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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 8026/2023 avente ad oggetto: altre ipotesi ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Alessia
De Finis e Antonio De Nicolo, e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Trani, alla via
Nigrò n. 48
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
pro tempore CP_2
Controparte_3
in
[...] persona del direttore pro tempore
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
In data 13 gennaio 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 31.10.2023 e notificato il 29.11.2023,
, dopo aver premesso di essere dipendente del Parte_1 area personale con Controparte_1 CP_4 CP_5 qualifica di collaboratrice scolastica e di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato l'1.09.2010 come tecnico e ausiliario area A, ha dedotto: di essere stata in servizio presso il già da prima di tale data in virtù di Controparte_1 una serie di contratti a tempo determinato stipulati dal
01.02.2000 al 31.08.2010, per un totale complessivo di 10 anni, 4 mesi e 23 giorni;
di essere attualmente in servizio presso il C.D. di Terlizzi;
che a seguito di istanza Persona_1 il , con decreto di ricostruzione della carriera n. 3710 CP_1 del 23.01.2013 non le riconosceva integralmente, ai fini della anzianità di servizio e della progressione stipendiale, il servizio pre ruolo svolto prima dell'immissione in ruolo, riconoscendole solo 8 anni, 3 mesi e 4 giorni di anzianità a fini giuridici ed economici mentre 2 anni, 1 mese e 19 giorni erano considerati solo ai fini economici, quindi non riconoscendo integralmente l'anzianità di servizio svolta;
che, qualora fosse stata correttamente riconosciuta l'anzianità di servizio pre ruolo, sarebbe stata inserita nella seconda fascia stipendiale fin dall'immissione in ruolo al 31.03.2016, quindi nella terza fascia stipendiale dall'1.04.2016 al 31.03.2022 e nella quarta fascia stipendiale dall'1.04.2022 al 31.03.2029; che il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo non è stato valutato alla stregua di quanto previsto per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, senza, quindi, considerarlo ai fini dell'anzianità di servizio e degli scatti stipendiali, determinando, con ciò
2 un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo;
che tale disparità si riscontra anche nel fatto che solo i primi quattro anni di servizio pre ruolo sono riconosciuti per intero, mentre per il periodo eccedente sono considerati soltanto i
2/3; che il comportamento del integra una violazione CP_1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.03.1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/01, come interpretato anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e da ultimo dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 31150/2019; che, in particolare, la direttiva, nel prevedere che il trattamento dei lavoratori assunti a tempo determinato non deve essere deteriore rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato, si riferisce anche al trattamento economico;
che il comportamento del integra CP_6 un violazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro determinando un'ingiustificata disparità di trattamento a danno della ricorrente con violazione del principio di non discriminazione, considerato che le mansioni svolte sono sempre state le stesse e non c'è nulla che giustifichi il diverso trattamento.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale, in applicazione dei principi stabiliti dall'Ordinamento Comunitario e previa disapplicazione della normativa nazionale in materia;
accerti e dichiari il proprio diritto a vedersi riconosciuta lo stesso trattamento, a fini giuridici ed economici, previsto dalle norme legislative e pattizie per il personale a tempo indeterminato e, conseguentemente, dichiari il proprio diritto alla ricostruzione della carriera per intero e senza decurtazione, a tutti i fini giuridici ed economici, che tenga conto di tutti i servizi svolti in costanza di rapporto a tempo determinato con conseguente diritto al riconoscimento delle fasce stipendiali come richiesto e con condanna del a modificare il decreto di ricostruzione CP_1
3 della carriera in questi termini e al pagamento dell'importo di €
2.213,35 a titolo di differenze retributive.
Le parti resistenti, cui il ricorso risulta regolarmente e tempestivamente notificato a mezzo pec il 29.11.2023, non si sono costituite e ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del
24.06.2024.
LA DECISIONE
1. La domanda è fondata e va accolta.
In primo luogo, va osservato che i fatti principali oggetto di causa, ossia lo svolgimento della prestazione di attività Contr lavorativa in favore del da parte della ricorrente con i contratti a tempo determinato analiticamente indicati in ricorso risultano documentalmente provati (cfr. decreto di ricostruzione della carriera).
Più specificamente risulta che parte ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato in data 01.09.2010 e che ha prestato servizio alle dipendenze del n forza di Controparte_1 plurimi contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal
01.02.2000 (cfr. pag 2 del ricorso e pag. 2 decreto di ricostruzione di carriera).
Occorre, quindi, esaminare la questione giuridica oggetto del contendere, che attiene alla valutazione della legittimità o meno del comportamento del che non ha riconosciuto CP_1 integralmente il servizio pre ruolo svolto.
2. Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie oggetto di causa appare opportuno richiamare i principali riferimenti normativi e giurisprudenziali, ossia:
- l'art. 526, primo comma, del d.lgs. n. 297/1994 che prevede che: “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”;
4 - l'art. 485, paragrafo 1, decreto legislativo del 16 aprile 1994,
n. 297 che prevede che: “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”;
- la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”;
- la decisione della Corte di giustizia 13.9.2007, C -307/05,
[...]
; in tale sentenza, chiamata a pronunciarsi sulla Persona_2 questione “in sostanza, se la nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa possa servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di
5 anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”, la Corte di Giustizia ha ritenuto che “la riserva di cui all'art. 137, n. 5, CE, non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”; viene inoltre ribadito come “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come «di ruolo» in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari (v., per analogia, sentenze 9 settembre punti 58 e 59, nonché 5 ottobre 2004, cause riunite da C -397/01
a C-403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I-8835, punto 99). In effetti, come si evince non soltanto dall'art. 249, terzo comma, CE, ma parimenti dall'art. 2, primo comma, della direttiva 1999/70, letto alla luce del suo diciassettesimo considerando', gli Stati membri infatti sono tenuti a garantire il risultato imposto dal diritto comunitario (v. sentenza Adeneler e a., citata, punto 68)”; sulla scorta di queste premesse la Corte Europea conclude nel senso che “1) La nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da
6 fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato, 2) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno
Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato”;
- la decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, Gaviero e C-456/09, Iglesias
in cui si afferma che: “un'indennità per anzianità di Per_3 servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo
Quadro”;
- la decisione della Corte di Cassazione, n. 22558/2016, con la quale si affermano i seguenti principi di diritto: “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della
7 attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'Il luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165 del 2001, dal
CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”;
- la recente decisione della Corte di Giustizia 20.9.2018, Per_4 secondo la quale “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”;
- la recentissima decisione della Corte di Cassazione, n.
6146/2019, successiva alla decisione della Corte di Giustizia del 20.09.2018, che ha confermato la decisione di merito che ha riconosciuto il diritto alla progressione stipendiale proprio
8 sulla scorta del citato quadro normativo e giurisprudenziale europeo;
3. Ciò posto devono recepirsi, in particolare, nel caso di specie, i principi enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza n.
22558/2016 (e in termini conformi anche la più recente decisione n. 8945/17), secondo cui “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex arti. 69, comma 1, e 71
d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione” (Cass. Sez. Lav. n. 22558 cit.).
A tali conclusioni la Suprema Corte è pervenuta valorizzando il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il
18 marzo 1999 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CE, CEEP e UNICE – e recepito dalla Direttiva
99/70/CE), da non confondere, peraltro, con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola n. 5 dello stesso Accordo.
9 Ed invero, la Corte di legittimità ha evidenziato – sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia – che:
a) la clausola n. 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, EL RR Alonso;
8.9.2011, causa C -177/10 Rosado
Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153
n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (EL
RR Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive derivanti dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva
(Corte di giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro
10 e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi).
L'accertata incompatibilità con la clausola n. 4 dell'Accordo quadro europeo allegato alla Direttiva 99/70 di norme interne che escludono il personale a tempo determinato dalla progressione economica riconosciuta in favore del personale assunto a tempo indeterminato, non può, quindi, alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte, che essere risolta in favore delle previsioni del diritto dell'Unione in ragione della loro indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti, con la conseguente disapplicazione, da parte del giudice nazionale, della normativa italiana in conflitto con esso.
In linea di principio, sussiste pertanto il diritto del docente e del personale amministrativo precario all'integrale riconoscimento del servizio pre ruolo svolto.
4. Né incide sulle argomentazioni evidenziate l'istituto della ricostruzione di carriera, di cui al d.lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che attiene ad un momento successivo, eventuale ed indipendente dallo svolgimento del contratto a termine, nel corso del quale si realizza la discriminazione economica vietata dall'ordinamento (Cass. Sez. Lav. 11 aprile 2018, n. 8995).
Il principio di non discriminazione nondimeno si estende, infatti, ricorrendone i presupposti di applicabilità, anche al tema della ricostruzione della carriera. È evidente, infatti, che, una volta applicato il principio di non discriminazione alla
11 progressione economica stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva, come riconosciuta in favore di lavoratori a tempo indeterminato (di ruolo) “comparabili” - ed in assenza, dunque, di “ragioni oggettive” di differenziazione -, la sola circostanza dell'assunzione a tempo determinato si risolverebbe in una ingiustificata compressione dell'ambito coperto dallo stesso principio di non discriminazione.
