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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/10/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1049/2023 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 22.10.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1049/23 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Matteo Buffa Parte_1
ricorrente c o n t r o ora rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Leonardo CP_1 Controparte_2
Vesci resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) allega di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di dal 10 ottobre Parte_2 CP_1
2022 al 10 aprile 2023 con contratto full time a tempo determinato, inquadramento II liv. CCNL
Dipendenti Pubblici Esercizi, con mansioni di Store Manager;
che con lettera del 17 settembre 2022 riconosceva, in aggiunta alla retribuzione contrattuale, € 250,00 lordi mensili a titolo di CP_1 straordinario forfettizzato per le ore prestate in eccedenza rispetto all'orario normale di lavoro;
che, al momento dell'assunzione, era stato specificato che, nella qualità di Store Manager, era previsto un sistema di premi incentivanti, denominati MBO (acronimo di Management By Objectives), legati al raggiungimento di determinati obiettivi del punto vendita di adibizione;
di aver lavorato presso il ristorante “WAMAGAMA” sito all'interno del Centro Commerciale Serravalle Outlet;
di aver sempre svolto, su indicazione datoriale, sia attività di organizzazione, coordinamento e controllo del lavoro svolto presso il ristorante, sia attività esecutiva sul campo;
che, essendo il servizio di cucina aperto al pubblico in via continuativa dalle ore 12 alle ore 20, esso ricorrente, oltre a svolgere alcune attività di natura più propriamente organizzativa ad inizio ed a fine turno, contribuiva poi materialmente durante il turno all'esecuzione del medesimo, ricoprendo a rotazione uno dei ruoli all'uopo previsti, quali l'accoglienza degli avventori, la ricezione delle ordinazioni, lo sparecchiare dei tavoli, l'effettuazione delle operazioni di cassa, o, in caso di necessità, anche il supporto nell'attività di cucina e pulizia;
di aver svolto, su indicazione datoriale, ha svolto un numero di ore di lavoro straordinario superiore a quello di cui al compenso per straordinario forfettizzato;
di avere, in particolare, nel periodo dal 1° novembre 2022 al 31 gennaio 2023 svolto 37,5 ore di straordinario nel mese di novembre 2022, 21 ore di straordinario nel mese di dicembre 2022, 57 ore di straordinario nel mese di gennaio 2023; di aver percepito nel corso di detti mesi, per lavoro straordinario, esclusivamente l'importo di cui all'accordo di forfettizzazione;
di non aver avuto riconosciuti i premi incentivanti, malgrado la documentazione proveniente dal datore di lavoro ne attesti la sussistenza del diritto;
di aver domandato, mediante PEC del datata 23 giugno 2023 la regolarizzazione retributiva e contributiva del rapporto, ed, in particolare, il pagamento degli importi dovuti a titolo di compensi e maggiorazioni per il lavoro straordinario effettivamente svolto, oltre che degli importi a titolo di
Contr premi legati all'avvenuto raggiungimento degli obiettivi prefissati;
di essere, quindi, creditore nei confronti della convenuta di € 3.308,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Tanto premesso, così conclude: «accertato lo svolgimento dei fatti con le modalità di cui alla precedente narrativa, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare in persona CP_1
del suo legale rappresentante, a corrispondere al Sig. per i titoli menzionati nella Parte_1
precedente narrativa, l'importo pari ad Euro 3.308,40, o, in ogni caso, l'importo maggiore o minore che dovesse risultare dovuto in corso di causa, previa se del caso CTU contabile occorrenda. Il tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ex lege. Con vittoria di spese, competenze ed onorari».
Resiste che, contestate le pretese del ricorrente, conclude per il rigetto del ricorso. CP_1
II) Il ricorrente propone due domande: (a) pagamento, per i soli mesi di novembre, dicembre 2022 e gennaio 2023 del lavoro straordinario svolto in eccedenza rispetto alla pattuizione di forfettizzazione;
(b) riconoscimento dei premi di produzione.
II-A) «In tema di liquidazione forfetizzata del lavoro straordinario, il lavoratore, che abbia effettuato un numero di ore superiore a quello corrispondente alla forfetizzazione prestabilita, ha diritto, per
l'eccedenza, ad un compenso maggiorato per lo straordinario ove dimostri rigorosamente, e in termini sufficientemente realistici dal punto di vista quantitativo, la relativa prestazione, salvo, in ogni caso, il prudente apprezzamento del giudice di merito sull'attendibilità e congruenza dei dati forniti» (Cass., sez. L, 12.9.2014, n. 19299).
