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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/05/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 157/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e Controparte_1
[...] PARTE RESISTENTE Oggi 29/05/2025, alle ore 10:22, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. CHESSA SEBASTIANO;
Parte_1
Per Controparte_1
l'Avv. ALESSANDRA TERZINI in sostituzione dell'Avv. SCALMANINI PAOLA.
[...]
ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. L'avv. CHESSA rinuncia al danno patrimoniale richiesto nel ricorso. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 157/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. CHESSA Parte_1 C.F._1 l cui st miciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro Controparte_1
[...] P.IVA_1 studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 26/02/2024, ha adito il Tribunale Parte_1 di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con
[...]
, per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, respinta ogni contraria istanza e con ogni opportuna statuizione: - accertare e dichiarare che le patologie da cui è affetta la signora è stata Parte_1 contratta e/o aggravata nell'esercizio dell'attività lavorativa dichiarandone la natura professionale;
- conseguentemente CP_ condannare l' , in persona del legale rappresentante pro – tempore , a corrispondere alla ricorrente il trattamento economico
( rendita o versamento del capitale ) in base alla disponenda CTU medico legale riconoscendo il punteggio di invalidità permanente pari globalmente al 15% , di cui 6% spalla destra , 6 % spalla sinistra e 6% rachide lombare anche con riferimento al Dlgs
38\2000 , ovvero a quel maggiore o minore punteggio che emergerà in corso di causa , secondo le tabelle di danno ex DM
12.7.2000 ; se dovuto condanna anche al danno patrimoniale. Con interessi e rivalutazione su tutte le somme sopra indicate dalle singole scadenze al saldo. Sentenza esecutiva e con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA 22%, CPA 4% e spese generali 15% da distrarsi in favore dell'Avv. Sebastiano Chessa anticipatario”.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- del rapporto di lavoro presso la RSA Santa Savina sita in Lodi dal 2010 alle dipendenze delle società volta volta succedutesi (da ultimo, Emmaus s.p.a.);
Pag. 1 di 6 - dell'organizzazione del lavoro all'interno della RSA in reparti (Primula, Ciclamino, Margherita), cui la ricorrente venne adibita;
- delle patologie da cui è affetta e della loro origine professionale;
- dell'esito negativo del procedimento amministrativo.
Ha concluso come sopra riportato.
Si è ritualmente costituito in giudizio contestando l'origine professionale delle patologie, per CP_1 assenza dell'esposizione al rischio idoneo;
ha contestato i presupposti in fatto e in diritto della domanda per assenza di prova. Ha eccepito il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione. Ha proposto un quesito da formulare ad un eventuale C.T.U. Ha resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente ed a mezzo prova per testi (udienze del 16.07.2024 e del 30.10.2024, testimoni escussi e a seguito di C.T.U. a firma dott. . Tes_1 Tes_2 Tes_3 Persona_1
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Non è superfluo rammentare che a seguito della sentenza n. 179/1988 della Corte Costituzionale, il lavoratore ha titolo ad essere indennizzato anche in relazione alle malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate, concernenti le malattie la cui natura professionale è presunta, e da quelle causate da una lavorazione specificata, o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata l'eziologia professionale.
L'onere di allegazione e prova grava sul lavoratore ai sensi dell'art. 2697 c.c. perché la correlazione causale tra la lavorazione e la malattia non è espressamente affermata nella tabella.
Il lavoratore è, altresì, onerato della prova dell'adibizione, sistematica e abituale (non episodica), ad una lavorazione che lo ha esposto ad una azione nociva.
È stato detto che in materia di malattia professionale non tabellata (del pari nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale) la prova della causa di lavoro intesa come origine professionale, gravante sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza nel senso che debba escludersi la rilevanza della “mera possibilità” dell'origine professionale, per ravvisare piuttosto un rilevante grado di probabilità (cfr. per tutte,
Cass. Civ. Sez. lav. Sent. n. 3227 del 10.2.2011; cfr. altresì Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 12/10/2012, n. 17438). CP_ La Corte di Cassazione ha affermato: “in caso di malattia non inserita nelle tabelle […] incombe sul lavoratore
l'onere di provare il nesso causale tra la malattia e l'ambiente lavorativo” (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
03/03/2021, n. 5816; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/05/2024, n. 13546; Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 10/05/2024, n. 12786; nella giurisprudenza di merito, v. Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro,
Sentenza, 20/03/2023, n. 884).
