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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2785/21 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Livorno, Via Borra n. 26, presso e nello studio dell'avv. Fabio Ercolini che lo rappresenta giusta delega in atto
Attore lettivamente domiciliata in Pisa, Via R. Fucini n. Controparte_1
49, presso e nello studio dell'avv. Marco Cagnetta che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuta
elettivamente domiciliata in Pisa, Via R. Fucini n. 49, presso e nello CP_2 studio dell'avv. Marco Cagnetta che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuta
Controparte_3
Convenuta contumace
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 05.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come verbale.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio chiedendo di accertare la responsabilità della Parte_1 [...]
– quale conducente dell'auto TG EA 434 JY – della causazione del sinistro CP_3 occorso all'attore in data 10.03.2017, con conseguente condanna della stessa, in solido con la sig.ra proprietaria del veicolo, e con la quale ente assicurativo CP_2 Controparte_4
1 garante dell'auto coinvolta per la RCA, ai sensi dell'art. 2054 c.c. e 144 cod. ass. al pagamento del risarcimento patito pari ad € 212.260,00. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. il giorno 10.03.2027 alle ore 15.15 l'attrice percorreva la SP n. 27ndi Casole
Cavallano, alla guida della propria BMW TG DF 92947, quando giunta in prossimità del KM 1.8 collideva con l'auto Ford Fiesta TG EA 434 JY, di proprietà di , condotta da e assicurata con la CP_2 Controparte_3 CP_4
[...]
2. l'urto si è concretizzato tra la parte anteriore della moto e la parte sinistra dell'auto,
3. i mezzi procedevano in senso di marcia opposto,
4. dalle foto allegate ai rilievi svolti risultano tracce di scarrocciamento lasciate sull'asfalto dalla moto condotta dall'attrice, all'interno della sua corsia,
5. la moto di trovava pertanto all'interno della propria semicarreggiata di percorrenza,
6. sui luoghi era presenta il sig. il quale ha confermato l'invasione da parte CP_5
dell'auto della corsia riservata al senso opposto di marcia,
7. i Carabinieri intervenuti hanno contestato la violazione dell'art. 143 CdS ad entrambe le parti, e la sanzione nei confronti dell'attore è stata annullata dal
Giudice di Pace per motivi formali,
8. l'attore ha subito gravi lesioni, quali una frattura pluriframmentaria scomposta dell'emibacino di destra, che determinava la necessità di un intervento,
9. ha ripreso la sua attività lavorativa in data 28.11.2017 anche se è stato costretto ad ulteriori periodi di assenza, a causa di attacchi dolorifici a carico dell'anca destra,
10. la Compagnia assicurativa ha inviato la somma di € 31.000,00, non trattenuta in acconto.
Si è regolarmente costituita – d'ora in poi Assicurazione – Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande attoree, anche in considerazione dell'offerta effettuata per € 31.000,00; in replica alle avverse deduzioni ha allegato che:
11. dai verbali dei Carabinieri intervenuti risulta la responsabilità dell'attore, il quale ha invaso la corsia di spettanza della CP_3
12. l'impugnazione della sanzione amministrativa è irrilevante,
2 13. la compagnia assicurativa ha fatto visitare l'attore ed in sede di perizia sono emerse delle preesistenze, da valutare nella determinazione del danno,
14. il danno patrimoniale dedotto, e la personalizzazione invocata sono privi di alcuna prova.
Si è costituita – proprietaria dell'auto TG EA 434 YJ – associandosi alle CP_2 difese ed alle conclusioni della Controparte_1
Pur regolarmente citata parte è rimasta contumace. CP_3
La causa è stata istruita con le prove orali ammesse con ordinanza del 04.07.2022, e CTU medico-legale con incarico affidato alla dott.ssa e CTU ricostruttiva del Persona_1 sinistro con incarico affidato all'Ing Persona_2
All'udienza del 05.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale.
*******
1. sulla dinamica del sinistro.
