Decreto presidenziale 30 maggio 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 04/06/2025, n. 10809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10809 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10809/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05531/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5531 del 2024, proposto da:
LI -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mira Telarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giulio Venticinque 23;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ammiraglio Ispettore -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
- del giudizio emesso dalla competente Commissione Superiore di Avanza-mento della Marina Militare Italiana, nei confronti del LI (CM) r.n. in spe -OMISSIS-, in sede di valutazione per l’avanzamento a scelta al grado di Ammiraglio Ispettore CM per l’anno 2024, con conseguente mancato avanzamento a detto grado (all. 3 verbale n° 5 della C.S.A. del 06.11.2023.pdf);
- della graduatoria di merito dei AG (CM) r.n. in spe formata dalla stessa Commissione Superiore di Avanzamento a seguito del giudizio valutativo di cui al precedente alinea, approvata dal Ministro della Difesa;
- del quadro di avanzamento, a seguito del giudizio valutativo qui impugnato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non noto al ricorrente, presupposto, conseguente e/o comunque connesso con il procedi-mento in esame;
- con rifusione di spese e competenze come generale norma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 17.5.2024 il LI -OMISSIS- ha impugnato il risultato del giudizio di avanzamento a scelta al grado superiore di “Ammiraglio Ispettore” del Corpo di Commissariato della Marina Militare, come determinato dalla Commissione Superiore di Avanzamento della Marina Militare per l’anno 2024, in conseguenza del quale egli è stato ritenuto idoneo ma senza ottenere l’iscrizione nel quadro di avanzamento, avendo conseguito un punteggio finale in trentesimi di -OMISSIS- che lo ha collocato in seconda posizione nella graduatoria di merito, a fronte di un unico posto disponibile per la promozione.
Ai fini dell’annullamento della graduatoria nei limiti del proprio interesse, l’Ufficiale, dopo avere ripercorso la propria carriera e avere evidenziato, in particolare, di essersi collocato primo nelle graduatorie degli anni 2022 e 2023 (senza ottenere però il grado superiore in quanto nelle due annualità menzionate non era stato aperto il quadro di avanzamento), ha articolato nel ricorso (notificato, oltre che al Ministero della Difesa, al controinteressato Ammiraglio -OMISSIS-) tre motivi di gravame, con i quali deduce varie illegittimità del provvedimento finale a lui sfavorevole come meglio di seguito esposte.
1. VIOLAZIONE DI LEGGE: D. Lgs. n. 66/2010 (C.O.M.), artt. 1032, 1057, 1058, 1060, 1093 - DPR n. 90/2010 (T.U.O.M.) artt. 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710. VIOLAZIONE PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA COSTITUZIONALMENTE GARANTITI DALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DIRETTIVA SMD FORM 001/2004.
Con riguardo al fondamentale elemento valutativo costituito dagli incarichi di servizio ricoperti, il ricorrente sottolinea come la sua carriera nell’ambito del Corpo di Commissariato M.M. si sia articolata in ben 19 incarichi, tutti caratterizzati da valenza precipua e importanza in relazione al grado di volta in volta rivestito, anche in ambito interforze, come meglio descritto nel documento allegato al quale si fa rinvio e come specificato nella parte in fatto dell’atto introduttivo.
Il ricorrente inoltre, quanto ai titoli formativi e di studio, è in possesso di:
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università di Bari con 110/110; - Master in Studi Internazionali Strategico-Militari conseguito presso la LUISS, durante il corso ISSMI; - Master di -OMISSIS- livello in Strategia Globale e Sicurezza conseguito presso l’Università La Sapienza di Roma, durante la sessione IASD. Quest’ultimo titolo, viceversa, non è stato conseguito dal controinteressato -OMISSIS-che, a differenza del ricorrente, non può vantare la frequenza del Corso IASD, momento formativo ritenuto molto qualificante, in quanto destinato all’alta dirigenza del Dicastero.
Sempre nell’ambito dei titoli di studio l’Ufficiale ricorrente allega di avere conseguito la certificazione linguistica JFTL (Joint Force Test Language) che non risulta viceversa posseduta dal controinteressato.
Con riferimento poi alla lettera d) del comma 5 dell’art. 1058 del COM e all’art. 708 del TUOM - vale a dire “l’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’Amministrazione” - il ricorrente dal mese di ottobre 2021 ricopre l’incarico di Capo Ufficio Generale Affari Legali della Marina Militare, da cui dipende l’intera organizzazione giuridico-legale della M.M.
