Art. 4.
La presente legge si applica anche per i materiali e macchine importati dopo il 31 dicembre 1957 e fino all'entrata in vigore della legge stessa con deposito dei diritti doganali o cauzione per il pagamento degli stessi.
La presente legge si applica anche per i materiali e macchine importati dopo il 31 dicembre 1957 e fino all'entrata in vigore della legge stessa con deposito dei diritti doganali o cauzione per il pagamento degli stessi.