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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 14.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2538/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
, nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in Lusciano (CE), Via Moretti Coop La Rosy, rapp.ta e difesa dall'avv. Stefania Turnaturi, C.F. elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio in S. Maria C.V. (CE), Via Gramsci, n.19, (ex art. 133 C.p.c. si dichiara di voler ricevere gli avvisi al numero di fax 0823 1542662, ovvero all'indirizzo pec (
), mandato in calce al ricorso in opposizione all'avviso di Email_1 addebito
- Appellante -
CONTRO
1. , in persona del suo Controparte_1 legale rapp.te p.t.,
- Appellato – non costituito
OGGETTO : appello avverso l'ordinanza di estinzione n. cronol. 48937/2023 del 10/10/2023, emessa dal Tribunale di LI Nord – Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del Giudice del Lavoro – R.G. 11944/2022, notificata via pec in data 11/10/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 20.10.2023 , l'appellante in epigrafe indicata impugnava l'ordinanza di estinzione n. cronol. 48937/2023 del 10/10/2023, emessa dal Tribunale di LI Nord – Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del Giudice del Lavoro – R.G. 11944/2022, nella parte in cui affermava che “rilevato che l' è CP_1 litisconsorte necessario del giudizio ed è rimasto contumace ritenuto che ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 3 che ha modificato il D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1-bis conv. dalla L. n. 30 del 1997, "gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonchè gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati, a pena di nullità, presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati..." laddove per strutture territoriali "debbono intendersi le Direzioni Provinciali...prescindendo dalla circostanza che l'Agenzia si trovi in una località sede di Tribunale o di Sezione di Tribunale" secondo quanto comunicato dalla Direzione Centrale con la CP_1 circolare n. 84 del 20/05/2004;
ritenuto che
in atti risulta la notifica all'indirizzo PEC della filiale metropolitana e non a quello esatto della direzione.cordinamentometropolitano.napoli unico indirizzo riferibile all' sede CP_1 provinciale ritenuto che pertanto stante la nullità della notificazione ai sensi dell'art. 307 va dichiarata l'estinzione del giudizio”
A fondamento del gravame deduceva la validità della regolare notifica nei confronti dell' di Roma come da giurisprudenza che richiamava nonché la CP_1 validità della notifica essendo il ricorso introduttivo stato regolarmente notificato, a mezzo Ufficiale Giudiziario, anche alla sede provinciale dell' nella CP_1 cui circoscrizione risiedeva la sig.ra , Evidenziava inoltre che, in Parte_1 ottemperanza a quanto richiesto dallo stesso Tribunale , aveva provveduto ad effettuare la notifica alla pec:
“ T” in data 27/06/2023, Email_2 ricercando tale indirizzo pec sul portale istituzionale IPA da cui era stato estratto.
Chiedeva , pertanto , di accogliere il presente gravame e per l'effetto rimettere la causa innanzi al Giudice di primo grado ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., al fine di procedere alla definizione del giudizio nel merito.. Instaurato nuovamente il contraddittorio l' non si costituiva, sebbene CP_1 ritualmente citato. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Deve ritenersi preliminarmente l'ammissibilità del mezzo di impugnazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale, in composizione monocratica, ha dichiarato l'estinzione del processo, trattandosi di provvedimento decisorio avente natura sostanziale di sentenza (v. C. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18499 del 30/06/2021 - Rv. 661623 - 01) che determina la chiusura la chiusura del processo per una questione processuale pregiudiziale. La Suprema Corte (v. C. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23997 del 26/09/2019 - Rv. 655420 - 01) con orientamento consolidato ha ritenuto che “Il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi;
ne consegue che può essere richiesta al giudice di appello la rimessione al primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c. ove si contesti il provvedimento estintivo, ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, comma 2, c.p.c.; nel caso in cui, invece, l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 354, comma 2, c.p.c. -, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito” . Nella fattispecie, il Tribunale ha errato nel definire il giudizio con la censurata ordinanza. Il Giudice di prime cure infatti non ha considerato che ,nella fattispecie, trattandosi di ricorso( opposizione ad avviso di addebito ) avente ad oggetto ad oggetto prestazioni previdenziali, e non assistenziali ,era sufficiente la notifica all' sede legale di Roma, Via Ciro il Grande n. 21, come sancito dalla S. C CP_1 con la sent. n° 24048/2022 secondo cui la disposizione contenuta al comma 1- bis dell'art. 14 del Decreto legge 31/12/1996, n. 669, conv. dalla L. n. 30/1997, (che sembrava imporre che qualsiasi atto che introducesse il giudizio contro l' CP_1 andasse notificato “a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati ), è in realtà collocata nel contesto di una norma che disciplina l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, sicchè è evidente la riferibilità della stessa esclusivamente al processo esecutivo.
