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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Allegato al verbale di udienza in data 13 Marzo 2025.
Reg.Gen. N.168/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
all'udienza di discussione in data 13 Marzo 2025, udita la discussione orale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 10.05.2024, e vertente tra
(appellante) e (appellata), avente ad oggetto: appello Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n°143/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 02.04.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
L ha proposto impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha Parte_1
accolto il ricorso presentato da coniuge superstite di Controparte_1 Persona_1
dipendente della Banca deceduto il 20.07.2022, condannando l'appellante a corrisponderle l'importo di
€.46.803,12, oltre interessi legali, a titolo di indennità pari ad una annualità di stipendio (c.d. “annualità
1 in caso di morte”) riconosciuta in favore del coniuge superstite (ovvero del figlio a carico) con impegno unilaterale assunto dalla società datrice di lavoro con nota comunicata in data 08.12.2021 alle OO.SS..
L'appellante ha impugnato la predetta decisione eccependone l'erroneità: 1) Parte_1
per erronea applicazione dell'art.1333 c.c., trattandosi di impegno non vincolante e contrario ad una intesa tacita tra Banca e tesa a limitare il riconoscimento dell'indennità alla sola ipotesi di CP_2
coniuge convivente e di figlio fiscalmente a carico (mentre nella fattispecie difettava il rapporto di convivenza tra i coniugi;
2) per mancata ammissione della prova testimoniale, in Controparte_3
violazione degli artt.115 e 244 c.p.c. e degli att.1362 e ss. c.c.. Ha quindi chiesto, in accoglimento dell'appello e previa ammissione delle istanze istruttorie, il rigetto della domanda ex adverso proposta, con il favore delle spese di lite.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata Parte_1
nella parte in cui ha affermato che la lettera di impegno in data 08.12.2021 “è chiara nel garantire
l'indennità per cui è causa al coniuge senza alcuna limitazione in caso di mancanza di convivenza” e che l'impegno unilaterale assunto “non necessitava di approvazione della controparte, essendo sufficiente il mancato rifiuto ai sensi dell'art. 1333 c.c., considerato che alcuna prestazione gravava sulla destinataria della proposta contrattuale”.
Il motivo non è fondato.
In punto di fatto, va premesso che la lettera in data 08.12.2021 prevede testualmente che “con riferimento a quanto esplicitato in corso di trattativa anche nella qualità di Capogruppo Parte_2 conferma la propria disponibilità a valutare positivamente l'assunzione per chiamata diretta se in possesso dei requisiti richiesti del coniuge superstite o, in caso di sua rinuncia, di un orfano del dipendente deceduto in servizio ovvero cui sia riconosciuta l'inabilità totale o permanente in forza delle disposizioni di legge relative all'A.G.O., o ancora collocato a riposo per inabilità connesse a malattie di carattere oncologico ovvero a gravi malattie croniche. In alternativa a quanto sopra e in assenza di erogazioni al medesimo titolo riconosciute dal datore di lavoro, si impegna a Parte_2 corrispondere un'indennità pari ad un'annualità di stipendio percepita dall'interessato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro”.
Trattasi di un impegno che la aveva originariamente assunto a livello di contrattazione CP_4
integrativa aziendale (v. art.83 contratto integrativo aziendale 21.05.2021; art.50 verbale di accordo
2 27.10.2006) e che è stato successivamente confermato, una volta che il contratto aziendale non la ha più prevista, con note in data 30.01.2007 e 08.12.2021, dirette alle OO.SS..
Il tenore letterale della nota in data 08.12.2021 (al pari delle previgenti disposizioni di contrattazione aziendale e della nota del 30.01.2007) non contiene alcun riferimento al requisito della convivenza tra il dipendente deceduto ed il coniuge beneficiario della prestazione, il che esclude in radice la sussistenza di un impegno espresso aziendale che condizioni l'erogabilità dell'indennizzo in questione alla ricorrenza di tale requisito.