Tale incarico è destinato dalla Tabella Organica al grado superiore di Ammiraglio Ispettore e ciò comprova, nei fatti, la maggiore attitudine del ricorrente a ricoprire incarichi di livello superiore (dal momento che analoga esperienza non è posseduta dal controinteressato Caputo).
Si evince poi dal complesso della sua carriera l’assenza di mende o cali di rendimento.
Il controinteressato, ingiustamente “premiato” secondo il ricorrente, è stato promosso al grado di LI soltanto nel 2022 (e quindi detiene una anzianità nel grado molto più breve del ricorrente) e in tale grado ha svolto un solo incarico (Direttore della Direzione di Amministrazione M.M.) per un tempo limitato.
Nella figura dell’Ufficiale ricorrente spiccano, inoltre, “le ripetute e continue note elogiative” che connotato le sue schede valutative periodiche e l’attribuzione di ben 9 benemerenze: 3 encomi solenni (2 dei quali ricevuti nel grado di LI, 1 encomio e 5 elogi formali).
Per questo, data la superiorità del ricorrente sotto tutti i parametri di cui all’art. 1058 c.o.m., a suo dire il giudizio di avanzamento impugnato dovrà essere annullato per violazione di legge, con ogni conseguenza prevista.
2. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI: INCOERENZA, INCONGRUENZA, INADEGUATEZZA, IRRAZIONALITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ERRONEO APPREZZAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI, VIZIO DELLA FUNZIONE, E SVIAMENTO DI POTERE.
L'operato della CSA è censurabile anche sotto il profilo dell'incoerenza, incongruenza e illogicità del giudizio e del punteggio attribuito al ricorrente, rispetto al profilo dell'Ufficiale emergente dalla documentazione caratteristica e matricolare di questi. Appaiono, infatti, più “concessive” le valutazioni relative al controinteressato anteposto al ricorrente in graduatoria.
Parte ricorrente evidenzia poi che il numero delle proprie onorificenze è nettamente superiore a quello vantato dall’Ammiraglio -OMISSIS-il quale ha avuto un encomio solenne in data 3.8.2023 in prossimità della chiusura delle note valutative finalizzate al giudizio di avanzamento.
In relazione alla documentazione matricolare e caratteristica, il ricorrente sostiene che le norme in tema di avanzamento degli Ufficiali superiori stabiliscono che nel giudizio valutativo de quo il punteggio di merito debba essere attribuito esclusivamente in base alle risultanze emergenti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell’Ufficiale; a suo avviso è evidente che l'attribuzione al ricorrente di giudizi e di punteggi tali da non promuoverlo al grado superiore, relegandolo al -OMISSIS- posto della graduatoria di merito finale, “non può che essere il frutto di un difetto di istruttoria, di un travisamento dei fatti o, al più, di un errore della medesima CSA nel valutare i presupposti di fatto e di diritto, cui per legge deve fare riferimento”.
Inoltre, il posizionamento in graduatoria del ricorrente, le cui eminenti qualità emergono ictu oculi dalla documentazione personale, rendono il provvedimento de quo censurabile anche sotto il profilo dell'eccesso di potere per evidente disparità di trattamento.
3. ECCESSO DI POTERE. TEMPESTIVITA’ E RILEVANZA DI RICONOSCIMENTI ED ENCOMI.
Anche un contenuto divario di punteggi attribuiti ai pari grado non esclude, di per sé, che possano ravvisarsi, negli atti di scrutinio impugnati, profili sintomatici di eccesso di potere dato che l'eventuale difformità del metro valutativo applicato agli scrutinati può essere perpetrata anche in modo “poco appariscente” attribuendo ad alcuni un punteggio incrementale proporzionalmente maggiore rispetto ad altri. Quel che conta, infatti, è il dato sostanziale del divario relativo tra le posizioni dei soggetti a valutazione, che può essere parimenti espressa in centesimi o in punti interi, a seconda della "scala di riferimento" dei valori utilizzati per l'attribuzione del punteggio (Cfr., tra tante TAR Lazio, Sez. I bis, n. 4193/2015).
In definitiva l’unico elemento che, presuntivamente, potrebbe avere indotto la CSA ad accordare prevalenza al controinteressato potrebbe risiedere nel conferimento dell’encomio solenne all’Ammiraglio -OMISSIS-in data 3.8.2023, a ridosso dell’apertura del quadro di avanzamento.
