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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/06/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA emessa ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 305 del Registro Generale Contenzioso 2018
TRA
nato il [...] a [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, Via C.F._1
Mandanici 10, presso lo studio dell'avv. Francesco Aurelio Chillemi che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- opponente -
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e p.iva.: , P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Giovanni XXIII n. 33 presso lo studio dell'avv. Nicola Fleres, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- opposta - avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 15/2018 del 2.01.2028, depositato il 3.01.20218, emesso dal
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2125/2017 R.G., è stato ingiunto a di pagare a Portorosa Marina Parte_1
Yachting Società Consortile la somma di € 10.760,40 (iva Controparte_2
inclusa) a titolo di oneri inerenti il contratto di ormeggio, originariamente sottoscritto con il 25.02.1990. Rep. n. 5058 – racc. 952, relativo al posto barca Controparte_3
contrassegnato con il numero 103, zona Lotto 2, cat. C, per l'erogazione sia dei servizi portuali espressamente elencati nell'art. 2 del citato contratto che quelli ulteriori e necessari espressamente contemplati nell'art. 3, lettera c, corrispondente alla sommatoria dei corrispettivi annui (euro 1800,00 oltre iva per ciascuno anno) dovuti rispettivamente per i periodi ricompresi tra il 28-10-2012 e 27-12-2013, tra il 28-10- 2013 e 27-10-2014,
28-10-2014 e 27-10-2015, 28-10-2015 e 27-10- 2016 e del 90% del corrispettivo dovuto
(euro 1620,00 oltre iva) per il periodo ricompreso tra il 28-10-2016 ed il 27-10-2017 di cui alle fatture n. 133/2015 del 26.05.2015, n. 3/2016 dell'1.01.2016 e n. 317/2017 del
31.08.2017, oltre interessi e spese processuali del procedimento monitorio.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione Parte_1
, il quale ha eccepito l'inesistenza del credito azionato in via monitoria in quanto
[...]
illegittima e non aderente alle clausole del contratto di ormeggio, oltre che inerente ad un posto barca diverso da quello oggetto del contratto medesimo e non dovuto per mancata prova dell'erogazione dei servizi oggetto di ingiunzione. Inoltre, parte opponente ha eccepito la non dovutezza degli interessi pretesi e ha chiesto, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno, quantificato in € 7.000,00, subito dalla mancata vendita del posto barca e per l'indebita occupazione del posto barca da parte di terzi. In via subordinata,
ha chiesto di accertarsi che, applicando il contratto e la clausola di Parte_1
invarianza ivi contemplata, lo stesso sarebbe debitore, per le annualità indicate in ricorso, della complessiva somma di € 3.142,96 (€ 785,74 x 4), cui opporre in compensazione quanto portato dalla sentenza n. 50/2016 emessa dal G.d.P. di Novara di Sicilia pari ad €
1.659,12.
La causa, frattanto assegnata alla scrivente con decreto n. 12/2024 del Presidente del Tribunale, è stata istruita in via documentale (con rigetto delle richieste istruttorie con ordinanza del 30.07.2024) nella resistenza di Portorosa Marina Yachting Società
Consortile a responsabilità limitata, costituitasi con comparsa depositata l'1.10.2018.
La causa, quindi, è stata successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note.
Sostituita l'udienza così fissata con la modalità di trattazione c.d. cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte pervenute in atti. 2. La società Portorosa Marina Yachting Società Consortile a CP_2
limitata agiva in monitorio deducendo di vantare un credito nei confronti di Parte_1
, quantificato in € 10.760,40 (iva inclusa) a titolo di corrispettivo dovuto, portato
[...]