Il ricorrente ha prodotto le risultanze delle timbrature del cartellino che attestano lo svolgimento, per i mesi relativi alla domanda proposta, lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in eccedenza rispetto a quelle riconosciute in maniera forfettizzata.
L'eccezione secondo cui il ricorrente poteva gestire autonomamente i propri “tempi” di lavoro, al pari di quella secondo cui non sarebbe stato svolto il lavoro straordinario previa autorizzazione datoriale, non hanno pregio. L'inquadramento contrattuale del ricorrente non prevede, a livello di contrattazione collettiva, la gestione in autonomia dei tempi di lavoro, né si tratta di lavoratore con attribuito livello dirigenziale o, al più, di quadro intermedio che, solitamente non vede retribuito lo straordinario, stante la notevole autonomia operativa.
Del resto, in fatto stesso di essere sottoposto alla timbratura del cartellino rende palese la sottoposizione a pregnante controllo datoriale circa il rispetto, quanto meno, dell'orario ordinario di lavoro, nei limiti indicati dal CCNL.
Di più, non è prevista, né nel contratto collettivo, né in quello individuale, la non remunerazione delle ore di lavoro straordinario.
Non solo, ma a parte il fatto che per lo svolgimento di lavoro straordinario non è prevista dal CCNL autorizzazione scritta datoriale, rileva il richiamo, da parte dell'art. 111 del CCNL, all'art. 1 del RDL
n. 692/23 in relazione all'art. 3 del RDL n. 1955/23 che stabiliscono che, comunque, sono esclusi dalle limitazioni in materia di lavoro straordinario i lavoratori che, malgrado preposti alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa, con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, concorrano, comunque, con prestazione d'opera manuale, alle lavorazioni, cosa che è stata dimostrata dalle dichiarazioni dei testi («sia io che il Testimone_1 Pt_1
rientravamo nelle turnazioni di lavoro in cucina e in sala insieme agli altri») e Testimone_2
(«per quanto ho potuto vedere, il Signor si occupava della parte amministrativa dalle 9.00 Pt_1
alle 11.00, quindi verificava la predisposizione del servizio del ristorante. Dalle 11.30 il Signor si occupava della direzione del servizio e lui stesso prestava supporto altri per l'effettuazione Pt_1
del servizio stesso»).
Quanto all'altro aspetto, il datore di lavoro aveva a disposizione in tempo reale i dati relativi alle timbrature e, quindi, era certamente a conoscenza del fatto che il ricorrente svolgesse lavoro straordinario, anche in relazione al fatto che il servizio di cucina era aperto al pubblico per otto ore al giorno (dalle 12 alle 20) ed è pacifico che qualunque esercizio commerciale aperto al pubblico necessita della presenza del personale, e tanto più di colui che organizza il lavoro dei dipendenti, ben prima e ben dopo l'orario di apertura al pubblico, per cui era giocoforza che il ricorrente svolgesse ore supplementari di lavoro.
Se, nonostante tali elementi, il datore di lavoro ha ritenuto di nulla osservare circa lo svolgimento delle ore supplementari, significa che, in quanto consapevole, ha reputato le stesse necessarie per la corretta gestione dell'esercizio commerciale.
Pertanto, nella misura indicata in ricorso, la domanda di riconoscimento dello straordinario eccedente quello riconosciuto in via forfettaria, deve essere accolta. II-B) Sono stati prodotti documenti di provenienza datoriale (non contestati in causa) che attestano come l'esercizio commerciale gestito dal ricorrente abbia certamente raggiunto gli obiettivi necessari per il riconoscimento dei premi di produzione (MBO).
Anche qui, la contestazione di parte resistente è stata generica e di stile, con riferimento ad aspetti, non dimostrati, relativi a pretese policy aziendali non emerse in corso di causa.
