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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/09/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile
La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 637 R.G. 2021, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 478/2021, resa dal Tribunale di Bari il 10/02/2021, notificata il 30/03/2021, avente ad oggetto: patto di opzione ex art. 1331 c.c. tra
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Vito Chionna e Michele Lobuono, per mandato allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliato nel loro studio, in Bari
=Appellante= e
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio M. Di Terlizzi e Angela Di Terlizzi, per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata nel suo studio del primo, in Trani
=Appellata=
All'udienza collegiale del 17 marzo 2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. depositato il 21/10/2019 la società
[...]
(in seguito, per brevità, anche solo convenne in Parte_1 Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, la società esponendo che: Controparte_1
(a) con distinti contratti di locazione, stipulati rispettivamente il 10 ed il 15 giugno 2009, entrambi registrati, la società all'epoca denominata Parte_2 [...]
le aveva concesso in locazione, rispettivamente, un locale composto da CP_2
1 palazzina uffici, parcheggio interrato, laboratori e servizi operai, ubicato in Monopoli Z.I confinante con strada vicinale Baione, in catasto al fg. 4, p.lle 416-418-430, ed un suolo industriale anch'esso ubicato in Monopoli alla Zona Industriale, in catasto al fg. 4, p.lla 301; (b) la durata di entrambi i contratti, avente inizio dal 01/09/2010, il primo, e dal 15/06/2009, il secondo, era stata fissata in anni 9 e, alla prima scadenza, in mancanza di disdetta, si era tacitamente rinnovata per un eguale periodo;
(c) entrambi i contratti contemplavano (rispettivamente agli artt. 12 e 10) la facoltà per la locataria di acquistare la proprietà delle unità immobiliari concesse in locazione al corrispettivo di euro 800.000,00 e di euro 250.000,00 -importo poi ridotto ad euro 400.000,00 e ad euro 100.000,00, giusta scrittura privata avente data certa 5 maggio 2011, registrata il 7/10/2019- da esercitare in pendenza del rapporto contrattuale e con detrazione degli importi corrisposti a titolo di canoni di locazione;
(d) in data 02/04/2012 era stato dichiarato il fallimento della società locatrice con subentro della CU nei rapporti locatizi in corso, la quale con atti notificati in data 12/01/2019 aveva intimato ad essa locataria sfratto per morosità per entrambi i rapporti con contestuale citazione per la relativa convalida;
(e) le intimazioni di sfratto erano state opposte, avendo la locataria posto in essere interventi di messa a norma degli immobili oggetto dei contratti, ed i relativi giudizi (contraddistinti dai nn. 1017/2019 e 1018/2019) erano, allo stato, ancora pendenti nella fase di merito;
(f) nelle more, con decreto del 21/11/2017, il Giudice Delegato al fallimento aveva disposto la vendita del complesso immobiliare della società fallita, di cui facevano parte anche gli immobili locati ad essa ricorrente, alla quale la CU con nota pec del 23/04/2018 aveva comunicato la volontà di sciogliersi dal patto di opzione previsto nei due contratti di locazione;
(g) con nota pec del 13/05/2019 la CU aveva altresì comunicato ad essa locataria che con decreto di trasferimento rep. 60/2019 – R.F. 53/2012 del 13.3.2019 del Giudice Delegato, la proprietà dei beni immobili oggetto dei contratti di locazione era stata trasferita in via definitiva a favore di notificando, successivamente, in data Controparte_1
19/07/2019 atti di precetto, congiuntamente alle ordinanze di rilascio del 15/04/2019, munite di formula esecutiva, ed al decreto di trasferimento del 13/03/2019, avverso i quali essa ricorrente aveva proposto opposizione all'esecuzione così come aveva opposto ex art. 617 c.p.c. i preavvisi di rilascio notificati il 09/09/2019; (h) stante la pendenza dei due contratti di locazione (la cui validità ed efficacia era stata peraltro riconosciuta dal Tribunale di Bari nell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. emessa nei due procedimenti di intimazione di sfratto per morosità) con atto comunicato a mezzo P.E.C. in data 25 luglio 2019 aveva comunicato alla l'esercizio Controparte_1 del diritto di opzione ivi previsto, convocandola, per il rogito da stipularsi, innanzi al notaio in Bari, per la data dell'11/09/2019, ma, alla suddetta data, Persona_1 nessuno era comparso.
Tanto premesso, la ricorrente, assumendo che la CU del fallimento non aveva mai esercitato la facoltà di recedere dai contratti di locazione (con ogni relativa pattuizione) ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 L.F., laddove la mera dichiarazione di volersi sciogliere dal solo patto di opzione ivi contenuta, comunicata con la nota pec del 23/04/2018 doveva ritenersi inefficace (costituendo una mera clausola di quei
2 contratti), considerato altresì che per effetto di quel patto la dichiarazione formulata dalla parte locatrice doveva considerarsi “quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329 c.c.” (art. 1331 c.c.) mentre nel decreto di trasferimento degli immobili del 21/09/2017 era stato espressamente stabilito che la vendita sarebbe avvenuta nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, chiese all'adito Tribunale di: accertare e dichiarare valido ed efficace l'esercizio dell'opzione di acquisto effettuato dalla con nota a mezzo P.E.C. del 25 luglio 2019; per Parte_1
l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuto trasferimento in capo alla Parte_1 della proprietà dell'immobile composto da palazzina uffici, parcheggio interrato, laboratori e servizi operai, ubicato in Monopoli Z.I confinante con strada vicinale Baione, in catasto individuato al fg. 4, p.lle 416-418-430, nonché dell'immobile sempre ubicato in Monopoli alla Zona Industriale, in catasto al fg. 4, p.lla 301; disporre il pagamento del saldo dei relativi corrispettivi in favore della , pari ad €. Controparte_1
345.512,66 per l'immobile composto da palazzina uffici, parcheggio interrato, laboratori e servizi operai, e ad €. 77.258,95 per l'immobile sempre ubicato in Monopoli alla Zona Industriale, in catasto al fg. 4, p.lla 301, ovvero della diversa somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, subordinandola alla cancellazione di iscrizioni e/o trascrizioni esistenti sui beni.
La costituitasi ritualmente contrastò le avverse difese, Controparte_1 deducendo, in particolare: (a) l'inapplicabilità del rito locatizio in luogo di quello ordinario;
(b) l'inammissibilità delle avverse domande alla luce del disposto di cui all'art. 2929 c.c. nonché per la mancata attivazione dei rimedi endofallimentari da parte della ricorrente, con conseguente decadenza dall'esercizio del diritto di opzione;
(c) l'infondatezza e la tardività della pretesa della ricorrente rispetto all'an debeatur, in quanto: (c1) la era divenuta proprietaria del cespite immobiliare Controparte_1 all'esito dell'aggiudicazione (e successivo trasferimento) della procedura di vendita senza incanto disposta con l'ordinanza di vendita datata 08.03.2018, ove alla lett. D) della disposizione rubricata “Condizioni della vendita” era espressamente precisato che
“(… gli uffici e terreni in c.da Baione foglio 4 p.lle 301,416,418,430 sono oggetto di locazione – già disdettata – fino alla scadenza …… Detta locazione contiene un'opzione a favore del conduttore dalla quale i curatori hanno dichiarato di sciogliersi”. Lo scioglimento dall'opzione di acquisto costituiva una condizione di vendita e l'eventuale nullità degli atti che l'avevano preceduta, ai sensi dell'art. 2929 c.c., non avevano effetto nei confronti dell'acquirente; (c2) lo scioglimento dall'opzione di acquisto costituiva una condizione di vendita e, ai sensi dell'art. 2929 c.c., l'eventuale nullità degli atti che avevano preceduto la vendita non avevano effetto nei confronti dell'acquirente; (c3) l'opzione d'acquisto invocata dalla ricorrente non era rispettosa dei crismi dell'art. 1331 c.c., non essendovi in nessuna parte del testo la dichiarazione in cui la società proprietaria (ormai fallita) concedeva l'opzione e/o accettava la “riserva” della controparte, sicché, salvo voler comunque ritenere nullo il patto d'opzione, il vincolo ex art. 1331 c.c. era unicamente riferibile alla “riserva” di ad acquistare ad un determinato prezzo;
(c4) i contratti di locazione erano Parte_1 stati in ogni caso risolti prima dell'aggiudicazione in forza degli atti di sfratto intimati
3 dalla curatela ed il patto d'opzione invocato dalla ricorrente era peraltro inopponibile alla resistente in quanto essa non era parte dei contratti di locazione (non opponibili erga omnes in quanto non trascritti) in cui era compreso, né essa resistente aveva giammai inteso subentrarvi e/o riconoscerli;
(d) l'infondatezza e l'erroneità della pretesa della ricorrente rispetto al quantum debeatur; (e) la temerarietà del giudizio e, ancor prima, della condotta della ricorrente;
(f) in via subordinata ed ordinatoria, la necessità di sospendere il giudizio in attesa della definizione di quelli originati dalle intimazioni di sfratto, aventi natura pregiudiziale.
Il Tribunale adito, acquisita la documentazione in atti, disattesa l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. e quella di mutamento del rito, ha pronunciato la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, con la quale ha rigettato la domanda, regolando le spese secondo soccombenza. Tanto, in considerazione del rilievo assorbente che la ricorrente non fosse legittimata a far valere la pretesa azionata nei direttamente nei confronti della convenuta in quanto l'omesso positivo esperimento, da parte della ricorrente, dei mezzi impugnatori endofallimentari previsti dall'ordinamento avverso la nota pec del 23.4.2018 con la quale la CU aveva comunicato lo scioglimento dal patto di opzione (art. 36 L.F.) ed avverso l'ordinanza di vendita del Giudice Delegato depositata il 16.3.2018 ed avverso il decreto di trasferimento depositato il 13.03.2019, art. 26 L.F., come anche della richiesta di sospensione della vendita ex art. 108 L.F., determinava l'impossibilità di statuire sulla validità e sull'efficacia della comunicazione di scioglimento effettuata della CU e, a valle, sulla validità e sull'efficacia dell'opzione di acquisto effettuata da Parte_1
essendo quest'ultima decaduta dal relativo potere, come anche indicato dal
[...]
Giudice dei giudizi di opposizione a precetto instaurati dalla medesima ricorrente ed iscritti ai nn. 11512/2019 R.G. e 11513/2019 R.G. di dello stesso Tribunale, ove era stata rigettata la richiesta di sospensione dei titoli esecutivi ivi opposti. Il ricorso, pertanto, era inammissibile mentre non poteva accogliersi la dimanda di parte resistente volta a conseguire il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., non avendo la stessa fornito prova dei danni subiti.
Con ricorso depositato il 26/04/2021 la ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
<<
1. previo annullamento sentenza n. 478/2021 del Tribunale di Bari della quale,
comunque, si chiede la privazione di ogni efficacia, accertare e dichiarare come valido ed efficace l'esercizio dell'opzione di acquisto effettuato dalla con nota Parte_1
a mezzo pec del 25 luglio 2019; 2. per l'effetto accertare e dichiarare l'intervenuto trasferimento in capo alla Parte_1 della proprietà:
[...]
* dell'immobile composto da palazzina uffici, parcheggio interrato, laboratori e servizi operai, ubicato in Monopoli Z.I. confinante con strada vicinale Baione, in catasto individuato al fg. 4, p.lle 416-418-430;
* dell'immobile sempre ubicato in Monopoli alla Zona Industriale, in catasto al fg. 4, p.lla 301;
4
3. disporre che il pagamento del saldo dei relativi corrispettivi in favore della Parte_3
, pari:
[...]
(a) ad €.345.512,66= per l'immobile composto da palazzina uffici, parcheggio interrato, laboratori e servizi operai, ubicato in Monopoli Z.I. confinante con strada vicinale Baione, in catasto individuato al fg. 4, p.lle 416-418-430 e (b) ad €.77.258,95= per l'immobile sempre ubicato in Monopoli alla Zona Industriale, in catasto al fg. 4, p.lla 301; (c) ovvero per ciascuno dei due a quella diversa somma che sarà individuata nel corso del giudizio, venga subordinata alla cancellazione di iscrizioni e/o trascrizioni esistenti sui predetti beni;
4. ordinare al Conservatore la trascrizione della sentenza di accertamento del trasferimento della proprietà con esonero da ogni responsabilità;
5. in ogni caso con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi del d.m. n. 55/2014>>.
L'appellata, costituitasi con comparsa depositata il 14/10/2021, ha estensivamente contrastato il gravame eccependone preliminarmente l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito ne ha chiesto il rigetto, perché infondato, con le conseguenziali statuizioni sulle spese del grado e con condanna dell'appellante ex art. 96 terzo comma c.p.c..
Disposto con ordinanza del 5 novembre 2021 il mutamento del rito, ex art. 439 c.p.c., da locatizio ad ordinario, avendo ad oggetto la domanda proposta dall'originaria ricorrente un patto di opzione, in forza del quale gli immobili oggetto di locazione, sarebbero stati trasferiti in sua proprietà̀, previo pagamento del prezzo convenuto, la causa, acquisita la documentazione in atti, all'udienza del 17 marzo 2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
Il gravame -in relazione al quale la raggiunta fase decisoria esclude la necessità di delibare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata (cfr. Cass. 15 aprile 2019, n. 10422)- è affidato ad un solo motivo con il quale l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile il ricorso originariamente proposto ex art. 447 c.p.c. in ragione dell'impossibilità di statuire in sede ordinaria sulle sollevate questioni di diritto (validità ed efficacia della comunicazione di scioglimento effettuata dalla CU e, a valle, sulla validità e sull'efficacia dell'opzione di acquisto effettuata da Parte_1
a fronte dell'omesso positivo esperimento dei mezzi impugnatori endofallimentari avverso l'ordinanza di vendita del Giudice delegato depositata il 16.03.2018 (contenente l'espressa indicazione dell'avvenuto scioglimento dall'opzione tra le condizioni di vendita) e, inoltre, avverso il decreto di trasferimento dello stesso Giudice depositato il 13.03.2019, tenuto conto altresì della mancata proposizione di un'istanza di sospensione delle vendite ai sensi dell'art. 108 L.F..
5 Segnatamente, ad avviso dell'appellante, la decisione assunta non trovava riscontro né nella disciplina fallimentare né nella giurisprudenza di legittimità pronunciatasi sul punto, avendo la Cassazione, con sentenza del 15 luglio 2009 n. 16504, sancito che i rimedi adottabili ex art. 26 L.F. non inerivano in alcun modo “ad un sistema speciale ed esclusivo”. Sicché, il mancato preventivo esperimento dei rimedi impugnatori endofallimentari in alcun modo importava l'impossibilità di statuire in sede ordinaria sulla efficacia e validità dell'esercizio dell'opzione di acquisto effettuato dalla Parte_1
Detta opzione, considerato che era stata legittimamente manifestata in pendenza dei contratti locatizi inter partes, laddove del tutto inefficace ed improduttiva di effetti era lo scioglimento, da parte della curatela, del solo patto di opzione contenuto in quei contratti, aveva comportato il passaggio di proprietà degli immobili locati in capo ad essa appellante per cui la domanda originariamente proposta avrebbe dovuto certamente accogliersi.
L'appello, ad avviso della Corte, è giuridicamente infondato, per cui deve essere disatteso.
Innanzitutto, va precisato che il Tribunale ha disatteso la domanda attorea sul presupposto che l'originaria attrice non fosse legittimata a far valere la pretesa azionata direttamente nei confronti della Questa, come risulta dagli atti di Controparte_1 causa, aveva acquisito la proprietà dagli immobili oggetto di causa in forza del decreto di trasferimento del Giudice Delegato del Tribunale di Bari n. 60/2019 Rep., depositato il 13.03.2019 ed emesso nell'ambito della procedura fallimentare di “
[...]
(già ) iscritta al n. 53/2012. Il Controparte_3 Controparte_2 trasferimento è, quindi, avvenuto per acquisto fattone a mezzo vendita senza incanto nella citata procedura fallimentare, disposta con ordinanza dell'8.3.2018, depositata in data 16.3.02018 (espressamente richiamata anche dal decreto di trasferimento), che alla lett. d) della parte rubricata “Condizioni della vendita” statuiva: “Per il lotto 1 si precisa che lo stesso è oggetto del contratto di affitto d'azienda per il quale i curatori hanno già comunicato il recesso con obbligo di rilascio entro tre mesi, mentre gli uffici e terreni in c.da Baione foglio 4 p.lle 301,416,418,430 sono oggetto di locazione
– già disdettata – fino alla scadenza. Per ogni ulteriore informazione rivolgersi ai curatori. Detta locazione contiene un'opzione a favore del conduttore dalla quale i curatori hanno dichiarato di sciogliersi”.
Sulla base dei detti rilievi, il Tribunale, condivisibilmente e correttamente, ha escluso che la potesse far valere direttamente nei confronti della odierna Parte_1 appellata l'invocato patto di opzione contenuto nei contratti di locazione a suo tempo stipulati tra la prima e la società poi fallita, per non essere lo stesso opponibile all'acquirente in mancanza di tempestiva impugnativa, secondo i rimedi previsti dalla legge fallimentare, avverso l'ordinanza del Giudice Delegato che aveva disposto la vendita senza incanto dei beni in questione, nella quale espressamente era stato dato atto che gli stessi erano oggetto di locazione -già disdettata- fino alla scadenza e che i
6 curatori avevano dichiarato di sciogliersi dall'opzione ivi prevista in favore del conduttore. La quindi, si era resa aggiudicataria degli immobili in ragione Controparte_1 dell'avvenuto scioglimento del patto di opzione previsto nei contratti di locazione di cui era stato dato atto nell'ordinanza che ne aveva disposto la vendita.
La illegittimità e/o inefficacia dello scioglimento del patto di opzione palesata dall'appellante avrebbe dovuto farsi valere dal soggetto interessato attraverso i rimedi endofallimentari richiamati nell'impugnata sentenza, non anche direttamente nei confronti dell'acquirente, una volta prestata acquiescenza alla disposta vendita sul presupposto intervenuto scioglimento di quel patto. Né è pertinente, al riguardo, il richiamo alla pronuncia della Suprema Corte del 15 luglio 2009 n. 16504, atteso che la fattispecie ivi esaminata ineriva a beni che non appartenevano al soggetto sottoposto a procedura concorsuale bensì ad un terzo, laddove, nella specie, si controverte non sulla titolarità degli immobili, bensì sulla legittimità dell'ordinanza di vendita di beni ricompresi nel fallimento nella quale è stato dato atto (a parere dell'appellante, illegittimamente) che il patto di opzione contenuto nei relativi contratti di locazione era stata sciolto dalla curatela.
Sicché, la mancata preventiva impugnazione della richiamata ordinanza di vendita da parte dell'odierna appellante esclude che si possa opporre direttamente all'acquirente, anche ai sensi del disposto dell'art. 2929 c.c., l'invocata illegittimità e/o inefficacia dello scioglimento dal patto di opzione manifestato dalla curatela, richiamato in quell'ordinanza.
Va peraltro soggiunto, quale ulteriore ratio decidendi, che l'infondatezza del gravame rinviene altresì dal giudicato esterno formatosi sui due giudizi di sfratto per morosità introdotti dalla curatela prima che la manifestasse l'esercizio Parte_1 del diritto di opzione. Invero, il contratto di locazione afferente al suolo industriale è stato risolto con sentenza n. 1478/2021 pubbl. il 14.04.2021 (Repert. n. 2372/2021 del 14.04.2021) resa nel giudizio n. 5306.2019 R.G. Tribunale di Bari, Sezione Terza Civile, mentre il contratto di locazione afferente i fabbricati è stato risolto con sentenza n. 1482/2021 pubblicata il 14.04.2021 (Repert. n. 2373/2021del 14.04.2021) reso nel giudizio iscritto al n. 5313.2019 R.G.. Entrambe le sentenze, come documentato dall'appellante, non sono state oggetto di impugnazione per cui sono passate in giudicato. Con esse, entrambi i contratti di locazione sono stati dichiarati risolti per grave inadempimento della conduttrice (la nel pagamento dei canoni di Parte_1 locazione maturati sino alla data del 31 dicembre 2018.
Ebbene, è pacifico che la risoluzione del contratto opera ex tunc, nel senso che essa toglie efficacia alla causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali eventualmente effettuate tra i contraenti e ristabilisce fra di essi la stessa situazione economica- giuridica esistente prima del contratto, che viene considerato come se non fosse stato mai concluso. Questa efficacia retroattiva trova un limite, previsto dall'art. 1458 c.c., nel caso dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, soltanto con riguardo alle prestazioni già eseguite, cioè a quelle liquidate ed esaurite;
cosicché la pronuncia di
7 risoluzione per inadempimento di un contratto ad esecuzione continuata, sebbene di carattere costitutivo, ha efficacia retroattiva dal momento dell'inadempimento (cfr. Cass. 10/03/2010, n. 5771; Cass. civ. 20/02/1993 n. 2070; Cass. 12/03/1991, n. 2566) e, cioè, dal momento in cui, realizzandosi l'inadempimento rilevante ai fini risolutivi, è venuto meno il sinallagma contrattuale. Ne consegue che tra domanda di risoluzione proposta dal locatore e l'esercizio del patto di opzione contenuto nei contratti dichiarati risolti, manifestato dalla conduttrice solo con nota pec del 25 luglio 2019, la prima è pregiudiziale al secondo per essere il grave inadempimento dedotto in giudizio anteriore all'esercizio del diritto di opzione, in quanto l'accoglimento di essa priva la locataria della qualità soggettiva di conduttrice, che la legittima all'esercizio del diritto di opzione (Cfr., in termini, sia pur con specifico riferimento al retratto agrario, Cass. 10/12/1996, n. 10985; Cass. 12/03/1991, n. 2566).
In definitiva, per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato con conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo a mente del D.M. 55/2014 e s.m.. Non può trovare invece accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c., proposta dall'appellata, non ravvisandosi nella specie la temerarietà dell'azione proposta dall'appellante (dolo e/o mala fede) le cui tesi argomentative seppur infondate, non evidenziano, tuttavia, la consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta ovvero un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali.
Va inoltre dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/02, essendo stata proposta l'impugnazione in data successiva al 30.01.2013.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di in persona dei rispettivi Parte_1 Controparte_1 legali rappresentanti pro tempore, avverso la sentenza n. 478/2021, resa dal Tribunale di Bari il 10/02/2021, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2)-condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida, per compensi, in € 12.150,00 oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta;
3)-da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228).
8 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 22 ottobre 2024
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
9
La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 637 R.G. 2021, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 478/2021, resa dal Tribunale di Bari il 10/02/2021, notificata il 30/03/2021, avente ad oggetto: patto di opzione ex art. 1331 c.c. tra
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Vito Chionna e Michele Lobuono, per mandato allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliato nel loro studio, in Bari
=Appellante= e
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio M. Di Terlizzi e Angela Di Terlizzi, per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata nel suo studio del primo, in Trani
=Appellata=
All'udienza collegiale del 17 marzo 2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. depositato il 21/10/2019 la società
[...]
(in seguito, per brevità, anche solo convenne in Parte_1 Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, la società esponendo che: Controparte_1
(a) con distinti contratti di locazione, stipulati rispettivamente il 10 ed il 15 giugno 2009, entrambi registrati, la società all'epoca denominata Parte_2 [...]
le aveva concesso in locazione, rispettivamente, un locale composto da CP_2
1 palazzina uffici, parcheggio interrato, laboratori e servizi operai, ubicato in Monopoli Z.I confinante con strada vicinale Baione, in catasto al fg. 4, p.lle 416-418-430, ed un suolo industriale anch'esso ubicato in Monopoli alla Zona Industriale, in catasto al fg. 4, p.lla 301; (b) la durata di entrambi i contratti, avente inizio dal 01/09/2010, il primo, e dal 15/06/2009, il secondo, era stata fissata in anni 9 e, alla prima scadenza, in mancanza di disdetta, si era tacitamente rinnovata per un eguale periodo;
(c) entrambi i contratti contemplavano (rispettivamente agli artt. 12 e 10) la facoltà per la locataria di acquistare la proprietà delle unità immobiliari concesse in locazione al corrispettivo di euro 800.000,00 e di euro 250.000,00 -importo poi ridotto ad euro 400.000,00 e ad euro 100.000,00, giusta scrittura privata avente data certa 5 maggio 2011, registrata il 7/10/2019- da esercitare in pendenza del rapporto contrattuale e con detrazione degli importi corrisposti a titolo di canoni di locazione;
(d) in data 02/04/2012 era stato dichiarato il fallimento della società locatrice con subentro della CU nei rapporti locatizi in corso, la quale con atti notificati in data 12/01/2019 aveva intimato ad essa locataria sfratto per morosità per entrambi i rapporti con contestuale citazione per la relativa convalida;
(e) le intimazioni di sfratto erano state opposte, avendo la locataria posto in essere interventi di messa a norma degli immobili oggetto dei contratti, ed i relativi giudizi (contraddistinti dai nn. 1017/2019 e 1018/2019) erano, allo stato, ancora pendenti nella fase di merito;
(f) nelle more, con decreto del 21/11/2017, il Giudice Delegato al fallimento aveva disposto la vendita del complesso immobiliare della società fallita, di cui facevano parte anche gli immobili locati ad essa ricorrente, alla quale la CU con nota pec del 23/04/2018 aveva comunicato la volontà di sciogliersi dal patto di opzione previsto nei due contratti di locazione;
(g) con nota pec del 13/05/2019 la CU aveva altresì comunicato ad essa locataria che con decreto di trasferimento rep. 60/2019 – R.F. 53/2012 del 13.3.2019 del Giudice Delegato, la proprietà dei beni immobili oggetto dei contratti di locazione era stata trasferita in via definitiva a favore di notificando, successivamente, in data Controparte_1
19/07/2019 atti di precetto, congiuntamente alle ordinanze di rilascio del 15/04/2019, munite di formula esecutiva, ed al decreto di trasferimento del 13/03/2019, avverso i quali essa ricorrente aveva proposto opposizione all'esecuzione così come aveva opposto ex art. 617 c.p.c. i preavvisi di rilascio notificati il 09/09/2019; (h) stante la pendenza dei due contratti di locazione (la cui validità ed efficacia era stata peraltro riconosciuta dal Tribunale di Bari nell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. emessa nei due procedimenti di intimazione di sfratto per morosità) con atto comunicato a mezzo P.E.C. in data 25 luglio 2019 aveva comunicato alla l'esercizio Controparte_1 del diritto di opzione ivi previsto, convocandola, per il rogito da stipularsi, innanzi al notaio in Bari, per la data dell'11/09/2019, ma, alla suddetta data, Persona_1 nessuno era comparso.
Tanto premesso, la ricorrente, assumendo che la CU del fallimento non aveva mai esercitato la facoltà di recedere dai contratti di locazione (con ogni relativa pattuizione) ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 L.F., laddove la mera dichiarazione di volersi sciogliere dal solo patto di opzione ivi contenuta, comunicata con la nota pec del 23/04/2018 doveva ritenersi inefficace (costituendo una mera clausola di quei
2 contratti), considerato altresì che per effetto di quel patto la dichiarazione formulata dalla parte locatrice doveva considerarsi “quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329 c.c.” (art. 1331 c.c.) mentre nel decreto di trasferimento degli immobili del 21/09/2017 era stato espressamente stabilito che la vendita sarebbe avvenuta nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, chiese all'adito Tribunale di: accertare e dichiarare valido ed efficace l'esercizio dell'opzione di acquisto effettuato dalla con nota a mezzo P.E.C. del 25 luglio 2019; per Parte_1
l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuto trasferimento in capo alla Parte_1 della proprietà dell'immobile composto da palazzina uffici, parcheggio interrato, laboratori e servizi operai, ubicato in Monopoli Z.I confinante con strada vicinale Baione, in catasto individuato al fg. 4, p.lle 416-418-430, nonché dell'immobile sempre ubicato in Monopoli alla Zona Industriale, in catasto al fg. 4, p.lla 301; disporre il pagamento del saldo dei relativi corrispettivi in favore della , pari ad €. Controparte_1
345.512,66 per l'immobile composto da palazzina uffici, parcheggio interrato, laboratori e servizi operai, e ad €. 77.258,95 per l'immobile sempre ubicato in Monopoli alla Zona Industriale, in catasto al fg. 4, p.lla 301, ovvero della diversa somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, subordinandola alla cancellazione di iscrizioni e/o trascrizioni esistenti sui beni.
La costituitasi ritualmente contrastò le avverse difese, Controparte_1 deducendo, in particolare: (a) l'inapplicabilità del rito locatizio in luogo di quello ordinario;
(b) l'inammissibilità delle avverse domande alla luce del disposto di cui all'art. 2929 c.c. nonché per la mancata attivazione dei rimedi endofallimentari da parte della ricorrente, con conseguente decadenza dall'esercizio del diritto di opzione;
(c) l'infondatezza e la tardività della pretesa della ricorrente rispetto all'an debeatur, in quanto: (c1) la era divenuta proprietaria del cespite immobiliare Controparte_1 all'esito dell'aggiudicazione (e successivo trasferimento) della procedura di vendita senza incanto disposta con l'ordinanza di vendita datata 08.03.2018, ove alla lett. D) della disposizione rubricata “Condizioni della vendita” era espressamente precisato che
“(… gli uffici e terreni in c.da Baione foglio 4 p.lle 301,416,418,430 sono oggetto di locazione – già disdettata – fino alla scadenza …… Detta locazione contiene un'opzione a favore del conduttore dalla quale i curatori hanno dichiarato di sciogliersi”. Lo scioglimento dall'opzione di acquisto costituiva una condizione di vendita e l'eventuale nullità degli atti che l'avevano preceduta, ai sensi dell'art. 2929 c.c., non avevano effetto nei confronti dell'acquirente; (c2) lo scioglimento dall'opzione di acquisto costituiva una condizione di vendita e, ai sensi dell'art. 2929 c.c., l'eventuale nullità degli atti che avevano preceduto la vendita non avevano effetto nei confronti dell'acquirente; (c3) l'opzione d'acquisto invocata dalla ricorrente non era rispettosa dei crismi dell'art. 1331 c.c., non essendovi in nessuna parte del testo la dichiarazione in cui la società proprietaria (ormai fallita) concedeva l'opzione e/o accettava la “riserva” della controparte, sicché, salvo voler comunque ritenere nullo il patto d'opzione, il vincolo ex art. 1331 c.c. era unicamente riferibile alla “riserva” di ad acquistare ad un determinato prezzo;
(c4) i contratti di locazione erano Parte_1 stati in ogni caso risolti prima dell'aggiudicazione in forza degli atti di sfratto intimati
3 dalla curatela ed il patto d'opzione invocato dalla ricorrente era peraltro inopponibile alla resistente in quanto essa non era parte dei contratti di locazione (non opponibili erga omnes in quanto non trascritti) in cui era compreso, né essa resistente aveva giammai inteso subentrarvi e/o riconoscerli;
(d) l'infondatezza e l'erroneità della pretesa della ricorrente rispetto al quantum debeatur; (e) la temerarietà del giudizio e, ancor prima, della condotta della ricorrente;
(f) in via subordinata ed ordinatoria, la necessità di sospendere il giudizio in attesa della definizione di quelli originati dalle intimazioni di sfratto, aventi natura pregiudiziale.
Il Tribunale adito, acquisita la documentazione in atti, disattesa l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. e quella di mutamento del rito, ha pronunciato la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, con la quale ha rigettato la domanda, regolando le spese secondo soccombenza. Tanto, in considerazione del rilievo assorbente che la ricorrente non fosse legittimata a far valere la pretesa azionata nei direttamente nei confronti della convenuta in quanto l'omesso positivo esperimento, da parte della ricorrente, dei mezzi impugnatori endofallimentari previsti dall'ordinamento avverso la nota pec del 23.4.2018 con la quale la CU aveva comunicato lo scioglimento dal patto di opzione (art. 36 L.F.) ed avverso l'ordinanza di vendita del Giudice Delegato depositata il 16.3.2018 ed avverso il decreto di trasferimento depositato il 13.03.2019, art. 26 L.F., come anche della richiesta di sospensione della vendita ex art. 108 L.F., determinava l'impossibilità di statuire sulla validità e sull'efficacia della comunicazione di scioglimento effettuata della CU e, a valle, sulla validità e sull'efficacia dell'opzione di acquisto effettuata da Parte_1
essendo quest'ultima decaduta dal relativo potere, come anche indicato dal
[...]
Giudice dei giudizi di opposizione a precetto instaurati dalla medesima ricorrente ed iscritti ai nn. 11512/2019 R.G. e 11513/2019 R.G. di dello stesso Tribunale, ove era stata rigettata la richiesta di sospensione dei titoli esecutivi ivi opposti. Il ricorso, pertanto, era inammissibile mentre non poteva accogliersi la dimanda di parte resistente volta a conseguire il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., non avendo la stessa fornito prova dei danni subiti.
Con ricorso depositato il 26/04/2021 la ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
<<
1. previo annullamento sentenza n. 478/2021 del Tribunale di Bari della quale,
comunque, si chiede la privazione di ogni efficacia, accertare e dichiarare come valido ed efficace l'esercizio dell'opzione di acquisto effettuato dalla con nota Parte_1
a mezzo pec del 25 luglio 2019; 2. per l'effetto accertare e dichiarare l'intervenuto trasferimento in capo alla Parte_1 della proprietà:
[...]
* dell'immobile composto da palazzina uffici, parcheggio interrato, laboratori e servizi operai, ubicato in Monopoli Z.I. confinante con strada vicinale Baione, in catasto individuato al fg. 4, p.lle 416-418-430;
* dell'immobile sempre ubicato in Monopoli alla Zona Industriale, in catasto al fg. 4, p.lla 301;
4
3. disporre che il pagamento del saldo dei relativi corrispettivi in favore della Parte_3
, pari:
[...]
(a) ad €.345.512,66= per l'immobile composto da palazzina uffici, parcheggio interrato, laboratori e servizi operai, ubicato in Monopoli Z.I. confinante con strada vicinale Baione, in catasto individuato al fg. 4, p.lle 416-418-430 e (b) ad €.77.258,95= per l'immobile sempre ubicato in Monopoli alla Zona Industriale, in catasto al fg. 4, p.lla 301; (c) ovvero per ciascuno dei due a quella diversa somma che sarà individuata nel corso del giudizio, venga subordinata alla cancellazione di iscrizioni e/o trascrizioni esistenti sui predetti beni;
4. ordinare al Conservatore la trascrizione della sentenza di accertamento del trasferimento della proprietà con esonero da ogni responsabilità;
5. in ogni caso con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi del d.m. n. 55/2014>>.
L'appellata, costituitasi con comparsa depositata il 14/10/2021, ha estensivamente contrastato il gravame eccependone preliminarmente l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito ne ha chiesto il rigetto, perché infondato, con le conseguenziali statuizioni sulle spese del grado e con condanna dell'appellante ex art. 96 terzo comma c.p.c..
Disposto con ordinanza del 5 novembre 2021 il mutamento del rito, ex art. 439 c.p.c., da locatizio ad ordinario, avendo ad oggetto la domanda proposta dall'originaria ricorrente un patto di opzione, in forza del quale gli immobili oggetto di locazione, sarebbero stati trasferiti in sua proprietà̀, previo pagamento del prezzo convenuto, la causa, acquisita la documentazione in atti, all'udienza del 17 marzo 2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
Il gravame -in relazione al quale la raggiunta fase decisoria esclude la necessità di delibare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata (cfr. Cass. 15 aprile 2019, n. 10422)- è affidato ad un solo motivo con il quale l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile il ricorso originariamente proposto ex art. 447 c.p.c. in ragione dell'impossibilità di statuire in sede ordinaria sulle sollevate questioni di diritto (validità ed efficacia della comunicazione di scioglimento effettuata dalla CU e, a valle, sulla validità e sull'efficacia dell'opzione di acquisto effettuata da Parte_1
a fronte dell'omesso positivo esperimento dei mezzi impugnatori endofallimentari avverso l'ordinanza di vendita del Giudice delegato depositata il 16.03.2018 (contenente l'espressa indicazione dell'avvenuto scioglimento dall'opzione tra le condizioni di vendita) e, inoltre, avverso il decreto di trasferimento dello stesso Giudice depositato il 13.03.2019, tenuto conto altresì della mancata proposizione di un'istanza di sospensione delle vendite ai sensi dell'art. 108 L.F..
5 Segnatamente, ad avviso dell'appellante, la decisione assunta non trovava riscontro né nella disciplina fallimentare né nella giurisprudenza di legittimità pronunciatasi sul punto, avendo la Cassazione, con sentenza del 15 luglio 2009 n. 16504, sancito che i rimedi adottabili ex art. 26 L.F. non inerivano in alcun modo “ad un sistema speciale ed esclusivo”. Sicché, il mancato preventivo esperimento dei rimedi impugnatori endofallimentari in alcun modo importava l'impossibilità di statuire in sede ordinaria sulla efficacia e validità dell'esercizio dell'opzione di acquisto effettuato dalla Parte_1
Detta opzione, considerato che era stata legittimamente manifestata in pendenza dei contratti locatizi inter partes, laddove del tutto inefficace ed improduttiva di effetti era lo scioglimento, da parte della curatela, del solo patto di opzione contenuto in quei contratti, aveva comportato il passaggio di proprietà degli immobili locati in capo ad essa appellante per cui la domanda originariamente proposta avrebbe dovuto certamente accogliersi.
L'appello, ad avviso della Corte, è giuridicamente infondato, per cui deve essere disatteso.
Innanzitutto, va precisato che il Tribunale ha disatteso la domanda attorea sul presupposto che l'originaria attrice non fosse legittimata a far valere la pretesa azionata direttamente nei confronti della Questa, come risulta dagli atti di Controparte_1 causa, aveva acquisito la proprietà dagli immobili oggetto di causa in forza del decreto di trasferimento del Giudice Delegato del Tribunale di Bari n. 60/2019 Rep., depositato il 13.03.2019 ed emesso nell'ambito della procedura fallimentare di “
[...]
(già ) iscritta al n. 53/2012. Il Controparte_3 Controparte_2 trasferimento è, quindi, avvenuto per acquisto fattone a mezzo vendita senza incanto nella citata procedura fallimentare, disposta con ordinanza dell'8.3.2018, depositata in data 16.3.02018 (espressamente richiamata anche dal decreto di trasferimento), che alla lett. d) della parte rubricata “Condizioni della vendita” statuiva: “Per il lotto 1 si precisa che lo stesso è oggetto del contratto di affitto d'azienda per il quale i curatori hanno già comunicato il recesso con obbligo di rilascio entro tre mesi, mentre gli uffici e terreni in c.da Baione foglio 4 p.lle 301,416,418,430 sono oggetto di locazione
– già disdettata – fino alla scadenza. Per ogni ulteriore informazione rivolgersi ai curatori. Detta locazione contiene un'opzione a favore del conduttore dalla quale i curatori hanno dichiarato di sciogliersi”.
Sulla base dei detti rilievi, il Tribunale, condivisibilmente e correttamente, ha escluso che la potesse far valere direttamente nei confronti della odierna Parte_1 appellata l'invocato patto di opzione contenuto nei contratti di locazione a suo tempo stipulati tra la prima e la società poi fallita, per non essere lo stesso opponibile all'acquirente in mancanza di tempestiva impugnativa, secondo i rimedi previsti dalla legge fallimentare, avverso l'ordinanza del Giudice Delegato che aveva disposto la vendita senza incanto dei beni in questione, nella quale espressamente era stato dato atto che gli stessi erano oggetto di locazione -già disdettata- fino alla scadenza e che i
6 curatori avevano dichiarato di sciogliersi dall'opzione ivi prevista in favore del conduttore. La quindi, si era resa aggiudicataria degli immobili in ragione Controparte_1 dell'avvenuto scioglimento del patto di opzione previsto nei contratti di locazione di cui era stato dato atto nell'ordinanza che ne aveva disposto la vendita.
La illegittimità e/o inefficacia dello scioglimento del patto di opzione palesata dall'appellante avrebbe dovuto farsi valere dal soggetto interessato attraverso i rimedi endofallimentari richiamati nell'impugnata sentenza, non anche direttamente nei confronti dell'acquirente, una volta prestata acquiescenza alla disposta vendita sul presupposto intervenuto scioglimento di quel patto. Né è pertinente, al riguardo, il richiamo alla pronuncia della Suprema Corte del 15 luglio 2009 n. 16504, atteso che la fattispecie ivi esaminata ineriva a beni che non appartenevano al soggetto sottoposto a procedura concorsuale bensì ad un terzo, laddove, nella specie, si controverte non sulla titolarità degli immobili, bensì sulla legittimità dell'ordinanza di vendita di beni ricompresi nel fallimento nella quale è stato dato atto (a parere dell'appellante, illegittimamente) che il patto di opzione contenuto nei relativi contratti di locazione era stata sciolto dalla curatela.
Sicché, la mancata preventiva impugnazione della richiamata ordinanza di vendita da parte dell'odierna appellante esclude che si possa opporre direttamente all'acquirente, anche ai sensi del disposto dell'art. 2929 c.c., l'invocata illegittimità e/o inefficacia dello scioglimento dal patto di opzione manifestato dalla curatela, richiamato in quell'ordinanza.
Va peraltro soggiunto, quale ulteriore ratio decidendi, che l'infondatezza del gravame rinviene altresì dal giudicato esterno formatosi sui due giudizi di sfratto per morosità introdotti dalla curatela prima che la manifestasse l'esercizio Parte_1 del diritto di opzione. Invero, il contratto di locazione afferente al suolo industriale è stato risolto con sentenza n. 1478/2021 pubbl. il 14.04.2021 (Repert. n. 2372/2021 del 14.04.2021) resa nel giudizio n. 5306.2019 R.G. Tribunale di Bari, Sezione Terza Civile, mentre il contratto di locazione afferente i fabbricati è stato risolto con sentenza n. 1482/2021 pubblicata il 14.04.2021 (Repert. n. 2373/2021del 14.04.2021) reso nel giudizio iscritto al n. 5313.2019 R.G.. Entrambe le sentenze, come documentato dall'appellante, non sono state oggetto di impugnazione per cui sono passate in giudicato. Con esse, entrambi i contratti di locazione sono stati dichiarati risolti per grave inadempimento della conduttrice (la nel pagamento dei canoni di Parte_1 locazione maturati sino alla data del 31 dicembre 2018.
Ebbene, è pacifico che la risoluzione del contratto opera ex tunc, nel senso che essa toglie efficacia alla causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali eventualmente effettuate tra i contraenti e ristabilisce fra di essi la stessa situazione economica- giuridica esistente prima del contratto, che viene considerato come se non fosse stato mai concluso. Questa efficacia retroattiva trova un limite, previsto dall'art. 1458 c.c., nel caso dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, soltanto con riguardo alle prestazioni già eseguite, cioè a quelle liquidate ed esaurite;
cosicché la pronuncia di
7 risoluzione per inadempimento di un contratto ad esecuzione continuata, sebbene di carattere costitutivo, ha efficacia retroattiva dal momento dell'inadempimento (cfr. Cass. 10/03/2010, n. 5771; Cass. civ. 20/02/1993 n. 2070; Cass. 12/03/1991, n. 2566) e, cioè, dal momento in cui, realizzandosi l'inadempimento rilevante ai fini risolutivi, è venuto meno il sinallagma contrattuale. Ne consegue che tra domanda di risoluzione proposta dal locatore e l'esercizio del patto di opzione contenuto nei contratti dichiarati risolti, manifestato dalla conduttrice solo con nota pec del 25 luglio 2019, la prima è pregiudiziale al secondo per essere il grave inadempimento dedotto in giudizio anteriore all'esercizio del diritto di opzione, in quanto l'accoglimento di essa priva la locataria della qualità soggettiva di conduttrice, che la legittima all'esercizio del diritto di opzione (Cfr., in termini, sia pur con specifico riferimento al retratto agrario, Cass. 10/12/1996, n. 10985; Cass. 12/03/1991, n. 2566).
In definitiva, per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato con conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo a mente del D.M. 55/2014 e s.m.. Non può trovare invece accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c., proposta dall'appellata, non ravvisandosi nella specie la temerarietà dell'azione proposta dall'appellante (dolo e/o mala fede) le cui tesi argomentative seppur infondate, non evidenziano, tuttavia, la consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta ovvero un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali.
Va inoltre dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/02, essendo stata proposta l'impugnazione in data successiva al 30.01.2013.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di in persona dei rispettivi Parte_1 Controparte_1 legali rappresentanti pro tempore, avverso la sentenza n. 478/2021, resa dal Tribunale di Bari il 10/02/2021, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2)-condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida, per compensi, in € 12.150,00 oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta;
3)-da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228).
8 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 22 ottobre 2024
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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