dalle fatture n. 133/2015 del 26.05.2015, n. 3/2016 dell'1.01.2016 e n. 317/2017 del
31.08.2017oltre interessi, per l'uso del posto barca categoria C, n. 103, zona lotto 2, presso il porto turistico di “Portorosa” in forza del contratto di ormeggio del 25 febbraio
1990, stipulato tra e successivamente fallita, per Parte_1 Controparte_3
i servizi portuali elencati nell'art. 2 e per quelli ulteriori e contemplati nell'art. 3, lettera c) del citato contratto, dovuto complessivamente per i periodi ricompresi tra il 28-10-
2012 e 27-10-2013, tra il 28-10- 2013 e 27-10-2014, 28-10-2014 e 27-10-2015, 28-10-
2015 e 27-10- 2016 e del 90% del corrispettivo dovuto (euro 1620,00 oltre iva) per il periodo ricompreso tra il 28-10-2016 ed il 27-10-2017.
Segnatamente, a fondamento della chiesta ingiunzione Portorosa Marina Yachting
Società Consortile a r.l. deduceva che il contratto di ormeggio dedotto in giudizio
“prevede espressamente che, a fronte dei servizi erogati dalla società di gestione del porto per un ormeggio delle dimensioni pari a metri lineari cinque per quindici, l'utente
è tenuto a corrispondere, in favore di quest'ultima, una somma determinata in base ad una tarifa predisposta annualmente dalla predetta società (cfr. art. 3, lett. b, del contratto di ormeggio – DOC 1), nel rispetto di precisi termini contrattuali (ovvero, un importo pari ai 9/10 della somma complessivamente dovuta, quale acconto, entro il 31 gennaio di ogni anno, mentre il restante importo, pari ad 1/10 dell'importo complessivo, quale saldo, entro il 31 dicembre del medesimo anno), nonché a corrispondere, secondo invece delle scadenze stabilite dallo stesso gestore ( , Controparte_4 un'ulteriore somma quale corrispettivo per gli ulteriori servizi portuali forniti e non indicati nell'elencazione di cui all'art. 2 del contratto di ormeggio, ovvero per altri consumi attribuiti all'utente (cfr , art. 3, lett. c, del contratto di ormeggio – DOC 1)”. Ed ancora, deduceva che in relazione al posto barca in questione, rientrante nella categoria
C, e al periodo di riferimento, era previsto il pagamento di una tariffa, annualmente determinata, di € 1.800,00 oltre iva, tariffa che “tiene conto sia delle somme dovute annualmente ai sensi dell'art. 3, lett. b, del contratto d'ormeggio per l'utilizzo dei servizi portuali indicati nell'art. 2 dello stesso atto;
sia delle somme dovute ai sensi della lett. c del medesimo art. 3, a scadenze stabilite dalla società affidataria, a fronte di altri servizi portuali, non compresi nell'elencazione di cui all'art. 2 […] di cui il Porto di
“Portorosa” si è dotata nel corso degli anni […] meglio individuati nel documento al presente atto allegato (DOC. 5);”. Pertanto, il credito asseritamente vantato, il cui accertamento costituisce questione controversa nell'ambito del presente giudizio instaurato a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo n. 15/18, inerisce alla tariffa annuale di cui all'art. 3, lett. b, del contratto di ormeggio e alle ulteriori somme asseritamente dovute ai sensi della lettera c dell'art. 3 cit. per servizi diversi da quelli elencati all'art. 2, individuati quali servizi aggiuntivi da Portorosa Marina Yachting Società Consortile a r.l. nel documento allegato al ricorso per ingiunzione (DOC. 5).
