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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3790 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12427/2024 promossa da: cittadina italiana, nata a [...] il [...] e residente a Castel Parte_1 Maggiore (BO) via Giorgio La Pira n. 32, difesa e rappresentata dall'Avv. Rossana Tavani, del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Bologna, Strada Maggiore n. 46.
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], difeso e rappresentato dall' Avv. Maria Lea CP_1 Maltoni del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso e nello studio della stessa sito in Bologna in viale Panzacchi n. 5
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16/09/2025; Il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/09/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge sposato con rito concordatario a CP_1
BOLOGNA in data 23/05/1993, unione dalla quale nascevano due figli: , nato a [...] Per_1 il 16/10/1998, maggiorenne ed economicamente autosufficiente e nata a [...] il Per_2
12/09/2001, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva l'addebito della separazione al marito;
formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della figlia non economicamente autosufficiente e l'assegnazione della casa.
, costituitosi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di separazione ma chiedeva una CP_1 diversa regolamentazione dei rapporti. Primo tra tutto, chiedeva fosse rigettata la richiesta di addebito della separazione per violazione dei doveri coniugali avanzati dalla ricorrente, per il resto non si opponeva alle ulteriori richieste.
All'udienza tenutasi il 21/01/2025, il Giudice, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, nello specifico: a) assegnava la casa familiare quanto all'usufrutto alla moglie;
b) obbligava il padre a versare un contributo per il mantenimento della figlia di euro 150 mensili. Fissava la successiva udienza di discussione e concedeva i termini alle parti per depositare le rispettive memorie.
Entrambe le parti depositavano i rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni, con cui nello specifico, la ricorrente, rinunciava alla domanda di addebito della separazione.
All'udienza del 16/09/2025 i procuratori delle parti insistevano sui rispettivi atti difensivi e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Le risultanze processuali attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza: la conflittualità esistente tra i coniugi, risultante da quanto dedotto in atti, prova, in maniera chiara e non equivoca,
l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi cittadina italiana, Parte_1 nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...] che hanno contratto CP_1 matrimonio a Bologna (BO) il 23/05/1993.
Per quel che riguard a le p ronun ce accesso rie, ritien e il Collegio di dover con fermare in toto il rego lamento dei rapp orti personali e patrimoniali g ià dato dal Giudice in sed e d i p rovv edimenti p rovviso ri e u rgen ti, atteso che la rico rrente ha rinunciato all'attività istrutto ria, parte pagina 2 di 5 resistente non si è oppo sta e non sono stati acqu isiti elementi tali da giustificarne una modifica an che so lo parziale.
Va dunque con fermata l'assegnazion e d ella casa coniug ale alla sig.ra co me Controparte_2 richiesto da entrambe le p arti nei p rop ri scritti difen siv i, considerando ch e il marito ha dichiarato di non poter so sten ere le spese relativ e all'abitazione e sop rattutto, in con sid erazione del fatto che la figlia, maggio renne, ma econo micamen te non auto sufficiente continu erà a v ivere con la mad re.
Sulla b ase d i qu esta u ltima assun zione, si ritiene oppo rtun o co nfermare l'o bbligo in capo al IG .
EL d i v ersamen to d el contributo al mantenimen to d ella figlia, oltre al 50% delle CP_1 spese strao rdinarie.
Le spese di lite devon o in tendersi co mpen sate, d ata la parziale socco mbenza recip roca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, già uniti in matrimonio in BOLOGNA il giorno 23/05/1993 CP_1 atto n. 270 parte 2 serie A - anno 1993 - Comune di BOLOGNA (BO) - Ufficio
1 alle seguenti condizioni:
2) assegna la casa coniugale sita in Castel Maggiore (BO) via Giorgio La Pira n.
32, che vi continuerà a vivere con i figli;
3) obbliga il IG. EL a versare mensilmente a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della figlia maggiorenne ma economicamente non Per_2 autosufficiente, alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
l'importo di 150,00 euro, rivalutabile annualmente ai fini Istat;
4) obbliga il sig. a sostenere il 50% delle sese straordinarie CP_1 sostenute nell'interesse della figlia, individuate alla stregua del Protocollo del
Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare:
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello pagina 3 di 5 specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico -ricreativo -culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre -scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto
(con raccomandata, fax o e -mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e -mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli pagina 4 di 5 eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
5) compensa le spese di lite tra le parti.
6) manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio, il 17.12.2025 Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12427/2024 promossa da: cittadina italiana, nata a [...] il [...] e residente a Castel Parte_1 Maggiore (BO) via Giorgio La Pira n. 32, difesa e rappresentata dall'Avv. Rossana Tavani, del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Bologna, Strada Maggiore n. 46.
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], difeso e rappresentato dall' Avv. Maria Lea CP_1 Maltoni del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso e nello studio della stessa sito in Bologna in viale Panzacchi n. 5
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16/09/2025; Il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/09/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge sposato con rito concordatario a CP_1
BOLOGNA in data 23/05/1993, unione dalla quale nascevano due figli: , nato a [...] Per_1 il 16/10/1998, maggiorenne ed economicamente autosufficiente e nata a [...] il Per_2
12/09/2001, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva l'addebito della separazione al marito;
formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della figlia non economicamente autosufficiente e l'assegnazione della casa.
, costituitosi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di separazione ma chiedeva una CP_1 diversa regolamentazione dei rapporti. Primo tra tutto, chiedeva fosse rigettata la richiesta di addebito della separazione per violazione dei doveri coniugali avanzati dalla ricorrente, per il resto non si opponeva alle ulteriori richieste.
All'udienza tenutasi il 21/01/2025, il Giudice, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, nello specifico: a) assegnava la casa familiare quanto all'usufrutto alla moglie;
b) obbligava il padre a versare un contributo per il mantenimento della figlia di euro 150 mensili. Fissava la successiva udienza di discussione e concedeva i termini alle parti per depositare le rispettive memorie.
Entrambe le parti depositavano i rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni, con cui nello specifico, la ricorrente, rinunciava alla domanda di addebito della separazione.
All'udienza del 16/09/2025 i procuratori delle parti insistevano sui rispettivi atti difensivi e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Le risultanze processuali attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza: la conflittualità esistente tra i coniugi, risultante da quanto dedotto in atti, prova, in maniera chiara e non equivoca,
l'intollerabilità della convivenza e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi cittadina italiana, Parte_1 nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...] che hanno contratto CP_1 matrimonio a Bologna (BO) il 23/05/1993.
Per quel che riguard a le p ronun ce accesso rie, ritien e il Collegio di dover con fermare in toto il rego lamento dei rapp orti personali e patrimoniali g ià dato dal Giudice in sed e d i p rovv edimenti p rovviso ri e u rgen ti, atteso che la rico rrente ha rinunciato all'attività istrutto ria, parte pagina 2 di 5 resistente non si è oppo sta e non sono stati acqu isiti elementi tali da giustificarne una modifica an che so lo parziale.
Va dunque con fermata l'assegnazion e d ella casa coniug ale alla sig.ra co me Controparte_2 richiesto da entrambe le p arti nei p rop ri scritti difen siv i, considerando ch e il marito ha dichiarato di non poter so sten ere le spese relativ e all'abitazione e sop rattutto, in con sid erazione del fatto che la figlia, maggio renne, ma econo micamen te non auto sufficiente continu erà a v ivere con la mad re.
Sulla b ase d i qu esta u ltima assun zione, si ritiene oppo rtun o co nfermare l'o bbligo in capo al IG .
EL d i v ersamen to d el contributo al mantenimen to d ella figlia, oltre al 50% delle CP_1 spese strao rdinarie.
Le spese di lite devon o in tendersi co mpen sate, d ata la parziale socco mbenza recip roca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, già uniti in matrimonio in BOLOGNA il giorno 23/05/1993 CP_1 atto n. 270 parte 2 serie A - anno 1993 - Comune di BOLOGNA (BO) - Ufficio
1 alle seguenti condizioni:
2) assegna la casa coniugale sita in Castel Maggiore (BO) via Giorgio La Pira n.
32, che vi continuerà a vivere con i figli;
3) obbliga il IG. EL a versare mensilmente a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della figlia maggiorenne ma economicamente non Per_2 autosufficiente, alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
l'importo di 150,00 euro, rivalutabile annualmente ai fini Istat;
4) obbliga il sig. a sostenere il 50% delle sese straordinarie CP_1 sostenute nell'interesse della figlia, individuate alla stregua del Protocollo del
Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare:
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello pagina 3 di 5 specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico -ricreativo -culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre -scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto
(con raccomandata, fax o e -mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e -mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli pagina 4 di 5 eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
5) compensa le spese di lite tra le parti.
6) manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio, il 17.12.2025 Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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