La dinamica del sinistro oggetto di causa è stata ricostruita dal CTU nominato Ing.
con un elaborato logico, motivato ed immune da vizi logici, e come tale condiviso ER dalla scrivente;
il consulente nella sua relazione – a cui si rimanda – ha concluso riconoscendo “una responsabilità minoritaria del motociclista, stimabile in circa il 30%.” In particolare, il CTU ha ricostruito il sinistro nei seguenti termini “il giorno 10/03/2017, alle ore 15:15 circa, il sig. si trovava in Casole d'Elsa (SI), alla guida del motociclo BMW R Parte_1
1200 GS Adventure targato DF92947, percorrendo la strada comunale di Casole-Cavallano in direzione loc. Cavallano, quando, giunto al km 1+800, iniziava a percorrere la curva destrorsa a velocità di circa 35 km/h. Nel percorrere la curva, priva di visuale, il motociclista iniziava ad avvistare
l'autovettura Ford Fiesta targata EA434JY, di proprietà e condotta da , CP_2 Controparte_3 che proveniva in senso di marcia opposto, alla velocità di circa 27 km/h, non tenendosi strettamente a destra, e invadendo la semicarreggiata del motociclo di circa 77 cm. Alla vista del pericolo, il motociclista attuava verosimilmente una manovra di frenata, che aveva la conseguenza di annullare o ridurre drasticamente l'angolo di rollio, facendo perdere al motociclo la capacità di curvare. Il motociclo allargava dunque la propria traiettoria, dirigendosi verso il lato esterno della curva, e così urtando l'autovettura nella parte centrale e posteriore della fiancata sinistra (fig.7.4). Al momento dell'urto, l'autovettura si trovava a distanza di circa 2.2 m dal margine destro della curva, invadendo la semicarreggiata opposta di circa 77
3 cm, mentre il motociclo si trovava all'interno della propria semicarreggiata, a circa 2.3 m dal margine destro (fig.7.4). A seguito dell'urto, l'autovettura percorreva circa 2.9 m (spostamento riferito al baricentro), ruotando in senso antiorario di circa 45°, a causa dell'imbardata impressa dall'eccentricità dell'urto; il motociclo cadeva sul fianco destro e scarrocciava sul manto stradale, arrestandosi a circa 4 m dal punto d'urto. La dinamica dell'incidente ricostruita risulta pienamente compatibile con le lesioni riscontrate sul motociclista, come descritte in atti e nella relazione di C.T.U. medico-legale. L'analisi della dinamica pre-urto (par.7.4) ha mostrato che il motociclista ha potuto avvistare l'autovettura circa 1.5 s prima dell'urto, compatibilmente con l'azionamento della manovra di emergenza detta. Sulla base di quanto sopra, con riferimento alla posizione all'urto determinata, è possibile rilevare, a carico dei due conducenti, la violazione dei seguenti articoli del Codice della Strada:
• art.143/1, per non aver circolato sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima;
• art.143/3, per non essersi tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, percorrendo una curva e incrociando un altro veicolo.
Poiché lo spazio libero alla destra di ognuno dei due veicoli era sufficiente per il passaggio, senza che si verificasse la collisione, le violazioni sopra riportate devono essere considerate in nesso di causa con il verificarsi dell'incidente.
Con riferimento al comportamento del motociclista, occorre tuttavia considerare che l'allargamento della traiettoria è stato verosimilmente provocato dall'azionamento di una frenata di emergenza, compatibilmente con la percezione del pericolo, costituito dall'avvistamento dell'autovettura in posizione anomala all'interno della curva.
Tenuto tuttavia conto che l'autovettura non era completamente contromano, che lo spazio libero alla sua sinistra (secondo il suo senso di marcia) era sufficiente per il passaggio del motociclo, e che la sua presenza non poteva essere considerata imprevedibile per il motociclista, la circostanza sopra riportata non può, a parere del sottoscritto, escludere la responsabilità di quest'ultimo.”
Tale ricostruzione, effettuata in maniera estremamente precisa dal CTU, è coerente e conforme alle testimonianze assunte e ai rilievi eseguiti dai Carabinieri intervenuti, i quali avevano elevato sanzioni amministrative ad entrambe le parti coinvolte nel sinistro.
4 Alla luce di tutto quanto sopra, ricostruito il sinistro come da relazione del CTU, è accertato un concorso di colpa nella causazione del sinistro oggetto di causa, nella misura del 70% a carico della e del 30% a carico di parte attrice. Pt_2
2. sulla quantificazione del danno
In punto di danno biologico si rinvia alla relazione depositata dalla CTU Dott.ssa ER le cui conclusioni – motivate e argomentate, rispetto alla quale non sono sorte contestazioni – sono condivise dalla scrivente;
la CTU in particolare ha rilevato che l'attore ha riportato “a seguito di incidente stradale, un politraumatismo composto essenzialmente da una frattura pluriframmentaria scomposta dell'emibacino di ds coinvolgente l'osso iliaco, l'acetabolo e le branche ileo ed ischio pubica”, lesioni ritenute compatibili con il sinistro occorso, mentre ha escluso la riconducibilità all'evento della “patologia a carico del rachide lombare con radicolopatia a carico dell'arto inferiore destra emersi a distanza di oltre due anni dall'evento”.