Nella parte motiva della suindicata pronuncia la S. C ha spiegato che ….. Coerentemente, il richiamo "agli atti introduttivi del giudizio di cognizione" va inteso come circoscritto agli atti che, nell'ambito del giudizio esecutivo, introducono procedimenti incidentali di cognizione, occasionati dal processo di esecuzione forzata, ovvero i giudizi di opposizione di cui al titolo V del libro III del c.p.c.. 24. E' dunque agli atti "di cognizione, esecutivi e cautelari" del processo di esecuzione che si riferisce il particolare regime di notifica agli uffici periferici introdotto dall'art. 44, comma 3, cit.. 25. Al di fuori di tale contesto e fermi - chiaramente - altri regimi speciali, come quello in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, conv. con L. n. 248 del 2005, già sopra richiamato, la notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione soggiace alle regole generali del codice di rito. 26. Nello specifico, per ciò che riguarda l' , la notifica deve effettuarsi presso la sede legale, ai sensi e CP_1 per gli effetti dell'art. 145 c.p.c.” Nella specie la notifica alla sede legale dell' era stata regolarmente CP_2 effettuata come anche riscontrato dal primo giudice , il quale, però, del tutto immotivatamente disponeva la notifica anche alla sede provinciale che per CP_1 ragioni sopra dette , non era assolutamente necessaria, non sussistendo alcun litisconsorzio .
In ogni caso, la difesa della ricorrente provvedeva a notificare il ricorso introduttivo anche alla sede Provinciale di Aversa, ovvero alla struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedeva l'odierna appellante, nonché, su disposizione del Tribunale stesso , all' di LI . CP_1
L'appello va quindi sul punto accolto, dovendo di conseguenza esaminarsi il merito della controversia: nel rito del lavoro, difettando la fase di precisazione delle conclusioni, ad avviso del collegio la causa non potrebbe essere rimessa al primo grado ( come richiesto dall'appellante). Nel ricorso di primo grado , parte ricorrente si opponeva all' avviso di addebito nr. 328 202200029362 000 mediante il quale l' sede di Aversa, le ingiungeva CP_1 il pagamento della somma complessiva di € 4.266,88 per "contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti " asseritamente non versati dal 01/2020 al 12/2020 oltre sanzioni . A fondamento dell'impugnativa assumeva che nessuna somma era tenuta a versare, in quanto , nel periodo contestato aveva svolto prevalentemente la mansione di Personale A.T.A presso istituti scolastici. Concludeva , pertanto , di dichiarare nullo e di nessun effetto l'avviso di addebito nr. 328 202200029362 000 impugnato : vinte le spese con attribuzione.
Rileva il Collegio come la domanda proposta sia fondata e meritevole di accoglimento.
Occorre premettere che l'avviso di addebito e l'iscrizione alla gestione commercianti è stata disposta dall' ai fini del versamento di contributi CP_1
“commercianti” in base alla legge 23 dicembre 1996 n.662, per assunta attività lavorativa aziendale, svolta dall'odierna appellante contemporaneamente alla attività di socio ( al 70%) ed amministratore della società “G&G srl. Orbene, per comprendere appieno la fattispecie in esame deve rilevarsi che l'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n.662 stabilisce che : L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 n.613, e successive modifiche e integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o da regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”. Quanto, invece, alla gestione separata la legge 8 agosto 1995 n.335 art.2 comma 26 stabilisce che “A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita gestione separata presso l' e finalizzata all'assicurazione CP_1 obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed superstiti, i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo….”. Deve, inoltre, rilevarsi che l'art.1 comma 2008 della citata legge del 1996, sulla gestione commercianti, stabilisce che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quali gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere Controparte_3 sull'iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente….”. In merito a tale normativa il dettato della norma stessa consente la coesistenza di due attività, senza che abbia rilievo il carattere della prevalenza.
