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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/12/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al N. 2003/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da
, nato in [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. giusta procura in atti Parte_2
e nata in [...] il [...], (C.F. Parte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Di Lorenzo Giuseppina, giusta procura in C.F._2 atti
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 18.11.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 24/07/2025, Parte_1 Parte_3 hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto il giorno
14.07.2008 in San Gennaro Vesuviano (NA), regolarmente trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (al n. 13, parte II, serie A, anno 2008). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di insormontabili incompatibilità.
Premesso che dal matrimonio nascevano i figli: , in Nola il 17.04.2011, Persona_1 [...]
, in Nola il 24.12.2013 e , in Nola il 04.03.2016, minorenni, le parti Persona_2 Parte_4 hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51 c.p.c., 473 bis.12 c.p.c. comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale, riportandosi alle condizioni di cui al ricorso.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Disporre che i figli vengano affidati in modo condiviso ai genitori: si dà atto che tutte le questioni di maggiore importanza per la vita degli stessi verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori.
3. Disporre che i figli stabiliscano la residenza privilegiata presso l'abitazione della madre;
4. Disporre che il padre li potrà vedere e tenere con sé con le seguenti modalità: nei periodi scolastici:
- il martedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00;
- a fine settimana alterni dalle ore 9.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, prelevandoli dall'abitazione della madre e accompagnandoli sempre presso la stessa abitazione, compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori. nei periodi di vacanza scolastica:
- I minori trascorreranno le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e pertanto ad anni alterni il 24 dicembre nonché il primo gennaio con un genitore e il 25 nonché il 31 dicembre con l'altro genitore e ad anni alterni con un genitore a Pasqua e un genitore a Pasquetta, salvo diversi accordi tra i genitori.
- I minori trascorreranno con il padre quindici giorni anche non consecutivi del mese di luglio o agosto durante le vacanze estive, in periodo da concordare. A questo proposito entrambi i coniugi si obbligano a comunicarsi i rispettivi periodi feriali entro il primo giugno di ogni anno ed a comunicarsi reciprocamente indirizzi e recapiti telefonici nei periodi in cui trascorreranno le vacanze con i figli. 5. Ordinare al padre di corrispondere alla madre, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli la somma di euro 500,00 (cinquecento) mensile a partire dal mese di luglio 2025, non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico sul cc intestato a con IBAN: [...]; Parte_3
6. Stabilire che saranno suddivise al 50% tra i genitori tutte le spese straordinarie, le spese mediche e odontoiatriche e quelle relative all'istruzione dei figli e alle attività ad essa complementari, nonché le spese per attività sportive;
le suddette spese dovranno essere previamente concordate e documentate;
7. Assegnare la casa coniugale sita in Ottaviano alla via LE RC, n.5 alla sig.ra ; Parte_3
8. La sig.ra dichiara di rinunciare a qualsiasi contributo per il suo mantenimento e di non avere Parte_3 alcuna pretesa nei suoi confronti;
9. Il Sig. rinuncia in favore di alla propria quota (pari al 50%) dell'assegno Parte_1 Parte_3 unico in favore dei minori, delegando espressamente con il presente la stessa a riscuotere per intero il detto assegno;
10. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.”
In merito alla bigenitorialità, stando alle risultanze in atti, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata. Assegna la casa coniugale sita in Ottaviano alla via
LE RC n.5 alla sig.ra . Parte_3
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione dei coniugi , nato in [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) e nata in [...] il C.F._1 Parte_3
18/02/1985, (C.F. ), che hanno contratto matrimonio concordatario il C.F._2 giorno 14.07.2008 in San Gennaro Vesuviano (NA), regolarmente trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (al n. 13, parte II, serie A, anno 2008);
- assegna la casa coniugale sita in Ottaviano alla via LE RC n.5 alla sig.ra Pt_3
[...]
- dispone affido condiviso dei minori e Persona_1 Persona_2 Parte_4 ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la residenza della madre e
[...] diritto di visita paterno come da accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
- determina in € 500,00 il contributo al mantenimento a favore dei figli di minori a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 Parte_3 mediante bonifico o PostePay, oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste Part a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo di intesa tra il di
Nola e il Tribunale di Nola;
- prende atto delle ulteriori disposizioni vincolanti tra le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2
e 88 n.7 r.d 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché d.p.r. n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 30/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al N. 2003/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da
, nato in [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. giusta procura in atti Parte_2
e nata in [...] il [...], (C.F. Parte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Di Lorenzo Giuseppina, giusta procura in C.F._2 atti
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 18.11.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 24/07/2025, Parte_1 Parte_3 hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto il giorno
14.07.2008 in San Gennaro Vesuviano (NA), regolarmente trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (al n. 13, parte II, serie A, anno 2008). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di insormontabili incompatibilità.
