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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 82 /2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Mortara in forza di procura allegata al ricorso in appello.
appellante
CONTRO
c.f. , rappresentato e Controparte_2 C.F._1
difeso dall'avv. Matteo Buffa per procura allegata alla comparsa. appellato
Oggetto: Retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in data 27.3.2024
Per l'appellato: come da comparsa di costituzione in data 18.10.2024
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Genova, in data 25.2.2020, CP_2
ha agito in giudizio nei confronti della società
[...] Controparte_1
esponendo di avere lavorato alle dipendenze della convenuta dal 10 maggio 2018 al 31 agosto 2018, solo parzialmente regolarizzato con contratto di lavoro intermittente dal 8.6.2018 e scadenza al 30.9.2018, svolgendo la propria attività presso lo stabilimento balneare dove aveva sede la società con mansioni di gestione del bar/ristorante, riconducibili al V livello CCNL
Turismo Pubblici Esercizi, e con orario dalle 11 alle 24 con un'ora di pausa pranzo per sette giorni la setttimana.
Su tali premesse il ricorrente chiedeva la condanna della convenuta al pagamento delle spettanze dovute a titolo di retribuzione ordinaria, 13^,
14^, ferie e permessi, straordinario, TFR, quantificate in euro 15.657,67, oltre accessori di legge.
La società ha contestato la fondatezza delle domande, eccependo la natura fittizia del contratto di lavoro intermittente e giustificando la presenza del ricorrente nell'esercizio, per un numero di ore molto inferiore a quello dedotto, con lo scopo di apprendere i rudimenti dell'attività in vista dell'avvio di nuova iniziativa commerciale nel settore, attraverso una diversa società costituita nel luglio 2018 con il legale rappresentante della convenuta.
Con sentenza n. 643 del 29.9.2023 il Tribunale, dopo avere escusso i testimoni e licenziato CTU contabile, ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 8.6.2018 al 31.8.2018, con orario di dodici ore al giorno per quattro giorni la settimana, e condannando la società a pagare l'importo di euro
6.076,59, maggiorato degli accessori di legge.
Avverso la sentenza la propone appello e l'appellato Controparte_1
resiste.
Esperito il tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa oralmente all'udienza del 30.1.2025 e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ha riconosciuto la parziale fondatezza delle domande sulla base delle seguenti argomentazioni:
- dalle deposizioni dei testi e è emersa la prova che il Tes_1 Tes_2
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ricorrente ha prestato continuativamente servizio nel locale della società quantomeno per quattro giorni alla settimana, quindi per un numero di ore notevolmente eccedente le dieci ore formalizzate dalla società attraverso i prospetti paga prodotti in atti;
- la prospettazione della convenuta circa il carattere fittizio del contratto di lavoro intermittente e le diverse ragioni della presenza del ricorrente nel locale, ossia la necessità di impratichirsi per lo sviluppo del business della società Project Kitchen costituita tra le parti il 20 luglio 2018, non hanno trovato riscontro probatorio e avrebbero potuto in ogni caso essere soddisfatte con la stipula di un contratto di apprendistato;
- circa l'orario di lavoro, la convenuta ha omesso di contestare specificamente l'orario allegato nel ricorso introduttivo mentre la teste ha riferito di un inizio dell'attività verso le ore 12, sì che può Tes_1 ritenersi accertata la prestazione nell'arco dell'orario 12.00/24.00, con pausa pranzo di un'ora, sulla base del quale il CTU ha quantificato le residue spettanze.
2. Con un unico articolato motivo di appello, la critica Controparte_1
la sentenza per l'erronea valutazione delle prove assunte in giudizio, contestando che dalle deposizioni dei due testi richiamate dal Tribunale (e peraltro dallo stesso ritenute non esaustive in merito all'orario), possa trarsi conferma del rapporto di lavoro subordinato e dell'orario di lavoro indicato nella decisione, laddove gli ulteriori due testi escussi avevano fornito indicazioni contrarie e tali da suffragare le deduzioni della società circa la natura simulata del contratto di lavoro e le reali ragioni della presenza del nel locale. CP_3