La ratio dell'estensione dell'obbligo assicurativo è data dall'esigenza di evitare che, grazie allo schermo societario, la prestazione del socio resa nell'impresa sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria e, dunque, all'esigenza di superare la preesistente disparità di trattamento tra i titolari di ditte individuali e i soci di società di persone, rispetto ai soci di società a responsabilità limitata quando la loro attività presenti le stesse caratteristiche. L'intento del legislatore, quindi, è quello di sottrarre alla contribuzione previdenziale obbligatoria la prestazione del socio resa nell'impresa tanto che la Suprema Corte ha avuto modo di esprimere il principio secondo cui ““In tema di contribuzione previdenziale, l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha previsto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale, rispondendo tale scelta all'esigenza di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale….” (cfr. sentenza Cass. sez. L. n.20268 del 19.11.2012) Va però ulteriormente rilevato che la questione ha subito un'evoluzione normativa e giurisprudenziale. In particolare è intervenuto il legislatore con una norma di interpretazione autentica – l'art.12 comma 11 del d.l. n.78 del 2010, conv. In legge n.122 del 2010 – secondo cui l'art.1 comma 208 della legge n.662/96 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' . Restano, pertanto, esclusi CP_1 dall'applicazione della legge 662/96 art.1 comma 208 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla legge 335/95 art.2 comma 26. In merito a tale nuova disposizione normativa si è espressa la Suprema Corte affermando il principio secondo cui “In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010, non opera la "fictio iuris" dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa”. (cfr. ordinanza Cass. sez. L. n.9803 del 14.6.2012; cfr. anche Cass sez. L. n.5452 del 3.3.2017).
Premesso, quindi, che oramai opera il principio della doppia iscrizione osserva il Collegio che - nella fattispecie in esame – non sussistono i presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti. Sul punto, con orientamento consolidato la Suprema Corte - - ha espresso il principio secondo cui “In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente - ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995,
o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi…..(cfr. tra tutte sentenza Cass. sez.u. n.3240 del 12.2.2010). Ed ancora “In tema di contributi previdenziali, sorge l'obbligo di doppia iscrizione nella gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed in quella commercianti qualora il socio amministratore di una società di capitali partecipi personalmente al lavoro aziendale, svolgendo l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, ed è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte”. (cfr. ordinanza Cass sez.L. n. 8613 del 3.4.2017). Pronunce più recenti confermano il precedente orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commerciante dell' nel CP_1 caso del socio amministratore di una società a responsabilità limitata, sussiste solamente se vi sia da parte dello stesso la partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza. ( v Cass. n. 3637/ 2020 e n. 3829 /2020). L'onere della prova, dunque, ricade sull che deve dimostrare il presupposto CP_1 impositivo ossia la prova del personale apporto all'attività d'impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa. A tal proposito, possono assumere rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (cfr. Cass. n. 8613 del 2017) nonché l'organizzazione dell'attività stessa.
Ne consegue che nel caso in cui l'attività dell'amministratore, anche socio, si concreti in un "facere sostanzialmente gestorio" e manchi la prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività d'impresa oggetto della società si deve desumere l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti (cfr. anche, Cass. Sez. lav., n. 18281 del 08/07/2019).
Nel caso in esame tale prova non è stata offerta da parte dell'
[...]
, che ha preferito rimanere contumace. CP_4
Di contro parte appellante ha dimostrato per tabulas di essere stata supplente in qualità di personale A.T.A. su tipologia posto interno con contratti di lavoro a tempo determinato per quasi la totalità dell'anno scolastico 2019/2020, come chiaramente si evince dagli allegati contratti individuali di lavoro nonché dai cedolini emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'estratto conto previdenziale, versati in atti . Alla luce di tali emergenze processuali consegue l'accoglimento della domanda e la declaratoria di nullità dell'avviso di addebito impugnato siccome emesso in assenza dei presupposti impositivi per l'applicazione del tributo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata ordinanza, accoglie la domanda formulata in prime cure da e , per l'effetto ,dichiara la nullità Parte_1 dell'avviso di addebito impugnato nr. 328 202200029362 000;
-condanna l' alla refusione, in favore dell'odierna appellante , delle spese CP_1 del doppio grado che liquida, quanto al primo grado , in euro 820,00 e , quanto al secondo grado, in euro 980,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge con attribuzione .