La domanda è, pertanto, fondata se solo si osserva che: (i) per l'anno 2022 nella scheda obiettivi allegata alla e-mail del 25.5.2023 è riportato il quantum del premio e il riferimento al ricorrente quale responsabile del punto vendita, con conseguente diritto di ottenere la liquidazione del dovuto in proporzione al numero dei mesi lavorati;
(ii) per il 2023 nelle schede relative al premio del primo trimestre allegate alle e-mail del 23.3.2023 e del 1.4.2023, nonché nel conto economico dell'esercizio commerciale, sono riportati i dati che consentono di ricavare il raggiungimento dell'obbiettivo prestabilito e la quantificazione del premio spettante, pro quota, in relazione ai mesi lavorati, al ricorrente.
Contr Pertanto, nella misura indicata in ricorso, anche quanto spettante per deve essere riconosciuto al ricorrente.
III) L'eccezione di compensazione di quanto dovuto per i titoli dianzi indicati con il superminimo assorbibile non è fondata.
Il superminimo, quando assorbibile, va ad incidere esclusivamente sui futuri aumenti retributivi, non anche su altri istituti quali, per quanto interessa, il compenso per lavoro straordinario e il riconoscimento di premi di produzione, in quanto trattasi di elementi retributivi estemporanei, non fissi e legati a circostanze contingenti, mentre il superminimo attiene specificamente alla retribuzione;
a meno che non sia espressamente pattuito che si tratta di superminimo che va ad assorbire anche compensi per lavoro straordinario, ma di ciò non vi è traccia nella documentazione versata in atti.
I conteggi prodotti, oltre a non essere stati analiticamente contestati con proposizione di conteggi alternativi, appaiono formalmente e sostanzialmente corretti, per cui ben possono essere utilizzati ai fini della quantificazione del dovuto.
In conclusione, la domanda deve essere accolta e condannata a pagare a Controparte_2 Pt_1
per le causali di cui al ricorso, € 3.308,40 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
[...]
dalle singole scadenze al saldo.
IV) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna a pagare a Controparte_2 Pt_1
a titolo di straordinario e premi di produzione, € 3.308,40 oltre rivalutazione monetaria e
[...]
interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna a rimborsare a le spese processuali che liquida in € 49,00 CP_2 CP_2 Parte_1 per contributo unificato ed in € 2.626,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 22 ottobre 2025.
Il giudice del lavoro
ST LT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 22.10.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1049/23 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Matteo Buffa Parte_1
ricorrente c o n t r o ora rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Leonardo CP_1 Controparte_2
Vesci resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) allega di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di dal 10 ottobre Parte_2 CP_1
2022 al 10 aprile 2023 con contratto full time a tempo determinato, inquadramento II liv. CCNL
Dipendenti Pubblici Esercizi, con mansioni di Store Manager;
che con lettera del 17 settembre 2022 riconosceva, in aggiunta alla retribuzione contrattuale, € 250,00 lordi mensili a titolo di CP_1 straordinario forfettizzato per le ore prestate in eccedenza rispetto all'orario normale di lavoro;
che, al momento dell'assunzione, era stato specificato che, nella qualità di Store Manager, era previsto un sistema di premi incentivanti, denominati MBO (acronimo di Management By Objectives), legati al raggiungimento di determinati obiettivi del punto vendita di adibizione;
di aver lavorato presso il ristorante “WAMAGAMA” sito all'interno del Centro Commerciale Serravalle Outlet;
di aver sempre svolto, su indicazione datoriale, sia attività di organizzazione, coordinamento e controllo del lavoro svolto presso il ristorante, sia attività esecutiva sul campo;
che, essendo il servizio di cucina aperto al pubblico in via continuativa dalle ore 12 alle ore 20, esso ricorrente, oltre a svolgere alcune attività di natura più propriamente organizzativa ad inizio ed a fine turno, contribuiva poi materialmente durante il turno all'esecuzione del medesimo, ricoprendo a rotazione uno dei ruoli all'uopo previsti, quali l'accoglienza degli avventori, la ricezione delle ordinazioni, lo sparecchiare dei tavoli, l'effettuazione delle operazioni di cassa, o, in caso di necessità, anche il supporto nell'attività di cucina e pulizia;
di aver svolto, su indicazione datoriale, ha svolto un numero di ore di lavoro straordinario superiore a quello di cui al compenso per straordinario forfettizzato;