L'appellante sostiene che, in realtà, la nota in data 08.12.2021 non Parte_1
conterrebbe un impegno vincolante a carico della Banca e che saremmo di fatto in presenza di una erogazione effettuata in via generalizzata in favore dei familiari superstiti dei dipendenti deceduti
(qualora conviventi e/o fiscalmente a carico), protratta per un lunghissimo periodo di tempo (nella vigenza di ben due accordi collettivi aziendali e di due distinti impegni confermativi della disciplina), che consentono una qualificazione giuridica della fattispecie secondo la quale siffatte condotte erano tali da poter integrare gli estremi di un vero e proprio “uso aziendale”, sopravvissuto alla mancata previsione
(dal 2007 in poi) da parte della contrattazione collettiva aziendale. Requisito immanente di tale uso aziendale, secondo l'appellante, sarebbe quello della sussistenza di un rapporto di convivenza tra il dipendente deceduto ed il coniuge beneficiario della prestazione (ovvero che si tratti di figlio fiscalmente a carico).
La tesi di parte appellante non appare condivisibile né sul piano letterale, né su quello logico- giuridico.
In primo luogo, va pienamente condivisa l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la nota in data 08.12.2021 possedeva piena efficacia vincolante nei confronti della atteso che CP_4 il suo tenore letterale (“si impegna a corrispondere”) rende evidente che trattasi di un obbligo assunto unilateralmente dalla (quale misura di sostegno in favore dei familiari superstiti del dipendente CP_4
deceduto) e che, contenendo obbligazioni a carico del solo proponente, esso rientra nella disciplina di cui all'art.1333 c.c., producendo così effetti obbligatori senza necessità di accettazione del destinatario
(salvo rifiuto di quest'ultimo).
In secondo luogo, la qualificazione della fattispecie quale uso aziendale non appare idonea alla prova della dedotta necessità del rapporto di convivenza tra il dipendente deceduto ed il coniuge beneficiario della prestazione. Su tale questione, devono richiamarsi i costanti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “La reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le
3 quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (sic Cass. Lav. 28 luglio
2009 n° 17481; conf. Cass. Lav. 25 marzo 2013 n° 7395 nonché cass. Ss.uu. 13 dicembre 2007 n°
26107). Ebbene, nella fattispecie è del tutto pacifico che la ha sempre riconosciuto il diritto del CP_4 coniuge superstite all'“annualità in caso di morte”, mentre non vi è prova che tale beneficio sia stato mai condizionato alla sussistenza di un rapporto di convivenza tra i coniugi.
In terzo luogo, quand'anche si ipotizzasse che in alcuni casi precedenti possa essere stato negato l'indennizzo per mancanza del requisito della convivenza, ciò non varrebbe a raggiungere la dimostrazione di un uso aziendale teso a limitare il riconoscimento al solo coniuge convivente, atteso che, come chiarito da Cass. Lav. 10 Luglio 2008 n°18991, “L'uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, e la cui valutazione è rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se non per violazione di criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, richiede il protrarsi nel tempo di comportamenti che abbiano carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, e non è escluso da eventuali differenziazioni, giustificate dalla diversità delle mansioni o delle qualifiche, purché tali differenziazioni abbiano chiarezza nella loro soggettiva estensione e non siano fondate su eventi pressoché unici costituenti negazione dell'uso”.
In quanto luogo, non era nella fattispecie necessaria l'accettazione da parte delle OO.SS. destinatarie della note dell'08.12.2021, non solo per quanto prevede l'art.13343 c.c., ma anche perché, come chiarito da Cass. Lav. 8 Aprile 2010 N° 8342, una volta accertata la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi), la conseguente individuazione di un uso aziendale comporta che alla modifica in melius del trattamento dovuto ai lavoratori non si applicano: - né l'art. 1340 cod. civ. (norma che presuppone un uso già esistente per una determinata tipologia di contratti, la tacita volontà di inserimento delle parti ed il potere delle stesse di escluderlo); - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti (con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati, collocandosi l'uso aziendale sul piano della regolamentazione collettiva esterna ai contratti individuali e traendo origine dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro); - né l'art. 2077, comma secondo, cod. civ. (attesa la dimensione collettiva e non individuale della regolamentazione originata da un uso aziendale, ferma
4 peraltro la conseguente legittimazione delle fonti collettive, nazionali e aziendali, di disporre una modifica "in pejus" del trattamento in tal modo attribuito). Nel caso di specie, deve dunque escludersi che la necessità del requisito della convivenza costituisca una clausola d'uso inserita nel contratto ex art.1340 c.c. per effetto della sussistenza del protrarsi nel tempo di un comportamento avente carattere generale, in quanto applicato nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, non essendo consentita una indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati, in quanto l'origine dell'uso aziendale deriva dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro, di natura non contrattuale.
In ulteriore analisi, la Suprema Corte, a partire da Cass. Ss. Uu. 30 marzo 1994 n°3134 ha chiarito che
“Al fine della formazione di usi aziendali - riconducibili alla categoria di quelli negoziali o di fatto, che, in quanto tali, si distinguono dagli usi normativi, caratterizzati dal requisito soggettivo dell'"opinio juris ac necessitatis", e sono suscettibili di inserzione automatica, come clausola d'uso, nel contratto individuale di lavoro, con idoneità a derogare soltanto in "melius" la disciplina collettiva - rileva il mero fatto giuridico della reiterazione del comportamento considerato (nei confronti di una collettività più o meno ampia di destinatari) purché provvisto del requisito della spontaneità, la cui sussistenza deve risultare a posteriori, cioè dall'apprezzamento globale della prassi già consolidata, senza che possa aversi riguardo all'atteggiamento psicologico proprio di ciascuno degli atti di cui questa si compone e con la conseguenza che alla formazione suddetta risulta di ostacolo l'obiettiva esistenza di un obbligo giuridico pregresso - incompatibile con la spontaneità della prassi, quale che sia il convincimento soggettivo in ordine all'obbligo medesimo -, a prescindere da qualsiasi scrutinio circa l'intento sotteso a ciascuno degli atti reiterati, restando, quindi, irrilevante che si tratti o no di un intento negoziale”. Ne segue che l'uso aziendale va equiparato, costituendone naturale prosecuzione, alla disciplina dei contratti integrativi aziendali del 21.05.2021 e del 27.10.2006, che non menzionavano minimamente il requisito della convivenza tra il dipendente deceduto ed il coniuge superstite.
Le conclusioni si qui raggiunte comportano, quale logico corollario, l'irrilevanza della prova testimoniale richiesta dalla appellante (oggetto del secondo motivo di gravame), il cui esito, CP_4 quand'anche rispondente alle aspettative della non sarebbe idoneo a scalfire le considerazioni CP_4
sopra svolte. La richiesta istruttoria, così come formulata, è altresì da ritenersi inammissibile ex art.2722
c.c. (in quanto tesa alla prova di clausole aggiuntive rispetto a quelle risultanti dal tenore letterale delle note in data 30.01.2007 e 08.12.2021 e delle analoghe disposizioni della contrattazione integrativa aziendale del 31.05.2021 e del 27.10.2006), ha per lo più ad oggetto circostanze di natura documentale e/o valutativa (essendo tesa alla prova di una determinata opzione interpretativa degli impegni scritti della rispetto ad altre possibili) ed è comunque limitata alla escussione di testimoni dipendenti CP_4
della sulla cui piena attendibilità è lecito nutrire qualche ragionevole dubbio. Anzi, a ben vedere, CP_4
5 il fatto stesso che l'appellante richieda di poter integrare con la prova orale il contenuto del documento, costituisce implicita conferma della circostanza che è la stessa ad essere pienamente consapevole CP_4 del fatto che l'interpretazione della nota in data 08.12.2021 da essa propugnata non trova adeguato riscontro nel tenore letterale del documento stesso e necessiti di essere integrata aliunde.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene quindi il Collegio di condividere le valutazioni operate dal primo giudice, il quale ha scrupolosamente vagliato la fattispecie sottoposta al suo esame e, applicando i corretti principi giuridici, ne ha tratto le dovute conseguenze. L'appello va dunque respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°143/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 02.04.2024, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi
€.7.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in L'Aquila in data 13 Marzo 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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