Ora, l'art. 2 del contratto di ormeggio prevede che “la Società attribuisce all'Utente il diritto di utilizzare i seguenti servizi portuali:
- ormeggio protetto;
- pulizia dello specchio acqueo (porto, darsena e canali navigabili);
- servizi antincendio ed antinquinamento;
- vigilanza in ambito portuale sugli arredi ed impianti del porto medesimo, sulle imbarcazioni in sosta ed in movimento, per assicurare l'osservanza delle norme di legge vigenti e di quelle imposte dal Regolamento interno;
- assistenza all'ormeggio ed al disormeggio dei natanti (se richiesta);
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei moli di sopraflutto e sottoflutto, degli impianti, arredi ed attrezzature esistenti all'interno del porto, dei pontili, delle catenarie dei corpi morti, delle briccole d'ormeggio ed infine mantenimento dei fondali;
- illuminazione pubblica del porto, nonché cura e manutenzione dei segnalamenti marittimi di entrata e dei fanali interni al porto;
- assistenza ed ascolto radio in banda VHF e CB;
- servizio meteorologico;
- canone di concessione demaniale;
ogni altro servizio collettivo del quale dovesse essere riconosciuta la necessità o l'opportunità di istituzione, in prosieguo di tempo, per il miglior funzionamento dell'approdo sotto il profilo sia turistico che tecnico”.
All'art. 3 si conviene che il corrispettivo per il posto barca, ovvero per il diritto di utilizzo dell'ormeggio protetto, è pattuito in quaranta milioni di lire, prezzo interamente versato e quietanzato, come si evince dall'art. 3 lett. a) del contratto del 25.02.1990, mentre è previsto un corrispettivo da versarsi annualmente per l'erogazione degli servizi portuali diversi dall'ormeggio ed elencati all'art. 2, secondo le tariffe predisposte, di anno in anno, dalla Società gestore in relazione alla categoria del posto barca (art. 3 lett. b), su presentazione di regolare fattura. È convenuto, altresì, che “tali tariffe non potranno aumentare annualmente per quanto attiene alle voci relative alle spese di ordinaria amministrazione oltre l'indice di svalutazione annua. Per quanto attiene le voci relative alle spese per lavori ed opere straordinarie di manutenzione questi dovranno essere preventivamente riconosciuti necessari o imposti dalla competente autorità marittima”.
Inoltre, è pattuito un corrispettivo, a scadenze stabilite dalla Società, “per le somme dovute a fronte degli eventuali servizi portuali” non compresi nell'elencazione sopra riportata o per altri consumi attribuiti all'utente (art. 3 lett. c).
Il gestore della struttura portuale è vincolato al rispetto della predetta disciplina, stante il chiaro tenore dell'art. 4 dei contratti di affidamento stipulati con la curatela fallimentare, successivamente al fallimento di ove è previsto che Controparte_3
“per tutta la durata del rapporto oggetto del presente contratto l'affidataria deve garantire a quanti hanno stipulato con la “il c.d. contratto di Controparte_5 ormeggio”, e cioè l'uso dei posti barca specificamente dedotti in ciascun contratto e dei servizi portuali essenziali”. Inoltre, il successivo art. 5 prevede che “l'affidataria determinerà le tariffe per i servizi portuali forniti considerando che i titolari di ormeggio protetto hanno già versato il relativo corrispettivo alla […] Nella Controparte_5 determinazione della tariffa per i titolari di diritto di ormeggio, l'affidataria deve osservare i contratti stipulati a suo tempo con Qualora il contratto Controparte_3
convenga una clausola di totale o parziale invarianza della tariffa fissata per i servizi portuali essa potrà essere modificata unilateralmente solo per la parte non interessata dalla clausola di invarianza e salvo adeguamento secondo gli insici ISTAT di svalutazione. […]”.
È pacifica la validità ed efficacia tra le parti del contratto di ormeggio del
25.02.1990 a seguito, da un lato, della stipula del predetto contratto e, dall'altro lato, del fallimento di e dell'aggiudicazione da parte di Portorosa Marina Controparte_5
Yachting Società Consortile a r.l. della gestione provvisoria del porto turistico di
Portorosa con contratti di affidamento del 28.10.2010 e del 6.12.2011.