Il lavoratore è onerato della prova della causa di lavoro, da decodificarsi in termini di nesso causale tra la lavorazione patogena e la malattia contratta, da valutarsi in termini di ragionevole certezza, nel senso che
Pag. 2 di 6 l'origine professionale deve avere un rilevante grado di probabilità.
La prova dell'idoneità causale può essere fornita in termini probabilistici, secondo un giudizio di probabilità che non può basarsi esclusivamente su mere presunzioni semplici, occorrendo una probabilità qualificata, verificata anche attraverso una serie di elementi di natura scientifica (es. dati epidemiologici).
È possibile desumere l'origine professionale della malattia dalla tipologia di lavorazione svolta, dalle caratteristiche dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa, dall'assenza di fattori extra-lavorativi alternativi o concorrenti (cfr., ancora, Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
25/10/2022, n. 31514).
è onerato della prova contraria, che può investire tanto l'esposizione continua all'azione patogena, CP_1 quanto lo stesso nesso eziologico tra la lavorazione patogena e la malattia contratta, quanto, in particolare, la esclusività causale di un fattore extra-lavorativo nel cagionare l'evento.
Nel caso in esame, sulla base di quelle che sono le deposizioni rese dai testimoni colleghi di lavoro, la ricorrente ha dimostrato l'esposizione al rischio della lavorazione, ovvero:
- l'adibizione prolungata e sistematica a lavorazioni che, in condizioni ambientali stressogene (v. teste
, consistevano nella movimentazione manuale, trasporto e lavaggio da sola di pazienti Tes_3 della RSA, soprattutto non collaboranti;
- il compimento di attività di lavoro da sola e manualmente osservando i ritmi intensi dettati dal datore, con la sensazione, riferita dai testimoni, di essere sempre in ritardo (v. teste teste Tes_1 Tes_2 teste;
Tes_3
- il fronteggiare da sola situazioni di carenza di personale nei reparti (teste ; Tes_3
- l'utilizzo pur occasionale di macchinari comunque pesanti per la movimentazione di quei pazienti che non erano in grado di alzarsi in piedi;
- il doversi chinare con la schiena per sollevare ogni paziente, senza aiuti né macchinari di ausilio (v. teste , oltre che per il lavaggio nel bagno apposito a seconda del reparto. Tes_1
Le deposizioni rese dai testimoni sono attendibili in quanto tra loro concordi e non contraddittorie;
i testimoni sono credibili dacché hanno lavorato assieme alla ricorrente.
La caratteristica della lavorazione, che comportava il trasporto e lavaggio manuali di pazienti della RSA,, con conseguente sovraccarico sulla schiena, nonché la sua sistematicità ed i ritmi intensi (in più occasioni i testimoni escussi hanno fatto riferimento ai ritmi di lavoro ed al fatto che “erano sempre in ritardo” o “avevano i minuti contati”, v. teste rende quantomeno più probabile che non l'origine professionale delle Tes_3 malattie non tabellate di cui soffre la ricorrente. Né fornisce elementi per ritenere una differente CP_1 eziologia.
La C.T.U. incaricata in corso di causa ha concluso, con esaustiva motivazione che si condivide e a cui si fa espresso rinvio, che: “le modalità lavorative, così come descritte nel corso della analisi svoltasi in ambito di Medicina del
Pag. 3 di 6 Lavoro e come, in assonanza, risulta descritto nel corso delle testimonianze escusse, risultano degne di nota a termini di rischio lavorativo per sovraccarico biomeccanico. Tale condizione di rischio s'è estrinsecata su soggetto ipersuscettibile a tali distress lavorativi (prova è quanto emerge anche in termini chirurgici al rostrale tratto cervicale: non oggetto di tecnopatia). In ogni caso l'estrinsecazione del cumulative stress desorder è accreditabile, in base al decorso clinico e al tipo di esposizione al rischio, a termini concausali prevalenti tecnopatici. Considerate le obiettività emerse in sede di ricognizione clinica obiettiva e a mente della tipologia di substrato organico soggiacente, risulta congruo il riconoscimento per apparato, delle seguenti percentuali esprimibili ai sensi del 38/00: 4% per spalla sx;
5% per spalla dx;
5% per tratto rachideo lombare. Ciò premesso, ad una valutazione globale del caso, il DB complessivamente stimabile ai sensi del Decreto Legislativo 38/00 è pari a 11%”.