di avere, in particolare, nel periodo dal 1° novembre 2022 al 31 gennaio 2023 svolto 37,5 ore di straordinario nel mese di novembre 2022, 21 ore di straordinario nel mese di dicembre 2022, 57 ore di straordinario nel mese di gennaio 2023; di aver percepito nel corso di detti mesi, per lavoro straordinario, esclusivamente l'importo di cui all'accordo di forfettizzazione;
di non aver avuto riconosciuti i premi incentivanti, malgrado la documentazione proveniente dal datore di lavoro ne attesti la sussistenza del diritto;
di aver domandato, mediante PEC del datata 23 giugno 2023 la regolarizzazione retributiva e contributiva del rapporto, ed, in particolare, il pagamento degli importi dovuti a titolo di compensi e maggiorazioni per il lavoro straordinario effettivamente svolto, oltre che degli importi a titolo di
Contr premi legati all'avvenuto raggiungimento degli obiettivi prefissati;
di essere, quindi, creditore nei confronti della convenuta di € 3.308,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Tanto premesso, così conclude: «accertato lo svolgimento dei fatti con le modalità di cui alla precedente narrativa, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare in persona CP_1
del suo legale rappresentante, a corrispondere al Sig. per i titoli menzionati nella Parte_1
precedente narrativa, l'importo pari ad Euro 3.308,40, o, in ogni caso, l'importo maggiore o minore che dovesse risultare dovuto in corso di causa, previa se del caso CTU contabile occorrenda. Il tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ex lege. Con vittoria di spese, competenze ed onorari».
Resiste che, contestate le pretese del ricorrente, conclude per il rigetto del ricorso. CP_1
II) Il ricorrente propone due domande: (a) pagamento, per i soli mesi di novembre, dicembre 2022 e gennaio 2023 del lavoro straordinario svolto in eccedenza rispetto alla pattuizione di forfettizzazione;
(b) riconoscimento dei premi di produzione.
II-A) «In tema di liquidazione forfetizzata del lavoro straordinario, il lavoratore, che abbia effettuato un numero di ore superiore a quello corrispondente alla forfetizzazione prestabilita, ha diritto, per
l'eccedenza, ad un compenso maggiorato per lo straordinario ove dimostri rigorosamente, e in termini sufficientemente realistici dal punto di vista quantitativo, la relativa prestazione, salvo, in ogni caso, il prudente apprezzamento del giudice di merito sull'attendibilità e congruenza dei dati forniti» (Cass., sez. L, 12.9.2014, n. 19299).
Il ricorrente ha prodotto le risultanze delle timbrature del cartellino che attestano lo svolgimento, per i mesi relativi alla domanda proposta, lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in eccedenza rispetto a quelle riconosciute in maniera forfettizzata.
L'eccezione secondo cui il ricorrente poteva gestire autonomamente i propri “tempi” di lavoro, al pari di quella secondo cui non sarebbe stato svolto il lavoro straordinario previa autorizzazione datoriale, non hanno pregio. L'inquadramento contrattuale del ricorrente non prevede, a livello di contrattazione collettiva, la gestione in autonomia dei tempi di lavoro, né si tratta di lavoratore con attribuito livello dirigenziale o, al più, di quadro intermedio che, solitamente non vede retribuito lo straordinario, stante la notevole autonomia operativa.
Del resto, in fatto stesso di essere sottoposto alla timbratura del cartellino rende palese la sottoposizione a pregnante controllo datoriale circa il rispetto, quanto meno, dell'orario ordinario di lavoro, nei limiti indicati dal CCNL.
Di più, non è prevista, né nel contratto collettivo, né in quello individuale, la non remunerazione delle ore di lavoro straordinario.
Non solo, ma a parte il fatto che per lo svolgimento di lavoro straordinario non è prevista dal CCNL autorizzazione scritta datoriale, rileva il richiamo, da parte dell'art. 111 del CCNL, all'art. 1 del RDL
n. 692/23 in relazione all'art. 3 del RDL n. 1955/23 che stabiliscono che, comunque, sono esclusi dalle limitazioni in materia di lavoro straordinario i lavoratori che, malgrado preposti alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa, con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, concorrano, comunque, con prestazione d'opera manuale, alle lavorazioni, cosa che è stata dimostrata dalle dichiarazioni dei testi («sia io che il Testimone_1 Pt_1
rientravamo nelle turnazioni di lavoro in cucina e in sala insieme agli altri») e Testimone_2
(«per quanto ho potuto vedere, il Signor si occupava della parte amministrativa dalle 9.00 Pt_1
alle 11.00, quindi verificava la predisposizione del servizio del ristorante. Dalle 11.30 il Signor si occupava della direzione del servizio e lui stesso prestava supporto altri per l'effettuazione Pt_1
del servizio stesso»).