Sul punto il ricorrente richiama quanto disposto in materia dalla stessa Amministrazione della Difesa, D.G. Persomil - e ripreso dai Capi di Stato Maggiore della Difesa anche con la circolare n. M_D GMIL 0816497 in data 19.02.2014 (all. 11 Direttive Encomi fg 497.pdf) – la quale ha ribadito che l’encomio solenne deve essere conferito per un atto ritenuto come “eccezionale e tale da essere rinvenuto nel testo della motivazione”, tale da “travalicare il rendimento meritorio e in cui sia rinvenibile un comportamento caratterizzato per rilevanza e straordinarietà”; vengono contestualmente sensibilizzati i vertici al fine di evitare che i conferimenti siano riconosciuti nell’approssimarsi delle valutazioni e/o dei trasferimenti.
Si è costituito in resistenza il Ministero della Difesa che ha successivamente depositato memoria difensiva con la quale ha dedotto l’ineccepibilità dell’operato della C.S.A. e l’inconsistenza delle censure attoree.
Il controinteressato non si è costituito.
In vista dell’udienza di merito entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a..
Il ricorrente ha depositato memoria di replica in data 15.2.2025.
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2025, sentiti gli avvocati di entrambe le parti, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. Venendo all’esame dei motivi di ricorso, questo Collegio ritiene di dover muovere dalla esposizione di alcuni principi giurisprudenziali, applicati in materia di impugnazioni avverso gli esiti dei giudizi per l’avanzamento degli ufficiali al grado superiore, ormai consolidati e costantemente seguiti dalla Sezione.
È utile “in primis” ricordare, in punto di diritto, che il giudizio espresso dalla Commissione Superiore ai fini dell'avanzamento degli ufficiali costituisce una valutazione di merito di regola insindacabile dal Giudice amministrativo, se non entro limiti molto ristretti.
Come più volte affermato in giurisprudenza, il sistema di promozione degli Ufficiali delle Forze Armate è caratterizzato da una valutazione in assoluto per ciascuno dei partecipanti; le valutazioni svolte dalla Commissione di avanzamento per la promozione al grado superiore sono connotate da ampia discrezionalità tecnica e hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità dimostrate dal militare nell’arco di più o meno lunghe carriere nella Forza Armata di appartenenza.
Pertanto, il sindacato giurisdizionale del Giudice amministrativo è assai limitato, poiché la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, tali da comportare un vizio della funzione (ex multis, TAR Lazio, I-bis, 16 gennaio 2025, n. 736; id. 26 novembre 2024, n. 21139; Id. 3 ottobre 2022 n. 12521; TAR Lazio, Sez. I-bis, 26 luglio 2021, n. 8927; id. 8.2.2021, n. 1543; Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3146; TAR Lazio, Sez. I bis, 5 gennaio 2012, n. 134) oppure basate su errori nella rilevazione dei dati e degli elementi emergenti dalla documentazione personale (matricolare e caratteristica) del militare.
In definitiva, ciò che può essere domandato al Giudice amministrativo è volto all’accertamento di una palese incoerenza e disomogeneità nella applicazione dei criteri di valutazione ovvero di un macroscopico errore nell'apprezzamento e nella valutazione di elementi attestati dalla documentazione caratteristica e matricolare, anche con riferimento ai diversi candidati.
Il Collegio, in ogni caso, non può sostituire con propri criteri di valutazione quelli utilizzati dall'Amministrazione (Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2016, n. 5505; TAR Lazio, Sez. I, 9 aprile 1997, n. 555).
In altre parole, l'incoerenza della valutazione deve emergere dall'esame della documentazione con immediatezza.
2. Ciò detto, al Collegio risultano infondate, nella specie, le censure relative al vizio di eccesso di potere in senso relativo riguardanti il giudizio riportato dal ricorrente che viene posto in rapporto comparativo con i giudizi formulati dalla Commissione nei confronti del controinteressato (Ammiraglio -OMISSIS-) che ha ottenuto la promozione con soli 0,2 punti di vantaggio sul ricorrente.
Quest’ultimo elenca, invero, i numerosi titoli da lui conseguiti e gli incarichi svolti in carriera che dovrebbero (automaticamente) dimostrare la superiorità del proprio percorso di Ufficiale rispetto al controinteressato (cfr. pagg. 2-22 del ricorso e primo motivo di ricorso).
Deve osservarsi al riguardo che, in realtà, la promozione a scelta degli Ufficiali, disciplinata dal D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), artt. 1057 - 1060, è caratterizzata da una valutazione in assoluto per ciascuno dei partecipanti, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo che ne determina il posizionamento in graduatoria, senza che la Commissione Superiore di Avanzamento sia anche tenuta a svolgere una comparazione tra i candidati; conseguentemente l’iscrizione nel quadro di avanzamento scaturisce (e deve essere valutata) dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli, non dall'esame comparativo tra i singoli ufficiali aspiranti al grado superiore (TAR Lazio, Sez. I bis, 26 novembre 2024, n. 21139; Id. 5 febbraio 2018, n. 1427; Cons. Stato, IV Sez., 23 ottobre 2017, n. 4860); tale sistema è stato ritenuto conforme ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.
