Articolo 5 della Legge 15 maggio 1997, n. 127
Articolo 4Articolo 6
Versione
18 maggio 1997
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Versione
13 ottobre 2000
Art. 5. (Disposizioni in materia di funzionamento
e di competenza dei consigli comunali,
provinciali e regionali) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) .
7. Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , introdotto dall' articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 , le parole: "qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione cosi' integrata con arrotondamento all'unita' inferiore" devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento e' da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione cosi' integrata.
Entrata in vigore il 13 ottobre 2000
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