Ordinanza cautelare 24 giugno 2010
Ordinanza presidenziale 26 ottobre 2016
Sentenza 9 novembre 2020
Decreto collegiale 13 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto collegiale 13/01/2021, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/01/2021
N. 00040/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01030/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato il presente
DECRETO COLLEGIALE
sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2010, proposto da
LAC - Lega per l’Abolizione della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Rizzato, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Sorrentino in Venezia - Mestre, via Parco Ponci, 3;
contro
Comune di Gazzo Veronese, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
A.T.C. n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione degli effetti
dell’ordinanza n. 5 del 12 aprile 2010 del Comune di Gazzo Veronese che consente l’abbattimento delle nutrie presenti sul territorio comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la sentenza T.A.R. Veneto, sez. I, 9 novembre 2020, n. 1049;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica straordinaria del giorno 1 dicembre 2020 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;
Considerato che con sentenza T.A.R. Veneto, sez. I, 9 novembre 2020, n. 1049 è stato dichiarato improcedibile il ricorso in epigrafe, proposto da LAC - Lega per l’Abolizione della Caccia per l’annullamento dell’ordinanza n. 5 del 12 aprile 2010 del Comune intimato, pur chiarendo (punto 3. in Diritto) che da una sommaria delibazione nel merito della pretesa demolitoria azionata, ai fini dell’individuazione della parte soccombente (c.d. soccombenza virtuale), doveva ritenersi fondata la quarta censura del ricorso de quo ;
Considerato che con la stessa sentenza - avendo il difensore della parte ricorrente depositato in data 19 giugno 2020 istanza di liquidazione e nota spese, in ragione dell“ autorizzazione al gratuito patrocinio ” (così a pag. 9 del ricorso introduttivo del giudizio) - al fine di verificare la sussistenza e la permanenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sono stati disposti incombenti istruttori a cura della Segreteria della Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto e della stessa parte ricorrente;
Rilevato che dalla produzione documentale in data 10 novembre 2020 emerge (come evidenziato dallo stesso difensore della parte ricorrente) che dal 2015 l’avanzo di gestione è stato superiore rispetto al limite per usufruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato e che, alla luce di tale aspetto, il difensore della parte ricorrente ha osservato che la liquidazione dovrà essere operata per l’attività svolta nel periodo intercorrente tra il deposito del ricorso ed il 2014;
Ritenuto che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (disposta con decreto n. 13 del 12 maggio 2010 della Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto) debba essere revocata e, quindi, respinta l’istanza di liquidazione depositata in data 19 giugno 2020, posto che il requisito reddituale, previsto per legge ai fini della concessione del beneficio, “ deve permanere in capo all’interessato fino alla data di definizione della causa ” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 1 giugno 2020, n. 1207);
Ritenuto, stante l’espresso giudizio di c.d. soccombenza virtuale del Comune intimato, racchiuso nella predetta sentenza T.A.R. Veneto, sez. I, 9 novembre 2020, n. 1049, che le spese prenotate a debito e le spese di lite debbano essere poste a carico dell’intimato Comune di Gazzo Veronese e liquidate come in dispositivo (spese di lite da distrarsi in favore dell’avvocato Massimo Rizzato);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), fermo quanto già deciso in sentenza T.A.R. Veneto, sez. I, 9 novembre 2020, n. 1049, revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore di LAC - Lega per l’Abolizione della Caccia e respinge l’istanza di liquidazione depositata in data 19 giugno 2020.
Condanna il Comune di Gazzo Veronese, in favore di LAC - Lega per l’Abolizione della Caccia, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 700,00 (€. settecento/00), oltre accessori di legge (con esclusione del contributo unificato, che risulta prenotato a debito), da distrarsi in favore dell’avvocato Massimo Rizzato, il quale ha dichiarato di non aver percepito alcun compenso; condanna il Comune di Gazzo Veronese al versamento in favore dello Stato delle spese prenotate a debito.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2020, avvalendosi di collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Andrea Migliozzi |
IL SEGRETARIO