Così deciso in LI lì 14.4.2025
Il Presidente est. rel.
dr. ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 14.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2538/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
, nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in Lusciano (CE), Via Moretti Coop La Rosy, rapp.ta e difesa dall'avv. Stefania Turnaturi, C.F. elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio in S. Maria C.V. (CE), Via Gramsci, n.19, (ex art. 133 C.p.c. si dichiara di voler ricevere gli avvisi al numero di fax 0823 1542662, ovvero all'indirizzo pec (
), mandato in calce al ricorso in opposizione all'avviso di Email_1 addebito
- Appellante -
CONTRO
1. , in persona del suo Controparte_1 legale rapp.te p.t.,
- Appellato – non costituito
OGGETTO : appello avverso l'ordinanza di estinzione n. cronol. 48937/2023 del 10/10/2023, emessa dal Tribunale di LI Nord – Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del Giudice del Lavoro – R.G. 11944/2022, notificata via pec in data 11/10/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 20.10.2023 , l'appellante in epigrafe indicata impugnava l'ordinanza di estinzione n. cronol. 48937/2023 del 10/10/2023, emessa dal Tribunale di LI Nord – Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del Giudice del Lavoro – R.G. 11944/2022, nella parte in cui affermava che “rilevato che l' è CP_1 litisconsorte necessario del giudizio ed è rimasto contumace ritenuto che ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 3 che ha modificato il D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1-bis conv. dalla L. n. 30 del 1997, "gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonchè gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati, a pena di nullità, presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati..." laddove per strutture territoriali "debbono intendersi le Direzioni Provinciali...prescindendo dalla circostanza che l'Agenzia si trovi in una località sede di Tribunale o di Sezione di Tribunale" secondo quanto comunicato dalla Direzione Centrale con la CP_1 circolare n. 84 del 20/05/2004;
ritenuto che
in atti risulta la notifica all'indirizzo PEC della filiale metropolitana e non a quello esatto della direzione.cordinamentometropolitano.napoli unico indirizzo riferibile all' sede CP_1 provinciale ritenuto che pertanto stante la nullità della notificazione ai sensi dell'art. 307 va dichiarata l'estinzione del giudizio”
A fondamento del gravame deduceva la validità della regolare notifica nei confronti dell' di Roma come da giurisprudenza che richiamava nonché la CP_1 validità della notifica essendo il ricorso introduttivo stato regolarmente notificato, a mezzo Ufficiale Giudiziario, anche alla sede provinciale dell' nella CP_1 cui circoscrizione risiedeva la sig.ra , Evidenziava inoltre che, in Parte_1 ottemperanza a quanto richiesto dallo stesso Tribunale , aveva provveduto ad effettuare la notifica alla pec:
“ T” in data 27/06/2023, Email_2 ricercando tale indirizzo pec sul portale istituzionale IPA da cui era stato estratto.
Chiedeva , pertanto , di accogliere il presente gravame e per l'effetto rimettere la causa innanzi al Giudice di primo grado ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., al fine di procedere alla definizione del giudizio nel merito.. Instaurato nuovamente il contraddittorio l' non si costituiva, sebbene CP_1 ritualmente citato. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Deve ritenersi preliminarmente l'ammissibilità del mezzo di impugnazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale, in composizione monocratica, ha dichiarato l'estinzione del processo, trattandosi di provvedimento decisorio avente natura sostanziale di sentenza (v. C. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18499 del 30/06/2021 - Rv. 661623 - 01) che determina la chiusura la chiusura del processo per una questione processuale pregiudiziale. La Suprema Corte (v. C. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23997 del 26/09/2019 - Rv. 655420 - 01) con orientamento consolidato ha ritenuto che “Il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi;
ne consegue che può essere richiesta al giudice di appello la rimessione al primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c. ove si contesti il provvedimento estintivo, ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, comma 2, c.p.c.; nel caso in cui, invece, l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 354, comma 2, c.p.c. -, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito” . Nella fattispecie, il Tribunale ha errato nel definire il giudizio con la censurata ordinanza. Il Giudice di prime cure infatti non ha considerato che ,nella fattispecie, trattandosi di ricorso( opposizione ad avviso di addebito ) avente ad oggetto ad oggetto prestazioni previdenziali, e non assistenziali ,era sufficiente la notifica all' sede legale di Roma, Via Ciro il Grande n. 21, come sancito dalla S. C CP_1 con la sent. n° 24048/2022 secondo cui la disposizione contenuta al comma 1- bis dell'art. 14 del Decreto legge 31/12/1996, n. 669, conv. dalla L. n. 30/1997, (che sembrava imporre che qualsiasi atto che introducesse il giudizio contro l' CP_1 andasse notificato “a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati ), è in realtà collocata nel contesto di una norma che disciplina l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, sicchè è evidente la riferibilità della stessa esclusivamente al processo esecutivo.
Nella parte motiva della suindicata pronuncia la S. C ha spiegato che ….. Coerentemente, il richiamo "agli atti introduttivi del giudizio di cognizione" va inteso come circoscritto agli atti che, nell'ambito del giudizio esecutivo, introducono procedimenti incidentali di cognizione, occasionati dal processo di esecuzione forzata, ovvero i giudizi di opposizione di cui al titolo V del libro III del c.p.c.. 24. E' dunque agli atti "di cognizione, esecutivi e cautelari" del processo di esecuzione che si riferisce il particolare regime di notifica agli uffici periferici introdotto dall'art. 44, comma 3, cit.. 25. Al di fuori di tale contesto e fermi - chiaramente - altri regimi speciali, come quello in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, conv. con L. n. 248 del 2005, già sopra richiamato, la notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione soggiace alle regole generali del codice di rito. 26. Nello specifico, per ciò che riguarda l' , la notifica deve effettuarsi presso la sede legale, ai sensi e CP_1 per gli effetti dell'art. 145 c.p.c.” Nella specie la notifica alla sede legale dell' era stata regolarmente CP_2 effettuata come anche riscontrato dal primo giudice , il quale, però, del tutto immotivatamente disponeva la notifica anche alla sede provinciale che per CP_1 ragioni sopra dette , non era assolutamente necessaria, non sussistendo alcun litisconsorzio .
In ogni caso, la difesa della ricorrente provvedeva a notificare il ricorso introduttivo anche alla sede Provinciale di Aversa, ovvero alla struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedeva l'odierna appellante, nonché, su disposizione del Tribunale stesso , all' di LI . CP_1
L'appello va quindi sul punto accolto, dovendo di conseguenza esaminarsi il merito della controversia: nel rito del lavoro, difettando la fase di precisazione delle conclusioni, ad avviso del collegio la causa non potrebbe essere rimessa al primo grado ( come richiesto dall'appellante). Nel ricorso di primo grado , parte ricorrente si opponeva all' avviso di addebito nr. 328 202200029362 000 mediante il quale l' sede di Aversa, le ingiungeva CP_1 il pagamento della somma complessiva di € 4.266,88 per "contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti " asseritamente non versati dal 01/2020 al 12/2020 oltre sanzioni . A fondamento dell'impugnativa assumeva che nessuna somma era tenuta a versare, in quanto , nel periodo contestato aveva svolto prevalentemente la mansione di Personale A.T.A presso istituti scolastici. Concludeva , pertanto , di dichiarare nullo e di nessun effetto l'avviso di addebito nr. 328 202200029362 000 impugnato : vinte le spese con attribuzione.
Rileva il Collegio come la domanda proposta sia fondata e meritevole di accoglimento.
Occorre premettere che l'avviso di addebito e l'iscrizione alla gestione commercianti è stata disposta dall' ai fini del versamento di contributi CP_1
“commercianti” in base alla legge 23 dicembre 1996 n.662, per assunta attività lavorativa aziendale, svolta dall'odierna appellante contemporaneamente alla attività di socio ( al 70%) ed amministratore della società “G&G srl. Orbene, per comprendere appieno la fattispecie in esame deve rilevarsi che l'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n.662 stabilisce che : L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 n.613, e successive modifiche e integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o da regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”. Quanto, invece, alla gestione separata la legge 8 agosto 1995 n.335 art.2 comma 26 stabilisce che “A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita gestione separata presso l' e finalizzata all'assicurazione CP_1 obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed superstiti, i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo….”. Deve, inoltre, rilevarsi che l'art.1 comma 2008 della citata legge del 1996, sulla gestione commercianti, stabilisce che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quali gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere Controparte_3 sull'iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente….”. In merito a tale normativa il dettato della norma stessa consente la coesistenza di due attività, senza che abbia rilievo il carattere della prevalenza.
La ratio dell'estensione dell'obbligo assicurativo è data dall'esigenza di evitare che, grazie allo schermo societario, la prestazione del socio resa nell'impresa sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria e, dunque, all'esigenza di superare la preesistente disparità di trattamento tra i titolari di ditte individuali e i soci di società di persone, rispetto ai soci di società a responsabilità limitata quando la loro attività presenti le stesse caratteristiche. L'intento del legislatore, quindi, è quello di sottrarre alla contribuzione previdenziale obbligatoria la prestazione del socio resa nell'impresa tanto che la Suprema Corte ha avuto modo di esprimere il principio secondo cui ““In tema di contribuzione previdenziale, l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha previsto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale, rispondendo tale scelta all'esigenza di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale….” (cfr. sentenza Cass. sez. L. n.20268 del 19.11.2012) Va però ulteriormente rilevato che la questione ha subito un'evoluzione normativa e giurisprudenziale. In particolare è intervenuto il legislatore con una norma di interpretazione autentica – l'art.12 comma 11 del d.l. n.78 del 2010, conv. In legge n.122 del 2010 – secondo cui l'art.1 comma 208 della legge n.662/96 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' . Restano, pertanto, esclusi CP_1 dall'applicazione della legge 662/96 art.1 comma 208 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla legge 335/95 art.2 comma 26. In merito a tale nuova disposizione normativa si è espressa la Suprema Corte affermando il principio secondo cui “In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010, non opera la "fictio iuris" dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa”. (cfr. ordinanza Cass. sez. L. n.9803 del 14.6.2012; cfr. anche Cass sez. L. n.5452 del 3.3.2017).
Premesso, quindi, che oramai opera il principio della doppia iscrizione osserva il Collegio che - nella fattispecie in esame – non sussistono i presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti. Sul punto, con orientamento consolidato la Suprema Corte - - ha espresso il principio secondo cui “In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente - ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995,
o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi…..(cfr. tra tutte sentenza Cass. sez.u. n.3240 del 12.2.2010). Ed ancora “In tema di contributi previdenziali, sorge l'obbligo di doppia iscrizione nella gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed in quella commercianti qualora il socio amministratore di una società di capitali partecipi personalmente al lavoro aziendale, svolgendo l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, ed è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte”. (cfr. ordinanza Cass sez.L. n. 8613 del 3.4.2017). Pronunce più recenti confermano il precedente orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commerciante dell' nel CP_1 caso del socio amministratore di una società a responsabilità limitata, sussiste solamente se vi sia da parte dello stesso la partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza. ( v Cass. n. 3637/ 2020 e n. 3829 /2020). L'onere della prova, dunque, ricade sull che deve dimostrare il presupposto CP_1 impositivo ossia la prova del personale apporto all'attività d'impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa. A tal proposito, possono assumere rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (cfr. Cass. n. 8613 del 2017) nonché l'organizzazione dell'attività stessa.
Ne consegue che nel caso in cui l'attività dell'amministratore, anche socio, si concreti in un "facere sostanzialmente gestorio" e manchi la prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività d'impresa oggetto della società si deve desumere l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti (cfr. anche, Cass. Sez. lav., n. 18281 del 08/07/2019).
Nel caso in esame tale prova non è stata offerta da parte dell'
[...]
, che ha preferito rimanere contumace. CP_4
Di contro parte appellante ha dimostrato per tabulas di essere stata supplente in qualità di personale A.T.A. su tipologia posto interno con contratti di lavoro a tempo determinato per quasi la totalità dell'anno scolastico 2019/2020, come chiaramente si evince dagli allegati contratti individuali di lavoro nonché dai cedolini emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'estratto conto previdenziale, versati in atti . Alla luce di tali emergenze processuali consegue l'accoglimento della domanda e la declaratoria di nullità dell'avviso di addebito impugnato siccome emesso in assenza dei presupposti impositivi per l'applicazione del tributo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata ordinanza, accoglie la domanda formulata in prime cure da e , per l'effetto ,dichiara la nullità Parte_1 dell'avviso di addebito impugnato nr. 328 202200029362 000;
-condanna l' alla refusione, in favore dell'odierna appellante , delle spese CP_1 del doppio grado che liquida, quanto al primo grado , in euro 820,00 e , quanto al secondo grado, in euro 980,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge con attribuzione .
Così deciso in LI lì 14.4.2025
Il Presidente est. rel.
dr. ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.