Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 3814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3814 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 038 14/03 RECLAMO AVVERSO SE IM CIVILE DECRETO DI ESECUTIVITA' DEL PIANO DI RIPARTO Composta dagli Ill.mi Si .N. 19411/00 Presidente Dott. Giovanni OLLA - Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron. 8747 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO 1082 Rep. ConsigliereDott. Aldo CECCHERINI Ud. 14/11/2002 Dott. Sergio DI AMATO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI CH, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN SABA 7, presso l'avvocato SERGIO MAGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente
contro
BO GIOVANNI;
intimato avverso il decreto del Tribunale di ROMA, depositato il 22/07/00; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2078 udienza del 14/11/2002 dal Consigliere Dott. Sergio DI - 1 AMATO;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Maglio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma, con decreto del 19 luglio 2000, rigettava il reclamo proposto dall'avv. Michele Pellicciari avverso il decreto con cui il giudice dele- gato al fallimento di LO AN aveva di- chiarato esecutivo il terzo piano di riparto. In parti- colare, il Tribunale osservava che il reclamante era stato ammesso al passivo fallimentare per l'importo di lire 260.862.972=, vantato a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali;
che con il piano di ri- parto reso esecutivo era stato completato il pagamento del credito ammesso;
che la pretesa dell'avv. Pellic- ciari di vedersi riconosciuto in prededuzione il credi- to per IVA e CPA sulle somme attribuitegli doveva esse- re disattesa poiché il credito era stato ammesso al passivo, con provvedimento non impugnato divenuto defi- nitivo, soltanto per l'importo attribuito;
che, comun- que, la pretesa di pagamento in prededuzione doveva ri- tenersi infondata perché il credito di rivalsa non ha 2 natura accessoria rispetto al credito per onorari, come risulta dall'art. 2758 c.C., e non può essere conside- rato una spesa del fallimento ex art. 111 n. 1 1. fall.. Avverso detto provvedimento EL Pellicciari propone ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. Il fallimento non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente lamenta la 1. violazione degli artt. 51, n. 4, 158 e 669 terdecies c,p,c, in relazione alla partecipazione del giudice de- legato, che ha emesso il provvedimento, al collegio che ha deciso sul reclamo. In subordine, per l'ipotesi in cui questa Corte non ritenga detta partecipazione ille- gittima alla stregua delle indicate disposizioni, il ricorrente ne eccepisce l'illegittimità costituzionale in relazione al disposto dell'art. 111 Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n.
2. Il motivo è infondato. Si deve anzitutto ricordare che la partecipazione del giudice delegato al collegio che decide sul reclamo avverso gli atti dello stesso giudice delegato è prevista dall'art. 25, 1° co. n. 1, 1. fall., con disposizione che ha superato il vaglio della Corte costituzionale (Corte cost. 6 novembre 3 1998, n. 323). In ogni caso la questione di legittimità costituzionale della detta disciplina, anche in rela- zione alla nuova formulazione dell'art. 111 Cost., stessa deve ritenersi irrilevante. Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, la pretesa incom- patibilità del giudice delegato a far parte del colle- gio non potrebbe mai determinare nullità della sentenza deducibile in sede d'impugnazione, ma potrebbe dar luo- go soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c. (v., in materia fallimentare, Cass. 23 aprile 1998, n. 4187; 7 maggio 1999, n. 4584; Cass. 10 giugno 1999, n. 5734). Nella specie tale onere non è stato assolto, con la conseguente irrilevanza della questione prospettata.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione alla mancata pronunzia su tutte le domande formulate con il reclamo, e degli artt, 2758 e 2754 c.c. nonché il vizio di motivazione, in relazione alla natura del credito per rivalsa IVA e CPA. In particolare, il ricorrente lamenta che il Tribunale non si sia pronunziato sulla domanda subordinata di collocazione del credito IVA e CPA in privilegio speciale a norma degli artt. 2758 e 2754 c.c.. 4 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la vio- lazione degli artt. 2751 bis, 2754, 2758 e 2777, assu- mendo che erroneamente il Tribunale aveva disconosciuto che il credito del professionista per rivalsa IVA sor- ge, se non vi sia stata precedente emissione di fattu- ra, soltanto al momento del pagamento delle sue spet- tanze e sorge nei confronti del fallimento. I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto inammissibili per la stessa ragione. Il Tri- bunale ha fondato la propria decisione anzitutto sul rilievo che il credito vantato in prededuzione dall'odierno ricorrente non risulta essere stato ammes- so al passivo. Tale autonoma ratio decidendi, che sot- tintende i limiti delle questioni deducibili in sede di impugnazione del piano di riparto (v. Cass. 24 marzo 1994, n. 2896; Cass. 8 agosto 1995, n. 8669; Cass. 23 marzo 1996, n. 2566), non è stata censurata dal ricor- # rente. Questi, pertanto, non ha interesse all'accoglimento del ricorso, in relazione alla affer- mata prededucibilità del credito per rivalsa IVA e CP o quanto meno in relazione alla sua natura privilegiata, atteso che la pronunzia rimarrebbe comunque ferma sulla base della ratio non censurata, che prescinde dalla na- tura privilegiata o prededucibile del credito e fa leva sul fatto che lo stesso, quale che possa essere la sua 5 natura, non è stato ammesso al passivo. + Q M. P rigetta il ricorso. camera di consiglio del Così deciso in Roma nella 14 novembre 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente АшабоSergio Di Ando Giovanni Olla Sergio Di Amato How Ph CORTE SU IL CANCELLIERE Andrea Branchi 1/4 MOD 2003 CELLIERE 6