Deve poi ribadirsi il carattere globale, sintetico e onnicomprensivo della disamina di ciascun ufficiale scrutinato, alla luce delle varie “qualitates” e secondo le modalità procedurali descritte dall’art. 1058 c.o.m. a mente del quale, per quanto interessa nella specie:
“4. A ciascun ufficiale giudicato idoneo la commissione attribuisce successivamente un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo.
5. Il punto di merito è attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono. Se il giudizio riguarda ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:
a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, se richiesti dal presente codice ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;
c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'amministrazione.”
Quando, come nella specie, “il giudizio riguarda ufficiali aventi grado di generale di divisione o di brigata o ufficiali di grado corrispondente” (diversamente da quanto prevede il citato comma 5 per gli ufficiali di grado non inferiore a colonnello) ciascun componente non assegna un punteggio “ad hoc” per ciascun gruppo di elementi descritti dalle predette lettere da a) a d) (per poi addivenire ad una media dei quattro punteggi così assegnati) bensì, come stabilisce il comma 7 dello stesso art. 1058 “…ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d) considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all’ufficiale dalla commissione.”.
È insita in detta regola, che concentra in un punteggio unico “globale”, espresso al centesimo da ciascun valutatore, la caratteristica sinteticità della valutazione “de quo” che esclude la necessità di una motivazione estesa e analitica (il che vale in modo ancor più netto per gli Ufficiali di più alto livello rispetto ai quali il voto, come accaduto nella specie, è addirittura unico e unitario in rapporto a tutti i parametri di valutazione), il che conferma l’idea, costantemente ribadita dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui l'oggetto dell’esame del Giudice non è dato da uno o più singoli elementi del curriculum del candidato, ma dalla valutazione complessivamente condotta dalla Commissione (ex multis, Consiglio di Stato, 4 gennaio 2018, n. 35).
Ciò implica che nel giudizio di avanzamento degli ufficiali superiori tutti gli elementi personali e di servizio, desunti dalla documentazione personale degli scrutinandi, assumono indivisibile rilievo, non essendo possibile scindere uno di essi per conferirgli un effetto decisivo.
Così delineato il quadro normativo di riferimento, è agevole comprendere come il giudizio valutativo di idoneità (ad essere valutati per l’avanzamento) e ancor più quello di merito assoluto (e quindi non comparativo) espresso con l’attribuzione del punteggio, costituiscano esplicazione di apprezzamenti di amplissima discrezionalità “tecnica” che hanno riguardo alla percezione globale di tutto il complesso di qualità manifestate dall’ufficiale (sia pure riferite a “indicatori” tipizzati) nel corso dell’intera carriera, di tal ché il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo è “confinato” (salvi i casi di violazioni delle regole formali procedurali) in uno spazio assai limitato, se non angusto, come delineato dai vizi funzionali dell’eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo (così Cons. Stato sent. n.5723/2024); “la Commissione, nell’effettuare le valutazioni e nell’attribuire i punteggi, applica concetti non esatti, ma opinabili, con la conseguenza che può ritenersi illegittima solo la valutazione che, con riguardo alla concreta situazione, è manifestamente illogica, ovverosia che non sia nemmeno plausibile, e non già una valutazione che, pur opinabile nel merito, sia da considerare comunque ragionevole; il ricorso a criteri di valutazione tecnica, infatti, in qualsiasi campo, non offre sempre risposte univoche, ma costituisce un apprezzamento non privo di un certo grado di opinabilità e, in tali situazioni, il sindacato del giudice, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è destinato ad arrestarsi sul limite oltre il quale la stessa opinabilità dell’apprezzamento operato dall’amministrazione impedisce d’individuare un parametro giuridico che consenta di definire quell’apprezzamento illegittimo” (così Cons. Stato sent. n. 10178/2023 richiamata da TAR Lazio, I-bis, 3 febbraio 2025, n. 2334).
Ne consegue che i membri della Commissione di Avanzamento possono “compensare” la mancanza di uno o più titoli da parte di alcuno tra i valutandi con la presenza di altri dati documentali ritenuti equivalenti o superiori, secondo l'ampia discrezionalità loro riconosciuta dalla normativa di settore (Cons. Stato Sez. IV, 16/01/2019, n. 400).