Premesso che dal matrimonio nascevano i figli: , in Nola il 17.04.2011, Persona_1 [...]
, in Nola il 24.12.2013 e , in Nola il 04.03.2016, minorenni, le parti Persona_2 Parte_4 hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51 c.p.c., 473 bis.12 c.p.c. comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale, riportandosi alle condizioni di cui al ricorso.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Disporre che i figli vengano affidati in modo condiviso ai genitori: si dà atto che tutte le questioni di maggiore importanza per la vita degli stessi verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori.
3. Disporre che i figli stabiliscano la residenza privilegiata presso l'abitazione della madre;
4. Disporre che il padre li potrà vedere e tenere con sé con le seguenti modalità: nei periodi scolastici:
- il martedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00;
- a fine settimana alterni dalle ore 9.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, prelevandoli dall'abitazione della madre e accompagnandoli sempre presso la stessa abitazione, compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori. nei periodi di vacanza scolastica:
- I minori trascorreranno le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e pertanto ad anni alterni il 24 dicembre nonché il primo gennaio con un genitore e il 25 nonché il 31 dicembre con l'altro genitore e ad anni alterni con un genitore a Pasqua e un genitore a Pasquetta, salvo diversi accordi tra i genitori.
- I minori trascorreranno con il padre quindici giorni anche non consecutivi del mese di luglio o agosto durante le vacanze estive, in periodo da concordare. A questo proposito entrambi i coniugi si obbligano a comunicarsi i rispettivi periodi feriali entro il primo giugno di ogni anno ed a comunicarsi reciprocamente indirizzi e recapiti telefonici nei periodi in cui trascorreranno le vacanze con i figli. 5. Ordinare al padre di corrispondere alla madre, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli la somma di euro 500,00 (cinquecento) mensile a partire dal mese di luglio 2025, non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico sul cc intestato a con IBAN: [...]; Parte_3
6. Stabilire che saranno suddivise al 50% tra i genitori tutte le spese straordinarie, le spese mediche e odontoiatriche e quelle relative all'istruzione dei figli e alle attività ad essa complementari, nonché le spese per attività sportive;
le suddette spese dovranno essere previamente concordate e documentate;
7. Assegnare la casa coniugale sita in Ottaviano alla via LE RC, n.5 alla sig.ra ; Parte_3
8. La sig.ra dichiara di rinunciare a qualsiasi contributo per il suo mantenimento e di non avere Parte_3 alcuna pretesa nei suoi confronti;
9. Il Sig. rinuncia in favore di alla propria quota (pari al 50%) dell'assegno Parte_1 Parte_3 unico in favore dei minori, delegando espressamente con il presente la stessa a riscuotere per intero il detto assegno;
10. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.”
In merito alla bigenitorialità, stando alle risultanze in atti, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata. Assegna la casa coniugale sita in Ottaviano alla via
LE RC n.5 alla sig.ra . Parte_3
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione dei coniugi , nato in [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) e nata in [...] il C.F._1 Parte_3
18/02/1985, (C.F. ), che hanno contratto matrimonio concordatario il C.F._2 giorno 14.07.2008 in San Gennaro Vesuviano (NA), regolarmente trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (al n. 13, parte II, serie A, anno 2008);
- assegna la casa coniugale sita in Ottaviano alla via LE RC n.5 alla sig.ra Pt_3
[...]
- dispone affido condiviso dei minori e Persona_1 Persona_2 Parte_4 ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la residenza della madre e
[...] diritto di visita paterno come da accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
- determina in € 500,00 il contributo al mantenimento a favore dei figli di minori a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 Parte_3 mediante bonifico o PostePay, oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste Part a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo di intesa tra il di
Nola e il Tribunale di Nola;
- prende atto delle ulteriori disposizioni vincolanti tra le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2
e 88 n.7 r.d 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché d.p.r. n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 30/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca