Art. 5.
La misura del diritto erariale speciale di cui al primo comma del precedente articolo 3, si applica sugli alcoli denaturati, in detto comma indicati, che siano esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei magazzini o depositi fiduciari in genere; si applica altresi' agli alcoli puri viaggianti, alla stessa data, con bolletta di cauzione e destinati ad essere denaturati o comunque impiegati in esenzione da imposta presso gli stabilimenti autorizzati.
La stessa misura del diritto erariale speciale si applica anche agli alcoli denaturati che abbiano assolto il tributo nella misura precedentemente in vigore e che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici, nei magazzini annessi agli opifici di denaturazione, presso gli stabilimenti di impiego o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti e degli importatori, anche se viaggianti.
La misura del diritto erariale speciale di cui al primo comma del precedente articolo 3, si applica sugli alcoli denaturati, in detto comma indicati, che siano esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei magazzini o depositi fiduciari in genere; si applica altresi' agli alcoli puri viaggianti, alla stessa data, con bolletta di cauzione e destinati ad essere denaturati o comunque impiegati in esenzione da imposta presso gli stabilimenti autorizzati.
La stessa misura del diritto erariale speciale si applica anche agli alcoli denaturati che abbiano assolto il tributo nella misura precedentemente in vigore e che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici, nei magazzini annessi agli opifici di denaturazione, presso gli stabilimenti di impiego o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti e degli importatori, anche se viaggianti.