Infatti “la valutazione di avanzamento degli ufficiali non può comportare una ponderazione aritmetica delle complessive qualità degli scrutinati e neppure è possibile scindere i singoli elementi di scrutinio per poi affermare che ciascun elemento, isolatamente considerato, possa da solo sorreggere il giudizio complessivo; pertanto, il vizio di eccesso di potere in senso relativo non può essere riscontrato all'esito di un sostanziale confronto a coppie fra gli scrutinandi, tanto più ove unilateralmente prescelti dal ricorrente nell'ambito di una ben più ampia platea dei promossi” (ex plurimis T.A.R. Lazio, sez. I-bis, sent. 2.3.2022, n.2443).
3. Su tali premesse generali si deve quindi basare la disamina delle plurime “voci” oggetto di doglianza da parte dell’Ufficiale ricorrente.
Al riguardo il Collegio osserva che il giudizio di avanzamento mira a definire, con un voto numerico (dato dai vari commissari sui distinti gruppi di “qualità” di cui al precitato art. 1058, comma 5, c.o.m.), il valore del singolo ufficiale in vista dell’assunzione, da parte sua, dei compiti e delle responsabilità propri del grado superiore.
4. Come ben risulta dalla superiore narrativa, gran parte delle censure proposte da parte ricorrente sono riconducibili al paradigma dell’eccesso di potere in senso relativo.
Esso può ritenersi fondato soltanto quando, senza travalicare in una indagine comparativa (che, come detto, è preclusa al giudice amministrativo) si accerti come evidente la svalutazione dell’interessato o la sopravvalutazione di uno o di taluni degli ufficiali graduati in posizione utile. Il vizio di eccesso di potere in senso relativo, pertanto, deve essere sostenuto dall’esistenza di vistose incongruenze nell’attribuzione dei punteggi in riferimento all’ufficiale interessato se raffrontato con uno o più parigrado iscritti in quadro, in modo che sia dimostrata la disomogeneità del metro di valutazione seguito e sia data evidenza alla mancata uniformità di giudizio.
A rilevare, quindi , “è la rottura dell’uniformità del criterio valutativo, che deve emergere dall’esame della documentazione caratteristica con assoluta immediatezza nel senso che la valutazione in concreto attribuita all’Ufficiale deve apparire inspiegabile e ingiustificabile in relazione alle valutazioni di uno o più dei pari grado iscritti nel quadro di avanzamento (C.d.S., n. 6270/2018)” (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. I bis, nn. 3919/2020, 1581/2020 e 128/2020).
4.1. Il ricorrente, come visto, pone a raffronto alcuni dati significativi della propria carriera (afferenti soprattutto al numero e alla tipologia degli incarichi di servizio assunti, ma anche ai titoli di studio e alle onorificenze) con la documentazione personale del controinteressato.
Con riguardo agli incarichi elencati dal ricorrente, i quali dovrebbero dimostrare la condizione di un Ufficiale che prevale sull’ex parigrado (soprattutto per l’importanza ed il numero di essi), osserva il Collegio che “il solo fatto di essere stato impiegato in incarichi di rilievo e per una apprezzabile durata non costituisce un elemento di giudizio di per sé sufficiente a sancire la superiorità dell’ufficiale ricorrente; invero, il giudice amministrativo non è in grado di conoscere la complessa realtà organizzativa ed operativa dell’ambiente militare e, quindi, non è in grado di rilevare la palese abnormità dell’apprezzamento dell’importanza di un incarico rispetto ad un altro.” (TAR Lazio, I-bis, 29 novembre 2022, n. 15959; id. 16 gennaio 2025, n. 736).
Va anche detto che, in effetti, parte ricorrente non ha svolto (come sarebbe stato, invece, richiesto) una rigorosa comparazione tra gli incarichi propri e quelli in possesso del controinteressato (categoria per categoria) – onde dimostrare la non omogeneità del metro di giudizio applicato - ma si è viceversa limitata ad esibire un esteso elenco di incarichi (il cui numero appare fisiologico in una carriera ormai consistente) - oltre che di ulteriori titoli, anche di studio ecc. - come a ritenere che da tali elencazione dovesse scaturire, presuntivamente, la superiorità del ricorrente rispetto all’ufficiale promosso.
Viceversa, l’elaborazione giurisprudenziale in argomento (v. “supra”) si è ormai attestata nel senso di affermare che l’eccesso di potere in senso relativo richieda la dimostrazione di una superiorità agevolmente apprezzabile anche dall’occhio del “profano”, in quanto palese ovvero macroscopica e comunque tale da essere apprezzabile non solo sotto uno ma sotto tutti i parametri di cui all’art. 1058, lett. a)-d), c.o.m., vale a dire: a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito; c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami esperimenti; d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore.
