Ordinanza cautelare 17 novembre 2017
Sentenza 22 settembre 2022
Accoglimento
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28/02/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01731/2025REG.PROV.COLL.
N. 09288/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 9288 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo e la Questura di Caserta, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione quinta, n. 2516 del 12 aprile 2022, resa tra le parti, concernente la revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia e il divieto di detenzione armi e munizioni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo e della Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo e udito per l’appellante l’avvocato Gianfranco D’Angelo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al Tar di Napoli il provvedimento del Questore di Caserta di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia rilasciata nel dicembre del 2015 e il decreto del Prefetto di Caserta con il quale gli è stato ingiunto il divieto di detenzione di armi e munizioni.
1.1. I provvedimenti impugnati sono stati adottati sulla base di una segnalazione del Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS-che hanno riferito di un intervento eseguito il 5 giugno 2017 in località -OMISSIS-a seguito della denuncia della signora -OMISSIS- che dichiarava di essere stata minacciata dal ricorrente con una pistola.
1.2. Per questa ragione i carabinieri sottoponevano a sequestro penale due armi bianche tipo macete detenute dal ricorrente e che non risultavano dichiarate ai sensi dell’articolo 38 del T.U.L.P.S. e deferivano lo stesso per detenzione abusiva di armi.
1.3. A seguito di formale denuncia-querela per minaccia aggravata presentata dalla signora -OMISSIS-i carabinieri provvedevano poi al ritiro delle altre armi detenute presso l’abitazione e della licenza di porto di fucile ad uso caccia.
1.4. Il relativo procedimento penale è stato tuttavia archiviato dal Gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta del Pubblico Ministero nel 2019.
2. Il Tar, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 2516 del 2022), ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di giudizio.
2.1. Secondo lo stesso Tribunale, l’Autorità di pubblica sicurezza ha un’ampia discrezionalità in materia di licenze di porto d’armi, sindacabile solo per eventuali profili di irragionevolezza e illogicità manifesta. Stante poi la natura cautelativa del giudizio rimesso all’Amministrazione, nel caso di specie, non sarebbe emerso un difetto di istruttoria.
2.2. Quanto alla lamentata violazione delle garanzie procedimentali, il Tar ha rilevato come relativamente ai provvedimenti di natura precauzionale fosse giustificata l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
3. Contro la suddetta decisione ha proposto appello il signor -OMISSIS-, sostenendo l’erroneità della sentenza che non avrebbe considerato l’evidente inadeguatezza dell’istruttoria e il conseguente difetto di motivazione degli atti impugnati, nonché la mancanza dell’avviso di avvio del procedimento.
3.1. Inoltre, il Tar “apoditticamente” avrebbe ritenuto irrilevante l’esito del procedimento penale (archiviazione) a cui è stato sottoposto l’appellante, procedimento originato dalla denuncia che aveva costituito l’unico presupposto dei provvedimenti inibitori adottati. La denunciante peraltro era stata presentata dalla signora -OMISSIS-conduttrice morosa di un immobile di proprietà della madre del ricorrente.
4. Il Ministro dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo e la Questura di Caserta si sono costituiti per resistere in giudizio il 9 dicembre 2022 ed hanno depositato documenti il 2 dicembre 2024.
5. Parte appellante ha depositato un’ulteriore memoria il 27 dicembre 2024.
6. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 30 gennaio 2025.
7. L’appello è fondato nei termini di seguito indicati.
8. I provvedimenti impugnati sono stati adottati sulla base di fatti denunciati dalla signora -OMISSIS-. Tuttavia, già nel corso del giudizio di primo grado, l’appellante aveva indicato come le circostanze rilevate dai carabinieri fossero il frutto di un atteggiamento di scontro con la denunciante derivante dalle richieste di sua madre di ottenere il pagamento dei canoni di fitto in relazione ad un immobile che era stato concesso in locazione alla stessa -OMISSIS-.
8.1. A sostegno delle proprie argomentazioni l’appellante aveva depositato in giudizio gli atti relativi alla procedura di sfratto per morosità svoltasi dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, culminata nella convalida dello stesso.
8.2. Anche il procedimento penale scaturito della denuncia della signora -OMISSIS-(r.g.n.r-OMISSIS-) si è era poi concluso con l’archiviazione già in sede di indagini preliminari, come da decreto del GIP presso il Tribunale di Napoli Nord del 22 marzo 2019 su conforme richiesta del Pubblico Ministero.
8.3. In sostanza, è stato accertato che le accuse mosse nei confronti dell’appellante si sono rivelate del tutto inconsistenti.
9. In relazione a tali evenienze, la sentenza impugnata appare perciò carente sul piano della effettiva considerazione delle stesse, attribuendo invece, al di là delle vicende relative alla querela, valore assorbente alla natura prognostica e cautelativa del giudizio rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza.
9.1. Tale giudizio è indubbiamente connotato da un’ampia discrezionalità e il sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni dell'Autorità di pubblica sicurezza ha certamente natura limitata al travisamento dei fatti e alla manifesta irrazionalità, ma ciò non significa che non possono essere esaminate le circostanze e la loro valutazione sotto il profilo dell’erroneità o della inadeguatezza soprattutto motivazionale.
9.2. Nel caso in esame i provvedimenti impugnati appaiono conseguenti ad una situazione di apparente rivalsa che invece andava valutata dall’Amministrazione ai fini delle conseguenti e motivate determinazioni.
10. Per queste ragioni, l’appello va accolto e, per l’effetto, va accolto il ricorso di primo grado, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, sotto il profilo della carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati.
11. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi indicati in motivazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti indicate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle stesse.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.