Articolo 4 della Legge 5 luglio 1962, n. 992
Articolo 3
Versione
17 agosto 1962
Art. 4.
La presente legge si applica anche per i materiali e macchine importati dopo il 31 dicembre 1957 e fino all'entrata in vigore della legge stessa con deposito dei diritti doganali o cauzione per il pagamento degli stessi.

Entrata in vigore il 17 agosto 1962