In ogni caso va detto che, con riguardo agli incarichi, non può ritenersi decisiva di per sé la loro “importanza” in astratto bensì contano le modalità efficaci e meritorie in cui gli stessi sono stati espletati, così come emergente, in modo eminente, dalle schede valutative periodiche redatte dai superiori, vero parametro del rendimento dell’Ufficiale nel corso degli anni. È quanto si evince dal comma 3 dell’art. 706 del Decreto Presidente della Repubblica 15/03/2010, n. 90 (T.U. regolamentare in materia di ordinamento militare) a mente del quale “3. La rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto.”.
4.2. Con riferimento a quanto precede si rileva che non emerge dalle allegazioni di parte ricorrente una costante ed evidente superiorità nelle valutazioni periodiche conseguite. In più occasioni (tanto nel ricorso quanto nei successivi scritti difensivi) il ricorrente afferma la superiorità della propria documentazione caratteristica (schede valutative periodiche e rapporti informativi), che si sarebbe sempre contraddistinta per valutazioni di eccellenza e massime notazioni elogiative; tuttavia lo stesso non svolge un confronto sistematico con la carriera dell’Ammiraglio -OMISSIS-e non indica, come era suo onere nell’ottica delle necessaria onnicomprensività della disamina, il numero delle migliori valutazioni in rapporto a quelle conseguite dal controinteressato.
Per quanto sopra ampiamente argomentato, anche per un elemento centrale della valutazione di avanzamento quale il rendimento fornito in carriera, non vale ad assolvimento dell’onere della prova dell’eccesso di potere in senso relativo (per rottura dell’omogeneità del metro di giudizio), la mera citazione di alcune schede (estrapolate dal complessivo contesto documentale) particolarmente brillanti, dovendo al contrario il ricorrente dimostrare una superiorità globale e netta della propria documentazione caratteristica nell’arco dell’intero sviluppo delle carriere poste in raffronto parallelo.
Al contrario la difesa erariale ha allegato che anche il controinteressato, dall’inizio della sua carriera ha conseguito “brillanti risultati” ricevendo espressioni di “apprezzamento e compiacimento” e la qualifica massima di “eccellente” (SS.VV. n. 4/5/7/9/e 10), diversamente dall’attore che ad inizio di carriera ha conseguito (soltanto) un giudizio di “buon rendimento” e la qualifica di “superiore alla media” (SS.VV. n. 4 e 6).
In ogni caso quanto esposto nella seconda memoria dell’Amministrazione (vedi pag. 13 e ss.) sullo sviluppo della carriera dell’Ammiraglio -OMISSIS-attesta il profilo di un Ufficiale che ha sempre assolto in modo eccellente agli incarichi ricevuti ottenendo costantemente il plauso dei propri superiori.
Ciò dimostra, quanto meno, l’assenza di una percepibile inferiorità del suo curriculum rispetto a quello vantato da parte ricorrente che in ogni caso, ad avviso di questo Collegio, non ha assolto all’onere della prova che su di essa incombeva.
Il Collegio, in altri termini, rileva per entrambi gli Ufficiali un profilo di carriera di altissimo livello che rendeva i medesimi in larga parte equiparabili sul piano meritocratico (non a caso la differenza a favore del controinteressato è stata di soli 0,2 punti).
È chiaro come, nel contesto di due così alti profili, a determinare la differenza di punteggio possano essere elementi opinabili e sfumati a cui la Commissione ha comunque legittimamente ritenuto di accordare prioritaria considerazione, nell’esercizio della sua discrezionalità valutativa.
Per come argomentato dalla difesa erariale (vedi seconda memoria, pag. 12) appare plausibile che nel giudizio finale dei commissari - che hanno tutti concordato nel giudicare l’Amm. -OMISSIS- “…dirigente completo, di altissimo livello e di totale affidabilità e in grado di assumere responsabilità del massimo livello” (allegato 3 res.) - abbia pesato in modo decisivo la valutazione sull’ultimo incarico assolto dal medesimo con il grado di LI: quale Capo della Direzione di Amministrazione M.M. il LI -OMISSIS-ha infatti dimostrato di possedere “indiscutibili doti manageriali, che gli hanno consentito di raggiungere gli ambiziosi obbiettivi prefissati dal Capo di Forza Armata, avviando progetti innovativi, quali la realizzazione di un sistema di customer care che ha consentito di eliminare i disservizi dovuti al precedente distacco amministrazione/amministrato, permettendo la concreta digitalizzazione dei fascicoli stipendiali di tutto il personale e la creazione della piattaforma MI@ (un App che consente a tutto il personale di accedere in forma semplificata e trasparente, anche tramite il cellulare, alle informazioni amministrative d’interesse); ha altresì facilitato l’instaurazione di proficui e costanti rapporti con l’INPS che hanno notevolmente migliorato la gestione del personale cessato dal servizio (ausiliaria e riserva). Al termine di questa azione di elevato pregio, peraltro realizzata nel breve periodo di svolgimento dell’incarico di Direttore, il vertice di Forza Armata ha ritenuto opportuno tributargli un encomio solenne, che si colloca naturalmente al termine del complesso lavoro svolto dal LI -OMISSIS-(periodo da settembre 2022 a agosto 2023)[….]. Invero si tratta di un pregevole tributo che, al contrario, dimostra la capacità di concretizzare in tempi brevi gli obiettivi e l’altissima capacità dirigenziale del LI -OMISSIS-.” (seconda memoria res. pag. 12; doc. 3 res.).