Tale giudizio ha trovato d'accordo anche i C.T.P., che non hanno mosso censure all'elaborato del consulente.
Alla luce di tali conclusioni – rese al termine di accertamenti complessi ed esaustivi, immuni da vizi logici o di altra natura-, il ricorso merita accoglimento. Deve perciò essere dichiarata l'origine professionale delle patologie di cui è affetta e parte resistente deve essere condannata alla corresponsione in Parte_1 favore della ricorrente del trattamento economico corrispondente alla percentuale di invalidità permanente globalmente accertata dal C.T.U. (pari ad 11%, di cui 4% spalla sinistra, 5% spalla destra, 5% rachide lombare), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio;
i compensi possono essere distratti in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario, avv. CHESSA SEBASTIANO.
Il fondo spese per la CTU del presente giudizio, pari ad € 600,00, oltre accessori come richiesto dal C.T.U.
(cfr. ordinanza datata 18.12.2024), viene posto definitivamente a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara l'origine professionale delle patologie della ricorrente e per l'effetto,
a. condanna al pagamento in favore della ricorrente del trattamento economico CP_1 corrispondente alla percentuale (11%) di cui alla consulenza tecnica disposta dal Giudice
(indennizzo in capitale), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. CHESSA
Pag. 4 di 6 SEBASTIANO dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di C.T.U., determinate in euro 600,00 oltre Iva ed accessori se dovuti, definitivamente a carico di CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 29 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 5 di 6
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e Controparte_1
[...] PARTE RESISTENTE Oggi 29/05/2025, alle ore 10:22, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. CHESSA SEBASTIANO;
Parte_1
Per Controparte_1
l'Avv. ALESSANDRA TERZINI in sostituzione dell'Avv. SCALMANINI PAOLA.
[...]
ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. L'avv. CHESSA rinuncia al danno patrimoniale richiesto nel ricorso. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 157/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. CHESSA Parte_1 C.F._1 l cui st miciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro Controparte_1
[...] P.IVA_1 studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 26/02/2024, ha adito il Tribunale Parte_1 di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con
[...]
, per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, respinta ogni contraria istanza e con ogni opportuna statuizione: - accertare e dichiarare che le patologie da cui è affetta la signora è stata Parte_1 contratta e/o aggravata nell'esercizio dell'attività lavorativa dichiarandone la natura professionale;
- conseguentemente CP_ condannare l' , in persona del legale rappresentante pro – tempore , a corrispondere alla ricorrente il trattamento economico
( rendita o versamento del capitale ) in base alla disponenda CTU medico legale riconoscendo il punteggio di invalidità permanente pari globalmente al 15% , di cui 6% spalla destra , 6 % spalla sinistra e 6% rachide lombare anche con riferimento al Dlgs
38\2000 , ovvero a quel maggiore o minore punteggio che emergerà in corso di causa , secondo le tabelle di danno ex DM
12.7.2000 ; se dovuto condanna anche al danno patrimoniale. Con interessi e rivalutazione su tutte le somme sopra indicate dalle singole scadenze al saldo. Sentenza esecutiva e con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA 22%, CPA 4% e spese generali 15% da distrarsi in favore dell'Avv. Sebastiano Chessa anticipatario”.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- del rapporto di lavoro presso la RSA Santa Savina sita in Lodi dal 2010 alle dipendenze delle società volta volta succedutesi (da ultimo, Emmaus s.p.a.);
Pag. 1 di 6 - dell'organizzazione del lavoro all'interno della RSA in reparti (Primula, Ciclamino, Margherita), cui la ricorrente venne adibita;
- delle patologie da cui è affetta e della loro origine professionale;
- dell'esito negativo del procedimento amministrativo.