Quanto all'altro aspetto, il datore di lavoro aveva a disposizione in tempo reale i dati relativi alle timbrature e, quindi, era certamente a conoscenza del fatto che il ricorrente svolgesse lavoro straordinario, anche in relazione al fatto che il servizio di cucina era aperto al pubblico per otto ore al giorno (dalle 12 alle 20) ed è pacifico che qualunque esercizio commerciale aperto al pubblico necessita della presenza del personale, e tanto più di colui che organizza il lavoro dei dipendenti, ben prima e ben dopo l'orario di apertura al pubblico, per cui era giocoforza che il ricorrente svolgesse ore supplementari di lavoro.
Se, nonostante tali elementi, il datore di lavoro ha ritenuto di nulla osservare circa lo svolgimento delle ore supplementari, significa che, in quanto consapevole, ha reputato le stesse necessarie per la corretta gestione dell'esercizio commerciale.
Pertanto, nella misura indicata in ricorso, la domanda di riconoscimento dello straordinario eccedente quello riconosciuto in via forfettaria, deve essere accolta. II-B) Sono stati prodotti documenti di provenienza datoriale (non contestati in causa) che attestano come l'esercizio commerciale gestito dal ricorrente abbia certamente raggiunto gli obiettivi necessari per il riconoscimento dei premi di produzione (MBO).
Anche qui, la contestazione di parte resistente è stata generica e di stile, con riferimento ad aspetti, non dimostrati, relativi a pretese policy aziendali non emerse in corso di causa.
La domanda è, pertanto, fondata se solo si osserva che: (i) per l'anno 2022 nella scheda obiettivi allegata alla e-mail del 25.5.2023 è riportato il quantum del premio e il riferimento al ricorrente quale responsabile del punto vendita, con conseguente diritto di ottenere la liquidazione del dovuto in proporzione al numero dei mesi lavorati;
(ii) per il 2023 nelle schede relative al premio del primo trimestre allegate alle e-mail del 23.3.2023 e del 1.4.2023, nonché nel conto economico dell'esercizio commerciale, sono riportati i dati che consentono di ricavare il raggiungimento dell'obbiettivo prestabilito e la quantificazione del premio spettante, pro quota, in relazione ai mesi lavorati, al ricorrente.
Contr Pertanto, nella misura indicata in ricorso, anche quanto spettante per deve essere riconosciuto al ricorrente.
III) L'eccezione di compensazione di quanto dovuto per i titoli dianzi indicati con il superminimo assorbibile non è fondata.
Il superminimo, quando assorbibile, va ad incidere esclusivamente sui futuri aumenti retributivi, non anche su altri istituti quali, per quanto interessa, il compenso per lavoro straordinario e il riconoscimento di premi di produzione, in quanto trattasi di elementi retributivi estemporanei, non fissi e legati a circostanze contingenti, mentre il superminimo attiene specificamente alla retribuzione;
a meno che non sia espressamente pattuito che si tratta di superminimo che va ad assorbire anche compensi per lavoro straordinario, ma di ciò non vi è traccia nella documentazione versata in atti.
I conteggi prodotti, oltre a non essere stati analiticamente contestati con proposizione di conteggi alternativi, appaiono formalmente e sostanzialmente corretti, per cui ben possono essere utilizzati ai fini della quantificazione del dovuto.
In conclusione, la domanda deve essere accolta e condannata a pagare a Controparte_2 Pt_1
per le causali di cui al ricorso, € 3.308,40 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
[...]
dalle singole scadenze al saldo.
IV) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna a pagare a Controparte_2 Pt_1
a titolo di straordinario e premi di produzione, € 3.308,40 oltre rivalutazione monetaria e
[...]
interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna a rimborsare a le spese processuali che liquida in € 49,00 CP_2 CP_2 Parte_1 per contributo unificato ed in € 2.626,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 22 ottobre 2025.
Il giudice del lavoro
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