In merito all'invalidità temporanea e permanente ha stabilito che “Il danno biologico temporaneo può stabilirsi in gg. 90 (novanta) al 100% con altri gg. 50 (cinquanta) a parziale al 75%, ulteriori gg. 50 (cinquanta) a parziale al 50% ed infine gg. 65 (sessantacinque) a parziale al 25%. Il danno biologico permanente è valutabile, secondo tabelle di legge, nella misura del 20% (venti per cento).”, conclusioni che non hanno ricevuto osservazioni.
Il danno biologico subito viene determinato (applicando la tabella Unica Nazionale) sulla base del seguente calcolo:
Età al momento del sinistro 56 anni
Percentuale di invalidità permanente 20%
Giorni di invalidità temporanea totale 90
Giorni di invalidità temporanea al 75% 50
Giorni di invalidità temporanea al 25% 50 tabella di riferimento: 2025) Parte_3
Punto danno biologico permanente € 3.962,12
Personalizzazione danno morale 35,7% (aumento medio) € 1.414,48
Punto danno non patrimoniale € 5.376,60
Coefficiente di riduzione per età 0,728
Indennità temporanea + 45% per danno morale (aumento medio) € 80,10
5 PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 3.962,12 x 20 x 0,728) € 57.688,47
Danno morale nel valore medio (€ 1.414,48 x 20 x 0,728) € 20.594,79
A) Danno permanente complessivo (€ 107.531,94 x 0,728): € 78.283,26
Invalidità temporanea totale per 90 giorni: € 7.208,82
Invalidità temporanea al 75% per 50 giorni: € 3.003,68
Invalidità temporanea al 50% per 50 giorni: € 2.002,45
Invalidità temporanea al 25% per 50 giorni: € 1.001,23
B) Danno temporaneo totale: € 13.216,17
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 91.499,43
Considerato il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, la somma sopra determinata deve essere decurtata dal 30%, con conseguente condanna di parte CP_6
– visto l'art. 144 cod. ass. – , e – in solido tra di loro
[...] CP_2 Controparte_3
– al pagamento della somma di € 64.049,60 oltre interessi legali sulla somma devalutata al
10.03.2017 – giorno del sinistro – e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali corrispettivi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento a titolo di danno non patrimoniale a favore dell'attore.
In punto di personalizzazione del danno la più recente giurisprudenza di legittimità – in continuità con l'orientamento maggioritario – ritiene che “La quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale
o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati” (Cassazione Civile sentenza n. 6378 del 2023); nel caso concreto la parte non ha allegato disagi o conseguenze ulteriori rispetto a quelle derivanti generalmente da danni analoghi a quelli da lui subiti, tanto da non aver nemmeno formulato istanze istruttorie sul punto, ragione per cui è esclusa la personalizzazione del danno.
Nessuna allegazione puntuale è stata svolta in punto di riduzione della capacità lavorativa, con conseguente esclusione del riconoscimento di un danno.
La CTU ha parimenti riconosciuto la congruità delle spese documentate pari ad €
2.020,20, e in merito alle spese per perizia medico-legale si ritiene congruo liquidare solo la fattura di € 854,00 – essendo ingiustificata la redazione di due consulenze di parte –; in
6 ragione di quanto sopra, operata la decurtazione del 30%, parte – visto Controparte_6
l'art. 144 cod. ass. – e – in solido tra di loro – sono CP_2 Controparte_3
condannate al pagamento della somma di € 2.011,94 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data del 10.03.2017 – giorno del sinistro – alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali corrispettivi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento a favore di parte a titolo di danno patrimoniale. Pt_1
Considerati gli accertamenti peritali svolti e le risposte alle osservazioni fornite dal CTU
Ing. sono rigettate le ulteriori richieste istruttoria svolte da parte ni. ER CP_7
Nulla viene disposto in merito ai rapporti interni tra le convenute, stante la mancanza di espressa domanda a tal fine.
In merito alle offerte formulate da parte si osserva che le stesse erano Controparte_6 inferiori al risarcimento poi ottenuto dalla parte all'esito del contenzioso.
Le spese seguono la soccombenza, considerato il concorso di colpa accertato, sono compensate nella misura di 1/3, e sono liquidate nei valori medi dello scaglione di riferimento.
Le spese di CTU dell'ing. sono a carico di parte attrice per 1/3 e a carico di parte ER
, e – in solido tra di loro – per 2/3, mentre Controparte_4 CP_2 Controparte_3
quelle della CTU medico legale sono a carico di parte , e Controparte_8
. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 2785/2021, disattesa ogni contraria istanza
Accertato il concorso di colpa di – nella misura del 30% - e di Parte_1
– nella misura del 70% - nella causazione del sinistro oggetto di Controparte_3 causa, accertato che il veicolo condotta da TG EA 434 JY – è di Parte_4 proprietà di ed è assicurato per la RC con la CP_2 [...]
n forza della Polizza m. 90013000005325, Controparte_1
7 E Controparte_1 CP_2Controparte_9 [...]
– in solido tra di loro – al pagamento a favore di CP_3 Parte_1
della somma di € 64.049,60 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 10.03.2017 – giorno del sinistro – e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali corrispettivi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento a titolo di danno non patrimoniale, condanna , E Controparte_10 [...]
– in solido tra di loro – al pagamento a favore di CP_3 Parte_1
della somma di € 2.011,94 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data del 10.03.2017 – giorno del sinistro – alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali corrispettivi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento a titolo di danno patrimoniale, condanna , E Controparte_1 CP_2 [...]
– in solido tra di loro - al pagamento a favore di delle CP_3 Parte_1 spese di lite liquidate in € 9.402,00 per compensi, iva e cpa di legge, oltre 15% di spese generali, pone le spese del CTU della dott.ssa a carico di parte ER [...]
, E – in solido tra di Controparte_1 CP_2 Controparte_3 loro - come liquidate da separato provvedimento, pone le spese del CTU Ing. a carico di parte ER Controparte_1
, E – in solido tra di loro - per 2/3 e a
[...] CP_2 Controparte_3 carico di per 1/3 come liquidate da separato provvedimento, Parte_1
Pisa, 18.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
8
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2785/21 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Livorno, Via Borra n. 26, presso e nello studio dell'avv. Fabio Ercolini che lo rappresenta giusta delega in atto
Attore lettivamente domiciliata in Pisa, Via R. Fucini n. Controparte_1
49, presso e nello studio dell'avv. Marco Cagnetta che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuta
elettivamente domiciliata in Pisa, Via R. Fucini n. 49, presso e nello CP_2 studio dell'avv. Marco Cagnetta che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuta
Controparte_3
Convenuta contumace
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 05.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come verbale.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio chiedendo di accertare la responsabilità della Parte_1 [...]
– quale conducente dell'auto TG EA 434 JY – della causazione del sinistro CP_3 occorso all'attore in data 10.03.2017, con conseguente condanna della stessa, in solido con la sig.ra proprietaria del veicolo, e con la quale ente assicurativo CP_2 Controparte_4
1 garante dell'auto coinvolta per la RCA, ai sensi dell'art. 2054 c.c. e 144 cod. ass. al pagamento del risarcimento patito pari ad € 212.260,00. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. il giorno 10.03.2027 alle ore 15.15 l'attrice percorreva la SP n. 27ndi Casole
Cavallano, alla guida della propria BMW TG DF 92947, quando giunta in prossimità del KM 1.8 collideva con l'auto Ford Fiesta TG EA 434 JY, di proprietà di , condotta da e assicurata con la CP_2 Controparte_3 CP_4
[...]
2. l'urto si è concretizzato tra la parte anteriore della moto e la parte sinistra dell'auto,
3. i mezzi procedevano in senso di marcia opposto,
4. dalle foto allegate ai rilievi svolti risultano tracce di scarrocciamento lasciate sull'asfalto dalla moto condotta dall'attrice, all'interno della sua corsia,
5. la moto di trovava pertanto all'interno della propria semicarreggiata di percorrenza,
6. sui luoghi era presenta il sig. il quale ha confermato l'invasione da parte CP_5
dell'auto della corsia riservata al senso opposto di marcia,
7. i Carabinieri intervenuti hanno contestato la violazione dell'art. 143 CdS ad entrambe le parti, e la sanzione nei confronti dell'attore è stata annullata dal
Giudice di Pace per motivi formali,
8. l'attore ha subito gravi lesioni, quali una frattura pluriframmentaria scomposta dell'emibacino di destra, che determinava la necessità di un intervento,
9. ha ripreso la sua attività lavorativa in data 28.11.2017 anche se è stato costretto ad ulteriori periodi di assenza, a causa di attacchi dolorifici a carico dell'anca destra,
10. la Compagnia assicurativa ha inviato la somma di € 31.000,00, non trattenuta in acconto.