Ha concluso come sopra riportato.
Si è ritualmente costituito in giudizio contestando l'origine professionale delle patologie, per CP_1 assenza dell'esposizione al rischio idoneo;
ha contestato i presupposti in fatto e in diritto della domanda per assenza di prova. Ha eccepito il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione. Ha proposto un quesito da formulare ad un eventuale C.T.U. Ha resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente ed a mezzo prova per testi (udienze del 16.07.2024 e del 30.10.2024, testimoni escussi e a seguito di C.T.U. a firma dott. . Tes_1 Tes_2 Tes_3 Persona_1
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Non è superfluo rammentare che a seguito della sentenza n. 179/1988 della Corte Costituzionale, il lavoratore ha titolo ad essere indennizzato anche in relazione alle malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate, concernenti le malattie la cui natura professionale è presunta, e da quelle causate da una lavorazione specificata, o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata l'eziologia professionale.
L'onere di allegazione e prova grava sul lavoratore ai sensi dell'art. 2697 c.c. perché la correlazione causale tra la lavorazione e la malattia non è espressamente affermata nella tabella.
Il lavoratore è, altresì, onerato della prova dell'adibizione, sistematica e abituale (non episodica), ad una lavorazione che lo ha esposto ad una azione nociva.
È stato detto che in materia di malattia professionale non tabellata (del pari nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale) la prova della causa di lavoro intesa come origine professionale, gravante sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza nel senso che debba escludersi la rilevanza della “mera possibilità” dell'origine professionale, per ravvisare piuttosto un rilevante grado di probabilità (cfr. per tutte,
Cass. Civ. Sez. lav. Sent. n. 3227 del 10.2.2011; cfr. altresì Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 12/10/2012, n. 17438). CP_ La Corte di Cassazione ha affermato: “in caso di malattia non inserita nelle tabelle […] incombe sul lavoratore
l'onere di provare il nesso causale tra la malattia e l'ambiente lavorativo” (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
03/03/2021, n. 5816; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/05/2024, n. 13546; Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 10/05/2024, n. 12786; nella giurisprudenza di merito, v. Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro,
Sentenza, 20/03/2023, n. 884).
Il lavoratore è onerato della prova della causa di lavoro, da decodificarsi in termini di nesso causale tra la lavorazione patogena e la malattia contratta, da valutarsi in termini di ragionevole certezza, nel senso che
Pag. 2 di 6 l'origine professionale deve avere un rilevante grado di probabilità.
La prova dell'idoneità causale può essere fornita in termini probabilistici, secondo un giudizio di probabilità che non può basarsi esclusivamente su mere presunzioni semplici, occorrendo una probabilità qualificata, verificata anche attraverso una serie di elementi di natura scientifica (es. dati epidemiologici).
È possibile desumere l'origine professionale della malattia dalla tipologia di lavorazione svolta, dalle caratteristiche dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa, dall'assenza di fattori extra-lavorativi alternativi o concorrenti (cfr., ancora, Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
25/10/2022, n. 31514).
è onerato della prova contraria, che può investire tanto l'esposizione continua all'azione patogena, CP_1 quanto lo stesso nesso eziologico tra la lavorazione patogena e la malattia contratta, quanto, in particolare, la esclusività causale di un fattore extra-lavorativo nel cagionare l'evento.