3. L'appello è fondato nei limiti di seguito specificati.
3.1 Vale innanzitutto osservare che la stessa società convenuta, al di là delle motivazioni addotte, non contesta che l'appellato abbia svolto, quantomeno a decorrere dalla data di inizio del contratto di lavoro intermittente (8.6.2018), la propria attività lavorativa presso il bar/ristorante dello stabilimento balneare. Ciò trova riscontro, anche sul piano logico,
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nella stessa decisione di stipulare con il predetto un contratto di lavoro subordinato quale cameriere di sala V livello CCNL, pur se nella forma intermittente, posto che la finalità dichiarata della società era quella di evitare problematiche di sorta, incompatibili con una generica frequentazione occasionale dell'esercizio quale mero osservatore.
In merito all'entità di detto impegno, dalle deposizioni dei testi complessivamente valutate emerge la prova che l'appellato non si sia limitato alle irrisorie prestazioni denunciate nei prospetti paga (ossia un totale di 4 ore a giugno e di 10 ore a luglio, zero ore nel mese di agosto):
- i due barman RT e - il primo presente tutti i venerdì nei Tes_2
mesi da giugno ad agosto 2018 a decorrere dalle ore 15,00, il secondo in quattro/cinque serate - hanno confermato di avere sempre visto il
[...]
al lavoro nel locale, deducendo dai colloqui cui avevano assistito che CP_3
questi lavorava anche nelle giornate in cui essi non erano presenti e il secondo teste riferendo altresì di avere ricevuto dallo stesso il CP_3
pagamento del proprio compenso in contanti, nell'esercizio del potere di gestione del personale che lo stesso svolgeva;
- la teste cameriera presente due o tre volte la settimana, ha Tes_1
parimenti confermato di avere visto il presentatogli dal CP_3 Per_1
come socio, lavorare continuativamente nel locale, e ha dichiarato in particolare: “Trattandosi di stagione estiva venivano spesso organizzati apericena in spiaggia, all'inizio della stagione ero io che ricevevo le prenotazioni dei clienti e annotavo su un'agenda cartacea;
verso la metà della stagione questo compito di segnare le prenotazioni è stato assunto dal
ADR: siccome il ricorrente veniva nel locale nella seconda CP_3
mattinata in qualche occasione si è verificato il problema che la prenotazione non era stata annotata in relazione ai clienti che già dalla mattina erano in spiaggia all'interno dello stabilimento”;
- lo stesso teste indicato dalla società, ha riconosciuto la regolare Tes_3
presenza del sia pure imputandola alla necessità di “imparare il CP_2
mestiere”.
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Dal complesso degli elementi richiamati risulta accertato, come ritenuto dal giudice di primo grado, un impegno continuativo e a tempo pieno, articolato prudenzialmente su una media di quattro giornate alla settimana, on mansioni di gestione riconducibili al V livello CCNL indicato nello stesso contratto di lavoro intermittente, a nulla rilevando l'intenzione iniziale della società di consentire in tal modo al di acquisire CP_3
esperienza nel settore in vista del successivo impegno in altra impresa, peraltro mai concretizzatosi.
3.2 Non può invece ritenersi provato sulla base delle risultanze in atti, con il rigore richiesto dai consolidati principi giurisprudenziali,
l'espletamento del lavoro straordinario dedotto in causa, sì che l'ammontare della relativa voce di credito (euro 748,27) deve essere detratto dall'importo complessivo delle spettanze (euro 6.056,79) quantificato dal CTU di primo grado e recepito nella decisione.
4. Discende dalle considerazioni svolte il parziale accoglimento dell'appello e la rideterminazione dell'importo dovuto nella minore somma di euro 5.328,32.
5. Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e vanno poste a carico della società, come liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014, tenuto conto dell'ammontare del credito riconosciuto e dell'attività difensiva in concreto espletata. Oneri di CTU a carico della società.
P. Q. M.
In parziale accoglimento dell'appello, ridetermina in euro 5.328,32
l'ammontare dovuto dalla società appellante all'appellato;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo grado come da sentenza appellata e per il presente grado in euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa;
Oneri di Ctu a carico dell'appellante.
Genova 30/1/2025
LA CONSIGLIERA est. LA PRESIDENTE
Caterina Baisi Giuliana Melandri
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