Si è regolarmente costituita – d'ora in poi Assicurazione – Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande attoree, anche in considerazione dell'offerta effettuata per € 31.000,00; in replica alle avverse deduzioni ha allegato che:
11. dai verbali dei Carabinieri intervenuti risulta la responsabilità dell'attore, il quale ha invaso la corsia di spettanza della CP_3
12. l'impugnazione della sanzione amministrativa è irrilevante,
2 13. la compagnia assicurativa ha fatto visitare l'attore ed in sede di perizia sono emerse delle preesistenze, da valutare nella determinazione del danno,
14. il danno patrimoniale dedotto, e la personalizzazione invocata sono privi di alcuna prova.
Si è costituita – proprietaria dell'auto TG EA 434 YJ – associandosi alle CP_2 difese ed alle conclusioni della Controparte_1
Pur regolarmente citata parte è rimasta contumace. CP_3
La causa è stata istruita con le prove orali ammesse con ordinanza del 04.07.2022, e CTU medico-legale con incarico affidato alla dott.ssa e CTU ricostruttiva del Persona_1 sinistro con incarico affidato all'Ing Persona_2
All'udienza del 05.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale.
*******
1. sulla dinamica del sinistro.
La dinamica del sinistro oggetto di causa è stata ricostruita dal CTU nominato Ing.
con un elaborato logico, motivato ed immune da vizi logici, e come tale condiviso ER dalla scrivente;
il consulente nella sua relazione – a cui si rimanda – ha concluso riconoscendo “una responsabilità minoritaria del motociclista, stimabile in circa il 30%.” In particolare, il CTU ha ricostruito il sinistro nei seguenti termini “il giorno 10/03/2017, alle ore 15:15 circa, il sig. si trovava in Casole d'Elsa (SI), alla guida del motociclo BMW R Parte_1
1200 GS Adventure targato DF92947, percorrendo la strada comunale di Casole-Cavallano in direzione loc. Cavallano, quando, giunto al km 1+800, iniziava a percorrere la curva destrorsa a velocità di circa 35 km/h. Nel percorrere la curva, priva di visuale, il motociclista iniziava ad avvistare
l'autovettura Ford Fiesta targata EA434JY, di proprietà e condotta da , CP_2 Controparte_3 che proveniva in senso di marcia opposto, alla velocità di circa 27 km/h, non tenendosi strettamente a destra, e invadendo la semicarreggiata del motociclo di circa 77 cm. Alla vista del pericolo, il motociclista attuava verosimilmente una manovra di frenata, che aveva la conseguenza di annullare o ridurre drasticamente l'angolo di rollio, facendo perdere al motociclo la capacità di curvare. Il motociclo allargava dunque la propria traiettoria, dirigendosi verso il lato esterno della curva, e così urtando l'autovettura nella parte centrale e posteriore della fiancata sinistra (fig.7.4). Al momento dell'urto, l'autovettura si trovava a distanza di circa 2.2 m dal margine destro della curva, invadendo la semicarreggiata opposta di circa 77
3 cm, mentre il motociclo si trovava all'interno della propria semicarreggiata, a circa 2.3 m dal margine destro (fig.7.4). A seguito dell'urto, l'autovettura percorreva circa 2.9 m (spostamento riferito al baricentro), ruotando in senso antiorario di circa 45°, a causa dell'imbardata impressa dall'eccentricità dell'urto; il motociclo cadeva sul fianco destro e scarrocciava sul manto stradale, arrestandosi a circa 4 m dal punto d'urto. La dinamica dell'incidente ricostruita risulta pienamente compatibile con le lesioni riscontrate sul motociclista, come descritte in atti e nella relazione di C.T.U. medico-legale. L'analisi della dinamica pre-urto (par.7.4) ha mostrato che il motociclista ha potuto avvistare l'autovettura circa 1.5 s prima dell'urto, compatibilmente con l'azionamento della manovra di emergenza detta. Sulla base di quanto sopra, con riferimento alla posizione all'urto determinata, è possibile rilevare, a carico dei due conducenti, la violazione dei seguenti articoli del Codice della Strada:
• art.143/1, per non aver circolato sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima;
• art.143/3, per non essersi tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, percorrendo una curva e incrociando un altro veicolo.