Ora, alla luce dell'elencazione dei servizi offerti da parte opposta (vedi elenco di cui al “DOC 5” del ricorso monitorio), deve ritenersi che la relativa disciplina sia da rintracciarsi nell'art. 3 lett. b) e non già nella previsione di cui all'art. 3 lett. c), in quanto i suddetti servizi sono in parte coincidenti con quelli dettagliatamente indicati all'art. 2 o, in ragione del carattere collettivo del servizio, sono sussumibili nella clausola omnicomprensiva “ogni altro servizio collettivo del quale dovesse essere riconosciuta la necessità o l'opportunità di istituzione, in prosieguo di tempo, per il migliore funzionamento dell'approdo sotto il profilo sia turistico che tecnico”. Pertanto, deve ritenersi che, quanto alle opere di ordinaria amministrazione, opera la clausola di invarianza sopra richiamata e pacificamente vigente, salva la rivalutazione del canone annuale secondo gli indici ISTAT e, quanto alle opere di straordinaria amministrazione, i relativi costi possono essere contabilizzati e pretesi in aumento rispetto al canone annuo, a suo tempo convenuto in ottocento mila lire, solo ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 3 lett. b), ovvero solo se trattasi di spese per lavori ed opere straordinarie di manutenzione “preventivamente riconosciuti necessari o imposti dalla competente autorità marittima”.
Ed invero, nessuna delle spese elencate in atti è stata riconosciuta o imposta dalla competente autorità marittima, in difetto di allegazione e prova in parte qua, cosicché
l'importo, modificato unilateralmente ed in dispregio del regolamento contrattuale, richiesto a titolo di canone annuo non può trarre giustificazione in spese per i servizi di cui all'art. 2 rientranti nella straordinaria amministrazione e non può essere preteso, non sussistendo i presupposti per porre i relativi oneri a carico degli Utenti.
Non vale a superare tale rilievo né la dedotta imposizione di taluni interventi per sopravvenuti obblighi discendenti dalla normativa nazionale e comunitaria, invero solo genericamente dedotti senza indicazione della normativa di riferimento e della data di entrata in vigore o ancora dell'immediata applicabilità nell'ordinamento interno, o ancora da disposizioni regolamentari degli enti locali, non allegate né provate, né la natura privata del porto turistico “Portorosa” a fronte dell'invariato regolamento contrattuale di cui al contratto di ormeggio.
Non senza considerare – anche al fine di sgombrare il campo dall'equivoco in cui sembra essere incorsa l'opposta - che una cosa sono i servizi portuali resi in favore dell'Utente, altra cosa sono le opere realizzate per farvi fronte, il cui costo rimane a carico della società gestore, come confermato dai contratti di affidamento ove è previsto che sono a carico dell'affidataria tutte le spese necessarie per la fornitura dei servizi e la custodia della struttura, incluse le spese di personale, energia elettrica, fornitura di acqua, tutte le opere di ordinaria manutenzione e riparazione, innovazione e miglioria della struttura portuale e degli impianti ivi esistenti, così come tutti gli interventi necessari a garantirne la sicurezza e l'efficienza, prevedendo per i soli interventi di manutenzione straordinaria il riparto dei relativi oneri tra gli utenti in conformità ai contratti di ormeggio e valendo in parte qua tutto quanto sopra già sopra esposto.
A tutto quanto sopra si aggiunga che difetta la prova della dovutezza del quantum richiesto per servizi aggiuntivi ex art. 3, lett. c, del contratto di ormeggio. Si aggiunga poi – ed è circostanza ex se dirimente - che Portorosa Marina Yachting
Società Consortile a r.l. non ha indicato a quali specifiche spese il corrispettivo preteso dall'Utente si riferisce, neanche computando quanto dovuto a titolo di canone annuale e quanto per servizi diversi, men che meno riferendosi al periodo preso in considerazione nelle fatture azionate in monitorio, non potendosi ritenere assolto il relativo onere mediante un'elencazione di carattere compilativo di interventi asseritamente praticati.
