Articolo 1 della Legge 2 marzo 1963, n. 380
Articolo 2
Versione
18 aprile 1963
Art. 1.
Allo scopo di contribuire alla stabilizzazione ed all'incremento dell'economia e delle istituzioni sociali della Repubblica Somala e' autorizzata l'erogazione della somma di L. 600.040.000 da effettuarsi a favore di persone fisiche italiane e persone giuridiche italiane o di interesse prevalentemente italiano per la esecuzione di progettazioni, studi e lavori, il tutto, inerente ai piani di sviluppo economico e sociale, da eseguirsi in Somalia durante l'anno 1962, secondo apposite intese con quel Governo.
Entrata in vigore il 18 aprile 1963