4.3. Quanto alla asserita superiorità dei titoli formativi e di studio per avere il LI -OMISSIS-frequentato (a differenza dell’Amm. -OMISSIS-) il Corso IASD conseguendo il relativo titolo, deve diversamente ritenersi che la frequenza di tale corso non può correlarsi ad una pretesa di corrispondente prevalenza atteso che la sua positiva frequenza costituisce solo uno dei vari elementi valutabili nel profilo complessivo dell’Ufficiale.
In linea con quanto recentemente affermato sul punto, la Sezione conferma che “pur trattandosi di un qualificante corso di “formazione superiore”, come tale conteggiato dalla Commissione, esso non può costituire, di per sé, un elemento di prevalenza e superiorità rispetto all’Ufficiale preso a raffronto, poiché detto incarico viene conferito dall’Amministrazione a personale dirigente individuato sulla base di considerazioni e valutazioni legate a contingenti esigenze di impiego e di gestione del personale, senza un previo confronto selettivo tra tutti i potenziali Ufficiali interessati” (TAR Lazio, Sez. I bis, 26 novembre 2024 n.21139).
Peraltro, in un’ottica più generale ma pur sempre pertinente alla definizione della presente causa, la presenza di un maggior numero di titoli di studio non costituisce elemento dal quale possa scaturire l’aspettativa di una valutazione migliore rispetto ai parigrado (anche limitatamente a tale specifica “voce” della valutazione), poiché “Nel giudizio di avanzamento (...) non ha rilievo preminente la sommatoria dei titoli, bensì i giudizi complessivi periodicamente espressi dall’amministrazione, tenuto conto anche delle capacità culturali dimostrate dall’interessato. In sostanza, l’amministrazione deve vagliare in concreto ‒ e a prescindere dai titoli posseduti ‒ la capacità dell’ufficiale di fare un sapiente uso del proprio bagaglio culturale in ambito militare e istituzionale” (Cons. Stato, Sez. II, 24 marzo 2021, n. 2494).
Tale argomento costituisce, invero, un portato di quanto previsto dall’art. 707 TUOM secondo il quale “1. La personalità intellettuale e culturale dell'ufficiale deve essere valutata prevalentemente in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo cui egli appartiene e all'affidamento che può derivarne in termini di efficienza per l'Amministrazione. Conseguentemente, il possesso di titoli non attinenti ai predetti fini, non costituisce necessariamente elemento di particolare considerazione.
2. Sulla base di tali presupposti, costituiscono elementi essenziali da valutare quelli desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: l'iter formativo; i risultati dei corsi e degli esami previsti ai fini dell'avanzamento e per l'aggiornamento e il perfezionamento della formazione professionale; gli altri corsi in Italia e all'estero; i titoli culturali; la conoscenza di lingue straniere debitamente accertata; le pubblicazioni.”.
4.4. In merito all’elemento di valutazione di cui alla lettera d) dell’art. 1058 c.o.m. (relativo alla “ attitudine ad assumere incarichi del grado superiore” ) va opportunamente ricordato che è questa la porzione di giudizio delle CSA più spiccatamente tecnico-discrezionale, dove specularmente è ancor più confinato lo spazio di sindacabilità da parte del giudice (v.si Cons. St., II Sez., n. 8486/2020 che afferma “ quanto alla voce “attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’amministrazione” , il relativo giudizio della Commissione, di carattere prognostico e fondato su una unitaria considerazione della personalità dell’esaminando come emersa nel corso del servizio, è insindacabile in sede giurisdizionale, salva la ricorrenza [...] di aberranti discrasie logiche” ).