Inoltre, Portorosa Marina Yachting Società Consortile a r.l. non ha allegato e dimostrato i corrispondenti costi, con irrilevanza – in difetto di prova del nesso causale tra la richiesta di pagamento ed erogazione del servizio e tra questa e l'esborso – della produzione di documentazione fiscale circa esborsi asseritamente sostenuti, rimanendo ignoto il criterio di cui si è avvalsa l'opposta per la determinazione del canone annuo e, comunque, per determinare l'importo portato dalle fatture azionate, il cui contenuto si rivela del tutto privo di specificazione (limitandosi detti documenti contabili a riportare quale causale la generica dicitura “servizio di gestione ormeggio” e il periodo di riferimento).
Per tutto quanto sopra esposto deve concludersi nel senso della non ricorrenza dei presupposti per ritenere sussistente il credito preteso da Portorosa Marina Yachting
Società Consortile a r.l. e, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, con assorbimento delle domande svolte in via subordinata da Parte_1
.
[...]
2.1 Non vale a superiore il superiore convincimento la domanda articolata dalla società opposta che ha chiesto di interpretare il contratto di ormeggio secondo buona fede e, in via subordinata, in ipotesi di non riconoscimento del credito azionato in via monitoria, di ricondurre ad equilibrio il contratto medesimo e di determinare la tariffa annuale dovuta dall'Utente.
Detta domanda, nuova rispetto a quella fatta valere in sede di ricorso per ingiunzione, è ammissibile in conformità con l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.” (Cass. Civ., sez. I, 24/03/2022, n. 9633).
Ciò posto e venendo al merito della domanda, occorre richiamare che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'interpretazione del contratto secondo buona fede costituisce un mezzo ermeneutico sussidiario che presuppone la persistenza di un dubbio sul reale significato delle dichiarazioni contrattuali delle parti, sicché non è consentito farvi ricorso quando il giudice abbia accertato l'effettiva volontà delle parti che, nella specie, coincide con quella fatta palese nell'art. 3 del contratto di ormeggio del
25.02.1990, ove i contraenti hanno pattuito il corrispettivo per l'utilizzo dell'ormeggio protetto e per i connessi servizi portuali, pattuendo per il primo un versamento una tantum
e per i secondi sia un canone annuale, forfettariamente determinato, per i servizi specificamente indicati all'art. 2, rivalutabile e modificabile a secondo della natura ordinaria o straordinaria delle spese sostenute (art. 3 lett. b), sia la richiesta di somme, a scadenze stabilite dalla società gestore, per servizi non compresi nell'elenco dell'art. 2 ovvero di consumi attribuiti all'utente (art. 3 lett. c), secondo quanto già ampiamente sopra considerato.
All'evidenza, il contratto di ormeggio prevede meccanismi di adeguamento, nel tempo e in rapporto alla tipologia e natura delle spese, nel pagamento del corrispettivo per i servizi portuali, collettivi ed individuali, resi in favore dell'Utente, nella ricorrenza dei presupposti specificamente previsti, tali da ritenere che ciò risponda proprio all'interesse della società gestore di fare fronte all'esecuzione del contratto per tutta la sua durata, mantenendo la rimuneratività dell'operazione negoziale, rispetto alla quale peraltro non ha mai chiesto né la rescissione per lesione, né la risoluzione per impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità (tanto da acquisire, più di recente, addirittura la proprietà del porto turistico).
Altra questione è quella della gestione dei servizi portuali e della richiesta di pagamenti che tenga conto del regolamento contrattuale vigente tra le parti, profilo che, nella fase patologica del rapporto, si traduce nell'obbligo di allegazione e prova del credito vantato nei confronti dei singoli utenti, i cui oneri gravano su Portorosa Marina
Yachting Società Consortile a r.l. e che vanno assolti in giudizio secondo i principi processuali e le cadenze di rito, al cui deficit non si può supplire invocando il ricorso a criteri equitativi volti a rimediare ad uno squilibrio contrattuale, invero non ricorrente. In altri termini, Portorosa Marina Yachting Società Consortile a r.l. non può pretendere il pagamento di un canone annuo come unilateralmente determinato, senza indicare i criteri di cui si è avvalsa per l'aumento del canone, riferendosi ad una serie indistinta di interventi e costi (imputati ora a servizi ex art. 3, lett. b, ora a servizi ex art. 3 lett. c), senza alcuna specifica riferibilità alle annualità richieste e senza provare i corrispondenti effettivi esborsi.
A tutto quanto sopra si aggiunga che l'asserito squilibrio contrattuale non può evincersi dal mero confronto con le tariffe praticate da altri gestori di porti turistici, essendo sul punto sufficiente osservare che non è noto quali siano i servizi da questi ultimi erogati e se il regolamento contrattuale cui questi sono vincolati è assimilabile a quello dedotto nel presente giudizio.
Inoltre, il difetto di allegazione in ordine all'incidenza sull'aumento del canone dell'entità degli interventi di straordinaria amministrazione inerenti ai servizi portuali di cui all'art. 2 del contratto di ormeggio e ai servizi non compresi nell'elenco ivi riportato, in uno al difetto di prova di riferibilità – come già sopra evidenziato – degli esborsi sostenuti da Portorosa Marina Yachting Società Consortile a r.l. (invero non meglio dimostrati alla luce della documentazione in atti) ai servizi portuali erogati in esecuzione del contratto del 25.02.1990 nel periodo di riferimento, non consentirebbe in ogni caso di verificare detto squilibrio a mezzo di c.t.u., mancando gli stessi criteri di accertamento.
A tutto quanto sopra esposto consegue il rigetto delle domande articolate dalla società opposta.
2.2 La domanda risarcitoria di non può trovare accoglimento Parte_1
in carenza di allegazione e prova in ordine all'an ed al quantum della pretesa e, pertanto, va rigettata.
Sul punto è sufficiente rilevare che, ove pure dimostrato che la mancata cessione del contratto di ormeggio sia dipesa dal contegno tenuto dall'opposta, l'opponente non ha specificamente allegato e dimostrato il danno conseguente al mancato raggiungimento dell'affare. Analogamente è a dirsi con riguardo all'asserita occupazione altrui del posto barca.
Come è noto, secondo i principi cardine del nostro ordinamento e per giurisprudenza consolidata in materia, in caso di azione risarcitoria, il danno non può essere mai identificato in re ipsa ed il pregiudizio risarcibile è sempre danno- conseguenza: in altri termini un evento pregiudizievole non può costituire di per sé un danno risarcibile e la conseguenza pregiudizievole, come tale, deve essere allegata e provata, almeno per presunzioni le quali non possono comunque supplire alla carenza di allegazione.
Per l'effetto, non era conducente ai fini del decidere la sola prova del danno- evento, non disposta in corso di giudizio (vedi ordinanza del 30.07.2024) in difetto di deduzione e dimostrazione del c.d. danno conseguenza.
3. Stante l'esito del giudizio e la conseguente configurabilità di soccombenza reciproca (sussistente anche in caso di parziale accoglimento della domande complessivamente svolte o di rigetto delle domande reciprocamente svolte), le spese processuali vanno parzialmente compensate nella misura, ritenuta congrua, di 1/3, mentre la residua parte (2/3) va posta a carico di parte opposta in favore di Parte_1
nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta. Va disposta la distrazione in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 305/2018 R.G. così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 15/2018 del
2.01.2028, depositato il 3.01.20218, emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2125/2017 R.G.; rigetta nel resto le domande di;
Parte_1
rigetta le domande di Portorosa Marina Yachting Società Consortile a r.l.; condanna Portorosa Marina Yachting Società Consortile a r.l. alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio da , che liquida – già Parte_1
parzialmente compensate per 1/3 - in € 97,00 per spese vive ed in € 3.384,60 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 16 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile