ha altresì rilevato che “a seguito delle lesioni sofferte in occasione del sinistro de quo, residuano postumi permanenti valutabili nella misura del 20%” con:
- Inabilità temporanea totale pari a 40gg;
- Inabilità temporanea parziale al 75% di 30 gg;
- Inabilità temporanea parziale al 50% di 50 gg;
- Inabilità temporanea parziale al 25% di 30 gg;
Il danno è dunque calcolato secondo la seguente tabella, tenendo conto della circostanza che il danneggiato al momento del sinistro aveva 13 anni e applicando la
Tabella del Tribunale di Milano aggiornata ad oggi:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Età del danneggiato alla data del sinistro 13 anni
Percentuale di invalidità permanente 20%
Danno biologico risarcibile € 71.623,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 97.408,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Invalidità temporanea totale € 4.600,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 10.637,50
TOTALE GENERALE: € 108.045,50
Tale importo, liquidato all'attualità, deve essere prima devalutato alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutato, secondo l'indice ISTAT, dall'evento alla data odierna, con riconoscimento degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata.
Sulla somma rivalutata sono dovuti inoltre interessi legali sino al soddisfo.
L'attrice ha, poi, diritto al rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro, documentate e ritenute congrue dal CTU per un importo di € 2.561,07.
Quanto al danno morale derivante dai gravi postumi permanenti occorre premettere che la Suprema Corte ha stabilito che il danno non patrimoniale costituisce un modello unitario nel quale confluiscono tutte le voci di danno non patrimoniale (Cass. SS.UU.
11 novembre 2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975). Muovendo da tali premesse, si osserva che le tabelle di Milano prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente all'integrità psico- fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale” nei suoi risvolti anatomo – funzionali e relazionali medi, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”.
Pertanto, il risarcimento del danno morale per come richiesto dagli attori, sulla scorta delle Tabelle milanesi, è stato liquidato anche nella suddetta componente non essendo stato, peraltro, diagnosticato dal perito incaricato alcun danno di natura psicologica.
Gli attori hanno, inoltre, chiesto il danno da personalizzazione deducendo che, a seguito del sinistro, la vittima non ha potuto praticare alcuno sport e partecipare alle attività pratiche di educazione fisica, allegando le dichiarazioni di esonero rilasciate dal dirigente scolastico del liceo classico “Capece”, frequentato all'epoca dei fatti dalla terza trasportata, riguardanti l'arco temporale compreso dal 17.09.2018 al 12.06.2019
e dal 10.10.2019 al 10.04.2020.
Invero, si osserva che il perito incaricato ha rilevato che, a seguito del sinistro, la vittima del sinistro ha subito l'accorciamento di cm 2 dell'arto inferiore sinistro ed ipotrofia dei muscoli della sura statuendo che l'entità di tale danno incide sull'attività sportiva.
È indubbio che l'entità delle lesioni patite incide in maniera significativa sulla qualità di vita della danneggiata, precludendole determinate attività sportive e rendendo, in ogni caso, particolarmente gravoso l'esercizio fisico e, pertanto, si riconosce una personalizzazione del danno nella misura del 30%
Gli attori hanno, altresì, chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance lavorativa futura deducendo che le menomazioni patite dalla minore renderanno più gravosa qualsiasi attività lavorativa esercitata da quest'ultima.
Sul punto si osserva che, secondo un costante orientamento della Suprema Corte di
Cassazione “In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non
è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. (Nella specie, relativa alla perdita di “chance” lavorative future asseritamente subite da un'infortunata in un sinistro stradale, la S.C. ha precisato che, configurandosi un danno patrimoniale futuro, come tale diverso ed ulteriore rispetto al danno alla salute,
a carattere, invece, non patrimoniale, la perdita di futuri guadagni non può essere desunta in via presuntiva dalla mera esistenza di postumi invalidanti, spettando al danneggiato l'onere di provare, anche presuntivamente, che il danno alla salute gli ha precluso l'accesso a situazioni di studio o di lavoro tali che, se realizzate, avrebbero fornito anche soltanto la possibilità di maggiori guadagni)” (Cass. civ. n. 6488/2017).
Tanto premesso, si osserva che la richiesta di risarcimento danni per la perdita di ipotetiche occasioni di guadagno non merita accoglimento in quanto non vi è prova che la danneggiata abbia subito alcun pregiudizio in ambito lavorativo in conseguenza del fatto dannoso.
In conclusione, il danno va poi ulteriormente decurtato dell'acconto già versato pari ad
€ 78.000,00.
L'importo netto pari è euro € 62.459,15 da liquidarsi all'attualità, deve essere prima devalutato alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutato, secondo l'indice ISTAT, dall'evento fino al saldo, con riconoscimento degli interessi legali (compensativi dei tempi processuali) sulla somma di anno in anno rivalutata fino al saldo.
Le spese di lite, anche di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore riconosciuto in sentenza secondo i valori medi dei parametri tariffari ratione temporis vigenti.
Le spese di lite inerenti ad e devono Parte_3 Controparte_4 invece essere compensate tra le part, in ragione della specifica posizione processuale assunta nel presente giudizio e delle relative difficoltà di accertamento probatorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6214/2020 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di per il sinistro CP_3 stradale occorso in data 26.11.2017;
b) condanna la società al risarcimento del danno in Controparte_1 favore degli attori liquidato in euro € 62.459,15, al netto dell'acconto già versato;
somma da devalutare alla data del sinistro e da rivalutare dalla data del sinistro al saldo, oltre interessi legali da calcolarsi di anno in anno sulla somma progressivamente rivalutata;
c) condanna la società al rimborso in favore degli attori della _1 somma pari a euro 2.561,07 per spese mediche, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
d) condanna in solido e le società e CP_3 _1 Controparte_6
alla refusione delle spese di lite in favore degli attori liquidate in € 518,00
[...] per spese ed € 10.000,00 per compensi (Ivi comprese le spese della consulenza tecnica preventiva), oltre al rimborso per spese generali del 15% sui compensi,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
e) compensa le spese di lite relativamente alla posizione dei convenuti
[...]
e Parte_3 Controparte_4
f) pone le spese della ctu, già liquidate con autonomo decreto, definitivamente e solidalmente a carico di e delle società e CP_3 _1
. Controparte_6
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 23.07.2025
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Questa sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro.