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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/05/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Elena Sollazzo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4722 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avvocato DALLA COSTA LUDOVICA e dall'avvocato TOLDO ALESSANDRA;
e
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avvocato CARETTA PAOLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) La signora continuerà a vivere nell'appartamento sito a Piovene Rocchette, Via Controparte_1
Thiene n. 33, assieme al figlio minore , mentre il signor si trasferirà in Per_1 Parte_1 un'altra abitazione entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso portando con sé gli effetti personali propri.
2) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza e Per_1
collocazione prevalente presso la madre;
starà con il padre secondo il seguente calendario: Per_1
• una settimana il lunedì dall'uscita dall'asilo/scuola fino al martedì mattina, quando il padre pagina 1 di 3 accompagnerà il minore all'asilo/scuola, e dal venerdì dall'uscita dall'asilo/scuola fino al lunedì mattina, quando il padre accompagnerà il minore all'asilo/scuola;
• la settimana successiva, il mercoledì dall'uscita dall'asilo/scuola fino al venerdì mattina, quando il padre accompagnerà il minore all'asilo/scuola;
• e così di seguito;
• due settimane, anche non consecutive, durante l'estate, da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
• durante le festività natalizie, sette giorni anche non consecutivi, alternando di anno in anno con la madre e con il padre il giorno di Natale e Santo Stefano;
• durante le vacanze pasquali, tre giorni anche non consecutivi, alternando di anno in anno con la madre e con il padre il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Il presente calendario potrà subire variazioni di comune accordo tra i genitori in base alle esigenze lavorative degli stessi e tenendo conto dei bisogni/interessi del figlio.
Inoltre, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio il proprio compleanno in deroga al calendario, mentre il compleanno di sarà festeggiato con entrambi i genitori. Per_1
3) Il padre concorrerà al mantenimento del figlio minore mediante il versamento alla madre Per_1
di un assegno per euro 300,00 mensili, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre signora entro il 12 Controparte_1
di ogni mese a partire dal deposito del presente ricorso;
oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, come da Protocollo in uso a codesto Tribunale già nelle mani dei signori e . CP_1 Pt_1
I rimborsi di tali spese verranno effettuati ogni fine mese, con richiesta documentata del pagamento tramite semplice email o messaggio telefonico, con impegno per i genitori a consegnarsi reciprocamente la documentazione fiscale intestata al minore anche ai fini delle detrazioni fiscali, di cui i genitori potranno beneficiare al 50% ciascuno.
L'assegno unico verrà incassato interamente alla signora . Controparte_1
4) I genitori si danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti per l'espatrio e del documento di identità del minore.
5) Spese della presente procedura compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19/12/2024 e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1
la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore (nato il Per_1
29.7.2019). pagina 2 di 3 All'esito dell'udienza dell'11/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti per l'espatrio e del documento di identità del minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia Persona_2
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, alla Camera di Consiglio del 27.5.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Elena Sollazzo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4722 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avvocato DALLA COSTA LUDOVICA e dall'avvocato TOLDO ALESSANDRA;
e
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avvocato CARETTA PAOLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) La signora continuerà a vivere nell'appartamento sito a Piovene Rocchette, Via Controparte_1
Thiene n. 33, assieme al figlio minore , mentre il signor si trasferirà in Per_1 Parte_1 un'altra abitazione entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso portando con sé gli effetti personali propri.
2) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza e Per_1
collocazione prevalente presso la madre;
starà con il padre secondo il seguente calendario: Per_1
• una settimana il lunedì dall'uscita dall'asilo/scuola fino al martedì mattina, quando il padre pagina 1 di 3 accompagnerà il minore all'asilo/scuola, e dal venerdì dall'uscita dall'asilo/scuola fino al lunedì mattina, quando il padre accompagnerà il minore all'asilo/scuola;
• la settimana successiva, il mercoledì dall'uscita dall'asilo/scuola fino al venerdì mattina, quando il padre accompagnerà il minore all'asilo/scuola;
• e così di seguito;
• due settimane, anche non consecutive, durante l'estate, da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
• durante le festività natalizie, sette giorni anche non consecutivi, alternando di anno in anno con la madre e con il padre il giorno di Natale e Santo Stefano;
• durante le vacanze pasquali, tre giorni anche non consecutivi, alternando di anno in anno con la madre e con il padre il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Il presente calendario potrà subire variazioni di comune accordo tra i genitori in base alle esigenze lavorative degli stessi e tenendo conto dei bisogni/interessi del figlio.
Inoltre, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio il proprio compleanno in deroga al calendario, mentre il compleanno di sarà festeggiato con entrambi i genitori. Per_1
3) Il padre concorrerà al mantenimento del figlio minore mediante il versamento alla madre Per_1
di un assegno per euro 300,00 mensili, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre signora entro il 12 Controparte_1
di ogni mese a partire dal deposito del presente ricorso;
oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, come da Protocollo in uso a codesto Tribunale già nelle mani dei signori e . CP_1 Pt_1
I rimborsi di tali spese verranno effettuati ogni fine mese, con richiesta documentata del pagamento tramite semplice email o messaggio telefonico, con impegno per i genitori a consegnarsi reciprocamente la documentazione fiscale intestata al minore anche ai fini delle detrazioni fiscali, di cui i genitori potranno beneficiare al 50% ciascuno.
L'assegno unico verrà incassato interamente alla signora . Controparte_1
4) I genitori si danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti per l'espatrio e del documento di identità del minore.
5) Spese della presente procedura compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19/12/2024 e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1
la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore (nato il Per_1
29.7.2019). pagina 2 di 3 All'esito dell'udienza dell'11/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti per l'espatrio e del documento di identità del minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia Persona_2
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, alla Camera di Consiglio del 27.5.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 3 di 3