Poiché lo spazio libero alla destra di ognuno dei due veicoli era sufficiente per il passaggio, senza che si verificasse la collisione, le violazioni sopra riportate devono essere considerate in nesso di causa con il verificarsi dell'incidente.
Con riferimento al comportamento del motociclista, occorre tuttavia considerare che l'allargamento della traiettoria è stato verosimilmente provocato dall'azionamento di una frenata di emergenza, compatibilmente con la percezione del pericolo, costituito dall'avvistamento dell'autovettura in posizione anomala all'interno della curva.
Tenuto tuttavia conto che l'autovettura non era completamente contromano, che lo spazio libero alla sua sinistra (secondo il suo senso di marcia) era sufficiente per il passaggio del motociclo, e che la sua presenza non poteva essere considerata imprevedibile per il motociclista, la circostanza sopra riportata non può, a parere del sottoscritto, escludere la responsabilità di quest'ultimo.”
Tale ricostruzione, effettuata in maniera estremamente precisa dal CTU, è coerente e conforme alle testimonianze assunte e ai rilievi eseguiti dai Carabinieri intervenuti, i quali avevano elevato sanzioni amministrative ad entrambe le parti coinvolte nel sinistro.
4 Alla luce di tutto quanto sopra, ricostruito il sinistro come da relazione del CTU, è accertato un concorso di colpa nella causazione del sinistro oggetto di causa, nella misura del 70% a carico della e del 30% a carico di parte attrice. Pt_2
2. sulla quantificazione del danno
In punto di danno biologico si rinvia alla relazione depositata dalla CTU Dott.ssa ER le cui conclusioni – motivate e argomentate, rispetto alla quale non sono sorte contestazioni – sono condivise dalla scrivente;
la CTU in particolare ha rilevato che l'attore ha riportato “a seguito di incidente stradale, un politraumatismo composto essenzialmente da una frattura pluriframmentaria scomposta dell'emibacino di ds coinvolgente l'osso iliaco, l'acetabolo e le branche ileo ed ischio pubica”, lesioni ritenute compatibili con il sinistro occorso, mentre ha escluso la riconducibilità all'evento della “patologia a carico del rachide lombare con radicolopatia a carico dell'arto inferiore destra emersi a distanza di oltre due anni dall'evento”.
In merito all'invalidità temporanea e permanente ha stabilito che “Il danno biologico temporaneo può stabilirsi in gg. 90 (novanta) al 100% con altri gg. 50 (cinquanta) a parziale al 75%, ulteriori gg. 50 (cinquanta) a parziale al 50% ed infine gg. 65 (sessantacinque) a parziale al 25%. Il danno biologico permanente è valutabile, secondo tabelle di legge, nella misura del 20% (venti per cento).”, conclusioni che non hanno ricevuto osservazioni.
Il danno biologico subito viene determinato (applicando la tabella Unica Nazionale) sulla base del seguente calcolo:
Età al momento del sinistro 56 anni
Percentuale di invalidità permanente 20%
Giorni di invalidità temporanea totale 90
Giorni di invalidità temporanea al 75% 50
Giorni di invalidità temporanea al 25% 50 tabella di riferimento: 2025) Parte_3
Punto danno biologico permanente € 3.962,12
Personalizzazione danno morale 35,7% (aumento medio) € 1.414,48
Punto danno non patrimoniale € 5.376,60
Coefficiente di riduzione per età 0,728
Indennità temporanea + 45% per danno morale (aumento medio) € 80,10
5 PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 3.962,12 x 20 x 0,728) € 57.688,47
Danno morale nel valore medio (€ 1.414,48 x 20 x 0,728) € 20.594,79
A) Danno permanente complessivo (€ 107.531,94 x 0,728): € 78.283,26
Invalidità temporanea totale per 90 giorni: € 7.208,82
Invalidità temporanea al 75% per 50 giorni: € 3.003,68
Invalidità temporanea al 50% per 50 giorni: € 2.002,45
Invalidità temporanea al 25% per 50 giorni: € 1.001,23
B) Danno temporaneo totale: € 13.216,17
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 91.499,43
Considerato il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, la somma sopra determinata deve essere decurtata dal 30%, con conseguente condanna di parte CP_6
– visto l'art. 144 cod. ass. – , e – in solido tra di loro
[...] CP_2 Controparte_3
– al pagamento della somma di € 64.049,60 oltre interessi legali sulla somma devalutata al
10.03.2017 – giorno del sinistro – e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali corrispettivi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento a titolo di danno non patrimoniale a favore dell'attore.