L’analisi condotta nei punti precedenti sui curricula del controinteressato e del ricorrente non ha confermato quella conclamata preminenza da cui quest’ultimo faceva conseguire la sua manifesta maggiore attitudine al ruolo superiore, mancano quindi i presupposti, anche in questo caso, per sconfessare le valutazioni di discrezionalità tecnica operate dalla Commissione.
Infatti, se è innegabile che l’incarico di Capo Ufficio Generale Affari Legali della Marina Militare - ricoperto dal dott. -OMISSIS-dal 2021 (sempre con valutazioni eccellenti) - è incarico apicale e di grande prestigio destinato nell’ordinamento della Marina al grado superiore di Ammiraglio Ispettore, è altrettanto vero che anche il ruolo di Direttore della Direzione di Amministrazione, che il dott. -OMISSIS-ha ricoperto per oltre un anno conseguendo i risultati di eccellenza manageriale sopra descritti, è anch’esso destinato al grado superiore, sicché anche per tale elemento la valutazione della CSA non è né abnorme né illogica.
Per il parametro in discussione, infatti, la normativa in materia non attribuisce al tempo di impiego nell’incarico di ordine superiore un ruolo decisivo né tantomeno, vincolante ai fini del giudizio di avanzamento e, pertanto, era certamente nella facoltà della Commissione di avanzamento dare il giusto peso, oltre e più che al numero di anni nell’incarico, ai risultati raggiunti nello svolgimento dei compiti afferenti all’ incarico stesso.
4.5. Per tutti gli argomenti che precedono si rivelano infondati e da respingere sia il primo motivo di ricorso (afferente ad una presunta illegittimità per eccesso di potere in senso relativo nei termini sopra esplicati) che il secondo (riguardante la asserita ma non dimostrata disparità di trattamento tra l’Ufficiale promosso e l’odierno ricorrente).
5. Il terzo ed ultimo motivo di gravame si concentra sull’eccesso di potere legato al conferimento dell’encomio solenne all’Ammiraglio -OMISSIS-avvenuto in data 3.8.2023 e, dunque, a ridosso dell’apertura del quadro di avanzamento per cui è causa, unico elemento che secondo il ricorrente, presuntivamente, potrebbe avere indotto la CSA ad accordare prevalenza al controinteressato.
Ad avviso del ricorrente, oltre ad avere una negativa valenza “sintomatica”, tale tardiva onorificenza si porrebbe anche in contrasto con quanto disposto dalla stessa Amministrazione della Difesa, D.G. Persomil con la circolare n. M_D GMIL 0816497 in data 19.02.2014 (all. 11 Direttive Encomi fg 497.pdf) che sconsiglia il conferimento di riconoscimenti in prossimità di valutazioni.
Il Collegio ritiene infondata anche questa censura.
Si deve intanto muovere dal presupposto che il controinteressato ha ottenuto nel sul lungo percorso professionale ben 4 encomi semplici e ben 5 encomi solenni (in numero quindi maggiore del ricorrente) , il che esclude il carattere eccezionale o, per così dire, “strumentale” dell’ultimo encomio solenne, peraltro oggettivamente motivato, per quanto sopra esposto, sulla base degli eccezionali risultati manageriali ottenuti dal dott. -OMISSIS-nella direzione della Direzione di Amministrazione della M.M.
Il Collegio osserva poi che la direttiva di PERSOMIL a cui il C.A. -OMISSIS-fa riferimento pone indicazioni generali che, pur volte alla sensibilizzazione dei vertici ad evitare conferimenti a ridosso di alcuni eventi, tuttavia non esclude (ponendo un divieto assoluto che sarebbe del tutto illegittimo in assenza di previsioni della norma primaria in tal senso) l’attribuzione di encomi o elogi in casi specifici laddove ciò sia ritenuto necessario dalle superiori autorità, in base a valutazione che, se ancorata ai meriti oggettivi alla base del riconoscimento, non è sindacabile dal Giudice, anche se il riconoscimento dovesse avvenire a ridosso dell’avanzamento.
Peraltro, come obbiettato dall’Avvocatura dello Stato, dall’esame della documentazione caratteristica del ricorrente risulta che anche allo stesso sono stati conferiti, in passato, due encomi solenni a ridosso della chiusura dell’aliquota di avanzamento e precisamente in data 22.10.2018 (con chiusura documentazione caratteristica 31.10.2018) e in data 22.10.2019 (chiusura documentazione caratteristica 31.10.2019).
Pertanto l’eccesso di potere lamentato dal ricorrente non è ravvisabile.
6. Per tutto quanto precede, il ricorso non merita accoglimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore del Ministero della Difesa che liquida in complessivi euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli oneri tutti di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudio Vallorani | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.