Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, fatta a Vilnius il 4 aprile 1996.
Articolo 1 della Legge 9 febbraio 1999, n. 31
Articolo 2
- Legge 9 febbraio 1999, n. 31
Articolo 1 della Legge 9 febbraio 1999, n. 31
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24 febbraio 1999
24 febbraio 1999
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