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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/10/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1403 del 2025 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice relatore ed estensore dott. Eduardo Bucciarelli Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n. 1403 del 2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente TRA
, C.F. parte nata a COSENZA, in [...] Parte_1 C.F._1 01.06.80, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ENEDINO ZICARELLI, elettivamente domiciliati come in atti E
, C.F. , parte nata a [...], in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ANGIOLINO FRANCO, elettivamente domiciliati come in atti RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e il P.M., ritualmente edotto, non ha formulato parere contrario. FATTO e DIRITTO (art. 132 c.p.c. modificato dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009) Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 26.07.25, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 7.04.2021 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa di questo Tribunale del 6.07.2021 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. R.G. n. 1403 del 2025 - Pag. 2 di 3
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso, facendo riferimento a quelle previste nell'omologa della separazione, che di seguito si riportano:
“- i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga e nel reciproco rispetto con l'obbligo della precipua considerazione dell'interesse della figlia minore e della preventiva comunicazione all'altro coniuge;
- la figlia minore affidata congiuntamente ai genitori e collocata presso la Persona_1 mamma con diritto e facoltà del padre di tenere la figlia con sé per una intera giornata alla settimana, di sabato o di domenica oltre a due-tre ore per un altro giorno infrasettimanale, previo avviso telefonico e compatibilmente con le esigenze scolastiche;
oltre, ancora, al diritto di visita negli altri giorni della settimana, di mezz'ora/un'ora, sempre previo avviso telefonico e compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore;
oltre a sette giorni nel periodo natalizio comprendendo ad anni alterni il Natale o il Capodanno, cinque giorni nel periodo pasquale ad anni alterni e venti giorni nel periodo estivo durante le vacanze scolastiche;
la individuazione esatta dei suddetti periodi verrà effettuata di comune accordo dai coniugi con anticipo di almeno due settimane, tenuto conto delle esigenze educative e scolastiche della figlia;
- obbligo del sig. del pagamento alla coniuge di un CP_1 Parte_1 Per_ assegno di mantenimento per la figlia di complessivi euro 200,00 mensili (da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) oltre al pagamento di volta in volta della quota pari alla metà relativa alle spese straordinarie e necessarie (ivi includendo anche le cure mediche, tasse e libri scolastici) che affronterà la figlia;
- ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
- la casa coniugale, di proprietà della madre della sig.ra viene Parte_1 assegnata in via esclusiva alla stessa;
Parte_1
- i coniugi si danno atto di aver già regolato la divisione dei beni mobili contenuti nella casa coniugale;
- i coniugi si danno reciprocamente atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale derivante dalla comunione legale”. Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge. Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Trattandosi di giudizio costitutivo necessario, in cui non vi è una soccombenza tecnicamente intesa, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Sosti (CS), in data 10/06/2006 (atto n. 4 parte II serie A, reg. atti matrimonio anno 2006), tra
[...]
e , come sopra generalizzati, alle condizioni di cui Parte_1 CP_1 al ricorso;
B. Nulla sulle spese del procedimento;
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8 ottobre 2025.
Il Presidente
dott.ssa Beatrice Magaro' Il Giudice rel. ed est. dott. Alessandro Caronia
R.G. n. 1403 del 2025 - Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice relatore ed estensore dott. Eduardo Bucciarelli Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n. 1403 del 2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente TRA
, C.F. parte nata a COSENZA, in [...] Parte_1 C.F._1 01.06.80, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ENEDINO ZICARELLI, elettivamente domiciliati come in atti E
, C.F. , parte nata a [...], in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ANGIOLINO FRANCO, elettivamente domiciliati come in atti RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e il P.M., ritualmente edotto, non ha formulato parere contrario. FATTO e DIRITTO (art. 132 c.p.c. modificato dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009) Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 26.07.25, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 7.04.2021 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa di questo Tribunale del 6.07.2021 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. R.G. n. 1403 del 2025 - Pag. 2 di 3
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso, facendo riferimento a quelle previste nell'omologa della separazione, che di seguito si riportano:
“- i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga e nel reciproco rispetto con l'obbligo della precipua considerazione dell'interesse della figlia minore e della preventiva comunicazione all'altro coniuge;
- la figlia minore affidata congiuntamente ai genitori e collocata presso la Persona_1 mamma con diritto e facoltà del padre di tenere la figlia con sé per una intera giornata alla settimana, di sabato o di domenica oltre a due-tre ore per un altro giorno infrasettimanale, previo avviso telefonico e compatibilmente con le esigenze scolastiche;
oltre, ancora, al diritto di visita negli altri giorni della settimana, di mezz'ora/un'ora, sempre previo avviso telefonico e compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore;
oltre a sette giorni nel periodo natalizio comprendendo ad anni alterni il Natale o il Capodanno, cinque giorni nel periodo pasquale ad anni alterni e venti giorni nel periodo estivo durante le vacanze scolastiche;
la individuazione esatta dei suddetti periodi verrà effettuata di comune accordo dai coniugi con anticipo di almeno due settimane, tenuto conto delle esigenze educative e scolastiche della figlia;
- obbligo del sig. del pagamento alla coniuge di un CP_1 Parte_1 Per_ assegno di mantenimento per la figlia di complessivi euro 200,00 mensili (da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) oltre al pagamento di volta in volta della quota pari alla metà relativa alle spese straordinarie e necessarie (ivi includendo anche le cure mediche, tasse e libri scolastici) che affronterà la figlia;
- ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
- la casa coniugale, di proprietà della madre della sig.ra viene Parte_1 assegnata in via esclusiva alla stessa;
Parte_1
- i coniugi si danno atto di aver già regolato la divisione dei beni mobili contenuti nella casa coniugale;
- i coniugi si danno reciprocamente atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale derivante dalla comunione legale”. Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge. Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Trattandosi di giudizio costitutivo necessario, in cui non vi è una soccombenza tecnicamente intesa, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Sosti (CS), in data 10/06/2006 (atto n. 4 parte II serie A, reg. atti matrimonio anno 2006), tra
[...]
e , come sopra generalizzati, alle condizioni di cui Parte_1 CP_1 al ricorso;
B. Nulla sulle spese del procedimento;
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8 ottobre 2025.
Il Presidente
dott.ssa Beatrice Magaro' Il Giudice rel. ed est. dott. Alessandro Caronia
R.G. n. 1403 del 2025 - Pag. 3 di 3