In punto di personalizzazione del danno la più recente giurisprudenza di legittimità – in continuità con l'orientamento maggioritario – ritiene che “La quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale
o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati” (Cassazione Civile sentenza n. 6378 del 2023); nel caso concreto la parte non ha allegato disagi o conseguenze ulteriori rispetto a quelle derivanti generalmente da danni analoghi a quelli da lui subiti, tanto da non aver nemmeno formulato istanze istruttorie sul punto, ragione per cui è esclusa la personalizzazione del danno.
Nessuna allegazione puntuale è stata svolta in punto di riduzione della capacità lavorativa, con conseguente esclusione del riconoscimento di un danno.
La CTU ha parimenti riconosciuto la congruità delle spese documentate pari ad €
2.020,20, e in merito alle spese per perizia medico-legale si ritiene congruo liquidare solo la fattura di € 854,00 – essendo ingiustificata la redazione di due consulenze di parte –; in
6 ragione di quanto sopra, operata la decurtazione del 30%, parte – visto Controparte_6
l'art. 144 cod. ass. – e – in solido tra di loro – sono CP_2 Controparte_3
condannate al pagamento della somma di € 2.011,94 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data del 10.03.2017 – giorno del sinistro – alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali corrispettivi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento a favore di parte a titolo di danno patrimoniale. Pt_1
Considerati gli accertamenti peritali svolti e le risposte alle osservazioni fornite dal CTU
Ing. sono rigettate le ulteriori richieste istruttoria svolte da parte ni. ER CP_7
Nulla viene disposto in merito ai rapporti interni tra le convenute, stante la mancanza di espressa domanda a tal fine.
In merito alle offerte formulate da parte si osserva che le stesse erano Controparte_6 inferiori al risarcimento poi ottenuto dalla parte all'esito del contenzioso.
Le spese seguono la soccombenza, considerato il concorso di colpa accertato, sono compensate nella misura di 1/3, e sono liquidate nei valori medi dello scaglione di riferimento.
Le spese di CTU dell'ing. sono a carico di parte attrice per 1/3 e a carico di parte ER
, e – in solido tra di loro – per 2/3, mentre Controparte_4 CP_2 Controparte_3
quelle della CTU medico legale sono a carico di parte , e Controparte_8
. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 2785/2021, disattesa ogni contraria istanza
Accertato il concorso di colpa di – nella misura del 30% - e di Parte_1
– nella misura del 70% - nella causazione del sinistro oggetto di Controparte_3 causa, accertato che il veicolo condotta da TG EA 434 JY – è di Parte_4 proprietà di ed è assicurato per la RC con la CP_2 [...]
n forza della Polizza m. 90013000005325, Controparte_1
7 E Controparte_1 CP_2Controparte_9 [...]
– in solido tra di loro – al pagamento a favore di CP_3 Parte_1
della somma di € 64.049,60 oltre interessi legali sulla somma devalutata al 10.03.2017 – giorno del sinistro – e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali corrispettivi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento a titolo di danno non patrimoniale, condanna , E Controparte_10 [...]
– in solido tra di loro – al pagamento a favore di CP_3 Parte_1
della somma di € 2.011,94 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data del 10.03.2017 – giorno del sinistro – alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali corrispettivi dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento a titolo di danno patrimoniale, condanna , E Controparte_1 CP_2 [...]
– in solido tra di loro - al pagamento a favore di delle CP_3 Parte_1 spese di lite liquidate in € 9.402,00 per compensi, iva e cpa di legge, oltre 15% di spese generali, pone le spese del CTU della dott.ssa a carico di parte ER [...]
, E – in solido tra di Controparte_1 CP_2 Controparte_3 loro - come liquidate da separato provvedimento, pone le spese del CTU Ing. a carico di parte ER Controparte_1
, E – in solido tra di loro - per 2/3 e a
[...] CP_2 Controparte_3 carico di per 1/3 come liquidate da separato provvedimento, Parte_1
Pisa, 18.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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