Nel caso in esame, sulla base di quelle che sono le deposizioni rese dai testimoni colleghi di lavoro, la ricorrente ha dimostrato l'esposizione al rischio della lavorazione, ovvero:
- l'adibizione prolungata e sistematica a lavorazioni che, in condizioni ambientali stressogene (v. teste
, consistevano nella movimentazione manuale, trasporto e lavaggio da sola di pazienti Tes_3 della RSA, soprattutto non collaboranti;
- il compimento di attività di lavoro da sola e manualmente osservando i ritmi intensi dettati dal datore, con la sensazione, riferita dai testimoni, di essere sempre in ritardo (v. teste teste Tes_1 Tes_2 teste;
Tes_3
- il fronteggiare da sola situazioni di carenza di personale nei reparti (teste ; Tes_3
- l'utilizzo pur occasionale di macchinari comunque pesanti per la movimentazione di quei pazienti che non erano in grado di alzarsi in piedi;
- il doversi chinare con la schiena per sollevare ogni paziente, senza aiuti né macchinari di ausilio (v. teste , oltre che per il lavaggio nel bagno apposito a seconda del reparto. Tes_1
Le deposizioni rese dai testimoni sono attendibili in quanto tra loro concordi e non contraddittorie;
i testimoni sono credibili dacché hanno lavorato assieme alla ricorrente.
La caratteristica della lavorazione, che comportava il trasporto e lavaggio manuali di pazienti della RSA,, con conseguente sovraccarico sulla schiena, nonché la sua sistematicità ed i ritmi intensi (in più occasioni i testimoni escussi hanno fatto riferimento ai ritmi di lavoro ed al fatto che “erano sempre in ritardo” o “avevano i minuti contati”, v. teste rende quantomeno più probabile che non l'origine professionale delle Tes_3 malattie non tabellate di cui soffre la ricorrente. Né fornisce elementi per ritenere una differente CP_1 eziologia.
La C.T.U. incaricata in corso di causa ha concluso, con esaustiva motivazione che si condivide e a cui si fa espresso rinvio, che: “le modalità lavorative, così come descritte nel corso della analisi svoltasi in ambito di Medicina del
Pag. 3 di 6 Lavoro e come, in assonanza, risulta descritto nel corso delle testimonianze escusse, risultano degne di nota a termini di rischio lavorativo per sovraccarico biomeccanico. Tale condizione di rischio s'è estrinsecata su soggetto ipersuscettibile a tali distress lavorativi (prova è quanto emerge anche in termini chirurgici al rostrale tratto cervicale: non oggetto di tecnopatia). In ogni caso l'estrinsecazione del cumulative stress desorder è accreditabile, in base al decorso clinico e al tipo di esposizione al rischio, a termini concausali prevalenti tecnopatici. Considerate le obiettività emerse in sede di ricognizione clinica obiettiva e a mente della tipologia di substrato organico soggiacente, risulta congruo il riconoscimento per apparato, delle seguenti percentuali esprimibili ai sensi del 38/00: 4% per spalla sx;
5% per spalla dx;
5% per tratto rachideo lombare. Ciò premesso, ad una valutazione globale del caso, il DB complessivamente stimabile ai sensi del Decreto Legislativo 38/00 è pari a 11%”.
Tale giudizio ha trovato d'accordo anche i C.T.P., che non hanno mosso censure all'elaborato del consulente.
Alla luce di tali conclusioni – rese al termine di accertamenti complessi ed esaustivi, immuni da vizi logici o di altra natura-, il ricorso merita accoglimento. Deve perciò essere dichiarata l'origine professionale delle patologie di cui è affetta e parte resistente deve essere condannata alla corresponsione in Parte_1 favore della ricorrente del trattamento economico corrispondente alla percentuale di invalidità permanente globalmente accertata dal C.T.U. (pari ad 11%, di cui 4% spalla sinistra, 5% spalla destra, 5% rachide lombare), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio;
i compensi possono essere distratti in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario, avv. CHESSA SEBASTIANO.
Il fondo spese per la CTU del presente giudizio, pari ad € 600,00, oltre accessori come richiesto dal C.T.U.
(cfr. ordinanza datata 18.12.2024), viene posto definitivamente a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara l'origine professionale delle patologie della ricorrente e per l'effetto,
a. condanna al pagamento in favore della ricorrente del trattamento economico CP_1 corrispondente alla percentuale (11%) di cui alla consulenza tecnica disposta dal Giudice
(indennizzo in capitale), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. CHESSA
Pag. 4 di 6 SEBASTIANO dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di C.T.U., determinate in euro 600,00 oltre Iva ed accessori se dovuti, definitivamente a carico di CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 29 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 5 di 6