Sul punto, occorre richiamare l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, rubricato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”, che, al primo comma, stabilisce : “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai solo fini economici per il rimanente terzo”.
La norma si integra con l'art. 4, comma 3°, della legge n.
399/1988, intitolato “Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale”, secondo cui “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Il successivo art. 489 del d.lgs. n. 297 cit., rubricato “Periodi di servizio utili al riconoscimento”, a sua volta prevede, al primo comma, che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico
12 intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.
La norma va letta congiuntamente all'art. 11, comma 14°, L. 124 del 1999, ai sensi del quale “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
La recente sentenza resa in data 20.9.2018 dalla Corte di
Giustizia nella causa C466/17/Motter contro la
[...] ha posto il problema della permanente Parte_2 validità o meno dei principi affermati dalla richiamata decisione della Suprema Corte n. 22558/2016.
Ed invero, con tale sentenza la Corte Europea si è pronunciata sulla compatibilità dell'art. 485 del d.lgs. 297/94 (riguardante il personale docente della scuola) con il citato art. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella direttiva n. 1999/70/CE, affermando che: “48. Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità. 49. Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano
13 sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del "pro rata temporis" cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro”.
Trattandosi di pronuncia relativa al personale docente, essa non assume rilievo decisivo nel caso di specie.
A ciò si aggiunga che con la recente decisione n. 31150 del
28.11.2019, la Corte di Cassazione ha confermato il precedente orientamento, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.” Il principio di diritto affermato risulta pienamente condivisibile in quanto in linea con l'evoluzione normativa e giurisprudenziale, in particolare comunitaria, in materia. In particolare, nella motivazione della decisione si evidenzia l'insufficienza della circostanza della stipula del contratto a tempo determinato per giustificare il diverso trattamento,
14 occorrendo che quest'ultimo sia giustificato mediante l'allegazione e la prova di “elementi precisi e concreti che contraddistinguano le condizioni di impiego”, come la
“particolare natura delle mansioni” e/o la “legittima finalità di politica sociale”.
Applicando tale principio al caso di specie, deve osservarsi che non risulta eccepito e provato nulla di specifico che giustifichi la disparità di trattamento che, conseguentemente, appare illegittima.
Da ciò consegue quindi che, in assenza di elementi che depongano in senso contrario, la pacifica identità di mansioni e condizioni di impiego e l'analogia della formazione del personale assunto a tempo indeterminato e a termine deve ritenersi che la posizione rivestita da parte ricorrente sia pienamente comparabile a quella dei corrispondenti colleghi assunti ab origine a tempo indeterminato.
Diversamente, infatti, verrebbe a determinarsi una disparità di trattamento in relazione al riconoscimento dell'attività di servizio che non risulterebbe in concreto giustificata da elementi concreti e oggettivi che giustifichi e renda legittimo il differente trattamento.
Il a pertanto condannato a Controparte_1 collocare la ricorrente nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto a tempo determinato
Va inoltre osservato che, a far data dal 1° settembre 2010, la prima fascia di anzianità (con trattamento stipendiale di ingresso) è stata innalzata ad 8 anni, come concordato dalle parti sociali con il C.C.N.L. del 4.8.2011 (stipulato ai sensi dell'art. 9, comma 17°, D.L. n. 70/2011, convertito nella L. n.
106/2011).
È evidente, tuttavia, che la disciplina contenuta nel suddetto contratto collettivo non può che valere per il periodo successivo
15 alla sua sottoscrizione, senza poter incidere sui diritti di chi – come l'odierna parte ricorrente – a tale data avesse già maturato il diritto alla progressione stipendiale sulla base della previgente normativa (in tal senso, Corte d'Appello di Genova, sentenza del
5.10.2017, n. 421).
5. Ciò posto, e riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera nei termini evidenziati, per quanto concerne, poi, la verifica della sussistenza in concreto della prospettata violazione della disciplina comunitaria sotto il profilo del non integrale riconoscimento del servizio pre ruolo svolto, deve osservarsi che il periodo di servizio pre ruolo svolto dalla ricorrente risulta documentalmente provato (10 anni, 4 mesi e 23 giorni di anzianità) rispetto a quello riconosciuto con il decreto di ricostruzione della carriera impugnato (8 anni, 3 mesi e 4 giorni), considerato che il periodo residuo (2 anni, 1 mesi e 19 giorni) è stato considerato dal soltanto a fini CP_1 economici.
Pertanto, il decreto di ricostruzione della carriera il ha CP_1 sostanzialmente riconosciuto quasi integralmente il periodo di servizio pre ruolo svolto dalla ricorrente, ma ha escluso, senza che risulti alcuna giustificazione di ciò alla luce dei principi innanzi richiamati, il periodo di 2 anni, 1 mesi e 19 giorni, considerato solo a fini economici, che quindi va incluso ai fini del corretto e integrale riconoscimento del servizio pre ruolo svolto.
Ne consegue, quindi, che, applicando i principi fin qui illustrati e tenuto conto di quanto specificamente prospettato dalla ricorrente in ordine al periodo di servizio pre ruolo svolto, documentalmente provato dallo stesso decreto di ricostruzione di carriera, va accertata e dichiarata l'erroneità del decreto di ricostruzione della carriera n. 3710 del 24.01.2013 nella parte in cui riconosce alla ricorrente, ai fini giuridici ed economici, un
16 periodo di servizio pre ruolo, pari a 8 anni, 3 mesi e 4 giorni, inferiore a quello svolto e da considerare, pari a 10 anni, 4 mesi e 23 giorni di anzianità, tenendo conto della piena equiparazione del personale precario a quello di ruolo rispetto a quello riconosciuto con il decreto di ricostruzione della carriera impugnato.
Pertanto, il , in persona del Controparte_1
pro tempore, va condannato alla modifica del suddetto CP_2 decreto, attribuendo alla ricorrente un'anzianità di Parte_1 servizio, a fini sia economici che giuridici pari a “10 anni, 4 mesi e 23 giorni di anzianità” in luogo di quella erroneamente quantificata, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla collocazione nelle fasce stipendiali e alla relativa decorrenza.
Inoltre, sul piano della anzianità di servizio, occorre riconoscere i seguenti passaggi stipendiali: attribuzione, dall'1.09.2010 fino al 31.03.2016, della seconda fascia stipendiale “9-14 anni”, passaggio alla terza fascia stipendiale “15-20 anni” a decorrere dal 01.04.2016 fino al 31.03.2022 e passaggio alla quarta fascia stipendiale “21-27 anni” a decorrere dal 01.04.2022 fino al
31.03.2029.
Inoltre, il a condannato al Controparte_1 pagamento di € 2.213,35 a titolo di differenze stipendiali dovute per effetto della disposta modifica nella progressione stipendiale
(per il periodo dall'1.01.2019 al 30.06.2023 richiesto in ricorso), oltre rivalutazione monetaria e interessi nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
Sul punto, deve osservarsi che i conteggi formulati da parte ricorrente risultano analitici e puntuali e conformi alle progressioni stipendiali fissati dalla contrattazione collettiva in materia, tenuto conto della necessità di riconoscere integralmente il servizio pre ruolo svolto per le ragioni evidenziate.
17 Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del
D.M. n. 55/2014, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00) tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e della attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Alessia De Finis e Antonio De
Nicolo che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 8026/2023, come innanzi proposta, così provvede:
1. accerta e dichiara l'erroneità del decreto di ricostruzione della carriera n. 3710 del 24.01.2013 nella parte in cui riconosce alla ricorrente, ai fini giuridici ed economici, un periodo di servizio pre ruolo, pari a 8 anni, 3 mesi e 4 giorni, inferiore a quello svolto e da considerare, pari a 10 anni, 4 mesi e 23 giorni di anzianità ;
2. condanna il , in Controparte_1 persona del alla modifica del suddetto Controparte_8 decreto, attribuendo alla ricorrente , ai fini sia Parte_1 giuridici che economici, un'anzianità di servizio pari a 10 anni, 4 mesi e 23 giorni di anzianità in luogo di quella erroneamente quantificata, con con seguente attribuzione dei seguenti passaggi stipendiali: attribuzione, dall'1.09.2010 fino al 31.03.2016, della seconda fascia stipendiale “9-14 anni”, passaggio alla terza fascia stipendiale “15-20 anni” a decorrere dal 01.04.2016 fino al 31.03.2022 e passaggio alla quarta fascia stipendiale “21-27 anni” a decorrere dal
01.04.2022 fino al 31.03.2029;
3. condanna il , in Controparte_1 persona del al pagamento in favore di Controparte_8
18 di € 2.213,35 a titolo di differenze stipendiali Parte_1 dovute per effetto della disposta modifica nella progressione stipendiale (per il periodo dall'1.01.2019 al 30.06.2023), oltre rivalutazione monetaria e interessi nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo;
4. condanna il , in Controparte_1 persona del al pagamento delle spese Controparte_8 processuali in favore di , che liquida in € 2.000,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Alessia De Finis e Antonio De
Nicolo.
Trani, 13.01.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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